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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/12/2025, n. 1776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1776 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3156/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3156/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE/I e
Controparte_1
RESISTENTE/I
Oggi 17 dicembre 2025 innanzi al dott. Anita Maria Brigida Davia, sono comparsi: Per 'avv. BARTALUCCI ANDREA Parte_1 Per l'avv. BURGELLO FRANCESCO e Controparte_1
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Anita Maria Brigida Davia
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3156/2025 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 BARTALUCCI ANDREA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. BARTALUCCI ANDREA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. BURGELLO FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZEpresso il difensore avv. BURGELLO FRANCESCO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 19 settembre 2025 e notificato il giorno 25 settembre 2025,
citava in giudizio il allegando di aver Parte_1 Controparte_2 prestato servizio alle dipendenze del convenuto in virtù della stipula di contratti a tempo CP_1 determinato anni scolastici 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026 svolgendo mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato, ma senza ricevere ( a differenza dei suddetti colleghi) la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali ( la c.d. Carta elettronica del docente) prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. Allegando la natura discriminatoria del mancato riconoscimento, concludeva chiedendo la condanna dell'amministrazione al contributo alla formazione prevista e riconosciuta dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015. Il si costituiva in giudizio ed eccepiva l'inammissibilità del ricorso. In Controparte_2 particolare allegava che il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 831/2023, resa nel giudizio RG 738/2023, si era già pronunciata su analogo ricorso proposto dall'odierna ricorrente riguardante annualità diverse da quella oggetto di causa e sosteneva, quindi, l'esistenza di un abuso del processo per indebito frazionamento del credito, avendo potuto la ricorrente – già al momento del deposito del precedente ricorso – agire per chiedere il beneficio per l'anno 2022/2023. Contestava, inoltre, che l'importo della Carta potesse essere determinato in € 500 per l'anno scolastico 2025/26, atteso che a partire da tale annualità ai sensi del Decreto-Legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2025, n. 164, l'importo della Carta del Docente non è più fisso e deve essere stabilito, annualmente con un decreto del Controparte_3
[...]
1 In assenza di attività istruttoria la causa è stata decisa con sentenza e contestuale motivazione In primo luogo deve chiarirsi che l'eccepito abuso del diritto non sussiste. Se è vero che dagli atti di causa risulta che la ricorrente avrebbe potuto azionare il diritto già nel 2023 allorquando aveva agito (con ricorso depositato a marzo, quando il rapporto a tempo determinato relativo all'anno scolastico 2022/2023 era già in essere cfr doc 3 ) per ottenere il CP_1 riconoscimento della carta per le annualità dal 2016/2017 al 2021/2022, è anche vero che il CP_1 di nessun abuso può dolersi. Ed in effetti l'amministrazione – pur in presenza di una giurisprudenza di merito e di legittimità granitica nel riconoscimento del diritto oggi invocato dalla ricorrente- ha continuato e continua tutt'ora a non corrispondere l'indennità dovuta , costringendo i docenti ad agire in giudizio ogni anno, tant'è che la presente causa non riguarda solo l'annualità 2022-2023 ma anche le successive. Quanto al merito si osserva che la Carta elettronica del docente è stata istituita dalla legge n. 107 del 2015, che all'art 1 comma 121 ha previsto che la suddetta carta “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di CP_1 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124». E' stato inoltre precisato che la somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. I soggetti beneficiari della carta sono stati individuati dal d.p.c.m. 28 settembre 2016 ( emesso in attuazione dell'art 1 comma 22 della citata norma di legge) nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, con esclusione, dunque, dei docenti assunti a tempo determinato. Sulla conformità di tali disposizioni rispetto alla disciplina eurounitaria è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con ordinanza 18 maggio 2022 resa nella causa C-450/21, rilevando l'astratta incompatibilità delle normativa nazionale con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato inserito nella Direttiva 1999/70/CE – : - «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al CP_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali» e affermando che la possibilità di utilizzo della carta rientra nel concetto di condizioni di impiego “anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge CP_1 dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di
2 connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_1 compiti professionali a distanza”. La Corte ha inoltre colto l'occasione per ribadire i principi giurisprudenziali più volte dalla stessa affermati per cui “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). Cass n. 29961/2023 - sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023 – ha avuto modo di enunciare il principio di diritto secondo cui la “Carta docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevono incarichi annuali fino al 31.08, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n 124 del 1990 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.06, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
”. CP_1 Cont Può quindi affermarsi che la natura temporanea del rapporto tra docente e non incide sulla titolarità del diritto a ricevere la carta del docente, che spetta a tutti i docenti, anche a quelli a termine, purché si trovino in una situazione analoga a quelli di ruolo. Tale comparabilità con riguardo ai docenti precari con contratti a temine sino al 31 agosto o comunque fino al termine delle attività didattiche è stata accertata dalla Suprema Corte nella sentenza da ultimo citata, in relazione al carattere annuale dell'impegno didattico richiesto al lavoratore. Alla luce di quanto fin qui motivato deve ritenersi sussistente il diritto della ricorrente ad ottenere il beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 quindi, per le annualità 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026 nelle quali la docente ha lavorato sulla base di contratti sino al termine delle attività didattiche. Per le annualità 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 l'importo della carta deve essere pari ad € 500, come riconosciuto ai docenti a tempo indeterminato. Per l'annualità 2025/2026 l'importo dovrà, invece essere quello determinato con decreto del
[...]
e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art 1 Controparte_4 comma 121 l. 3 luglio 2015, n. 107, come modificato dal DL 9 settembre 2025, n. 127, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2025, n. 164. Le spese - liquidate come in dispositivo tenuto conto del carattere seriale della controversia - seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026 e, per l'effetto, condanna il all'attribuzione alla stessa Controparte_2
3 della Carta Elettronica dell'importo nominale di € 500 per le annualità 2022/2023, 2023/2024,
2024/2025 nonché dell'importo stabilito dal decreto dell'art 1 comma 121 l.3 luglio 2015, n. 107, come modificato dal DL 9 settembre 2025, n. 127, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre
2025, n. 164 per l'annualità 2025/2026 Condanna inoltre il suddetto a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, liquidate in CP_1 euro 650,00, oltre il 15% per spese generali e accessori di legge, con distrazione a favore dell' avv. Andrea Bartalucci. Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Firenze, 17 dicembre 2025 Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3156/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE/I e
Controparte_1
RESISTENTE/I
Oggi 17 dicembre 2025 innanzi al dott. Anita Maria Brigida Davia, sono comparsi: Per 'avv. BARTALUCCI ANDREA Parte_1 Per l'avv. BURGELLO FRANCESCO e Controparte_1
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Anita Maria Brigida Davia
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3156/2025 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 BARTALUCCI ANDREA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. BARTALUCCI ANDREA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. BURGELLO FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZEpresso il difensore avv. BURGELLO FRANCESCO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 19 settembre 2025 e notificato il giorno 25 settembre 2025,
citava in giudizio il allegando di aver Parte_1 Controparte_2 prestato servizio alle dipendenze del convenuto in virtù della stipula di contratti a tempo CP_1 determinato anni scolastici 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026 svolgendo mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato, ma senza ricevere ( a differenza dei suddetti colleghi) la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali ( la c.d. Carta elettronica del docente) prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. Allegando la natura discriminatoria del mancato riconoscimento, concludeva chiedendo la condanna dell'amministrazione al contributo alla formazione prevista e riconosciuta dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015. Il si costituiva in giudizio ed eccepiva l'inammissibilità del ricorso. In Controparte_2 particolare allegava che il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 831/2023, resa nel giudizio RG 738/2023, si era già pronunciata su analogo ricorso proposto dall'odierna ricorrente riguardante annualità diverse da quella oggetto di causa e sosteneva, quindi, l'esistenza di un abuso del processo per indebito frazionamento del credito, avendo potuto la ricorrente – già al momento del deposito del precedente ricorso – agire per chiedere il beneficio per l'anno 2022/2023. Contestava, inoltre, che l'importo della Carta potesse essere determinato in € 500 per l'anno scolastico 2025/26, atteso che a partire da tale annualità ai sensi del Decreto-Legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2025, n. 164, l'importo della Carta del Docente non è più fisso e deve essere stabilito, annualmente con un decreto del Controparte_3
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1 In assenza di attività istruttoria la causa è stata decisa con sentenza e contestuale motivazione In primo luogo deve chiarirsi che l'eccepito abuso del diritto non sussiste. Se è vero che dagli atti di causa risulta che la ricorrente avrebbe potuto azionare il diritto già nel 2023 allorquando aveva agito (con ricorso depositato a marzo, quando il rapporto a tempo determinato relativo all'anno scolastico 2022/2023 era già in essere cfr doc 3 ) per ottenere il CP_1 riconoscimento della carta per le annualità dal 2016/2017 al 2021/2022, è anche vero che il CP_1 di nessun abuso può dolersi. Ed in effetti l'amministrazione – pur in presenza di una giurisprudenza di merito e di legittimità granitica nel riconoscimento del diritto oggi invocato dalla ricorrente- ha continuato e continua tutt'ora a non corrispondere l'indennità dovuta , costringendo i docenti ad agire in giudizio ogni anno, tant'è che la presente causa non riguarda solo l'annualità 2022-2023 ma anche le successive. Quanto al merito si osserva che la Carta elettronica del docente è stata istituita dalla legge n. 107 del 2015, che all'art 1 comma 121 ha previsto che la suddetta carta “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di CP_1 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124». E' stato inoltre precisato che la somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. I soggetti beneficiari della carta sono stati individuati dal d.p.c.m. 28 settembre 2016 ( emesso in attuazione dell'art 1 comma 22 della citata norma di legge) nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, con esclusione, dunque, dei docenti assunti a tempo determinato. Sulla conformità di tali disposizioni rispetto alla disciplina eurounitaria è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con ordinanza 18 maggio 2022 resa nella causa C-450/21, rilevando l'astratta incompatibilità delle normativa nazionale con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato inserito nella Direttiva 1999/70/CE – : - «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al CP_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali» e affermando che la possibilità di utilizzo della carta rientra nel concetto di condizioni di impiego “anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge CP_1 dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di
2 connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_1 compiti professionali a distanza”. La Corte ha inoltre colto l'occasione per ribadire i principi giurisprudenziali più volte dalla stessa affermati per cui “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). Cass n. 29961/2023 - sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023 – ha avuto modo di enunciare il principio di diritto secondo cui la “Carta docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevono incarichi annuali fino al 31.08, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n 124 del 1990 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.06, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
”. CP_1 Cont Può quindi affermarsi che la natura temporanea del rapporto tra docente e non incide sulla titolarità del diritto a ricevere la carta del docente, che spetta a tutti i docenti, anche a quelli a termine, purché si trovino in una situazione analoga a quelli di ruolo. Tale comparabilità con riguardo ai docenti precari con contratti a temine sino al 31 agosto o comunque fino al termine delle attività didattiche è stata accertata dalla Suprema Corte nella sentenza da ultimo citata, in relazione al carattere annuale dell'impegno didattico richiesto al lavoratore. Alla luce di quanto fin qui motivato deve ritenersi sussistente il diritto della ricorrente ad ottenere il beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 quindi, per le annualità 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026 nelle quali la docente ha lavorato sulla base di contratti sino al termine delle attività didattiche. Per le annualità 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 l'importo della carta deve essere pari ad € 500, come riconosciuto ai docenti a tempo indeterminato. Per l'annualità 2025/2026 l'importo dovrà, invece essere quello determinato con decreto del
[...]
e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art 1 Controparte_4 comma 121 l. 3 luglio 2015, n. 107, come modificato dal DL 9 settembre 2025, n. 127, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2025, n. 164. Le spese - liquidate come in dispositivo tenuto conto del carattere seriale della controversia - seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026 e, per l'effetto, condanna il all'attribuzione alla stessa Controparte_2
3 della Carta Elettronica dell'importo nominale di € 500 per le annualità 2022/2023, 2023/2024,
2024/2025 nonché dell'importo stabilito dal decreto dell'art 1 comma 121 l.3 luglio 2015, n. 107, come modificato dal DL 9 settembre 2025, n. 127, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre
2025, n. 164 per l'annualità 2025/2026 Condanna inoltre il suddetto a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, liquidate in CP_1 euro 650,00, oltre il 15% per spese generali e accessori di legge, con distrazione a favore dell' avv. Andrea Bartalucci. Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Firenze, 17 dicembre 2025 Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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