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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 26/06/2025, n. 1490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1490 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, letti gli atti, all'esito dell'udienza del 28.5.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 937/2023 R.G.L. vertente
T R A
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luigi Mancaniello e Salvatore Parte_1
Trematore come da procura speciale alle liti in atti;
RICORRENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo CP_1
Sedda come da procura generale alle liti in atti;
RESISTENTE avente ad oggetto: ricostituzione pensione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 1.2.2023, premetteva di essere titolare di pensione Parte_1
INPS categoria VO n. 10205948 avente decorrenza dall'1.10.2015; di poter vantare una contribuzione effettiva e figurativa da lavoratore dipendente agricolo regolarmente accreditata ante pensionamento per il periodo compreso tra il 1°.
1.1972 il 30.9.2015; di essersi visto liquidare la prestazione pensionistica con sistema misto;
di aver ricevuto mod. TE08 del 31.1.2020 con ricostituzione della pensione da parte dell' per variazione dei dati di calcolo sin dalla data della CP_1 decorrenza originaria;
di essersi visto erroneamente calcolare da parte dell' la prestazione in CP_1 oggetto, essendo l' incorso in errore in sede di liquidazione, non avendo correttamente CP_2 applicato i criteri di conteggio dei valori retributivi previsti dalla normativa vigente;
di aver diritto ad una quota pensionistica per il periodo contributivo successivo al 31.12.2011 pari ad € 58,52 in luogo pagina 1 di 3 dell'importo di € 54,67 corrisposto e riconosciuto dall' ; conclusivamente, di aver Controparte_3 diritto a percepire, a decorrere dall'1.10.2015, la differenza mensile perequabile di € 3,85 sulla pensione, il tutto maggiorato di interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e sino all'integrale soddisfo.
Adiva, quindi, l'intestato Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del Lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare il diritto dell'istante alla ricostituzione della prestazione cat. VO n. 10205948 ai sensi dell'art. 8 l.n. 155/1981 in stretta connessione con l'art. 40 CP_1
l.n. 183/2010, per errata quantificazione sia della componente pensionistica calcolata col metodo contributivo per i contributi successivi al 31.12.2011, a partire dall'01.10.2015; - per l'effetto, condannare l'Ente resistente al pagamento in favore dell'odierno istante, a partire dall'01.10.2015, del rateo pensionistico per la componente contributiva nell'importo mensile di € 58,52 e, dunque, della differenza mensile perequabile tra quanto effettivamente spettante e quanto erogato a tale titolo dall' pari ad € 3,85 mensili perequabili dall'01.10.2015, oltre CP_1 interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo…”.
Vinte le spese di lite. CP_ Costituitosi in giudizio, l' eccepiva che dalla disamina effettuata a seguito della notifica del ricorso, emergeva che in sede di liquidazione per il periodo compreso tra il 1°.
1.2012 a tutto il
30.9.2015 non era stata calcolata la retribuzione relativa al periodo di malattia;
che lo sviluppo del calcolo del montante ammontava ad € 15.380,3118 e non ad € 15.588,2119, come indicato in ricorso;
che la quota pensionistica ricalcolata era pari ad € 57,7359 e non ad € 58,52, come indicato in ricorso;
che il differenziale era pari ad €3,0659 e non ad € 3,85; che la decorrenza del calcolo doveva riguardare gli ultimi 3 anni precedenti al deposito del ricorso, quindi dall'1.2.2020 e non dall'1.10.2015; che in data 11.4.2024 aveva provveduto a riliquidare la pensione con i parametri ottenuti e con l'aggiunta degli oneri accessori emettendo relativo mod. TE08 comprensivo di interessi legali e rivalutazione monetaria da marzo 2020, con un credito in favore del ricorrente pari ad € 180,23. Chiedeva, quindi, di dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti e lette le note di trattazione scritta, all'esito dell'udienza del
28.5.2025, tenutasi secondo le modalità in epigrafe indicata, la causa è stata decisa con sentenza depositata telematicamente.
2. Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, per le ragioni di seguito indicate.
Ed invero, secondo quanto sostenuto dalla Suprema Corte, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a pagina 2 di 3 ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 2.08.2004 n.14775).
Ciò posto, è pacifico – oltre che documentalmente provato (cfr. doc. 3 allegato alla memoria di costituzione dell' – che l' abbia provveduto al ricalcolo della pensione a decorrere dal CP_1 CP_2
1°.
2.2020 riconoscendo un credito in favore del ricorrente pari ad € 180,23.
Tale circostanza è stata confermata dalla parte ricorrente con note di trattazione scritta depositate in data 27.5.2024 con le quali ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere affermando, altresì, di aver riscosso la somma indicata nel modello TE08 emesso in data 11.4.2020.
3. In ordine alla regolamentazione delle spese e (art. 152, quarto inciso, disp. Att. C.p.c.) deve farsi CP_ applicazione del criterio residuale della soccombenza virtuale, con condanna dell' atteso che quest'ultimo ha provveduto a comunicare la ricostituzione della pensione in data 11.4.2024, solo dopo la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio, avvenuta in data 5.4.2024.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 937/2023, proposto da
, nei confronti dell' disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 CP_1 difesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente, liquidate in € CP_1
180,00 oltre IVA, CAP e spese generali, con distrazione in favore degli Avv. Luigi Mancaniello e
Salvatore Tramatore, dichiaratisi antistatari.
Foggia, all'esito dell'udienza del 28.5.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Lilia Maria Ricucci)
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