Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 04/03/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TRAPANI
Sezione civile – in composizione monocratica in persona del Giudice
dott. Carlo Salvatore Hamel ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di discussione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1697 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nata ad [...], in data [...], con Parte_1
l'avv. MARCIANTE ALFONSO;
– attore –
CONTRO
con l'Avv. FILIPPI PIERANNA;
Controparte_1
– convenuto –
OGGETTO: luci e vedute;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note in sostituzione dell'udienza di discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, – Parte_1
premettendo di essere comproprietaria di un terreno sito in CP_1
identificato al Catasto al foglio 82, particella 465, sub 11, confinante con la particella n. 868, di proprietà del Comune di – ha dedotto CP_1
Tribunale di Trapani
Sezione Civile
che, in data 11.7.2019, l'ente locale ha iniziato l'esecuzione di lavori edili per la realizzazione di un parcheggio multipiano, realizzando una serie di aperture sul fondo di sua proprietà, e in particolare: due luci irregolari al piano terra;
quattro luci irregolari al primo piano;
un lastrico solare con parapetto al secondo piano, con veduta diretta e laterale a distanza non legale.
Parte attrice ha dedotto di aver invitato il a partecipare al CP_1
procedimento di mediazione, e che l'ente, pur non prendendovi parte, ha trasmesso (sia alla , che all'organo di mediazione) una nota, in data Pt_1
19.5.2022, con la quale ha rappresentato che i lavori edili erano ancora in corso d'esecuzione ma che, una volta ultimati, avrebbero rispettato le prescrizioni di legge.
In tesi di parte attrice, tale impegno sarebbe stato disatteso, come emergerebbe dall'ordinanza n. 14 dell'1.7.2022 emessa dal Comune di con cui è stata rappresentata l'ultimazione dei lavori, in CP_1
assenza di regolarizzazione delle opere eseguite.
Pertanto, ha chiesto al Tribunale, di condannare il Parte_1
alla regolarizzazione delle opere edili, condannando Controparte_1
l'Ente convenuto all'eliminazione e/o all'arretramento a distanza legale della veduta diretta, nonché all'eliminazione della veduta laterale o,
comunque, all'esecuzione di opera ritenuta idonea a impedire, in concreto, l'esercizio della veduta laterale. In via subordinata, qualora il lastrico solare fosse ritenuto luce irregolare, ha chiesto di condannare il a conformarla alle prescrizioni di legge. Controparte_1
Con comparsa di costituzione del 19.12.2022, il Controparte_1
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ha avversato le deduzioni spiegate da parte attrice, assumendo, in primo luogo, che i lavori edili di realizzazione del parcheggio multipiano non sarebbero ancora stati ultimati, come emergerebbe dalla variante di progetto di cui alla delibera di G.M. n. 149/2022. L'ente convenuto ha precisato che, in via d'urgenza, ex art. 54 T.U.E.L., il Sindaco ha ordinato l'apertura dell'ultima rampa del parcheggio multipiano, provvedimento poi revocato giusta ordinanza sindacale del 3.8.2022. In punto di diritto,
il ha dedotto di non aver violato le previsioni di cui Controparte_1
agli artt. 900 e ss. c.c., e che la non potrebbe muovere alcuna Pt_1
doglianza per le quattro luci realizzate al primo piano e per il parapetto collocato al secondo piano, in quanto l'area in questione confinerebbe con la proprietà di altro soggetto.
Pertanto, assumendo una generale violazione dei canoni di correttezza e buona fede (sfociata in un abuso del processo) che legittimerebbe una condanna di parte attrice ex art. 96 cpc (che avrebbe introdotto un giudizio prima che i lavori fossero ultimati e, quindi, che un vero pregiudizio potesse dirsi configurato), il ha chiesto Controparte_1
al Tribunale di: “Ritenere e dichiarare l'infondatezza delle domande ex
adverso proposte con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio
stante che nessuna violazione di legge (art. 900 ss. C.c.) è stata commessa
dal essendo i lavori ancora in corso di realizzazione CP_1 CP_1
ed essendosi peraltro, il medesimo resistente impegnato a CP_1
realizzare le luci in contestazione nel rispetto della normativa in questione. -
Ritenere e dichiarare in ogni caso e comunque l'infondatezza della
domanda di parte di attrice nella parte in cui ha chiesto la regolarizzazione
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di n. 4 luci poste a piano primo e per l'intero
parapetto realizzato sul lastrico solare non essendo a ciò legittimata per
le ragioni prima espresse. - Condannare la Sig.ra al risarcimento dei Pt_1
danni nei confronti del ex art. 96 c.p.c. per avere Controparte_1
agito in mala fede (comma 1) oltre al pagamento delle spese processuali nei
confronti del medesimo Ente ai sensi del novellato art. 96 c.p.c. (comma3)”.
La causa viene ora in decisione.
Occorre premettere che, in tema di aperture sul fondo del vicino, la natura di veduta o luce (regolare o irregolare) deve essere accertata dal giudice di merito alla stregua delle caratteristiche oggettive dell'apertura stessa, rimanendo a tal fine irrilevante l'intenzione del suo autore o la finalità dal medesimo perseguita (cfr. Cass. n. 25864/2021).
Inoltre, i presupposti, la "ratio" e la disciplina sulle distanze per l'apertura di vedute, da un lato, e di luci, dall'altro, sono differenti:
mentre nel primo caso si intende essenzialmente tutelare il proprietario dall'indiscrezione del vicino, impedendo a quest'ultimo di creare aperture a distanza inferiore a quella di un metro e mezzo, la cui inosservanza può
essere eliminata solo con l'arretramento o la chiusura della veduta, nel secondo, diversamente, si regolamenta il diritto a praticare sul proprio fabbricato delle aperture verso il fondo del vicino, finalizzate solo ad attingere luce ed aria, stabilendo i requisiti di altezza e di sicurezza cui è
condizionata la limitazione del diritto del vicino medesimo, il cui rispetto può ottenersi in qualunque tempo dal proprietario del fondo confinante,
attraverso la semplice regolarizzazione delle aperture create in loro violazione. (Cass. n. 21615/2021).
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Nel caso in esame, è pacifico che il Comune di proprietario CP_1
del lotto di terreno censito al foglio 82, particella 868 (confinante ad est per circa la metà del suo sviluppo lineare con il fondo di proprietà della
), in applicazione del progetto esecutivo approvato dalla Giunta Pt_1
Municipale n.153 del 19/12/2018 e con lavori successivamente aggiudicati con determina n. 310 del 02/04/2019, consegnati all'impresa esecutrice l'11/07/2019 e concretamente iniziati il 02/09/2019, e oggetto di modifica giusta varianti al progetto iniziale, approvate con approvate con Delibera della Giunta Municipale n. 35/2021, n.110/2021, n.
136/2022 e n. 149/2022, ha realizzato un parcheggio multipiano, che si sviluppa su tre livelli (cfr. doc. allegati da parte convenuta in allegato alla comparsa di costituzione e risposta e alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, cpc).
Vanno, a questo punto, prese in considerazione le risultanze della c.t.u. che, in quanto congruamente argomentate e rispondenti ai quesiti sottoposti alla sua cognizione, devono appieno condividersi, “le aperture in
oggetto si presentavano durante l'esecuzione dell'opera come delle vedute,
in quanto permettevano di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente
e lateralmente sul fondo di parte attrice. Ciò vale anche per quanto
riguarda il parapetto dell'ultimo piano” (cfr. pag. 8 ctu).
Allo stato attuale, tuttavia, “le aperture presenti nella parete Est del
piano seminterrato e della prima elevazione hanno la caratteristica di luci e
non di vedute;
- anche il parapetto realizzato nell'ultimo piano, sormontato
da una paratia metallica tale da raggiungere un'altezza superiore ai 2,00,
non costituisce veduta” (cfr. pag. 12 ctu).
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L'ausiliario ha, poi, avuto modo di accertare che, in fase di realizzazione, le aperture oggetto del contendere violassero le previsioni di cui agli artt. 901 e 906 c.c., ma che tali violazioni sono state, in parte,
sanate, e in particolare: “Nel piano seminterrato, lungo la parete Est che
divide il parcheggio multipiano dalla proprietà di parte attrice, sono
presenti delle aperture nella prima e seconda campata. Come si evince
dalle ritrazioni fotografiche e dal rilievo geometrico, il parapetto,
inizialmente di altezza pari a 1,45 m, è stato sopraelevato per un'altezza
pari a 0,58 m, così da raggiungere l'altezza complessiva di 2,03 m. La
rimanente apertura, di altezza pari a 0,34 m, è stata chiusa con una grata
metallica. Si vuole, inoltre, evidenziare che nella prima campata, il tratto
iniziale di 2,75 m è interamente chiuso per tutta l'altezza. Una condizione
del tutto analoga si trova nella prima elevazione, dove il parapetto,
inizialmente di altezza pari a 1,25 m, è stato sopraelevato per un'altezza
pari a 0,58 m, così da raggiungere l'altezza complessiva di 2,01 m. La
rimanente apertura, di altezza pari a 0,44 m, è stata chiusa con una grata
metallica. Infine, la terza elevazione, che si presenta come parcheggio
scoperto, presenta un parapetto in cemento armato di altezza pari a 1,05 m
sormontato da una paratia metallica di altezza pari a 1,00 m che oscura
del tutto la vista oltre di essa”, cfr. pag. 7 ctu).
Alla data del sopralluogo effettuato, 5.12.2023, infatti: “le vedute del
piano seminterrato e della prima elevazione sono state chiuse in muratura
per un'altezza di almeno 2,00 m, mentre nel parcheggio scoperto
l'installazione della paratia metallica giunge sino ad un'altezza di 2,05 m,
cosicché tutte si possono considerare come delle luci. Tuttavia, sulla base di
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quanto riportato nell'articolo 901, comma 2, le luci del piano seminterrato
non rispettano l'altezza minima di 2,50 m misurata dal piano di calpestio al
bordo inferiore, mentre le altezze minime sono rispettate agli altri piani.
Relativamente, invece, a quanto stabilito dall'art. 906, il parapetto
dell'ultimo piano, per come si presentava alla data del sopralluogo del
05/12/2023, non rispettava la distanza minima di 75 cm” (cfr. pag. 9 ctu).
Il Comune di ha provveduto a installare dei pannelli CP_1
metallici sulla facciata Sud dell'ultimo piano del parcheggio per una lunghezza di 75 cm, misurata a partire dallo spigolo Sud-Ovest (cfr.
ritrazioni fotografiche di cui all'allegato 8 alla ctu), e “la collocazione della
paratia metallica per una lunghezza di 75 cm sul lato Sud del parapetto
rispetta quanto stabilito dall'art. 906 relativamente alla vista laterale ed
obliqua” (cfr. pag. 12 ctu).
Di conseguenza, come il c.t.u. ha chiarito, “soltanto le luci presenti
nella parete Est del piano seminterrato non rispettano quanto stabilito
dall'art. 901 del Codice Civile, trovandosi il bordo inferiore ad un'altezza
inferiore a 2,50 m dal piano di calpestio, e dovranno essere pertanto chiuse
del tutto” (cfr. pag. 9 ctu).
Sul punto, non può trovare accoglimento l'osservazione mossa dal procuratore di parte convenuta, in quanto, come richiamato anche dall'ausiliario dell'ufficio, i limiti di cui al comma 3 dell'art. 901 c.c.
devono essere sempre rispettati all'interno degli edifici e non si può
operare una distinzione tra opere pubbliche e private in merito.
Da ciò discende, oltre all'infondatezza dell'eccezione di legittimazione attiva spiegata da parte convenuta, l'obbligo per il Controparte_1
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di provvedere alla regolarizzazione delle luci del piano seminterrato. In
ordine all'esecuzione di tale obbligo, si ritiene di dover aderire alla soluzione adottata dal consulente tecnico anche in risposta alle osservazioni critiche del (cfr. all. n. 10), e cioè la chiusura delle CP_1
suddette luci con un sistema di doghe metalliche, con un costo stimato da parte dell'ausiliario in euro 200,00 oltre i.v.a. (cfr. pag. 12 ctu).
In definitiva, in parziale accoglimento della domanda proposta da parte attrice, il va condannato alla chiusura delle luci Controparte_1
presenti nella parete est del piano seminterrato del manufatto allocato sul fondo di sua proprietà, censito al Catasto Urbano al foglio n. 82,
particella 868, tramite l'apposizione di doghe metalliche, sulla scorta delle indicazioni di cui all'elaborato peritale.
Venendo alle spese di lite, la condotta del che ha Controparte_1
adeguato in corso di giudizio le caratteristiche dell'opera per conformarsi alle prescrizioni di legge, ed il fatto che al momento dell'introduzione del giudizio i lavori per la realizzazione del parcheggio non fossero terminati,
come si evince dagli allegati 3 e 4 alla citazione, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 92 cpc per disporne la compensazione.
Pure le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, vanno poste a carico delle parti, nella misura del 50% per ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda eccezione o difesa, così provvede:
- Condanna il alla chiusura delle luci presenti Controparte_1
nella parete est del piano seminterrato del manufatto per cui è causa,
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tramite l'apposizione di doghe metalliche, sulla scorta delle indicazioni di cui all'elaborato peritale.
- Rigetta ogni ulteriore domanda.
- Spese di lite compensate.
- Pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico delle parti, nella misura del 50% per ciascuna.
Così deciso in Trapani, in data 4.3.2025.
Il Giudice
Carlo Salvatore Hamel
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