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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/02/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 30/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Gustavo Nanni Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott. Claudia Gheri Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta n. 30/2025 R.G. promosso da
( ) e ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 con l'avv. ALESSANDRA BENEVENTI
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
***
«oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale»
***
CONCLUSIONI
Le parti si riportano alle conclusioni rassegnate nelle note depositate il 20/1/2025, da intendersi qui integralmetne richiamate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti hanno intrattenuto una relazione affettiva, ormai cessata, dalla quale è nato in data [...] il figlio
Persona_1
Le parti hanno, quindi, chiesto ex art. 473-bis.51 c.p.c. al Tribunale di dettare una regolamentazione ex artt. 337-bis
e ss. c.c. in relazione alla prole.
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse del minore e possono essere recepite, tenuto conto dell'attuale stato di carcerazione (v. decreto n. 46/22 Procura di Cremona) e di disoccupazione del nonchè Pt_2 della riconosciuta e risalente inesistenza di frequentazioni o contatti di quest'ultimo con il figlio.
1 Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, visti gli artt. 337-bis e ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo delle parti;
in particolare:
a) la casa familiare in Cremona, Via Lago Gerundo n. 26, di proprietà di resta allo stesso assegnata;
Parte_2
b) il figlio è affidato in via super esclusiva alla madre, con residenza del minore presso l'abitazione Persona_1 materna in Salò, via Agazzi n. 22;
c) la responsabilità genitoriale sarà esercitata solo dalla madre che assumerà tutte le decisioni inerenti al figlio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e dall'aspirazione del minore;
d) le modalità di frequentazione del minore con il padre potranno essere determinate all'esito della scarcerazione, o comunque, all'interno di un eventuale percorso di riavvicinamento del quale si faranno carico i Servizi competenti;
e) il padre, in costanza della carcerazione e salva revisione successiva, corrisponderà un assegno di mantenimento per il minore di euro 50,00 mensili;
f) l'assegno unico per il figlio verrà percepito dalla madre al 100%.
g) le parti rilasciano reciproco consenso per il rinnovo e/o il rilascio dei passaporti e di ogni altro documento valido per l'espatrio.
Brescia, 30/1/2025.
Il Presidente estensore
Gustavo Nanni
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Gustavo Nanni Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott. Claudia Gheri Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta n. 30/2025 R.G. promosso da
( ) e ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 con l'avv. ALESSANDRA BENEVENTI
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
***
«oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale»
***
CONCLUSIONI
Le parti si riportano alle conclusioni rassegnate nelle note depositate il 20/1/2025, da intendersi qui integralmetne richiamate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti hanno intrattenuto una relazione affettiva, ormai cessata, dalla quale è nato in data [...] il figlio
Persona_1
Le parti hanno, quindi, chiesto ex art. 473-bis.51 c.p.c. al Tribunale di dettare una regolamentazione ex artt. 337-bis
e ss. c.c. in relazione alla prole.
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse del minore e possono essere recepite, tenuto conto dell'attuale stato di carcerazione (v. decreto n. 46/22 Procura di Cremona) e di disoccupazione del nonchè Pt_2 della riconosciuta e risalente inesistenza di frequentazioni o contatti di quest'ultimo con il figlio.
1 Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, visti gli artt. 337-bis e ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo delle parti;
in particolare:
a) la casa familiare in Cremona, Via Lago Gerundo n. 26, di proprietà di resta allo stesso assegnata;
Parte_2
b) il figlio è affidato in via super esclusiva alla madre, con residenza del minore presso l'abitazione Persona_1 materna in Salò, via Agazzi n. 22;
c) la responsabilità genitoriale sarà esercitata solo dalla madre che assumerà tutte le decisioni inerenti al figlio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e dall'aspirazione del minore;
d) le modalità di frequentazione del minore con il padre potranno essere determinate all'esito della scarcerazione, o comunque, all'interno di un eventuale percorso di riavvicinamento del quale si faranno carico i Servizi competenti;
e) il padre, in costanza della carcerazione e salva revisione successiva, corrisponderà un assegno di mantenimento per il minore di euro 50,00 mensili;
f) l'assegno unico per il figlio verrà percepito dalla madre al 100%.
g) le parti rilasciano reciproco consenso per il rinnovo e/o il rilascio dei passaporti e di ogni altro documento valido per l'espatrio.
Brescia, 30/1/2025.
Il Presidente estensore
Gustavo Nanni
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