Parere definitivo 8 luglio 2014
Decreto decisorio 6 febbraio 2017
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 08/07/2014, n. 2311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2311 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2014 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Numero 02311/2014 e data 08/07/2014
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 9 aprile 2014
NUMERO AFFARE 04842/2011
OGGETTO:
Ministero della difesa
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto dal sig. -OMISSIS-, per l’annullamento del provvedimento di denegato riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di infermità .
LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n.2007/240 del 28 giugno 2011, con la quale il Ministero della difesa (Direzione generale della sanità militare) ha chiesto
il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario indicato in oggetto ;
Visto il ricorso straordinario , redatto in data 15 dicembre 2008;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Mauro Zampini;
PREMESSO:
In data 9 giugno 2006 il ricorrente maresciallo aiutante s .U.P.S. -OMISSIS- avanzava istanza di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio dell'infermità :
-"rinofaringite catarrale cronica" ,
con conseguente domanda di concessione del beneficio dell'equo indennizzo.
Con processo verbale mod.ML/B n. -OMISSIS-del 24 settembre 2007 la C.M.O. di -OMISSIS-riscontrava al sottufficiale la patologia , correttamente senza esprimersi sulla dipendenza della stessa da causa di servizio , ad onta di quanto asserito dall'interessato.
Rendeva parere (n. -OMISSIS-del 1° dicembre 2010) il Comitato di verifica per le cause di servizio , negando la dipendenza da causa di servizio dell'affezione.
Con il ricorso straordinario presentato in data 18 febbraio 2011 ( datato erroneamente 16 febbraio 2010 , detto parere veniva impugnato assieme al decreto dell'amministrazione n. -OMISSIS- del 17 gennaio 2011 ,notificato in data 20 gennaio dello stesso anno , che negava la dipendenza dell'affezione da causa di servizio ,conformandosi in questo al parere del C.V.C.S. , e conseguentemente rigettava la domanda di concessione del beneficio dell'equo indennizzo.
Il ricorso fondava la richiesta di annullamento degli atti menzionati deducendo i vizi di :
-violazione dell'art. 10 bis della legge 11 febbraio 2005 ,n. 15 , che garantisce il contraddittorio imponendo la comunicazione al ricorrente dei motivi ostativi all'accoglimento dell'atto di gravame ;
-violazione dell'art. 3 della Costituzione ,per disparità di trattamento;
-difetto di motivazione ( e di istruttoria).
CONSIDERATO:
Non risultano controdeduzioni o repliche del ricorrente all'accesso alla relazione ministeriale accordatogli dall'amministrazione ,come attesta la nota n. 184719 del 9 novembre 2011.
Il ricorso è infondato
Il ricorrente ignora ,o comunque trascura , la organica disciplina della materia delle
cause di servizio contenuta nel D.P.R. n. 461 del 2001 , dentro la quale vi è la risposta ,in termini di infondatezza ,alle sue doglianze .
La normativa richiamata è imperniata su alcuni principi , espressi con chiarezza che li rende inequivocabili. .
Il primo punto riguarda la ripartizione delle competenze all'interno del procedimento attivato dall'istanza di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di una infermità , patologia o lesione : la competenza in funzione diagnostica appartiene all'istanza di primo grado ,la commissione medica ospedaliera ,che accerta la malattia..
Invece ,la competenza a verificare il nesso eziologico tra la malattia e l'attività di servizio dell'interessato è con altrettanta nitidezza assegnata in via esclusiva al C.V.C.S. ( comitato di verifica per le cause di servizio ) , organo consultivo dell'amministrazione di merito i cui pareri sono ,per la stessa amministrazione ,obbligatori e vincolanti.
Cadono automaticamente ,a fronte di questa bipartizione di responsabilità , le possibilità che siano vettore di illegittimità eventuali contrasti in ordine alla dipendenza dall'attività di servizio di una infermità o lesione , tra il parere del C.V.C.S. e qualsiasi altro responso o referto ,previsti o meno dal procedimento .
Il parere del Comitato è altresì il modello entro il quale deve incanalarsi il giudizio finale dell'amministrazione , che a quel modello deve conformarsi nel merito : così che il parere dell'organo consultivo è considerato integralmente riprodotto nel decreto conclusivo , e ne sussume per intero la motivazione .
Fanno eccezione a questo schema solamente eventuali deviazioni del C.V.C.S. dal percorso tracciato dal procedimento ,per cause non di merito quali l'illogicità del parere ,la sua irrazionalità ,contraddittorietà ,la mancata considerazione dei presupposti di fatto : cause queste ,di carattere procedurale , la cui presenza non è utile alla causa del ricorrente se solo declamata , intuita , asserita. Come è nel caso di specie , in cui nulla di irregolare viene minimamente dimostrato dall'istante.
In particolare ,è infondata la doglianza con cui il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, non avendo l’amministrazione procedente comminato il c.d. preavviso di rigetto, è infondata, e deve di conseguenza essere rigettata.
Deve, in proposito, essere ricordato che la giurisprudenza delle Sezioni consultive del Consiglio di Stato ha da tempo escluso che la disciplina di cui all’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 trovi applicazione nel procedimento riguardante il riconoscimento della dipendenza della causa di servizio di infermità, regolato dal D.P.R. n. 461 del 2001, e ciò in considerazione della natura vincolante del parere reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio, di cui all’art. 14 del cennato D.P.R. n. 461 del 2001.
E’ stato, infatti, osservato che la natura non solo obbligatoria, ma vincolante, del parere reso nella materia in questione dal Comitato di verifica per le cause di servizio esclude l’obbligo del preavviso di rigetto di cui all’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 (Cons. Stato, Sez. III 18 dicembre 2007 n. 3036/07). Il procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio da una infermità, pur non essendo ricompreso fra le ipotesi di esclusione espressamente previste dalla legge, è tuttavia scandito con precisione da cadenze temporali predefinite dal d.lgs. n. 461 del 2001, che all’art. 14 ha qualificato il parere del Comitato di verifica come vincolante (Cons. Stato, Sez. III 14 settembre 2010 n. 3270/2009) è stato così ritenuto che in tale fattispecie l’omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento non svolga alcun ruolo, dal momento che la natura vincolante del parere rende superflua tale comunicazione, dovendo l’amministrazione conformarsi al parere.
Il sopra ricordato indirizzo della III Sezione consultiva del Consiglio di Stato è conforme, d’altra parte, a quello elaborato in sede giurisdizionale, alla stregua del quale la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 non è invocabile allorchè il provvedimento conclusivo del procedimento abbia contenuto vincolato (Cons. Stato, Sez. IV, 10 ottobre 2007 n. 5314.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso sia infondato.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mauro Zampini | Pietro Falcone |
IL SEGRETARIO
Maria Grazia Nusca