TRIB
Sentenza 1 febbraio 2025
Sentenza 1 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 01/02/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE TERZA
R.G. 835/2024
Il Tribunale di Pavia, in persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(c.f. ) con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
ANNA CAMERA e VALENTINA PERCOPO
Appellante
e
(cf. ) con il patrocinio degli Controparte_1 P.IVA_2
avv.ti MAURIZIO HASAN, MARCO RIDOLFI E FILIPPO MARTINI
Appellato
e
(c.f ) Controparte_2 P.IVA_3
Appellato contumace
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE
Voglia Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, cosi provvedere: 1) accogliere per i motivi esposti in narrativa il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n°
n°500/23, pubblicata in data 31/7/2023, non notificata, pronunciata dal Giudice di Pace di Pavia- dott.ssa Garagiola accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado che qui si riportano: IN VIA PRELIMINARE ED ISTRUTTORIA 2) ammettere la prova per testi e la CTU ritualmente richiesta nel corso del processo di primo grado;
NEL
MERITO 3.1) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., utilizzatore del veicolo tg Controparte_2 FG695GA, nella causazione del sinistro per cui è giudizio;
3.2) per l'effetto, condannare la , in persona del legale rappresentante p.t., e la Controparte_1 [...]
in solido tra loro, al pagamento in favore di - Controparte_2 Parte_1
nella sua qualità di concessionario e cessionario- della somma per euro 4.878,00 ovvero di quella differente, maggiore o minore, che dovesse essere quantificata a seguito di
CTU che sin d'ora si chiede, oltre interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data del sinistro e sino al soddisfo;
4) vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA
Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis rejectis, confermando la sentenza di primo così giudicare: i. In via preliminare, dichiarare l'improponibilità e l'inammissibilità dell'appello per i motivi di cui in premessa;
ii. Nel merito, rigettare l'appello perché infondato per i motivi di cui in premessa, oltre che per difetto di prova e confermare la sentenza di primo grado. iii. Nel merito, in via subordinata, rigettare la domanda di parte istante in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui innanzi. iv. con vittoria di spese e competenze di liti per entrambi i gradi di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Pavia, n. 500/2023 del 31/05/2023, pubblicata il 31/07/2023, allegando e deducendo:
- di aver sottoscritto in data 01/12/2017 con la Provincia di Pavia una convenzione, all'esito di procedura di evidenza pubblica per la concessione di servizi, avente ad oggetto attività di ripristino delle condizioni di sicurezza e di viabilità della rete stradale provinciale a seguito di incidenti stradali;
- che in forza di tale convenzione l'appellante è divenuta cessionaria dei crediti vantati dalla Provincia di Pavia a titolo risarcitorio a fronte dei danni provocati da terzi alle strutture stradali a seguito di sinistri;
- di essere intervenuta per il ripristino di una banchina danneggiata a seguito di incidente, verificatosi in data 12/04/2018 in Corteolona e Genzone sulla Strada
pag. 2/6 Provinciale 191, la cui responsabilità è ascrivibile alla società Controparte_2 in qualità di soggetto utilizzatore dell'autoarticolato che ha causato il sinistro;
[...]
- che in seguito al mancato riscontro della società che assicura il predetto veicolo,
circa le pretese creditorie avanzate dall'appellante, è Controparte_1
stato instaurato giudizio avanti al Giudice di Pace di Pavia (proc. n. 2120/2019 RG), definito con sentenza di rigetto della domanda per carenza di legittimazione attiva.
L'appellante ha impugnato la suddetta sentenza lamentando la violazione del proprio diritto di difesa in relazione al mancato svolgimento dell'istruttoria e ha contestato la ritenuta carenza di legittimazione attiva.
1.1. Si è costituita in giudizio che ha contestato Controparte_1 le difese avversarie, rilevando l'inammissibilità dell'appello per carenza di legittimazione ad agire, in ragione della errata qualificazione della natura giuridica della posizione legittimante da parte dell'appellante quale cessione del credito risarcitorio.
L'appellata ha altresì censurato nel merito le attività di ripristino svolte da controparte in quanto non rientranti tra i servizi oggetto del contratto di servizio.
Quanto ad regolarmente convenuta in giudizio, la Controparte_2
stessa è rimasta contumace.
Le parti hanno rassegnato le conclusioni dianzi riportate.
2. La sentenza appellata va confermata nel decisum, seppur con differente motivazione.
2.1 Preliminarmente si osserva che, per quanto in questa sede di interesse,
l'astratta titolarità del diritto di credito in capo all'appellante viene dallo stesso erroneamente vantata sulla base di un'intervenuta cessione di crediti risarcitori da parte della Provincia di Pavia, in esecuzione della convenzione sopra menzionata.
Oggetto del contratto di servizio stipulato all'esito della procedura di evidenza pubblica sono “le attività di pronto intervento per il ripristino delle condizioni di sicurezza e di viabilità della rete stradale provinciale a seguito di incidenti stradali e nel recupero e nello smaltimento dei materiali dispersi in conseguenza dei sinistri. Il servizio di ripristino post incidente consiste nelle attività minime di seguito descritte: - aspirazione dei liquidi inquinanti in dotazione funzionale dei veicoli, versati sulla carreggiata;
- recupero dei rifiuti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, non
pag. 3/6 biodegradabili, dispersi sul manto stradale;
- ogni altra attività necessaria a seguito della perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale. I servizi sopra elencati saranno effettuati nei termini minimi e nelle modalità declinate nel Bando di Gara, nel
Capitolato d'Oneri come integrato e migliorato dall'Offerta Tecnica presentata dalla
Società e allegata al presente contratto sotto la lettera A)” (cfr., doc. n. 2, fasc. primo grado parte appellante).
Nel caso di specie trova applicazione, ratione temporis, l'art. 30 del D. Lgs.
12.4.2006, n. 163, il quale dispone, per quanto rileva ai fini di causa, che “nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio”.
La suddetta previsione legislativa risulta effettivamente trasfusa nello strumento contrattuale che, all'art. 4, definisce il diritto della società concessionaria a fare propri i risarcimenti liquidati dalle compagnie di assicurazione a fronte di danni provocati da terzi alle strutture stradali a seguito di incidenti (cfr., doc. n. 2, fasc. primo grado parte appellante).
Tuttavia, la clausola della convenzione non stabilisce che la odierna società appellante possa agire in giudizio in nome e per conto dell'ente titolare del credito risarcitorio.
Merita, infatti, adesione, in punto di legittimazione ad agire in giudizio in materia di concessioni, la giurisprudenza di merito citata da parte appellata per cui la titolarità del diritto ad agire non può ritenersi insita nella concessione – rectius della convenzione – “e ciò sia perché la pattuizione contrattuale sopra richiamata non contiene alcun riferimento alla possibilità di agire in giudizio per conto dell'ente proprietario della strada in assenza di delega ad agire o di cessione del credito, nel caso di specie pacificamente insussistenti, sia poiché non può ritenersi che la titolarità del diritto ad agire risieda in sé nel contratto di Concessione stipulato (tra le parti), costituendo il richiamato diritto “di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio” un diritto affatto distinto da quello di incassare i crediti di spettanza dell'Ente” (cfr. Tribunale di Reggio Emilia, sent. n. 503/2021).
pag. 4/6 Può condividersi – attuandosi così una motivazione per relationem ai sensi dell'art. 118, co. 1 disp. att. c.p.c. - la coerente interpretazione della questione già esaurientemente esposta da questo stesso Tribunale, in grado di appello, con le sentenze n. 564 del 21/03/2024 e n. 778 del 12/06/2023 (G.U. dott.ssa Caterbi).
2.2. In ogni caso, essendo quella sulla legittimazione ad agire una questione che trova soluzioni diverse nella giurisprudenza di merito, come è stato documentato dalle parti, si osserva che l'appello va rigettato anche per questioni che attengono al merito.
Invero, sebbene l'appellante lamenti la violazione del suo diritto di difesa per non aver il giudice di primo grado svolto attività istruttoria, i capitoli di prova articolati dalla parte non sarebbero stati comunque idonei a dimostrare gli elementi costitutivi del danno, quali la tipologia di intervento riparativo eseguito, la quantità e la tipologia di materiali impiegati;
inoltre la dimostrazione del costo della manodopera non può essere demandato ad una dichiarazione testimoniale potendo e dovendo essere documentato dalla parte.
Per queste ragioni non è stata ammessa la ctu sulla determinazione del danno in quanto sarebbe stata esplorativa.
3. Alla soccombenza di parte appellante segue la sua condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dall'appellata secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del presente giudizio, ad eccezione della fase istruttoria, in considerazione della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro 1.100,00 ed euro 5.200,00.
4. Trova applicazione l'art. 13 comma 1° quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
a mente del quale quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o
è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale;
la stessa norma prevede che il giudice da atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando:
- respinge l'appello, confermando la gravata sentenza in parte dispositiva;
pag. 5/6 - condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite relative a questo grado di giudizio, che liquida per compenso di difensore in complessivi €
1.701,00, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
- dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1° quater ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Pavia 01/02/2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE TERZA
R.G. 835/2024
Il Tribunale di Pavia, in persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(c.f. ) con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
ANNA CAMERA e VALENTINA PERCOPO
Appellante
e
(cf. ) con il patrocinio degli Controparte_1 P.IVA_2
avv.ti MAURIZIO HASAN, MARCO RIDOLFI E FILIPPO MARTINI
Appellato
e
(c.f ) Controparte_2 P.IVA_3
Appellato contumace
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE
Voglia Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, cosi provvedere: 1) accogliere per i motivi esposti in narrativa il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n°
n°500/23, pubblicata in data 31/7/2023, non notificata, pronunciata dal Giudice di Pace di Pavia- dott.ssa Garagiola accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado che qui si riportano: IN VIA PRELIMINARE ED ISTRUTTORIA 2) ammettere la prova per testi e la CTU ritualmente richiesta nel corso del processo di primo grado;
NEL
MERITO 3.1) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., utilizzatore del veicolo tg Controparte_2 FG695GA, nella causazione del sinistro per cui è giudizio;
3.2) per l'effetto, condannare la , in persona del legale rappresentante p.t., e la Controparte_1 [...]
in solido tra loro, al pagamento in favore di - Controparte_2 Parte_1
nella sua qualità di concessionario e cessionario- della somma per euro 4.878,00 ovvero di quella differente, maggiore o minore, che dovesse essere quantificata a seguito di
CTU che sin d'ora si chiede, oltre interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data del sinistro e sino al soddisfo;
4) vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA
Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis rejectis, confermando la sentenza di primo così giudicare: i. In via preliminare, dichiarare l'improponibilità e l'inammissibilità dell'appello per i motivi di cui in premessa;
ii. Nel merito, rigettare l'appello perché infondato per i motivi di cui in premessa, oltre che per difetto di prova e confermare la sentenza di primo grado. iii. Nel merito, in via subordinata, rigettare la domanda di parte istante in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui innanzi. iv. con vittoria di spese e competenze di liti per entrambi i gradi di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Pavia, n. 500/2023 del 31/05/2023, pubblicata il 31/07/2023, allegando e deducendo:
- di aver sottoscritto in data 01/12/2017 con la Provincia di Pavia una convenzione, all'esito di procedura di evidenza pubblica per la concessione di servizi, avente ad oggetto attività di ripristino delle condizioni di sicurezza e di viabilità della rete stradale provinciale a seguito di incidenti stradali;
- che in forza di tale convenzione l'appellante è divenuta cessionaria dei crediti vantati dalla Provincia di Pavia a titolo risarcitorio a fronte dei danni provocati da terzi alle strutture stradali a seguito di sinistri;
- di essere intervenuta per il ripristino di una banchina danneggiata a seguito di incidente, verificatosi in data 12/04/2018 in Corteolona e Genzone sulla Strada
pag. 2/6 Provinciale 191, la cui responsabilità è ascrivibile alla società Controparte_2 in qualità di soggetto utilizzatore dell'autoarticolato che ha causato il sinistro;
[...]
- che in seguito al mancato riscontro della società che assicura il predetto veicolo,
circa le pretese creditorie avanzate dall'appellante, è Controparte_1
stato instaurato giudizio avanti al Giudice di Pace di Pavia (proc. n. 2120/2019 RG), definito con sentenza di rigetto della domanda per carenza di legittimazione attiva.
L'appellante ha impugnato la suddetta sentenza lamentando la violazione del proprio diritto di difesa in relazione al mancato svolgimento dell'istruttoria e ha contestato la ritenuta carenza di legittimazione attiva.
1.1. Si è costituita in giudizio che ha contestato Controparte_1 le difese avversarie, rilevando l'inammissibilità dell'appello per carenza di legittimazione ad agire, in ragione della errata qualificazione della natura giuridica della posizione legittimante da parte dell'appellante quale cessione del credito risarcitorio.
L'appellata ha altresì censurato nel merito le attività di ripristino svolte da controparte in quanto non rientranti tra i servizi oggetto del contratto di servizio.
Quanto ad regolarmente convenuta in giudizio, la Controparte_2
stessa è rimasta contumace.
Le parti hanno rassegnato le conclusioni dianzi riportate.
2. La sentenza appellata va confermata nel decisum, seppur con differente motivazione.
2.1 Preliminarmente si osserva che, per quanto in questa sede di interesse,
l'astratta titolarità del diritto di credito in capo all'appellante viene dallo stesso erroneamente vantata sulla base di un'intervenuta cessione di crediti risarcitori da parte della Provincia di Pavia, in esecuzione della convenzione sopra menzionata.
Oggetto del contratto di servizio stipulato all'esito della procedura di evidenza pubblica sono “le attività di pronto intervento per il ripristino delle condizioni di sicurezza e di viabilità della rete stradale provinciale a seguito di incidenti stradali e nel recupero e nello smaltimento dei materiali dispersi in conseguenza dei sinistri. Il servizio di ripristino post incidente consiste nelle attività minime di seguito descritte: - aspirazione dei liquidi inquinanti in dotazione funzionale dei veicoli, versati sulla carreggiata;
- recupero dei rifiuti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, non
pag. 3/6 biodegradabili, dispersi sul manto stradale;
- ogni altra attività necessaria a seguito della perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale. I servizi sopra elencati saranno effettuati nei termini minimi e nelle modalità declinate nel Bando di Gara, nel
Capitolato d'Oneri come integrato e migliorato dall'Offerta Tecnica presentata dalla
Società e allegata al presente contratto sotto la lettera A)” (cfr., doc. n. 2, fasc. primo grado parte appellante).
Nel caso di specie trova applicazione, ratione temporis, l'art. 30 del D. Lgs.
12.4.2006, n. 163, il quale dispone, per quanto rileva ai fini di causa, che “nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio”.
La suddetta previsione legislativa risulta effettivamente trasfusa nello strumento contrattuale che, all'art. 4, definisce il diritto della società concessionaria a fare propri i risarcimenti liquidati dalle compagnie di assicurazione a fronte di danni provocati da terzi alle strutture stradali a seguito di incidenti (cfr., doc. n. 2, fasc. primo grado parte appellante).
Tuttavia, la clausola della convenzione non stabilisce che la odierna società appellante possa agire in giudizio in nome e per conto dell'ente titolare del credito risarcitorio.
Merita, infatti, adesione, in punto di legittimazione ad agire in giudizio in materia di concessioni, la giurisprudenza di merito citata da parte appellata per cui la titolarità del diritto ad agire non può ritenersi insita nella concessione – rectius della convenzione – “e ciò sia perché la pattuizione contrattuale sopra richiamata non contiene alcun riferimento alla possibilità di agire in giudizio per conto dell'ente proprietario della strada in assenza di delega ad agire o di cessione del credito, nel caso di specie pacificamente insussistenti, sia poiché non può ritenersi che la titolarità del diritto ad agire risieda in sé nel contratto di Concessione stipulato (tra le parti), costituendo il richiamato diritto “di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio” un diritto affatto distinto da quello di incassare i crediti di spettanza dell'Ente” (cfr. Tribunale di Reggio Emilia, sent. n. 503/2021).
pag. 4/6 Può condividersi – attuandosi così una motivazione per relationem ai sensi dell'art. 118, co. 1 disp. att. c.p.c. - la coerente interpretazione della questione già esaurientemente esposta da questo stesso Tribunale, in grado di appello, con le sentenze n. 564 del 21/03/2024 e n. 778 del 12/06/2023 (G.U. dott.ssa Caterbi).
2.2. In ogni caso, essendo quella sulla legittimazione ad agire una questione che trova soluzioni diverse nella giurisprudenza di merito, come è stato documentato dalle parti, si osserva che l'appello va rigettato anche per questioni che attengono al merito.
Invero, sebbene l'appellante lamenti la violazione del suo diritto di difesa per non aver il giudice di primo grado svolto attività istruttoria, i capitoli di prova articolati dalla parte non sarebbero stati comunque idonei a dimostrare gli elementi costitutivi del danno, quali la tipologia di intervento riparativo eseguito, la quantità e la tipologia di materiali impiegati;
inoltre la dimostrazione del costo della manodopera non può essere demandato ad una dichiarazione testimoniale potendo e dovendo essere documentato dalla parte.
Per queste ragioni non è stata ammessa la ctu sulla determinazione del danno in quanto sarebbe stata esplorativa.
3. Alla soccombenza di parte appellante segue la sua condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dall'appellata secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del presente giudizio, ad eccezione della fase istruttoria, in considerazione della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro 1.100,00 ed euro 5.200,00.
4. Trova applicazione l'art. 13 comma 1° quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
a mente del quale quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o
è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale;
la stessa norma prevede che il giudice da atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando:
- respinge l'appello, confermando la gravata sentenza in parte dispositiva;
pag. 5/6 - condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite relative a questo grado di giudizio, che liquida per compenso di difensore in complessivi €
1.701,00, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
- dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1° quater ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Pavia 01/02/2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
pag. 6/6