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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 27/12/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1416 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 22.12.2025 tra
, elettivamente domiciliati in Gela, Via G.N. Bresmes n. 102 presso Parte_1 Parte_2 lo studio dell'Avv. Beatrice Calabrò che li rappresenta e difende per procura in atti,
- attori -
e
in persona del sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Prati CP_1 degli Strozzi n. 26, presso lo studio dell'Avv. Luigi Giovanni Santagati che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- convenuto -
e
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente Controparte_2 domiciliato in Gela, Via Benedetto Croce n. 4, presso lo studio dell'Avv. Filippo Incarbone, rappresentato e difeso dall'Avv. Santo Spagnolo per procura in atti,
- convenuto -
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio il e la per ottenere, previa declaratoria della CP_1 Controparte_2 responsabilità, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre interessi e rivalutazione.
Gli attori esponevano di essere proprietari di un immobile sito in Gela, con ingresso sia dalla via
Tucidide n. 209 che dalla Via AN AR n. 132, strada sovrastante la Via Tucidide;
che il
12.6.2021 a causa della rottura della condotta idrica pubblica situata nella Via AN AR estese e copiose infiltrazioni di acqua apparivano nell'immobile a piano terra, come accertato dai Vigili del
Fuoco - Comando di;
di avere incardinato procedimento per accertamento tecnico CP_2 preventivo ex art. 696 bis c.p.c.; che la C.T.U. accertava il nesso causale ed i danni patrimoniali in euro 16.113,47 e di aver diritto anche al risarcimento del danno non patrimoniale.
Si costituiva il eccependo l'assenza di responsabilità, che responsabile della CP_1 manutenzione era la e la mancata prova dei danni. Controparte_2
Si costituiva anche la “ , eccependo la nullità della citazione per Controparte_2 genericità, il difetto di legittimazione passiva, l'assenza di responsabilità, il concorso di colpa degli attori, la necessità di provare i danni, che non erano dovute le spese per il consulente di parte ed il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione.
All'udienza del 22.12.2025 si svolge la discussione, gli attori concludono per la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre interessi e rivalutazione monetaria, anche ex art. 96 c.p.c., i convenuti concludono per l'accoglimento delle eccezioni preliminari, il rigetto della domanda ed il concorso di colpa del danneggiato, ovvero il per la manleva e la CP_1
per la ripartizione delle rispettive colpe, ed il giudice decide la causa Controparte_2 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
DIRITTO
Preliminarmente è rigettata l'eccezione di nullità della citazione, atteso che, anche alla luce di un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio (per tutte Cass. Civ., Sez. II, n. 1236 del
27.1.2012 e Cass. Civ., Sez. III, n. 17180 del 6.8.2007), sono sufficientemente determinati gli elementi di cui all'art. 163, terzo comma, nn. 3) e 4) c.p.c., vale a dire la c.d. “causa petendi”, rappresentata dal fatto delle infiltrazioni nell'immobile, con conseguente danno e diritto al relativo risarcimento, ed il c.d. “petitum”, costituito, appunto, dalla domanda di risarcimento.
Per quanto concerne l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata da
[...]
, si osserva che la legittimazione “ad causam” dal lato passivo costituisce un Controparte_2 presupposto processuale, cioè una condizione affinché il processo possa giungere ad una decisione di merito, e consiste nella correlazione tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e la affermata titolarità, in capo a costui, del dovere asseritamente violato in relazione al diritto per cui si agisce.
Il controllo del giudice al riguardo si risolve e si esaurisce nell'accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, il convenuto assuma la veste di soggetto tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale e tale controllo deve essere effettuato d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Quando, invece, il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, come è in realtà nella fattispecie, viene a discutersi non di “legitimatio ad causam”, ma dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè dell'identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore (per tutte Cass. civ., Sez. III,
30/05/2008, n. 14468).
Tale ultima questione concerne il merito della causa ed è una tipica eccezione di merito non rilevabile d'ufficio, la quale può portare, eventualmente, ad una pronuncia di rigetto nel merito.
Ciò premesso, l'art. 2051 c.c. individua, come è noto, una ipotesi di responsabilità aggravata, essendo sufficiente per l'applicazione dello stesso la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo.
Dunque sussiste una presunzione “iuris tantum” di responsabilità, con la conseguenza che in tale ipotesi per il danneggiato è sufficiente provare il mero nesso causale fra cosa e danno, rimanendo egli esonerato dalla dimostrazione della colpa del custode, fatta salva, però, la prova per il custode del caso fortuito, cui è parificato il fatto del terzo e la colpa del danneggiato.
Orbene, nella fattispecie sussiste la prova del suddetto nesso causale e la Controparte_2
, nella qualità di custode delle strade e dei tombini di scolo delle acque in virtù del contratto di
[...] manutenzione giusta delibera della G.M. 347/2006 (doc. n. 4 fascicolo e con CP_1 conseguente esclusione di ogni responsabilità da parte del non ha dimostrato CP_1
l'esistenza di un caso fortuito, in particolare, nella fattispecie, la riconducibilità del fatto lesivo alla condotta degli attori o di terzi.
Si precisa che la delibera della G.M. 347/2006 ha stabilito “il passaggio delle strutture, infrastrutture, reti ed impianti inerenti il servizio idrico integrato dal Comune di Gela al nuovo gestore
[...]
e, dunque, la custodia di fatto delle condotte idriche appartiene a questa società. Controparte_2
La C.T.U. svolta in sede di accertamento tecnico preventivo ha evidenziato che “Dagli accertamenti effettuati in corso dei sopralluoghi (vedasi verbali allegati) è stata riscontrata nei muri e nel mobilio presenza di umidità e di muffa nei vani denominati “A“ e “B“ dello immobile posto a piano terra prospiciente su via Tucidide che corrisponde, a causa del dislivello, a seminterrato rispetto alla via
AN AR. Si è accertato che l'umidità e la muffa, riscontrate nei suddetti vani “A“ e “B“ posti all' interno dell' immobile di proprietà dei ricorrenti di cui il vano “A“ trovasi in ambiente chiuso
(vedi planimetria allegata), è dovuta a causa di infiltrazioni e allagamento di acqua dipendente e proveniente dalla perdita e dalla rottura della condotta idrica pubblica esistente sotto traccia sulla via
AN AR (vedasi planimetria e documentazione fotografica allegata)” e che il danno complessivo arrecato all'immobile è di euro 16.113,47.
Da nessun elemento risulta una concorrente responsabilità degli attori nel verificarsi e nell'aggravamento del danno. In particolare, l'eccepita irregolarità edilizia dell'immobile non risulta, in concreto ed in base alla
C.T.U., aver determinato un aggravamento del danno.
Sulla somma di euro 16.113,47, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, sono riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione.
Poiché la stessa è liquidata in sostanza con riferimento all'epoca del fatto, spettano gli interessi legali e la rivalutazione dal giorno dell'illecito, 12.6.2021, con gli interessi calcolati sulla somma via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza.
Non è, invece, ravvisabile alcun danno non patrimoniale, atteso che il pregiudizio subito, seppur sicuramente fastidioso e causativo di uno stato di disagio, non attiene a diritti fondamentali della persona costituzionalmente qualificati e non configura una lesione grave ed un danno serio così come richiesto dalla giurisprudenza (Cass. Civ. Sezioni Unite, n. 26972/2008).
Anche la domanda ex art. 96 c.p.c. non può essere accolta in quanto non risulta che
[...]
abbia resistito in giudizio in mala fede o con colpa grave. Controparte_2
La è tenuta ex art. 91, primo comma, c.p.c. al pagamento delle spese Controparte_2 processuali della fase di merito e della fase della ATP in favore degli attori, mentre la oggettiva difficoltà di individuare l'effettivo soggetto destinatario della domanda di risarcimento determina, nel testo dell'art. 92, 2° comma c.p.c., come rivisitato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77 del 19.4.2018, la compensazione delle spese processuali tra gli attori ed il CP_1
La è tenuta anche al pagamento delle spese della C.T.U. svolta in sede Controparte_2 di ATP e delle spese sostenute dagli attori per il consulente di parte.
Infatti, le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non le compensi ex art. 92, comma 2, c.p.c., ovvero ne escluda la ripetizione in quanto eccessive o superflue ex art. 92, comma 1, c.p.c. e non è neanche necessaria la prova dell'avvenuto pagamento, ma quella che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione (Cass. civ., Sez. I, 25/03/2003, n. 4357).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta le eccezioni preliminari;
b) condanna la , in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di e della Parte_1 Parte_2 somma di euro 16.113,47, oltre interessi legali e rivalutazione dal 12.6.2021, con gli interessi calcolati sulla somma di euro 16.113,47 via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza;
c) rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale;
d) rigetta la domanda nei confronti del e) rigetta la domanda ex art. CP_1
96 c.p.c.; f) condanna la , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore, al pagamento in favore di e delle spese processuali della Parte_1 Parte_2 fase di merito e di quella cautelare che liquida in euro 5.000,00 per compensi ed euro 300,00 per spese, oltre iva, cpa e spese generali, da distrarsi in favore del difensore;
g) compensa le spese processuali tra gli attori ed il h) condanna la , in CP_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese della C.T.U. svolta in sede di ATP;
i) condanna la , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore, al pagamento delle spese della consulenza di parte sostenute da e Parte_1 [...]
Pt_2
Gela, 22.12.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1416 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 22.12.2025 tra
, elettivamente domiciliati in Gela, Via G.N. Bresmes n. 102 presso Parte_1 Parte_2 lo studio dell'Avv. Beatrice Calabrò che li rappresenta e difende per procura in atti,
- attori -
e
in persona del sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Prati CP_1 degli Strozzi n. 26, presso lo studio dell'Avv. Luigi Giovanni Santagati che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- convenuto -
e
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente Controparte_2 domiciliato in Gela, Via Benedetto Croce n. 4, presso lo studio dell'Avv. Filippo Incarbone, rappresentato e difeso dall'Avv. Santo Spagnolo per procura in atti,
- convenuto -
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio il e la per ottenere, previa declaratoria della CP_1 Controparte_2 responsabilità, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre interessi e rivalutazione.
Gli attori esponevano di essere proprietari di un immobile sito in Gela, con ingresso sia dalla via
Tucidide n. 209 che dalla Via AN AR n. 132, strada sovrastante la Via Tucidide;
che il
12.6.2021 a causa della rottura della condotta idrica pubblica situata nella Via AN AR estese e copiose infiltrazioni di acqua apparivano nell'immobile a piano terra, come accertato dai Vigili del
Fuoco - Comando di;
di avere incardinato procedimento per accertamento tecnico CP_2 preventivo ex art. 696 bis c.p.c.; che la C.T.U. accertava il nesso causale ed i danni patrimoniali in euro 16.113,47 e di aver diritto anche al risarcimento del danno non patrimoniale.
Si costituiva il eccependo l'assenza di responsabilità, che responsabile della CP_1 manutenzione era la e la mancata prova dei danni. Controparte_2
Si costituiva anche la “ , eccependo la nullità della citazione per Controparte_2 genericità, il difetto di legittimazione passiva, l'assenza di responsabilità, il concorso di colpa degli attori, la necessità di provare i danni, che non erano dovute le spese per il consulente di parte ed il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione.
All'udienza del 22.12.2025 si svolge la discussione, gli attori concludono per la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre interessi e rivalutazione monetaria, anche ex art. 96 c.p.c., i convenuti concludono per l'accoglimento delle eccezioni preliminari, il rigetto della domanda ed il concorso di colpa del danneggiato, ovvero il per la manleva e la CP_1
per la ripartizione delle rispettive colpe, ed il giudice decide la causa Controparte_2 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
DIRITTO
Preliminarmente è rigettata l'eccezione di nullità della citazione, atteso che, anche alla luce di un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio (per tutte Cass. Civ., Sez. II, n. 1236 del
27.1.2012 e Cass. Civ., Sez. III, n. 17180 del 6.8.2007), sono sufficientemente determinati gli elementi di cui all'art. 163, terzo comma, nn. 3) e 4) c.p.c., vale a dire la c.d. “causa petendi”, rappresentata dal fatto delle infiltrazioni nell'immobile, con conseguente danno e diritto al relativo risarcimento, ed il c.d. “petitum”, costituito, appunto, dalla domanda di risarcimento.
Per quanto concerne l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata da
[...]
, si osserva che la legittimazione “ad causam” dal lato passivo costituisce un Controparte_2 presupposto processuale, cioè una condizione affinché il processo possa giungere ad una decisione di merito, e consiste nella correlazione tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e la affermata titolarità, in capo a costui, del dovere asseritamente violato in relazione al diritto per cui si agisce.
Il controllo del giudice al riguardo si risolve e si esaurisce nell'accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, il convenuto assuma la veste di soggetto tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale e tale controllo deve essere effettuato d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Quando, invece, il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, come è in realtà nella fattispecie, viene a discutersi non di “legitimatio ad causam”, ma dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè dell'identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore (per tutte Cass. civ., Sez. III,
30/05/2008, n. 14468).
Tale ultima questione concerne il merito della causa ed è una tipica eccezione di merito non rilevabile d'ufficio, la quale può portare, eventualmente, ad una pronuncia di rigetto nel merito.
Ciò premesso, l'art. 2051 c.c. individua, come è noto, una ipotesi di responsabilità aggravata, essendo sufficiente per l'applicazione dello stesso la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo.
Dunque sussiste una presunzione “iuris tantum” di responsabilità, con la conseguenza che in tale ipotesi per il danneggiato è sufficiente provare il mero nesso causale fra cosa e danno, rimanendo egli esonerato dalla dimostrazione della colpa del custode, fatta salva, però, la prova per il custode del caso fortuito, cui è parificato il fatto del terzo e la colpa del danneggiato.
Orbene, nella fattispecie sussiste la prova del suddetto nesso causale e la Controparte_2
, nella qualità di custode delle strade e dei tombini di scolo delle acque in virtù del contratto di
[...] manutenzione giusta delibera della G.M. 347/2006 (doc. n. 4 fascicolo e con CP_1 conseguente esclusione di ogni responsabilità da parte del non ha dimostrato CP_1
l'esistenza di un caso fortuito, in particolare, nella fattispecie, la riconducibilità del fatto lesivo alla condotta degli attori o di terzi.
Si precisa che la delibera della G.M. 347/2006 ha stabilito “il passaggio delle strutture, infrastrutture, reti ed impianti inerenti il servizio idrico integrato dal Comune di Gela al nuovo gestore
[...]
e, dunque, la custodia di fatto delle condotte idriche appartiene a questa società. Controparte_2
La C.T.U. svolta in sede di accertamento tecnico preventivo ha evidenziato che “Dagli accertamenti effettuati in corso dei sopralluoghi (vedasi verbali allegati) è stata riscontrata nei muri e nel mobilio presenza di umidità e di muffa nei vani denominati “A“ e “B“ dello immobile posto a piano terra prospiciente su via Tucidide che corrisponde, a causa del dislivello, a seminterrato rispetto alla via
AN AR. Si è accertato che l'umidità e la muffa, riscontrate nei suddetti vani “A“ e “B“ posti all' interno dell' immobile di proprietà dei ricorrenti di cui il vano “A“ trovasi in ambiente chiuso
(vedi planimetria allegata), è dovuta a causa di infiltrazioni e allagamento di acqua dipendente e proveniente dalla perdita e dalla rottura della condotta idrica pubblica esistente sotto traccia sulla via
AN AR (vedasi planimetria e documentazione fotografica allegata)” e che il danno complessivo arrecato all'immobile è di euro 16.113,47.
Da nessun elemento risulta una concorrente responsabilità degli attori nel verificarsi e nell'aggravamento del danno. In particolare, l'eccepita irregolarità edilizia dell'immobile non risulta, in concreto ed in base alla
C.T.U., aver determinato un aggravamento del danno.
Sulla somma di euro 16.113,47, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, sono riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione.
Poiché la stessa è liquidata in sostanza con riferimento all'epoca del fatto, spettano gli interessi legali e la rivalutazione dal giorno dell'illecito, 12.6.2021, con gli interessi calcolati sulla somma via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza.
Non è, invece, ravvisabile alcun danno non patrimoniale, atteso che il pregiudizio subito, seppur sicuramente fastidioso e causativo di uno stato di disagio, non attiene a diritti fondamentali della persona costituzionalmente qualificati e non configura una lesione grave ed un danno serio così come richiesto dalla giurisprudenza (Cass. Civ. Sezioni Unite, n. 26972/2008).
Anche la domanda ex art. 96 c.p.c. non può essere accolta in quanto non risulta che
[...]
abbia resistito in giudizio in mala fede o con colpa grave. Controparte_2
La è tenuta ex art. 91, primo comma, c.p.c. al pagamento delle spese Controparte_2 processuali della fase di merito e della fase della ATP in favore degli attori, mentre la oggettiva difficoltà di individuare l'effettivo soggetto destinatario della domanda di risarcimento determina, nel testo dell'art. 92, 2° comma c.p.c., come rivisitato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77 del 19.4.2018, la compensazione delle spese processuali tra gli attori ed il CP_1
La è tenuta anche al pagamento delle spese della C.T.U. svolta in sede Controparte_2 di ATP e delle spese sostenute dagli attori per il consulente di parte.
Infatti, le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non le compensi ex art. 92, comma 2, c.p.c., ovvero ne escluda la ripetizione in quanto eccessive o superflue ex art. 92, comma 1, c.p.c. e non è neanche necessaria la prova dell'avvenuto pagamento, ma quella che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione (Cass. civ., Sez. I, 25/03/2003, n. 4357).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta le eccezioni preliminari;
b) condanna la , in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di e della Parte_1 Parte_2 somma di euro 16.113,47, oltre interessi legali e rivalutazione dal 12.6.2021, con gli interessi calcolati sulla somma di euro 16.113,47 via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza;
c) rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale;
d) rigetta la domanda nei confronti del e) rigetta la domanda ex art. CP_1
96 c.p.c.; f) condanna la , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore, al pagamento in favore di e delle spese processuali della Parte_1 Parte_2 fase di merito e di quella cautelare che liquida in euro 5.000,00 per compensi ed euro 300,00 per spese, oltre iva, cpa e spese generali, da distrarsi in favore del difensore;
g) compensa le spese processuali tra gli attori ed il h) condanna la , in CP_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese della C.T.U. svolta in sede di ATP;
i) condanna la , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore, al pagamento delle spese della consulenza di parte sostenute da e Parte_1 [...]
Pt_2
Gela, 22.12.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni