Accoglimento
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 12/05/2025, n. 4052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4052 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04052/2025REG.PROV.COLL.
N. 03077/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3077 del 2022, proposto da Epica s.r.l. (già SC DI di RT R. e C. Sas), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giacomo Biagioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pescia in persona del commissario prefettizio pro-tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Giovannelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
C.F. SC Re S.r.l. (già SC Re Spa), non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la SC (sezione terza) n. 1184/2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 maggio 2025 il Cons. Carmelina Addesso e uditi per le parti gli avvocati Giacomo Biagioni e Giovanni Giovannelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del giudizio sono il provvedimento prot. 13274 del 30 aprile 2009 di diniego di costruire e archiviazione della D.I.A. n. 416/2007, l’ordinanza di sospensione dei lavori n. 160 del 12 maggio 2009, l’ordinanza di demolizione n. 380 del 29 settembre 2009 e il provvedimento di immissione in possesso del 1 marzo 2011, tutti relativi ad un complesso edilizio sito nel comune di Pescia, loc. Bareglia, via San Marco n. 4, originariamente di proprietà della società SC Re s.p.a.
2. I fatti rilevanti ai fini del decidere, come emergenti dal ricorso introduttivo e dalla documentazione in atti, sono i seguenti:
-con scrittura privata del 16 gennaio 2009 è stata costituita la “SC DI di RT R. e C. S.a.s.” alla quale SC Re s.p.a. e AR s.r.l. hanno conferito il complesso immobiliare sopra indicato;
- con atto di citazione notificato in data 30 gennaio 2009 e trascritto in data 4 febbraio 2009 il signor CA RT, in qualità di legale rappresentate della SC DI (successivamente divenuta Epica s.r.l.) ha agito dinanzi al Tribunale di Pistoia per l’accertamento dell’autenticità della scrittura privata di costituzione della società e la dichiarazione di avvenuto trasferimento, a titolo di conferimento, dei beni immobili indicati in contratto;
- la domanda è stata accolta dal Tribunale di Pistoia con sentenza n. 9022 del 6 ottobre 2011 (intervenuta nelle more del giudizio di primo grado) e in data 30 agosto 2016 la società ha, quindi, provveduto alla trascrizione della scrittura privata accertata giudizialmente;
-in data successiva alla costituzione della società il complesso immobiliare oggetto di conferimento è stato oggetto dei provvedimenti di repressione di abusi edilizi indicati al § 1, tutti notificati a SC Re s.p.a (proprietaria del compendio immobiliare prima del conferimento) e di cui SC DI ha acquisito conoscenza a seguito della trascrizione dell’atto di immissione in possesso avvenuta in data 25 marzo 2011.
3. Con ricorso di primo grado, notificato in data 23-24 maggio 2011, SC DI ha impugnato tutti i provvedimenti comunali, in qualità di proprietaria del compendio immobiliare per effetto della scrittura privata datata 16 gennaio 2009, accertata giudizialmente con sentenza del Tribunale n. 9022/2011, intervenuta nelle more del giudizio, ma con efficacia a far data dalla trascrizione della relativa domanda giudiziale (30 gennaio 2009). Nel merito, ha contestato la legittimità degli atti impugnati in quanto l’intervento edilizio consiste in una ristrutturazione edilizia con variazioni essenziali al piano di recupero approvato, suscettibili di realizzazione tramite DIA. Ha chiesto, infine, il risarcimento dei danni determinati dall’impossibilità di utilizzare il compendio immobiliare in questione.
4. Il T.a.r. per la SC, sezione III, con sentenza n. 1184 del 14.09.2021 ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la legittimazione ad agire della ricorrente non può fondarsi sull’effetto prenotativo della trascrizione della domanda giudiziale proposta in data 30 gennaio 2009 poiché tale effetto è subordinato alla successiva trascrizione della scrittura privata, una volta intervenuta la sentenza di accertamento dell’autenticità della sottoscrizione. Ad avviso del giudice di primo grado, fino alla trascrizione della scrittura privata l’attore/ricorrente non ha alcun titolo per agire a tutela di propri presunti diritti o interessi.
Il T.a.r. ha rilevato infine, la tardività del ricorso in quanto non impugnato da SC Re, unica intestataria dei beni e in quanto la ricorrente avrebbe dovuto fornire la dimostrazione delle modalità e dei tempi con i quali è pervenuta a conoscenza della trascrizione dell’acquisizione del compendio immobiliare senza aver mai avuto notizia dei precedenti provvedimenti.
5. Epica s.r.l. ha interposto appello, articolando i seguenti motivi di gravame:
I MOTIVO: VIOLAZIONE DI LEGGE (art. 31 D.P.R. 6.6.2001, n. 380; artt. 2652, n. 3; 2657 e 2946 c.c. e principi desumibili; principi generali in materia di legittimazione ad agire; artt. 24, 97 e 113 Cost.). OMESSA, INSUFFICIENTE, CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE.
II MOTIVO: VIOLAZIONE DI LEGGE (art. 41 c.p.a. e principi desumibili, anche in relazione all’art. 31 D.P.R. 6.6.2001, n. 380). OMESSA, INSUFFICIENTE, CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE.
L’appellante ha riproposto, infine, i motivi di merito non esaminati dal T.a.r.
6. Si è costituito per resistere il Comune di Pescia.
7. Entrambe le parti hanno depositato memorie, insistendo nelle rispettive difese.
8. All’udienza di smaltimento del 7 maggio 2025, previo avviso alle parti in ordine alla possibilità di rinvio al primo giudice ex art. 105 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
9. L’appello è fondato.
10. Con il primo motivo di appello l’appellante censura la statuizione di inammissibilità del ricorso, rilevando che la legittimazione ad agire trovava fondamento nella scrittura privata del 16 gennaio 2009.
11. Il motivo è fondato.
12. La tesi del giudice di primo grado, che ravvisato il difetto di legittimazione a ricorrere di Epica stante la mancata trascrizione della scrittura privata-una volta accertata giudizialmente- in data antecedente alla proposizione del ricorso, assegna alla trascrizione di tale atto un’efficacia costitutiva che è ad essa estranea.
13. La trascrizione degli atti che trasferiscono la proprietà dei beni immobili e delle relative domande giudiziali ha, infatti, efficacia dichiarativa, rendendo l’atto trascritto opponibile ai terzi che, pur avendo acquistato diritti in data antecedente, hanno trascritto in data posteriore (rispetto all’atto o alla domanda giudiziale: artt. 2644 e 2652 c.c.). Essa è, quindi, funzionale a risolvere i conflitti tra più titoli (derivativi) incompatibili sul medesimo bene, mentre il trasferimento della proprietà è un effetto reale che si è già prodotto con la sottoscrizione del contratto di società ai sensi dell’art. 1376 c.c.
14. La sentenza del Tribunale di Pistoia n. 9022 del 6 ottobre 2022 ha, infatti, dichiarato “ l’avvenuto trasferimento del diritto di proprietà dei beni immobili ” per effetto della sottoscrizione della scrittura privata oggetto di accertamento giudiziale.
15. La successiva trascrizione della scrittura privata accertata giudizialmente non è, quindi, funzionale all’acquisto della proprietà dell’immobile, ma solo a rendere inopponibili al proprietario i titoli di acquisto che siano stati trascritti antecedentemente rispetto alla trascrizione della scrittura privata, ma successivamente rispetto alla trascrizione della domanda giudiziale: in ciò sta l’effetto prenotativo previsto dall’art. 2652 n. 3 c.c.
16. Ne discende che, al momento della proposizione del ricorso di primo grado (24 maggio 2011), l’acquisto della proprietà in capo ad Epica s.r.l. si era già prodotto con la sottoscrizione dell’atto costitutivo di società (e contestuale conferimento immobiliare) del 16 gennaio 2009, indipendentemente dalla successiva trascrizione della scrittura privata, una volta accertata giudizialmente.
17. In qualità di proprietaria del compendio immobiliare l’appellante aveva, quindi, la legittimazione e l’interesse ad impugnare gli atti di repressione degli abusi edilizi adottati dal comune con riguardo al fabbricato in questione.
18. Di qui la fondatezza del primo motivo di appello, avendo il T.a.r. erroneamente dichiarato l’inammissibilità del ricorso per difetto di condizione dell’azione.
19. Parimenti fondato è anche il secondo motivo di appello, relativo all’erroneità del capo della sentenza che ha statuito l’irricevibilità del ricorso.
20. L’erroneità della statuizione emerge, in particolare, sotto un duplice profilo: a) non è contestato dal comune che gli atti impugnati siano stati notificati solo a SC Re S.p.a., la quale, al momento della notifica, non era più proprietaria dell’immobile avendolo conferito in società per effetto della già ricordata scrittura privata del 16 gennaio 2009; b) il comune, nell’eccepire la tardività del ricorso, non ha fornito la prova che la ricorrente avesse acquisito l’effettiva conoscenza degli atti impugnati in data antecedente rispetto all’unica formalità idonea a rendere l’atto conoscibile ai terzi, ossia la trascrizione dell’atto di immissione in possesso (avvenuta in data 25 marzo 2011), in relazione alla quale il ricorso notificato in data 24 maggio 2011 risulta tempestivo.
21. Anche il secondo motivo di appello deve, quindi, essere accolto.
22. Dall’accoglimento del primo e secondo motivo di appello discende l’annullamento della sentenza di primo grado con conseguente remissione della causa al T.a.r. ai sensi dell’art. 105 c.p.a. (Ad. plen. 16 del 2024).
23. La natura della pronuncia qui assunta, che comporta un nuovo giudizio di primo grado e che comunque lascia impregiudicata la fondatezza o meno delle ragioni delle parti, costituisce motivo per l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, ai sensi di cui in motivazione, e, per l’effetto, annulla la sentenza di primo grado con rinvio della causa al Tribunale amministrativo regionale per la SC.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
Giordano Lamberti, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carmelina Addesso | Giordano Lamberti |
IL SEGRETARIO