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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/01/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11581/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Giuseppina Guttadauro Presidente dott.ssa Caterina Condò Giudice dott. Umberto Castagnini Giudice relatore riunito nella camera di consiglio, in data 22.01.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 11581/2023 promosso da:
, , con il patrocinio dell'avv. Avv. Maria Paola De Parte_1 C.F._1
Nobili e dell'Avv. Andrea Fulceri del Foro di Pisa, e dell'avv. elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. De Nobili sito in Via Mazzini n. 49, Pontedera (PI) RICORRENTE contro
, in persona del Ministro pro-tempore Controparte_1 la , in persona del Questore pro-tempore, Controparte_2
RESISTENTI
CONCLUSIONI: Come da ricorso
RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 12/10/2023 ha Parte_1 impugnato il decreto del Questore di Pisa Prto. 88/23, cat. A 12 del 4/08/2023 e notificato il 22/09/2023 con cui è stata rigettata l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19 comma 1.2. d.lgs 286/1998, come modificato dalla
L. 173/2020.
Il provvedimento di rigetto emesso dal Questore ha richiamato il parere negativo della Commissione Territoriale di Firenze, la quale ha evidenziato che “il richiedente è entrato per
Pagina 1 la prima volta in Italia il 22/10/2016; in data 12/05/2017 l'istante presentava domanda di protezione internazionale presso la Questura di Pisa;
l'istante veniva convocato per il colloquio personale dinanzi alla Commissione Territoriale di Livorno, la quale emetteva un decreto di diniego in data 30/05/2018; il richiedente presentava ricorso avverso la predetta decisione della CT di Livorno, dinanzi al Tribunale di Firenze (RG 11802/2018) che emetteva ordinanza di rigetto in data 20/02/2018; non risulta agli atti di questo Ufficio, né dall'istanza che il richiedente abbia presentato ricorso avverso detta ordinanza;
da accertamenti SDI, il richiedente risulta essere gravato da numerose segnalazioni di polizia dal 2017 al 2022. In sede di formalizzazione dell'istanza in oggetto, il richiedente produceva la seguente documentazione: copia del permesso di soggiorno per richiesta asilo scaduto il 6.09.2018; copia del passaporto senegalese valido al 25/08/2027; attestato di conformità agli atti compiegati rilasciato dal Consolato senegalese di Firenze il 12/12/2022; modello integrativo allegato all'istanza; dichiarazione di ospitalità; dichiarazione di impegno all'assunzione con mansioni di lavapiatti datata 14.11.22 e copia della patente della dichiarante;
dichiarazione della compagna dell'istante, cittadina italiana, datata 27.06.2022 e documento di identità della dichiarante;
istanza di protezione speciale ex art. 19.1.2 TUI sottoscritta dal legale e procura speciale;
contratto di lavoro a decorrere dal 23/03/2023 come lavapiatti part time (inviato ad integrazione dell'istanza il 4/04/2023 dall'avv. De Nobili) e procura legale. Con riguardo all'applicazione del principio di non refoulement non emergono né sono stati forniti dall'istante elementi tali da far ritenere che, in caso di rimpatrio, lo stesso: a) possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione;
b) possa essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani e degradanti ovvero di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.
Non si ritiene, pertanto, che possano trovare applicazione, nel caso di specie, i limiti all'allontanamento di cui sopra. Con riguardo ai limiti all'allontanamento contemplati dall'art. 19 Parte co. 1.1, terzo e quarto periodo, eve rilevarsi l'assenza di elementi sufficienti ad integrare la nozione di “vita privata e familiare” meritevole di tutela ai sensi dell'art. 8 CEDU con prevalenza sulla prospettiva del rimpatrio. Nel dettaglio, sebbene il richiedente risieda sul Territorio Nazionale dal 2016, nell'istanza il richiedente non ha documentato sufficienti indici di radicamento ed integrazione (come già evidenziato nella decisione del Tribunale di Firenze): sebbene riferisca di aver sempre lavorato fino a quando titolare di permesso di soggiorno (2018) egli non produce documentazione relativa all'attività lavorativa svolta;
sebbene riferisca di conoscere la lingua italiana, non produce certificati in tal senso, né di ulteriori attività di rilievo svolte nei sette anni di soggiorno in Italia;
per quanto concerne la relazione intrecciata con una cittadina italiana, tale unico elemento, considerata l'assenza di convivenza e la durata della stessa, non appare sufficiente ad integrare il concetto di vita familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU. Infine, il contratto di lavoro di recente insorgenza, a tempo determinato part time e stagionale, non costituisce di per sé indice di un inserimento socio lavorativo né delle capacità di autonomo mantenimento dell'istante. Si precisa, infine, il richiedente, avrebbe risieduto irregolarmente sul territorio per un periodo di più di un anno prima di presentare
Pagina 2 istanza di protezione speciale e che sullo stesso gravano diverse segnalazioni di polizia. Infine, non constano ulteriori elementi riconducibili a profili di particolare vulnerabilità dell'istante e più in generale all'evenienza che il rimpatrio possa comportare una violazione di obblighi internazionali o costituzionali dello Stato italiano. A fondamento dell'impugnazione il ricorrente ha dichiarato di risiedere in Italia da anni, di aver lavorato regolarmente quando possibile e di avere relazione stabile con una cittadina italiana, con cui progetta matrimonio e famiglia. Ha perso i legami familiari in Senegal, inclusa la madre recentemente scomparsa, ma ha costruito solide basi affettive in Italia. Attualmente è ospitato da un amico e attende una decisione sul permesso di soggiorno, essendo vulnerabile in caso di rimpatrio. A tal fine ha chiesto di -accertare e dichiarare la sussistenza in capo al ricorrente dei presupposi previsti dall'art. 19 comma 1 D.Lgs. 286/98 nella formulazione precedente alla riforma operata dal D.L. n. 20 del 10 marzo 2023, e, per gli effetti, disapplicare nel caso di specie il provvedimento impugnato e chiedere alla Questura di Pisa l'annullamento e/o la revoca del decreto di rigetto dell'istanza di riconoscimento della protezione speciale, n. Cat. A. 12/2023-88 (nel procedimento n. 23P1003204) del 4 agosto 2023, emanato dal Questore della Provincia di Pisa e notificato al ricorrente il 7 settembre 2023, nonché ordinare l'emanazione del permesso di soggiorno recante la dicitura “casi speciali”, rinnovabile e convertibile, in favore del ricorrente. L'Avvocatura Distrettuale dello Stato si è costituita in giudizio chiedendo di respingere il ricorso. All'udienza del 23/05/2024 fissata per la comparizione delle parti, la difesa produce e deposita contratti e buste paga aggiornate (doc. 9-10); in ordine al precedente penale riportato nel certificato dei carichi pendenti rileva che la sentenza è stata appellata in quanto si trattava solo di una ipotesi di detenzione e non di spaccio, peraltro di lieve entità, come risulta dall'applicazione del comma 5. Era un momento difficile per il ricorrente avendo egli perso la madre. Il ricorrente ha dichiarato che dal prossimo mese firmerà un contratto di locazione e che vi sono concrete prospettive di proroga del contratto a tempo determinato o di trasformazione.
La difesa ha insistito nelle conclusioni già rassegnate. Il Giudice ha assegnato termine fino al 19 dicembre 2024 per note scritte in sostituzione di udienza e produzioni documentali (contratto locazione, eventuali proroghe contratto di lavoro, buste paga aggiornate).
°°° °°° La domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale è stata depositata dopo il 22 ottobre 2020 per cui deve essere scrutinata alla luce della disciplina del D.L. 113/2018 conv. con L. 132/2018 (cd. decreto Salvini) come novellata proprio dal
D.L. 130/20 (cd. decreto Lamorgese). Il decreto Lamorgese ha modificato l'art. 5, comma 6 T.U.I. reintroducendo, quale limite al diniego e alla revoca del permesso di soggiorno, “il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello stato italiano”.
E' stato inoltre riscritto il comma 1.1. dell'art. 19 del d.lvo 286/98 la cui attuale formulazione è la seguente: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione
Pagina 3 di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani e degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine.” Qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 1.1 dell'art. 19 TUI, contempla il rilascio di un permesso di soggiorno “per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo D.lvo 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett.e ) e b) e 2 lett. e) del D.L. 130/2020. La prima parte del novellato art. 19 comma 1.1 esplicita il divieto assoluto di non refoulement collegato sia al rischio del richiedente di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti, formula che richiama il principio di cui all'art. 3 Cedu, sia alla clausola generale di cui all'art. 5, comma 6, TUI. Tale norma appare inoltre riconoscere uno spazio residuale di tutela per coloro che si trovino in condizioni di vulnerabilità non rilevanti ai fini delle protezioni maggiori ma comunque di rilevo costituzionale (art. 10, comma 3 Cost). La seconda parte dell'art. 19.1.1. ha invece introdotto una nuova fattispecie di inespellibilità per rischio di violazione del diritto alla vita privata e familiare, con un evidente richiamo all'art. 8 CEDU. Quest'ultima, a differenza della prima, ha un carattere relativo in quanto comunque è necessario valutare se la permanenza dello straniero in Italia contrasti con ragioni di sicurezza nazionale, nonché di ordine e sicurezza pubblica. Ciò posto è evidente che la nuova normativa ha tenuto conto dell'elaborazione giurisprudenziale compiuta dalla Corte di Cassazione in tema di protezione umanitaria
(durante il vigore dell'art. 5, comma 6 TUI in vigore e prima dell'entrata in vigore del d.l. 113/2018). La disciplina della protezione umanitaria costituisce una forma di protezione complementare, rispetto al rifugio e alla protezione sussidiaria -che hanno invece derivazione comunitaria ed internazionale-, e rappresenta una manifestazione attuativa del diritto di asilo costituzionale (art. 10, comma 3 Cost) (Corte Cost. 24 luglio 2019, n. 194). Tale forma di protezione costituisce una misura atipica e residuale, che include situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una tutela tipica, non può disporsi l'espulsione e deve provvedersi all'accoglienza del richiedente che si trovi in condizioni di vulnerabilità, da valutarsi caso per caso.
Pagina 4 Può trattarsi di situazioni di vulnerabilità soggettiva (come ad es. condizioni di salute o di età del richiedente), ma anche di carattere oggettivo, relative al paese di origine (ad es. grave instabilità politica, carestie, disastri naturali, condizioni di povertà estreme), ovvero contesti personali e situazionali che, pur non avendo caratteristiche o intensità sufficiente per integrare i presupposti delle protezioni “maggiori”, risultino tuttavia meritevoli di tutela, alla luce dei valori e dei principi costituzionali del nostro ordinamento. Le situazioni c.d. vulnerabili possono quindi derivare da cause non normativamente tipizzate.
“Gli interessi protetti non possono restare ingabbiati in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali;
sicché, ha puntualizzato questa Corte, l'apertura e la residualità della tutela non consentono tipizzazioni (tra varie, Cass. 15 maggio 2019, nn. 13079 e 13096). Le basi normative non sono, allora, affatto fragili, ma “a compasso largo”: l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali, col sostegno dell'art. 8 Cedu, promuove l'evoluzione della norma, elastica, sulla protezione umanitaria a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l'attuazione (Cass. sez. un. 29461/2019). La giurisprudenza di legittimità, a far data dalla sentenza n. 4455/2018, ha attribuito rilievo centrale, ai fini della concessione della protezione umanitaria, alla valutazione comparativa tra il grado d'integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale. Da ultimo, le Sezioni Unite hanno chiarito che “occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi
d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno”. Nel compiere tale giudizio, quindi, devono valutarsi “non solo il rischio di danni futuri – legati alle condizioni oggettive e soggettive che il migrante (ri)troverà nel Paese di origine – ma anche il rischio di un danno attuale da perdita di relazioni affettive, di professionalità maturate, di osmosi culturale riuscita”. In particolare, “in presenza di un elevato livello di integrazione effettiva nel nostro Paese – desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento
Pagina 5 storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento – saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore” e viceversa “situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia” (Cass. sez. un. 24413/2021). Per quanto sussista una certa continuità tra la disciplina della protezione umanitaria e quella della protezione speciale il nuovo regime appare maggiormente incentrato sul radicamento dello straniero sul territorio nazionale. Se, infatti, ai fini della concessione della protezione umanitaria deve essere effettuata una "comparazione attenuata” tra la situazione di inserimento sociale in Italia del richiedente e il pericolo di gravi violazioni dei diritti umani che egli avrebbe potuto soffrire in caso di rimpatrio, l'attuale normativa attribuisce all'elemento del rischio della violazione della vita privata e familiare una rilevanza autonoma o, quantomeno, prevalente nella valutazione dei presupposti necessari al riconoscimento della protezione speciale. La giurisprudenza di legittimità, richiamando l'art. 8 CEDU, ha chiarito che sono tre i parametri di radicamento sul territorio nazionale che assumono rilevanza sulla base della formulazione dell'art. 19, comma 1.1: quello familiare, quello sociale (in cui sono incluse le relazioni lavorative ed economiche che pure concorrono a comporre la vita privata ovvero l'identità sociale di una persona) e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale, quest'ultimo difficilmente apprezzabile in via autonoma (Cass. 7861/2022; Cass. 24945/2022). La Cassazione, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 24413 del 2021, pur riferita alla previgente protezione complementare, ma sviluppando argomentazioni che per la loro generalità appaiono suscettibili di essere trasposte anche nel nuovo contesto normativo, ha precisato che “"tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono” sono “parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art.
8. Indipendentemente dall'esistenza o meno una vita familiare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata".
Si afferma infatti che la protezione offerta dall'art. 8 CEDU va letta “con riferimento all'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (ad esempio, esperienze di carattere associativo) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Nel p. 47, le Sezioni Unite hanno esemplificato gli indici rilevanti per l'accertamento di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese come la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di
Pagina 6 insediamento”. Nell'ultimo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il legislatore detta, poi, i parametri in forza dei quali operare la valutazione della violazione del divieto di allontanamento mediante un bilanciamento tra la natura ed effettività dei vincoli familiari che lo straniero ha sul territorio nazionale, il suo concreto inserimento sociale e la durata del suo soggiorno in Italia da una parte, e l'eventuale esistenza di “legami familiari culturali o Per_ sociali con il di origine”. In definitiva, ritiene il Collegio che il giudice, ai fini del riconoscimento del diritto del richiedente alla protezione speciale ex art. 19.1.1. D.L. 130/2020 debba in primis accertare che questi abbia creato in Italia una propria vita privata e/o familiare, quindi valutare, sulla scorta dei criteri contenuti nella medesima disposizione, se l'allontanamento sia suscettibile di determinare una sproporzionata e non giustificata lesione della sua vita privata e/o familiare, in considerazione dell'integrazione e del radicamento raggiunto nel paese ospitante, cui si contrappone uno sradicamento o comunque un significativo affievolimento dei suoi legami sociali, familiari e culturali con il paese di origine, a prescindere dalla compromissione nella titolarità e/o nel godimento dei diritti fondamentali della persona a cui il medesimo potrebbe andare incontro in ipotesi di rimpatrio. Quanto più forti siano i legami con il nostro paese e più allentati, invece, quelli con il paese di origine, tanto meno sarà giustificabile l'interferenza del rimpatrio con il diritto al rispetto della vita privata e/o familiare, e tanto più forti dovranno essere, conseguentemente, le ragioni di ordine e sicurezza pubblica idonee a giustificare tale interferenza.
°°° Nel caso di specie, il ricorrente ha lasciato il Senegal nel 2016, si trova pertanto sul territorio nazionale da circa 8 anni. Ha dato prova della volontà di radicamento sul territorio nazionale sotto l'aspetto lavorativo, sociale e linguistico.
Dalla documentazione prodotta risulta che abbia stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato part-time con l'impresa nel settore della ristorazione Controparte_3 dal 23/03 al 23/09/2023, con buste paga da marzo ad agosto 2024 di importo variabile da
300 a 1300 euro (doc. 3). Successivamente, ha avuto un contratto di lavoro intermittente con l'impresa Perlanera nel settore della ristorazione dal 16/12/2023 al 31/01/2024 (doc. 9). Dal 5/04/2024 risulta, seppur con contratti via via prorogati in ragione della stagionalità dell'attività, lavorare come aiuto cameriere con un contratto di lavoro intermittente a tempo determinato presso l'impresa BE EG, con buste paga che variano da 1100 a 1900 (doc. 14 e 15). Inoltre, il datore di lavoro EG BE ha dichiarato la disponibilità ad assumere il ricorrente, riconoscendone la diligenza, precisione e puntualità, e manifestando l'intenzione di proseguire il rapporto di lavoro.
Questi elementi dimostrano chiaramente l'integrazione del ricorrente nel tessuto lavorativo italiano e la sua volontà di stabilirsi stabilmente nel paese. La continuità dei
Pagina 7 rapporti di lavoro, in particolare con l'impresa BE EG, evidenzia un percorso di crescita professionale e un impegno costante nel mantenere un'occupazione stabile.
L'assenza di legami familiari in Italia, come detto, non costituisce motivo ostativo al riconoscimento della protezione speciale assumendo rilievo anche la sola “vita privata”, ovvero l'identità sociale del soggetto con particolare riferimento alle relazioni lavorative instaurate ed alla professionalità acquisita. In caso di rimpatrio, verrebbe reimmesso in un contesto che non gli consentirebbe un livello di vita dignitoso, essendo privo di risorse lavorative (e di riferimenti parentali e sociali parentali che lo possano aiutare in tal senso). Egli vedrebbe vanificati gli sforzi finora effettuati per ottenere uno stabile impiego e per assicurarsi un'esistenza dignitosa e si troverebbe in una situazione di seria incertezza sulla sua vita futura.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto in quanto il rimpatrio determinerebbe una violazione della vita privata del ricorrente ex art. 8 CEDU e 19 c.
1.1. TUI.
Considerato che
le ragioni che hanno portato all'accoglimento della richiesta di protezione speciale sono emerse, almeno in parte, nel corso del giudizio, sussistono gravi ed eccezionali motivi (in analogia con la sentenza della Corte Costituzionale del 19.4.2018, n. 77 sulla compensazione delle spese di lite) per la declaratoria di non ripetibilità delle spese del giudizio.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce al ricorrente la protezione speciale, disponendo che il Questore territorialmente competente rilasci il permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 comma 1.1. d.lgs 286/1998, come introdotto dal d.l.
130/2020, di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
2) dichiara non ripetibili le spese del giudizio.
Sentenza resa ex artt. 281-terdecies e 275-bis, comma 4 c.p.c.
Si comunichi
La Presidente dott.ssa Giuseppina Guttadauro
Pagina 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Giuseppina Guttadauro Presidente dott.ssa Caterina Condò Giudice dott. Umberto Castagnini Giudice relatore riunito nella camera di consiglio, in data 22.01.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 11581/2023 promosso da:
, , con il patrocinio dell'avv. Avv. Maria Paola De Parte_1 C.F._1
Nobili e dell'Avv. Andrea Fulceri del Foro di Pisa, e dell'avv. elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. De Nobili sito in Via Mazzini n. 49, Pontedera (PI) RICORRENTE contro
, in persona del Ministro pro-tempore Controparte_1 la , in persona del Questore pro-tempore, Controparte_2
RESISTENTI
CONCLUSIONI: Come da ricorso
RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 12/10/2023 ha Parte_1 impugnato il decreto del Questore di Pisa Prto. 88/23, cat. A 12 del 4/08/2023 e notificato il 22/09/2023 con cui è stata rigettata l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19 comma 1.2. d.lgs 286/1998, come modificato dalla
L. 173/2020.
Il provvedimento di rigetto emesso dal Questore ha richiamato il parere negativo della Commissione Territoriale di Firenze, la quale ha evidenziato che “il richiedente è entrato per
Pagina 1 la prima volta in Italia il 22/10/2016; in data 12/05/2017 l'istante presentava domanda di protezione internazionale presso la Questura di Pisa;
l'istante veniva convocato per il colloquio personale dinanzi alla Commissione Territoriale di Livorno, la quale emetteva un decreto di diniego in data 30/05/2018; il richiedente presentava ricorso avverso la predetta decisione della CT di Livorno, dinanzi al Tribunale di Firenze (RG 11802/2018) che emetteva ordinanza di rigetto in data 20/02/2018; non risulta agli atti di questo Ufficio, né dall'istanza che il richiedente abbia presentato ricorso avverso detta ordinanza;
da accertamenti SDI, il richiedente risulta essere gravato da numerose segnalazioni di polizia dal 2017 al 2022. In sede di formalizzazione dell'istanza in oggetto, il richiedente produceva la seguente documentazione: copia del permesso di soggiorno per richiesta asilo scaduto il 6.09.2018; copia del passaporto senegalese valido al 25/08/2027; attestato di conformità agli atti compiegati rilasciato dal Consolato senegalese di Firenze il 12/12/2022; modello integrativo allegato all'istanza; dichiarazione di ospitalità; dichiarazione di impegno all'assunzione con mansioni di lavapiatti datata 14.11.22 e copia della patente della dichiarante;
dichiarazione della compagna dell'istante, cittadina italiana, datata 27.06.2022 e documento di identità della dichiarante;
istanza di protezione speciale ex art. 19.1.2 TUI sottoscritta dal legale e procura speciale;
contratto di lavoro a decorrere dal 23/03/2023 come lavapiatti part time (inviato ad integrazione dell'istanza il 4/04/2023 dall'avv. De Nobili) e procura legale. Con riguardo all'applicazione del principio di non refoulement non emergono né sono stati forniti dall'istante elementi tali da far ritenere che, in caso di rimpatrio, lo stesso: a) possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione;
b) possa essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani e degradanti ovvero di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.
Non si ritiene, pertanto, che possano trovare applicazione, nel caso di specie, i limiti all'allontanamento di cui sopra. Con riguardo ai limiti all'allontanamento contemplati dall'art. 19 Parte co. 1.1, terzo e quarto periodo, eve rilevarsi l'assenza di elementi sufficienti ad integrare la nozione di “vita privata e familiare” meritevole di tutela ai sensi dell'art. 8 CEDU con prevalenza sulla prospettiva del rimpatrio. Nel dettaglio, sebbene il richiedente risieda sul Territorio Nazionale dal 2016, nell'istanza il richiedente non ha documentato sufficienti indici di radicamento ed integrazione (come già evidenziato nella decisione del Tribunale di Firenze): sebbene riferisca di aver sempre lavorato fino a quando titolare di permesso di soggiorno (2018) egli non produce documentazione relativa all'attività lavorativa svolta;
sebbene riferisca di conoscere la lingua italiana, non produce certificati in tal senso, né di ulteriori attività di rilievo svolte nei sette anni di soggiorno in Italia;
per quanto concerne la relazione intrecciata con una cittadina italiana, tale unico elemento, considerata l'assenza di convivenza e la durata della stessa, non appare sufficiente ad integrare il concetto di vita familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU. Infine, il contratto di lavoro di recente insorgenza, a tempo determinato part time e stagionale, non costituisce di per sé indice di un inserimento socio lavorativo né delle capacità di autonomo mantenimento dell'istante. Si precisa, infine, il richiedente, avrebbe risieduto irregolarmente sul territorio per un periodo di più di un anno prima di presentare
Pagina 2 istanza di protezione speciale e che sullo stesso gravano diverse segnalazioni di polizia. Infine, non constano ulteriori elementi riconducibili a profili di particolare vulnerabilità dell'istante e più in generale all'evenienza che il rimpatrio possa comportare una violazione di obblighi internazionali o costituzionali dello Stato italiano. A fondamento dell'impugnazione il ricorrente ha dichiarato di risiedere in Italia da anni, di aver lavorato regolarmente quando possibile e di avere relazione stabile con una cittadina italiana, con cui progetta matrimonio e famiglia. Ha perso i legami familiari in Senegal, inclusa la madre recentemente scomparsa, ma ha costruito solide basi affettive in Italia. Attualmente è ospitato da un amico e attende una decisione sul permesso di soggiorno, essendo vulnerabile in caso di rimpatrio. A tal fine ha chiesto di -accertare e dichiarare la sussistenza in capo al ricorrente dei presupposi previsti dall'art. 19 comma 1 D.Lgs. 286/98 nella formulazione precedente alla riforma operata dal D.L. n. 20 del 10 marzo 2023, e, per gli effetti, disapplicare nel caso di specie il provvedimento impugnato e chiedere alla Questura di Pisa l'annullamento e/o la revoca del decreto di rigetto dell'istanza di riconoscimento della protezione speciale, n. Cat. A. 12/2023-88 (nel procedimento n. 23P1003204) del 4 agosto 2023, emanato dal Questore della Provincia di Pisa e notificato al ricorrente il 7 settembre 2023, nonché ordinare l'emanazione del permesso di soggiorno recante la dicitura “casi speciali”, rinnovabile e convertibile, in favore del ricorrente. L'Avvocatura Distrettuale dello Stato si è costituita in giudizio chiedendo di respingere il ricorso. All'udienza del 23/05/2024 fissata per la comparizione delle parti, la difesa produce e deposita contratti e buste paga aggiornate (doc. 9-10); in ordine al precedente penale riportato nel certificato dei carichi pendenti rileva che la sentenza è stata appellata in quanto si trattava solo di una ipotesi di detenzione e non di spaccio, peraltro di lieve entità, come risulta dall'applicazione del comma 5. Era un momento difficile per il ricorrente avendo egli perso la madre. Il ricorrente ha dichiarato che dal prossimo mese firmerà un contratto di locazione e che vi sono concrete prospettive di proroga del contratto a tempo determinato o di trasformazione.
La difesa ha insistito nelle conclusioni già rassegnate. Il Giudice ha assegnato termine fino al 19 dicembre 2024 per note scritte in sostituzione di udienza e produzioni documentali (contratto locazione, eventuali proroghe contratto di lavoro, buste paga aggiornate).
°°° °°° La domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale è stata depositata dopo il 22 ottobre 2020 per cui deve essere scrutinata alla luce della disciplina del D.L. 113/2018 conv. con L. 132/2018 (cd. decreto Salvini) come novellata proprio dal
D.L. 130/20 (cd. decreto Lamorgese). Il decreto Lamorgese ha modificato l'art. 5, comma 6 T.U.I. reintroducendo, quale limite al diniego e alla revoca del permesso di soggiorno, “il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello stato italiano”.
E' stato inoltre riscritto il comma 1.1. dell'art. 19 del d.lvo 286/98 la cui attuale formulazione è la seguente: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione
Pagina 3 di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani e degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine.” Qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 1.1 dell'art. 19 TUI, contempla il rilascio di un permesso di soggiorno “per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo D.lvo 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett.e ) e b) e 2 lett. e) del D.L. 130/2020. La prima parte del novellato art. 19 comma 1.1 esplicita il divieto assoluto di non refoulement collegato sia al rischio del richiedente di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti, formula che richiama il principio di cui all'art. 3 Cedu, sia alla clausola generale di cui all'art. 5, comma 6, TUI. Tale norma appare inoltre riconoscere uno spazio residuale di tutela per coloro che si trovino in condizioni di vulnerabilità non rilevanti ai fini delle protezioni maggiori ma comunque di rilevo costituzionale (art. 10, comma 3 Cost). La seconda parte dell'art. 19.1.1. ha invece introdotto una nuova fattispecie di inespellibilità per rischio di violazione del diritto alla vita privata e familiare, con un evidente richiamo all'art. 8 CEDU. Quest'ultima, a differenza della prima, ha un carattere relativo in quanto comunque è necessario valutare se la permanenza dello straniero in Italia contrasti con ragioni di sicurezza nazionale, nonché di ordine e sicurezza pubblica. Ciò posto è evidente che la nuova normativa ha tenuto conto dell'elaborazione giurisprudenziale compiuta dalla Corte di Cassazione in tema di protezione umanitaria
(durante il vigore dell'art. 5, comma 6 TUI in vigore e prima dell'entrata in vigore del d.l. 113/2018). La disciplina della protezione umanitaria costituisce una forma di protezione complementare, rispetto al rifugio e alla protezione sussidiaria -che hanno invece derivazione comunitaria ed internazionale-, e rappresenta una manifestazione attuativa del diritto di asilo costituzionale (art. 10, comma 3 Cost) (Corte Cost. 24 luglio 2019, n. 194). Tale forma di protezione costituisce una misura atipica e residuale, che include situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una tutela tipica, non può disporsi l'espulsione e deve provvedersi all'accoglienza del richiedente che si trovi in condizioni di vulnerabilità, da valutarsi caso per caso.
Pagina 4 Può trattarsi di situazioni di vulnerabilità soggettiva (come ad es. condizioni di salute o di età del richiedente), ma anche di carattere oggettivo, relative al paese di origine (ad es. grave instabilità politica, carestie, disastri naturali, condizioni di povertà estreme), ovvero contesti personali e situazionali che, pur non avendo caratteristiche o intensità sufficiente per integrare i presupposti delle protezioni “maggiori”, risultino tuttavia meritevoli di tutela, alla luce dei valori e dei principi costituzionali del nostro ordinamento. Le situazioni c.d. vulnerabili possono quindi derivare da cause non normativamente tipizzate.
“Gli interessi protetti non possono restare ingabbiati in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali;
sicché, ha puntualizzato questa Corte, l'apertura e la residualità della tutela non consentono tipizzazioni (tra varie, Cass. 15 maggio 2019, nn. 13079 e 13096). Le basi normative non sono, allora, affatto fragili, ma “a compasso largo”: l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali, col sostegno dell'art. 8 Cedu, promuove l'evoluzione della norma, elastica, sulla protezione umanitaria a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l'attuazione (Cass. sez. un. 29461/2019). La giurisprudenza di legittimità, a far data dalla sentenza n. 4455/2018, ha attribuito rilievo centrale, ai fini della concessione della protezione umanitaria, alla valutazione comparativa tra il grado d'integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale. Da ultimo, le Sezioni Unite hanno chiarito che “occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi
d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno”. Nel compiere tale giudizio, quindi, devono valutarsi “non solo il rischio di danni futuri – legati alle condizioni oggettive e soggettive che il migrante (ri)troverà nel Paese di origine – ma anche il rischio di un danno attuale da perdita di relazioni affettive, di professionalità maturate, di osmosi culturale riuscita”. In particolare, “in presenza di un elevato livello di integrazione effettiva nel nostro Paese – desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento
Pagina 5 storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento – saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore” e viceversa “situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia” (Cass. sez. un. 24413/2021). Per quanto sussista una certa continuità tra la disciplina della protezione umanitaria e quella della protezione speciale il nuovo regime appare maggiormente incentrato sul radicamento dello straniero sul territorio nazionale. Se, infatti, ai fini della concessione della protezione umanitaria deve essere effettuata una "comparazione attenuata” tra la situazione di inserimento sociale in Italia del richiedente e il pericolo di gravi violazioni dei diritti umani che egli avrebbe potuto soffrire in caso di rimpatrio, l'attuale normativa attribuisce all'elemento del rischio della violazione della vita privata e familiare una rilevanza autonoma o, quantomeno, prevalente nella valutazione dei presupposti necessari al riconoscimento della protezione speciale. La giurisprudenza di legittimità, richiamando l'art. 8 CEDU, ha chiarito che sono tre i parametri di radicamento sul territorio nazionale che assumono rilevanza sulla base della formulazione dell'art. 19, comma 1.1: quello familiare, quello sociale (in cui sono incluse le relazioni lavorative ed economiche che pure concorrono a comporre la vita privata ovvero l'identità sociale di una persona) e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale, quest'ultimo difficilmente apprezzabile in via autonoma (Cass. 7861/2022; Cass. 24945/2022). La Cassazione, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 24413 del 2021, pur riferita alla previgente protezione complementare, ma sviluppando argomentazioni che per la loro generalità appaiono suscettibili di essere trasposte anche nel nuovo contesto normativo, ha precisato che “"tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono” sono “parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art.
8. Indipendentemente dall'esistenza o meno una vita familiare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata".
Si afferma infatti che la protezione offerta dall'art. 8 CEDU va letta “con riferimento all'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (ad esempio, esperienze di carattere associativo) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Nel p. 47, le Sezioni Unite hanno esemplificato gli indici rilevanti per l'accertamento di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese come la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di
Pagina 6 insediamento”. Nell'ultimo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il legislatore detta, poi, i parametri in forza dei quali operare la valutazione della violazione del divieto di allontanamento mediante un bilanciamento tra la natura ed effettività dei vincoli familiari che lo straniero ha sul territorio nazionale, il suo concreto inserimento sociale e la durata del suo soggiorno in Italia da una parte, e l'eventuale esistenza di “legami familiari culturali o Per_ sociali con il di origine”. In definitiva, ritiene il Collegio che il giudice, ai fini del riconoscimento del diritto del richiedente alla protezione speciale ex art. 19.1.1. D.L. 130/2020 debba in primis accertare che questi abbia creato in Italia una propria vita privata e/o familiare, quindi valutare, sulla scorta dei criteri contenuti nella medesima disposizione, se l'allontanamento sia suscettibile di determinare una sproporzionata e non giustificata lesione della sua vita privata e/o familiare, in considerazione dell'integrazione e del radicamento raggiunto nel paese ospitante, cui si contrappone uno sradicamento o comunque un significativo affievolimento dei suoi legami sociali, familiari e culturali con il paese di origine, a prescindere dalla compromissione nella titolarità e/o nel godimento dei diritti fondamentali della persona a cui il medesimo potrebbe andare incontro in ipotesi di rimpatrio. Quanto più forti siano i legami con il nostro paese e più allentati, invece, quelli con il paese di origine, tanto meno sarà giustificabile l'interferenza del rimpatrio con il diritto al rispetto della vita privata e/o familiare, e tanto più forti dovranno essere, conseguentemente, le ragioni di ordine e sicurezza pubblica idonee a giustificare tale interferenza.
°°° Nel caso di specie, il ricorrente ha lasciato il Senegal nel 2016, si trova pertanto sul territorio nazionale da circa 8 anni. Ha dato prova della volontà di radicamento sul territorio nazionale sotto l'aspetto lavorativo, sociale e linguistico.
Dalla documentazione prodotta risulta che abbia stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato part-time con l'impresa nel settore della ristorazione Controparte_3 dal 23/03 al 23/09/2023, con buste paga da marzo ad agosto 2024 di importo variabile da
300 a 1300 euro (doc. 3). Successivamente, ha avuto un contratto di lavoro intermittente con l'impresa Perlanera nel settore della ristorazione dal 16/12/2023 al 31/01/2024 (doc. 9). Dal 5/04/2024 risulta, seppur con contratti via via prorogati in ragione della stagionalità dell'attività, lavorare come aiuto cameriere con un contratto di lavoro intermittente a tempo determinato presso l'impresa BE EG, con buste paga che variano da 1100 a 1900 (doc. 14 e 15). Inoltre, il datore di lavoro EG BE ha dichiarato la disponibilità ad assumere il ricorrente, riconoscendone la diligenza, precisione e puntualità, e manifestando l'intenzione di proseguire il rapporto di lavoro.
Questi elementi dimostrano chiaramente l'integrazione del ricorrente nel tessuto lavorativo italiano e la sua volontà di stabilirsi stabilmente nel paese. La continuità dei
Pagina 7 rapporti di lavoro, in particolare con l'impresa BE EG, evidenzia un percorso di crescita professionale e un impegno costante nel mantenere un'occupazione stabile.
L'assenza di legami familiari in Italia, come detto, non costituisce motivo ostativo al riconoscimento della protezione speciale assumendo rilievo anche la sola “vita privata”, ovvero l'identità sociale del soggetto con particolare riferimento alle relazioni lavorative instaurate ed alla professionalità acquisita. In caso di rimpatrio, verrebbe reimmesso in un contesto che non gli consentirebbe un livello di vita dignitoso, essendo privo di risorse lavorative (e di riferimenti parentali e sociali parentali che lo possano aiutare in tal senso). Egli vedrebbe vanificati gli sforzi finora effettuati per ottenere uno stabile impiego e per assicurarsi un'esistenza dignitosa e si troverebbe in una situazione di seria incertezza sulla sua vita futura.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto in quanto il rimpatrio determinerebbe una violazione della vita privata del ricorrente ex art. 8 CEDU e 19 c.
1.1. TUI.
Considerato che
le ragioni che hanno portato all'accoglimento della richiesta di protezione speciale sono emerse, almeno in parte, nel corso del giudizio, sussistono gravi ed eccezionali motivi (in analogia con la sentenza della Corte Costituzionale del 19.4.2018, n. 77 sulla compensazione delle spese di lite) per la declaratoria di non ripetibilità delle spese del giudizio.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce al ricorrente la protezione speciale, disponendo che il Questore territorialmente competente rilasci il permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 comma 1.1. d.lgs 286/1998, come introdotto dal d.l.
130/2020, di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
2) dichiara non ripetibili le spese del giudizio.
Sentenza resa ex artt. 281-terdecies e 275-bis, comma 4 c.p.c.
Si comunichi
La Presidente dott.ssa Giuseppina Guttadauro
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