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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 27/02/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G.1446/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. DAGRADI Parte_1 C.F._1
MARCO
PARTE RICORRENTE
E
(GIÀ Controparte_1 [...]
) (c.f. ) con Controparte_2 P.IVA_1 il patrocinio della dott.ssa PUNTI SARA
PARTE RESISTENTE
Oggi 27/02/2025 ad ore 9.10 innanzi al giudice Andrea Francesco Forcina, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. DAGRADI MARCO per parte resistente nessuno compare
Il giudice invita il procuratore di parte ricorrente a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
L'avv. Dagradi precisa le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
Per la causale di cui in premessa, previa eventuale disapplicazione di diversa e contrarie disposizioni ministeriali, accertato e dichiarato il diritto della ricorrente, Sig.ra Pt_1
ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annuo tramite la “Carta Elettronica
[...] del Docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente” da riconoscerle per gli anni scolastici 2021/2022 – 2022/2023, condannare il Controparte_1
(già ), in
[...] Controparte_2 persona del in carica pro tempore - Viale Trastevere, 76/A – Roma – e domicilio di CP_3 legge Avvocatura dello Stato di Milano – Palazzo di Giustizia – Via Freguglia, 1 – Milano, al pagamento a favore della ricorrente e comunque mettere a sua disposizione sotto forma di
“carta docente” la somma di € 1.000,00, o altra diversa somma rimessa alla valutazione del Giudice adito, quale contributo alla formazione e all'aggiornamento, conteggiata considerando la somma di € 500,00 annua dovutale tramite carta elettronica per gli anni scolastici 2021/2022 – 2022/2023. In ogni caso, con il favore delle spese e competenze legali di causa con distrazione a favore del procuratore. IN VIA ISTRUTTORIA: riservata ogni eventuale istanza nel prosieguo posto che la questione trattata non impone istruttoria in quanto la domanda è documentata.
Il giudice dà atto che la resistente nella data di ieri ha depositato una nota scritta contenente le seguenti conclusioni:
Rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto;
Condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti;
3. Alla luce della serialità della vertenza, e delle circostanze del caso concreto, compensare integralmente le spese di lite.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Francesco Forcina ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1446/2023 promossa da:
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. DAGRADI Parte_1 C.F._1
MARCO
PARTE RICORRENTE
E
(GIÀ Controparte_1 [...]
) (c.f. ) con Controparte_2 P.IVA_1
il patrocinio della dott.ssa PUNTI SARA
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ha convenuto in giudizio il , per Parte_1 Controparte_1
domandare il riconoscimento del diritto all'assegnazione della c. d. “Carta del Docente” con riferimento ad anni nei quali ha lavorato come docente a tempo determinato.
Parte ricorrente ha depositato al riguardo la copia dei contratti di lavoro (docc. sub 1,
2, fascicolo parte ricorrente).
La parte ricorrente ha documentato che all'epoca di introduzione del giudizio aveva sottoscritto un nuovo contratto di supplenza per il periodo compreso tra il 13 settembre 2023 ed il 30 giugno 2024 (cfr. doc. n. 6 fascicolo parte ricorrente); il Ministero ha, peraltro, allegato che la parte ricorrente è titolare di un contratto recante scadenza 14 marzo 2025.
Il diritto dei docenti precari a ottenere il bonus in questione è stato riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità che, nell'ordinanza n. 29961/2023, dopo ampio esame della questione (al riguardo deve qui intendersi integralmente richiamata la motivazione della pronuncia) ha così affermato: “1) la Carta Docenti di cui all'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi fino al 31.08, ai sensi dell'art. 4 comma 1
l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverossia fino al 30.06, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo di una domanda in tal senso diretta al;
2) Ai CP_1
docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice di merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
4) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4 comma 1 e
2 l. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della
Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale e il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
L'ordinanza della Suprema Corte conferma la giurisprudenza di merito chesi era largamente espressa nei medesimi termini, nel solco, peraltro, della Corte di Giustizia Europea, la quale - nell'ordinanza del 18/05/2022 emessa nell'ambito della Causa C-450/21 - ha ravvisato l'incompatibilità della normativa italiana con quanto disposto nella Clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che dispone il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Anche il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, ha rilevato che la normativa di cui si tratta: “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost. sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente
(e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto - dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso (…)”.
A ciò deve aggiungersi che il bonus indicato è stato riconosciuto al personale docente con contratto temporaneo di supplenza annuale su posto vacante e disponibile ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legge n. 69/2023.
Alla luce dei princìpi giurisprudenziali richiamati si deve riconoscere il diritto della ricorrente all'assegnazione del bonus economico per tutti gli anni scolastici per i quali è stato richiesto, posto che sono stati documentati i rapporti di lavoro relativi a tali periodi.
3.Le spese di lite devono essere poste a carico di parte resistente secondo il criterio della soccombenza. Sono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n147 del
13.8.2022, con la riduzione prevista dal D.M. 10/03/2014, n. 55, art. 4 comma 4, considerato che si tratta di contenzioso divenuto “seriale” e che la prestazione professionale della difesa non comporta nei singoli procedimenti l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando:
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente a ottenere la “carta Parte_1 docente” per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione di parte ricorrente detta carta docente (o altro equipollente) per i predetti anni;
2) condanna il a rifondere all'avv. Marco Dagradi Controparte_1
le spese di lite che liquida in € 224,70 per compenso professionale oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Pavia, 27 febbraio 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. DAGRADI Parte_1 C.F._1
MARCO
PARTE RICORRENTE
E
(GIÀ Controparte_1 [...]
) (c.f. ) con Controparte_2 P.IVA_1 il patrocinio della dott.ssa PUNTI SARA
PARTE RESISTENTE
Oggi 27/02/2025 ad ore 9.10 innanzi al giudice Andrea Francesco Forcina, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. DAGRADI MARCO per parte resistente nessuno compare
Il giudice invita il procuratore di parte ricorrente a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
L'avv. Dagradi precisa le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
Per la causale di cui in premessa, previa eventuale disapplicazione di diversa e contrarie disposizioni ministeriali, accertato e dichiarato il diritto della ricorrente, Sig.ra Pt_1
ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annuo tramite la “Carta Elettronica
[...] del Docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente” da riconoscerle per gli anni scolastici 2021/2022 – 2022/2023, condannare il Controparte_1
(già ), in
[...] Controparte_2 persona del in carica pro tempore - Viale Trastevere, 76/A – Roma – e domicilio di CP_3 legge Avvocatura dello Stato di Milano – Palazzo di Giustizia – Via Freguglia, 1 – Milano, al pagamento a favore della ricorrente e comunque mettere a sua disposizione sotto forma di
“carta docente” la somma di € 1.000,00, o altra diversa somma rimessa alla valutazione del Giudice adito, quale contributo alla formazione e all'aggiornamento, conteggiata considerando la somma di € 500,00 annua dovutale tramite carta elettronica per gli anni scolastici 2021/2022 – 2022/2023. In ogni caso, con il favore delle spese e competenze legali di causa con distrazione a favore del procuratore. IN VIA ISTRUTTORIA: riservata ogni eventuale istanza nel prosieguo posto che la questione trattata non impone istruttoria in quanto la domanda è documentata.
Il giudice dà atto che la resistente nella data di ieri ha depositato una nota scritta contenente le seguenti conclusioni:
Rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto;
Condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti;
3. Alla luce della serialità della vertenza, e delle circostanze del caso concreto, compensare integralmente le spese di lite.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Francesco Forcina ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1446/2023 promossa da:
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. DAGRADI Parte_1 C.F._1
MARCO
PARTE RICORRENTE
E
(GIÀ Controparte_1 [...]
) (c.f. ) con Controparte_2 P.IVA_1
il patrocinio della dott.ssa PUNTI SARA
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ha convenuto in giudizio il , per Parte_1 Controparte_1
domandare il riconoscimento del diritto all'assegnazione della c. d. “Carta del Docente” con riferimento ad anni nei quali ha lavorato come docente a tempo determinato.
Parte ricorrente ha depositato al riguardo la copia dei contratti di lavoro (docc. sub 1,
2, fascicolo parte ricorrente).
La parte ricorrente ha documentato che all'epoca di introduzione del giudizio aveva sottoscritto un nuovo contratto di supplenza per il periodo compreso tra il 13 settembre 2023 ed il 30 giugno 2024 (cfr. doc. n. 6 fascicolo parte ricorrente); il Ministero ha, peraltro, allegato che la parte ricorrente è titolare di un contratto recante scadenza 14 marzo 2025.
Il diritto dei docenti precari a ottenere il bonus in questione è stato riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità che, nell'ordinanza n. 29961/2023, dopo ampio esame della questione (al riguardo deve qui intendersi integralmente richiamata la motivazione della pronuncia) ha così affermato: “1) la Carta Docenti di cui all'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi fino al 31.08, ai sensi dell'art. 4 comma 1
l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverossia fino al 30.06, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo di una domanda in tal senso diretta al;
2) Ai CP_1
docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice di merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
4) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4 comma 1 e
2 l. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della
Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale e il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
L'ordinanza della Suprema Corte conferma la giurisprudenza di merito chesi era largamente espressa nei medesimi termini, nel solco, peraltro, della Corte di Giustizia Europea, la quale - nell'ordinanza del 18/05/2022 emessa nell'ambito della Causa C-450/21 - ha ravvisato l'incompatibilità della normativa italiana con quanto disposto nella Clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che dispone il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Anche il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, ha rilevato che la normativa di cui si tratta: “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost. sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente
(e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto - dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso (…)”.
A ciò deve aggiungersi che il bonus indicato è stato riconosciuto al personale docente con contratto temporaneo di supplenza annuale su posto vacante e disponibile ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legge n. 69/2023.
Alla luce dei princìpi giurisprudenziali richiamati si deve riconoscere il diritto della ricorrente all'assegnazione del bonus economico per tutti gli anni scolastici per i quali è stato richiesto, posto che sono stati documentati i rapporti di lavoro relativi a tali periodi.
3.Le spese di lite devono essere poste a carico di parte resistente secondo il criterio della soccombenza. Sono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n147 del
13.8.2022, con la riduzione prevista dal D.M. 10/03/2014, n. 55, art. 4 comma 4, considerato che si tratta di contenzioso divenuto “seriale” e che la prestazione professionale della difesa non comporta nei singoli procedimenti l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando:
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente a ottenere la “carta Parte_1 docente” per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione di parte ricorrente detta carta docente (o altro equipollente) per i predetti anni;
2) condanna il a rifondere all'avv. Marco Dagradi Controparte_1
le spese di lite che liquida in € 224,70 per compenso professionale oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Pavia, 27 febbraio 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina