Ordinanza cautelare 27 dicembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 27/12/2023, n. 5162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5162 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/12/2023
N. 05162/2023 REG.PROV.CAU.
N. 09470/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 9470 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Laura Tavelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ats Brescia - Agenzia di Tutela della Salute di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Massari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Einaudi n.26;
nei confronti
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Perli, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Avv. Perli in Milano, via della Commenda, 20;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ats Brescia - Agenzia di Tutela della Salute di Brescia e dell’-OMISSIS-;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2023 il Cons. Raffaello Scarpato e uditi per le parti gli avvocati viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto che, impregiudicata rimanendo ogni questione di rito, all’esame sommario proprio della presente fase non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare formulata dall’appellante;
Ritenuto, in particolare, che il provvedimento impugnato appare rispettoso del principio di precauzione, il quale informa la materia dell'utilizzo sostenibile delle sostanze tossiche o potenzialmente tali, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale di riferimento (direttiva 2009/128/CE, Regolamento CE n. 1272/2008, decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, DM 22 gennaio 2014);
Ritenuto, altresì, che la formulazione letterale e la ratio della norma di cui all’art. Allegato A 5.6 del DM 22 gennaio 2014 ne consente l’applicazione a tutte le aree agricole adiacenti ad “aree frequentate dalla popolazione”, tra le quali paiono rientrare quelle oggetto della presente controversia;
Ritenuto, pertanto, che nel bilanciamento degli interessi in conflitto, appare prevalente quello ad assicurare la salute della popolazione stanziata sul territorio, potendo peraltro l’interesse dell’appellante ricevere idonea soddisfazione per equivalente pecuniario nell’eventualità dell’accoglimento del ricorso nel merito;
Ritenuto di dover compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza):
Respinge l'appello (Ricorso numero: 9470/2023);
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante;
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Scarpato | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.