Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 06/05/2026, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00763/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00439/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 439 del 2023, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gonario Floris e Mauro Floris, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Davide Simula in Cagliari, via Carbonia 22;
contro
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Cagliari, via -OMISSIS- n. 50;
la Stazione Carabinieri di -OMISSIS-, il Comando Compagnia Carabinieri di -OMISSIS-, il Comando Provinciale Carabinieri di -OMISSIS-, il Comando Legione Carabinieri Sardegna, l’Arma dei Carabinieri, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento:
- del provvedimento del -OMISSIS- del Ministero della Difesa, a firma del Vice Direttore Generale della Direzione generale per il Personale Militare prot. M_D -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, di rigetto del ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso la scheda valutativa Modello “B” (art. 698) n. d’ordine -OMISSIS- ed il relativo Statino annesso al citato documento caratteristico in pari data, notificati in data -OMISSIS-, ed il conseguente provvedimento di ammonizione in data -OMISSIS-;
- della medesima scheda valutativa Modello “B” (art. 698) n. d’ordine -OMISSIS-, del relativo Statino e della conseguente ammonizione in data -OMISSIS-;
- delle “ relazioni tecniche dei superiori a corredo del gravame ”, delle “ relazioni esplicative delle Autorità valutatrici pervenute ”, delle “ controdeduzioni ” del revisore, atti citati nel provvedimento di rigetto, “non conosciuti nella loro interezza”, ivi compresi, se ed in quanto aventi valore provvedimentale, la nota -OMISSIS-, recante le deduzioni avverso il ricorso gerarchico formulate dal Mar. Magg. -OMISSIS-, la nota -OMISSIS-, avente ad oggetto le osservazioni del Cap. -OMISSIS-, il “numero -OMISSIS- Rapporto informativo” riferito al ricorrente, “allo stato non conosciuto”;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso, “anche se allo stato non conosciuto”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 il dott. AR IU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IR
1. Il ricorrente, in servizio alle dipendenze dell’Arma dei Carabinieri dal 2000 con il grado attuale di Appuntato EL, ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, tra cui, in particolare, il provvedimento con cui è stato respinto il ricorso gerarchico da lui proposto avverso la scheda valutativa Modello “B” n. d’ordine -OMISSIS- ed il relativo statino, relativi al periodo -OMISSIS-, in cui ha ottenuto la qualifica “ inferiore alla media ”, nonché il conseguente provvedimento di ammonizione.
1.1. Espone il ricorrente che:
- « in tale occasione si è verificata una netta discordanza di valutazione tra il compilatore, Comandante della Stazione Mar. Magg. -OMISSIS-, che ha ritenuto di attribuire la qualifica “nella media”, e il revisore, Comandante di Compagnia Cap. -OMISSIS-, che ha assegnato la qualifica “inferiore alla media” »;
- « la discordanza ha riguardato, in particolare, le seguenti voci:
- “Qualità fisiche e morali e di carattere”: n. 2) “vigore fisico” (compilatore: “Di soddisfacente forma fisica in situazioni normali”; revisore: “non sempre durevole”); n. 3 “vigore mentale e capacità di concentrazione” (compilatore: “Soddisfacente in condizioni normali”; revisore: “talvolta palesa cedimenti di concentrazione anche in condizioni normali”); n. 4 “esemplarità” (compilatore: “Esprime normalmente valori positivi nei rapporti umani e di servizio”; revisore: “non sempre esemplare”); n. 7 “lealtà” (compilatore: “Sufficientemente schietto”; revisore: “talvolta agisce in modo non pienamente trasparente”); - “Qualità professionali”: n. 16 “capacità di lavorare in gruppo” (compilatore: “Collabora generalmente con atteggiamento costruttivo”; revisore: “non sempre disponibile alla collaborazione”); n. 18 “motivazione al lavoro e dedizione” (compilatore: “Sufficientemente motivato/Fa quanto deve”; revisore: “a volte difetta di coinvolgimento nell’assolvimento dei compiti”); n. 20 “iniziativa” (compilatore: “Normalmente intraprendente”; revisore: “non sempre adeguato ad agire in modo autonomo”); n. 27 “rendimento” (compilatore: “Soddisfacente”; revisore: “non sempre adeguato”) »;
- « nel giudizio finale, la discordanza tra i valutatori emerge in maniera vieppiù evidente. Secondo il compilatore, infatti, “L’Appuntato EL -OMISSIS- è militare di discreti requisiti complessivi. Pur operando con giusto impegno, continua a necessitare di indirizzi, stimoli ed esortazioni da parte dei superiori. Nel periodo di valutazione ha fornito, nel complesso, un rendimento di livello sufficiente”.
Il revisore, invece, ha così rilevato: “L’Appuntato EL -OMISSIS- è militare che non ha raggiunto la sufficienza nel rendimento fornito. Ha operato con lacunoso impegno e scarsa iniziativa denotando necessità di attento controllo ed indirizzo. Militare poco incline alla disciplina non riunisce requisiti di affidabilità. Il rendimento non è adeguato” ».
All’atto della notifica della documentazione caratteristica in parola, il ricorrente ha ricevuto anche un’ammonizione, mediante la quale è stato esortato a mutare condotta con avviso delle possibili conseguenze derivanti da eventuali ulteriori valutazioni di carente rendimento, astrattamente comportanti l’avvio del procedimento di dispensa dal servizio.
Avverso la predetta scheda valutativa e l’ammonizione il ricorrente ha proposto ricorso gerarchico in data -OMISSIS-, definito dal Ministero con provvedimento di rigetto del -OMISSIS-.
1.2. Avverso i predetti atti il ricorrente ha quindi proposto l’odierno ricorso, deducendo i seguenti motivi:
I) “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1025 e ss. D.Lgs. n. 66/2010 - Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 688 e ss. D.P.R. n. 90/2010 - Violazione e/o falsa applicazione della circolare n. M_D GMIL V SS 0610740 in data 23.12.2008 - Violazione e/o falsa applicazione delle “Istruzioni sui documenti caratteristici del personale militare delle Forze armate” approvate dal Segretario Generale della Difesa e diramate con foglio n. M_D / GSGDNA / 3-OMISSIS-7 / 141, in data 25.12.2008 - Violazione e/o falsa applicazione della circolare Prot. n. M_D GMIL0 V SGR 0328464 del 25.7.2011 All. 1; ann.//, avente ad oggetto: “Redazione dei documenti caratteristici del personale appartenente all’Esercito, alla Marina, all’Aeronautica e all’Arma dei carabinieri” - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, L. n. 241/1990 - Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà intrinseca, contraddittorietà tra atti della medesima Amministrazione, ingiustizia manifesta, violazione del principio di buona amministrazione, sviamento ”, in quanto:
- “ il revisore - contrariamente a quanto assume l’Amministrazione nel provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico – [non ha] esplicitato né sillogismi né specifici fatti ed accadimenti idonei a legittimare la propria discorde valutazione rispetto a quella resa dal compilatore, in palese ed aperto contrasto con quanto stabilito dalla sopra citata disciplina e dalla giurisprudenza ” in materia;
- nel giudizio di non concordanza, “ all’opposto degli assunti apodittici di cui al provvedimento reiettivo del ricorso gerarchico, non v’è alcuna esplicitazione del nesso su cui il revisore ha basato le censure al giudizio effettuato dal compilatore che, si ricorda, è il superiore gerarchico che ogni giorno assiste all’operato del -OMISSIS- ed ha una conoscenza immediata e diretta del suo rendimento professionale ”;
- “ neanche relazionando contro-deduzioni al ricorso gerarchico […] il revisore è stato in grado di indicare gli elementi specifici posti a fondamento della modifica in peius del giudizio reso dal compilatore ”;
- nemmeno l’unico riferimento operato dal Cap. -OMISSIS- a specifici elementi nella relazione contro deduttiva, concernente la valutazione delle voci n. 18 “motivazione” e n. 20 “iniziativa” (che peraltro costituirebbe un evidente tentativo di motivazione postuma), sarebbe idoneo a determinare il sovvertimento in peius del giudizio finale dato dal compilatore, poiché il giudizio conclusivo deve essere la sintesi di tutte le voci valutate;
- inoltre, la flessione della qualifica rispetto a quelle riportate in precedenza dal ricorrente sarebbe priva di adeguata motivazione in ordine alle eventuali circostanze specifiche poste a suo fondamento;
- ancora, l’Amministrazione non ha indicato le ragioni per cui talune voci (relative a qualità fisiche, morali, di carattere e professionali), non soggette di per sé a rapidi peggioramenti, hanno subìto una valutazione in peius nel caso di specie, mentre avrebbe dovuto “ congruamente motivare le ragioni di tale flessione, supportando la valutazione operata con elementi specifici, soprattutto davanti ad una rilevante serie di voci ”; ciò alla luce della comparazione tra il rapporto informativo n. -OMISSIS- (oggetto di impugnazione) e il n. 33, in quanto a suo dire “ il documento caratteristico n. -OMISSIS-, relativo al periodo 1.1.2021-17.6.2021 citato nella relazione del Cap. -OMISSIS- sul ricorso gerarchico (doc. D, punto f.), non [sarebbe] mai stato conosciuto [da lui] in quanto mai ad esso consegnato ”
- “ siffatti repentini peggioramenti, determinati da una valutazione in peius di una serie così rilevante di voci inerenti qualità fisiche, morali, di carattere e professionali, risult [erebbero] del tutto inspiegabili, anche alla luce del personale compiacimento dello stesso revisore Cap. -OMISSIS- riportato nella nota del -OMISSIS-1 ”, e neanche nel decreto di rigetto del ricorso gerarchico “ il Ministero [avrebbe] chiarito quali siano le ragioni che giustificano il peggioramento della valutazione riportata dal -OMISSIS- in relazione alle voci non soggette ad improvvisi peggioramenti ”;
- non si comprenderebbe su quali elementi il revisore abbia fondato la propria valutazione di non concordanza, tale addirittura da contestare apertamente il giudizio espresso dal compilatore (soggetto che quotidianamente assiste e verifica l’operato professionale del ricorrente), dato che, “ nel corso del periodo oggetto della valutazione, il revisore Cap. -OMISSIS- ha effettuato sporadiche visite ed ispezioni presso la Stazione di -OMISSIS- alla quale risulta assegnato il -OMISSIS- e che in tali occasioni non ha mai formulato alcun rilievo nei confronti del ricorrente ”;
- il revisore, peraltro, avrebbe dovuto indicare con la dovuta chiarezza quali elementi di fatto, quali specifiche ed eventuali manchevolezze, quali condotte e contegni posti in essere dal ricorrente siano stati posti a fondamento della valutazione assunta, anche perché l’emanazione della scheda valutativa gravata ha determinato l’adozione del provvedimento dell’ammonizione, prodromico rispetto al possibile avvio di un procedimento che potrebbe condurre alla dispensa dal servizio per scarso rendimento;
II) “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1025 e ss. D.Lgs. n. 66/2010 - Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 688 e ss. D.P.R. n. 90/2010 - Violazione e/o falsa applicazione della circolare n. M_D GMIL V SS 0610740 in data 23.12.2008 - Violazione e/o falsa applicazione delle “Istruzioni sui documenti caratteristici del personale militare delle Forze armate” approvate dal Segretario Generale della Difesa e diramate con foglio n. M_D / GSGDNA / 3-OMISSIS-7 / 141, in data 25.12.2008 - Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità, ingiustizia manifesta, violazione del principio di buona amministrazione, violazione dei principi di imparzialità e obiettività di giudizio, sviamento - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, L. n. 241/1990 ”, in quanto:
- il revisore avrebbe dovuto astenersi dal valutare il ricorrente, versando in una situazione di conflitto d’interessi sotto svariati profili, avendo il primo, quale Comandante del Comando Compagnia di -OMISSIS-, dato avvio a sei procedimenti penali nei confronti del secondo, di cui quattro davanti al Tribunale di -OMISSIS- e due davanti al Tribunale militare di Roma;
- il Cap. -OMISSIS-, quindi, non sarebbe dotato dei necessari requisiti di serenità ed estraneità tali da consentirgli di formulare un giudizio obiettivo nei confronti del ricorrente, essendo “ del tutto irrilevante il fatto che il Cap. -OMISSIS- non abbia mai assunto la qualità di persona offesa nei predetti procedimenti penali, né il fatto che quest’ultimo non abbia mai dimostrato l’esistenza di interessi propri a tal riguardo ”;
- nel provvedimento di rigetto l’Amministrazione non avrebbe minimamente preso posizione in ordine alle concrete circostanze addotte dal ricorrente al fine di censurare la mancata astensione del revisore;
III) “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1025 e ss. D.Lgs. n. 66/2010 - Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 688 e ss. D.P.R. n. 90/2010 - Violazione e/o falsa applicazione della circolare n. M_D GMIL V SS 0610740 in data 23.12.2008 - Violazione e/o falsa applicazione delle “Istruzioni sui documenti caratteristici del personale militare delle Forze armate” approvate dal Segretario Generale della Difesa e diramate con foglio n. M_D / GSGDNA / 3-OMISSIS-7 / 141, in data 25.12.2008 - Violazione e/o falsa applicazione della circolare M_D GMIL 0771157 03-11-2015 avente ad oggetto “Redazione dei documenti caratteristici del personale appartenente all’Esercito, alla Marina, all’Aeronautica e all’Arma dei Carabinieri” - Violazione e/o falsa applicazione della circolare Prot. n. M_D GMIL V SS 0288758 del 10.6.2010 - Violazione e/o falsa applicazione della circolare M_D GMIL V SS 0504073 del 24.11.2009 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta, violazione del principio di buona amministrazione - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, L. n. 241/1990 ”, per violazione delle norme che impongono all’Amministrazione di procedere alla redazione e alla notifica della documentazione caratteristica in maniera tempestiva, in quanto:
- la gravata scheda valutativa n. -OMISSIS- si riferisce al periodo di servizio -OMISSIS- ed è stata redatta in data -OMISSIS- e notificata soltanto in data -OMISSIS-, sicché, da un lato, il giudizio dei valutatori è stato espresso a distanza di quasi un anno dal momento iniziale preso in considerazione per il giudizio e a distanza di quasi tre mesi dalla fine del periodo medesimo e, dall’altro, il ricorrente è stato reso edotto delle negative valutazioni operate dai superiori a distanza di 18 mesi dal periodo iniziale valutato e di quasi un anno dalla fine del servizio esaminato;
- tale tempistica ha pregiudicato le prerogative dell’esponente che, pur contestando in toto il risultato del giudizio per le ragioni sopra indicate, non è stato comunque posto nelle condizioni di apprenderne le risultanze e di porre in essere, se del caso, gli opportuni e immediati mutamenti di condotta anche al fine di scongiurare il rischio di ricevere una successiva e ulteriore valutazione negativa;
- peraltro, la violazione delle regole di tempestività della notifica, nel caso di specie, non ha un mero rilievo formale poiché la scheda valutativa n. -OMISSIS- ha riportato un giudizio di “Inferiore alla media” ed è stata accompagnata, come visto sopra, dall’emanazione di una ammonizione, atto prodromico ad un futuro e possibile procedimento per dispensa dal servizio del ricorrente per scarso rendimento;
IV) “ Illegittimità derivata del provvedimento di ammonizione in data -OMISSIS- per Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1025 e ss. D.Lgs. n. 66/2010 - Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 688 e ss. D.P.R. n. 90/2010 - Violazione e/o falsa applicazione della circolare n. M_D GMIL V SS 0610740 in data 23.12.2008 - Violazione e/o falsa applicazione delle “Istruzioni sui documenti caratteristici del personale militare delle Forze armate” approvate dal Segretario Generale della Difesa e diramate con foglio n. M_D / GSGDNA / 3-OMISSIS-7 / 141, in data 25.12.2008 - Violazione e/o falsa applicazione della circolare Prot. n. M_D GMIL0 V SGR 0328464 del 25.7.2011 All. 1; ann.//, avente ad oggetto: “Redazione dei documenti caratteristici del personale appartenente all’Esercito, alla Marina, all’Aeronautica e all’Arma dei Carabinieri” - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, L. n. 241/1990 - Violazione e/o falsa applicazione della circolare M_D GMIL 0771157 03-11-2015 avente ad oggetto “Redazione dei documenti caratteristici del personale appartenente all’Esercito, alla Marina, all’Aeronautica e all’Arma dei Carabinieri” - Violazione e/o falsa applicazione della circolare Prot. n. M_D GMIL V SS 0288758 del 10.6.2010 - Violazione e/o falsa applicazione della circolare M_D GMIL V SS 0504073 del 24.11.2009 - Violazione e/o falsa applicazione della circolare M_D GMIL REG2016 0661262 14-11-2016 - Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 923, 932, 957 e 960 D.Lgs. n. 66/2010 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà intrinseca, contraddittorietà tra atti della medesima Amministrazione, ingiustizia manifesta, violazione del principio di buona amministrazione, violazione dei principi di imparzialità e obiettività di giudizio, sviamento ”, per i medesimi vizi dedotti con i superiori motivi.
Il ricorrente, quindi, conclude chiedendo l’annullamento degli atti impugnati, vinte le spese.
1.3. Si è costituito il Ministero della Difesa, chiedendo la reiezione del ricorso.
1.4. In vista dell’udienza di discussione il Ministero ha depositato una memoria e il ricorrente ha depositato una memoria di replica.
A seguito di istanza di rinvio l’udienza pubblica (originariamente fissata al 21 gennaio 2026) è stata rinviata al 4 febbraio 2026.
In data 3 febbraio il ricorrente ha depositato un’ulteriore istanza di rinvio.
All’udienza pubblica del 4 febbraio 2026 il Collegio, ritenendo la causa pronta per la decisione, l’ha trattenuta in decisione, riservandosi la valutazione della istanza di ulteriore rinvio.
2. In via preliminare, va respinta l’istanza di rinvio, non ricorrendo alcuna delle eccezionali ipotesi che sole possono giustificare il differimento della causa ai sensi dell’art. 73, comma 1- bis del c.p.a.
Del resto, lo stesso legale del ricorrente, nella precedente istanza di rinvio, aveva chiesto il differimento “ ad altra data del mese di febbraio c.a., onde consentire a questa difesa di assolvere effettivamente ad ogni scrupolo defensionale ”, sicché non è dato capire per quale ragione abbia poi comunicato (solo il giorno antecedente all’udienza) di dover presenziare il 4 febbraio 2026 ad altra udienza davanti al Tribunale Militare di Roma, nonostante la stata udienza fosse stata “ fissata mesi fa ” (come precisato dallo stesso legale).
D’altra parte, l’asserito mancato consenso del ricorrente alla sostituzione del difensore con altro avvocato non rientra, come detto, tra i casi eccezionali che possono giustificare il rinvio.
3. Passando al merito, il ricorso è infondato, per le ragioni che di seguito si espongono.
3.1. Quanto al primo motivo, giova richiamare l’orientamento giurisprudenziale diffuso e consolidato secondo cui:
- i giudizi sul personale militare formulati dai superiori gerarchici con le schede valutative sono connotati da un’altissima discrezionalità: essi comportano un attento apprezzamento delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare dimostrate in concreto, impingendo direttamente nel merito dell’azione amministrativa, e sono sindacabili in sede di legittimità solo in caso di manifesta incongruenza, contraddittorietà o illogicità; con la conseguenza che il giudice amministrativo può essere chiamato a verificare la coerenza generale del giudizio, senza invadere la sfera discrezionale propria dell’Amministrazione, solo in presenza, appunto, di manifesta abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto ( ex multis , tra le più recenti, cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 20 ottobre 2025, n. 8123; 18 novembre 2025, n. 9006): il sindacato del giudice amministrativo risulta, pertanto, confinato in uno spazio assai limitato, delineato dalla presenza di vizi macroscopici che emergono con immediatezza dall’esame della documentazione caratteristica, soprattutto con riferimento alla coerenza generale del metro valutativo e alla manifesta incongruità e irragionevolezza del giudizio assegnato;
- la scheda valutativa esprime sinteticamente le diverse qualità e capacità dell’interessato nel periodo di riferimento e si estrinseca in giudizi qualitativi sulle stesse, non occorrendo pertanto che l’eventuale valutazione negativa formulata nei confronti del militare sia sorretta da documentate contestazioni relative a violazioni dei doveri d’ufficio, oppure da specifici addebiti sul suo comportamento, bastando che la documentazione caratteristica indichi, in termini riassuntivi e logicamente coerenti, il rendimento in servizio dell’interessato (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II, 10 luglio 2012, n. 6229; Sez. I, 5 luglio 2012, n. 6084);
- i giudizi analitici e quello complessivo formulati di anno in anno sono autonomi, sia relativamente al contesto temporale oggetto di valutazione, sia con riguardo alle autorità che intervengono nella redazione del documento: ogni scheda si riferisce a un arco temporale specifico ed è indipendente dalle precedenti, e ciò esclude che la legittimità delle stesse possa essere scrutinata attraverso il raffronto con le pregresse documentazioni caratteristiche, in quanto la funzione di dette valutazioni è limitata a riscontrare il rendimento del dipendente nel solo e determinato arco temporale preso in considerazione dal documento; le schede di valutazione rivestono infatti la specifica funzione di dare conto degli andamenti di rendimento proprio sotto il profilo diacronico e, sotto tale angolazione, è del tutto irrilevante che precedentemente o successivamente siano stati conseguiti giudizi finali migliori: stante l’indipendenza dei giudizi nei diversi periodi di riferimento, non può desumersi un’illegittimità nelle valutazioni effettuate per la sola circostanza che le stesse siano peggiorative rispetto al periodo precedente e ciò soprattutto con riferimento alle qualità professionali che ben possono essere collegate al diverso rendimento in servizio del dipendente (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. IV, 26 febbraio 2021, n. 1656); ed ancora, le schede valutative ed i rapporti informativi costituiscono strumenti per la valutazione periodica della qualità dei risultati dell’attività lavorativa, che non è costante nel tempo, e delle capacità personali dimostrate, che sono anch’esse suscettibili di variazione a seconda delle diverse attività svolte, dei differenti contesti o semplicemente dei mutamenti intervenuti per effetto del tempo: nel corso dell’intera carriera lavorativa, infatti, sono possibili e talvolta frequenti cali di rendimento e, proprio per questo, è prevista la valutazione periodica del personale “in carriera”, in momenti diversi, stante l’autonomia e l’indipendenza dei giudizi valutativi espressi in periodi diversi ( ex multis , T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. III, 16 marzo 2021, n. 840);
- l’apprezzamento in tempi diversi di qualità (finanche quelle personali e caratteriali) può legittimamente generare valutazioni differenti, sia perché la loro manifestazione, attraverso i comportamenti e le determinazioni del valutando, può non essere costante, sia perché il giudizio si fonda non solo sulla mera cognizione del possesso di quelle qualità, quanto soprattutto sulla valutazione della sensibilità e capacità, evidenziata dall’interessato, di saperne fare un sapiente ed appropriato utilizzo, in relazione alla fisionomia istituzionale del ruolo di appartenenza e all’affidamento che può derivarne in termini di efficienza per l’Amministrazione (cfr. Cons. Stato, Sez. I, parere n. 923/2020);
- nella compilazione dei documenti caratteristici la motivazione del giudizio finale trova la propria genesi nei giudizi parziali riportati a fianco di ciascuna delle voci delle qualità considerate (qualità fisiche, morali e di carattere, qualità culturali ed intellettuali, qualità professionali, qualità specifiche), cosicché il giudizio finale va ritenuto congruamente motivato allorquando sia in rapporto di armonia e consequenzialità con i singoli giudizi resi con riferimento a ciascuna voce: la motivazione è dunque in re ipsa , nel senso che il giudizio complessivo finale e, quando prevista, la qualifica finale, discendono direttamente dalle voci analitiche interne ( ex multis , T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. II, n. 789 del 2024); le schede valutative sono inoltre compilate su moduli predisposti dall’Amministrazione, non sostituibili, per cui anche l’onere motivazionale deve ritenersi assolto nei limiti oggettivamente fissati dalla tipologia di documento impiegato e dallo spazio fisico ivi destinato, nel senso che deve sussistere tra le varie voci indicate nella scheda stessa un necessario rapporto di coerenza e consequenzialità che costituisce, per l’appunto, la congrua motivazione della valutazione (Consiglio di Stato, Sez. II, 17 luglio 2023, n. 7002);
- ai fini della valutazione del servizio prestato da un militare, non si richiede affatto che nel documento caratteristico vengano riportati specifici fatti; basti considerare che tale documento, per sua natura, non contiene un elenco analitico di fatti e circostanze relativi alla carriera del militare, ma, come detto, raccoglie un giudizio sintetico, ancorché esauriente, sulle qualità e capacità riscontrate nel complesso del servizio svolto nel periodo considerato ai fini valutativi, sicché il giudizio complessivo espresso dal compilatore e dal revisore può essere anche estremamente sintetico, qualora trovi puntuale corrispondenza nelle aggettivazioni che descrivono i singoli elementi elencati nelle parti della scheda afferenti alle qualità fisiche, morali, professionali, culturali e specifiche ( ex multis , Consiglio di Stato, Sez. II, 30 dicembre 2025, n. 10395; cfr. Cons. Stato, Sez. I, pareri 3 giugno 2024, n. 742, 8 novembre 2021, n. 1703 e 20 maggio 2020, n. 923; v. anche T.A.R. Campania - Napoli, Sezione VI, n. 1253/2026 e T.A.R. Piemonte, Sez. III, n. 643/2023);
- un onere di maggiore specificazione della motivazione può essere configurabile nei casi in cui vi siano discordanze nei giudizi espressi da compilatore e revisore ovvero un giudizio meno favorevole rispetto a quelli degli anni precedenti, allorché venga in rilievo “ una riduzione considerevole, apprezzabile ed inopinata dei punteggi che esprimono il nuovo giudizio complessivo ovvero un improvviso abbassamento delle costanti qualifiche ” (così T.A.R. Campania - Napoli, Sez. VI, 28 novembre 2018, n. 6891).
3.1.1. Applicando le richiamate coordinate ermeneutiche alla fattispecie, deve anzitutto rilevarsi che la valutazione gravata si riferisce esclusivamente al periodo di tempo considerato (-OMISSIS-) ed è autonoma rispetto a quella espressa per i periodi precedenti, senza che possa configurarsi alcun affidamento meritevole di tutela circa il mantenimento della precedente superiore qualifica di “nella media” di cui alla scheda valutativa n. -OMISSIS- (scheda, peraltro, conosciuta dal ricorrente fin dal -OMISSIS-, contrariamente a quanto dal medesimo dedotto nel ricorso, come risulta dalla sottoscrizione apposta in quella data “ per presa conoscenza e visione integrale ” del documento: v. doc. 8 del Ministero).
Non possono inferirsi profili di illegittimità dalla precedente e superiore valutazione di “nella media” assegnata al ricorrente, poiché - come già evidenziato - “ la valutazione, rispetto agli anni precedenti può chiaramente essere soggetta a modifiche o integrazioni alla luce del comportamento e della condotta tenuta da parte del valutato nell’anno di riferimento. In questo senso è stato evidenziato che le valutazioni relative ai periodi precedenti non possono costituire garanzia dell’assegnazione di corrispondente qualifica finale per i periodi di valutazione successivi, ossia un vincolo per i giudizi a questi ultimi relativi, e, pertanto, non costituisce, di per sé, sintomo di eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà l’attribuzione della diversa valutazione caratteristica finale appena inferiore ” (T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. I, 26 luglio 2024, n. 1214).
La qualifica di “inferiore alla media” e i giudizi espressi dal revisore (in disaccordo con il compilatore) nella contestata scheda valutativa n. -OMISSIS- sono dunque supportati da congruo onere motivazionale, ove si consideri che il documento caratteristico immediatamente precedente (rapporto informativo n. -OMISSIS-, sub doc. 8 del Ministero, cit.) riporta giudizi di tenore “nella media”, superiori di un solo livello a quello impugnato. Come ricordato sopra, la giurisprudenza amministrativa non richiede un particolare supporto motivazionale in caso di «fisiologici» cali di rendimento, ma richiede un’adeguata e specifica motivazione solo ove si verifichi una notevole caduta di punteggio (T.A.R. Campania, n. 1798/2017) ovvero solo quando si riscontri un sensibile scostamento rispetto alle valutazioni passate (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, n. 173/2017), come nel caso – non rinvenibile nella fattispecie - in cui si registri un abbassamento della qualifica finale di due (o più) livelli.
Nella vicenda che occupa si è verificato il caso opposto, dato che il giudizio finale dell’interessato si inserisce coerentemente in un percorso valutativo progressivamente peggiorativo, che emerge con chiarezza dalla documentazione caratteristica del ricorrente (v. ancora doc. 8 del Ministero):
- giudizio “superiore alla media” nella scheda valutativa n. 32;
- successivo passaggio a “nella media” nelle schede valutative nn. 33 e -OMISSIS-;
- approdo finale alla qualifica di “inferiore alla media” nella gravata scheda n. -OMISSIS-.
Tale andamento evidenzia un progressivo deterioramento delle qualità che rende del tutto logica e prevedibile la valutazione conclusiva espressa dall’Amministrazione.
Non sussiste, pertanto, alcuna frattura o incoerenza nel percorso valutativo, ma, al contrario, una lineare evoluzione in senso peggiorativo, coerente con le risultanze istruttorie.
Nella scheda valutativa in questione vi è armonia tra le aggettivazioni indicate nelle voci analitiche, i giudizi complessivi e la qualifica finale assegnata, come emerge dalla lettura della stessa.
Quanto ai giudizi peggiorativi espressi dal revisore, quest’ultimo non ha concordato con otto voci analitiche e con la qualifica del compilatore (come riportato in dettaglio supra , sub par. 1.1), motivando il proprio dissenso in termini negativi (dal tenore di medio livello a quello inferiore alla media) in linea con quanto previsto dalla normativa di settore (v. le Istruzioni sui Documenti Caratteristici - I.D.C., ed. 2008, cap. III, par. 3, lett. c., n. 2, sub doc. 4 del Ministero), In ogni caso, è mantenuto il prescritto rapporto di armonia e consequenzialità tra i giudizi espressi dal revisore in ogni singola parte del documento impugnato.
Come efficacemente evidenziato dalla difesa erariale, la qualifica finale di “inferiore alla media” e tutte le valutazioni negative (concordate e non concordate) di cui alle parti I, II e III della gravata scheda valutativa sono state motivate dal revisore nel suo giudizio complessivo espresso nella parte IV e ulteriormente illustrate nella sua relazione controdeduttiva (doc. 5 del Ministero), nella quale sono specificati, dettagliatamente, i fatti e le circostanze effettive per i quali è stato formulato il contestato giudizio, basato sul riscontro di elementi oggettivi e sulla conoscenza diretta e l’attenta valutazione delle qualità, del rendimento fornito e del comportamento tenuto dal ricorrente durante tutto il periodo cui è riferito il documento stesso. Ciò, peraltro, trova ulteriore conferma anche nella relazione esplicativa del compilatore (doc. 6 del Ministero), laddove stigmatizza un “ crescente crollo delle qualità militari, professionali e di carattere ” del valutando.
Risulta poi meramente allegato ma non dimostrato l’assunto di parte ricorrente secondo cui il revisore non conosceva adeguatamente la sua attività. Da quanto riportato nella relazione esplicativa del compilatore e nella relazione controdeduttiva del revisore, infatti, emerge che le autorità valutatrici hanno acquisito i necessari elementi di giudizio attraverso l’osservazione diretta dell’attività di servizio prestata dal valutato, nonché dall’esame degli atti e documenti che, nei rapporti tra differenti livelli gerarchici, consentono di verificarne l’operato e il rendimento.
Nessuna contraddittorietà, infine, deriva dal precedente giudizio di compiacimento ricevuto dal ricorrente, in quanto si tratta di riconoscimento conferito anteriormente al periodo oggetto della valutazione per cui è causa, indirizzato a tutto il reparto e, in ogni caso, inidoneo a incidere sul contenuto della scheda valutativa che, per quanto detto sopra, costituisce il frutto di una valutazione complessiva delle qualità dimostrate e dei risultati raggiunti dal militare nel periodo di servizio globalmente considerato, prescindendo quindi da circostanze meramente episodiche come quella evocata dal ricorrente, per quanto meritevole di apprezzamento.
Le censure, pertanto, non meritano accoglimento.
3.2. Con riguardo al secondo motivo, è sufficiente osservare che il revisore, nella fattispecie, non è incorso in alcuna delle ipotesi di obbligo di astensione previste dalla normativa in materia.
L’elencazione delle cause di esclusione della competenza previste dall’art. 690, comma 1, del d.P.R. 15 marzo 2010 n. 90 è tassativa e non è in alcun modo applicabile analogicamente ad altri casi (T.A.R. Sicilia – Catania, 1° marzo 2021, n. 639/2021).
Inoltre, l’astensione dal giudizio ai sensi dell’art. 689, comma 2, del d.P.R. n. 90/2010 è meramente facoltativa e la valutazione sulla possibilità di esprimere un giudizio obiettivo è riservata alla stessa Autorità che, qualora ritenga di essere a ciò impossibilitata, decide di astenersi (T.A.R. Sicilia – Catania, n. 639/2021; T.A.R. Calabria - Reggio Calabria, n. 173/2017; T.A.R. Emilia Romagna – Parma, n. 311/2016).
Come chiarito dalla giurisprudenza, non ogni situazione di conflittualità, inimicizia o incomprensione tra il valutatore e il valutato fa sorgere il suddetto obbligo, ma, al contrario, l’esigenza di evitare un utilizzo strumentale dell’istituto porta a escludere che persino la presentazione di denunce penali, da parte del valutatore ovvero del valutato, possano ex se far sorgere l’obbligo di astensione in capo al superiore gerarchico (cfr. Cons. Stato, Sez. I, parere 8.7.2019 n. 2007; id., Sez. III, parere n. 3285/2006).
La censura, pertanto, non ha pregio.
3.3. Quanto al terzo motivo, il Collegio osserva innanzitutto che i termini di compilazione e di notifica dei documenti caratteristici devono ritenersi meramente ordinatori e non perentori, e il protrarsi del tempo occorrente per la formazione degli stessi o per la loro comunicazione, non costituisce fattispecie idonea ad invalidarli, come confermato da consolidata giurisprudenza.
Al riguardo, è stato infatti affermato che “ nei procedimenti amministrativi, anche di carattere valutativo […] , un termine è perentorio soltanto qualora vi sia una previsione normativa che espressamente gli attribuisca questa natura, ovvero quando ciò possa desumersi dagli effetti, sempre normativamente previsti, che il suo superamento produce (quali, ad esempio, una preclusione o una decadenza [...] . Ove manchi un’espressa indicazione circa la natura del termine o gli specifici effetti dell’inerzia, deve aversi riguardo alla funzione che lo stesso in concreto assolve nel procedimento, nonché alla peculiarità dell’interesse pubblico coinvolto, con la conseguenza che, in mancanza di elementi certi per qualificare un termine come perentorio, per evidenti ragioni di favor , esso deve ritenersi ordinatorio”; da ciò, ulteriormente, si è desunto che “trova applicazione il principio per cui il potere amministrativo di provvedere non viene meno per il mero fatto della scadenza del termine fissato in via ordinatoria per il suo esercizio, solo restando salve le conseguenze di tipo disciplinare o risarcitorio per danno da ritardo” ( ex plurimis Cons. Stato, sez. II, 22 gennaio 2020, n. 537, arg. anche da Corte cost. n. 90 del 2020) ” (Consiglio di Stato, Sez. I, 7 maggio 2024, n. 590).
Pertanto, la mancanza di tempestività nella redazione del documento caratteristico impugnato non è idonea ad inficiare la validità dell’atto.
3.4. Anche il quarto motivo è infondato, considerato che con esso il ricorrente si limita ad estendere al provvedimento di ammonizione, in via derivata, le medesime censure in precedenza fatte valere con i superiori motivi che, si è detto, sono tutti infondati.
3.5. In definitiva, il ricorso va respinto.
3.6. Le spese del giudizio, nondimeno, possono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della peculiarità della vicenda nel suo complessivo sviluppo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA LI, Presidente
AR IU, Consigliere, Estensore
Roberto Montixi, Primo Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| AR IU | MA LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.