TAR Cagliari, sez. I, sentenza 06/05/2026, n. 763
TAR
Sentenza 6 maggio 2026

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  • Rigettato
    Violazione norme su documenti caratteristici e eccesso di potere per difetto d'istruttoria, erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, violazione principio buona amministrazione

    La Corte ritiene che la valutazione sia connotata da alta discrezionalità e sindacabile solo in caso di manifesta incongruenza. La scheda valutativa esprime giudizi qualitativi che non richiedono contestazioni documentate. La valutazione è autonoma rispetto a quelle precedenti e si inserisce in un percorso valutativo progressivamente peggiorativo. I giudizi del revisore sono motivati e coerenti con le parti analitiche del documento.

  • Rigettato
    Violazione norme su documenti caratteristici e eccesso di potere per conflitto d'interessi, difetto d'istruttoria, erroneità dei presupposti, illogicità, ingiustizia manifesta, violazione principio buona amministrazione e imparzialità

    La Corte ritiene che non sussistano i presupposti per l'obbligo di astensione del revisore, poiché l'elencazione delle cause di astensione è tassativa e non applicabile analogicamente. L'astensione è facoltativa e la valutazione sulla possibilità di esprimere un giudizio obiettivo è rimessa all'autorità stessa. La giurisprudenza esclude che la presentazione di denunce penali faccia sorgere di per sé l'obbligo di astensione.

  • Rigettato
    Violazione norme su documenti caratteristici e eccesso di potere per difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta, violazione principio buona amministrazione

    La Corte ritiene che i termini per la compilazione e notifica dei documenti caratteristici siano meramente ordinatori e non perentori. Il ritardo nella formazione o comunicazione degli atti non è idoneo a invalidarli, salvo specifiche previsioni normative o effetti preclusivi.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata del provvedimento di ammonizione

    Il ricorso è rigettato in quanto i motivi dedotti avverso la scheda valutativa sono stati ritenuti infondati. Pertanto, anche il motivo di illegittimità derivata del provvedimento di ammonizione è respinto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Cagliari, sez. I, sentenza 06/05/2026, n. 763
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
    Numero : 763
    Data del deposito : 6 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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