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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 24/02/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, ex Tribunale Ordinario di Sala Consilina, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Riccardo
Sabato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 91000013/2009 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
0108.1953;
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
06.11.1954;
(C.F. , nata a [...] Parte_3 C.F._3 il 09.05.1959;
(C.F. ), nata a [...] Parte_4 C.F._4
(Sa) il 23.07.1961;
(C.F. ), nato a Parte_5 C.F._5
Grottaminarda (Av) il 12.07.1948;
(C.F. ), nato a S. Maria a [...] Parte_6 C.F._6
(Ce) il 06.09.1951;
pagina 1 di 21 (C.F. ), nata a [...] Parte_7 C.F._7
Severino (Sa) il 04.11.1939, in proprio e nella qualità di procuratrice speciale di e di;
Parte_5 Parte_8
(C.F. , nata a Santeramo in [...] Parte_9 C.F._8
(BA) il 10.03.1944, in qualità di erede della Sig.ra ; Persona_1
(C.F. ), nata a [...] Parte_10 C.F._9 di Stabia (Na) il 28.11.1973;
(C.F. , nata a [...] Parte_11 C.F._10 di Stabia (Na) il 21.05.1970;
(C.F. , nato a [...] Parte_8 C.F._11 il 27.01.1953, in qualità di erede della Sig.ra ; Persona_2
(C.F. ), nata Livorno il Parte_12 C.F._12
14.03.1977 e (C.F. , nata a Parte_13 C.F._13
Livorno il 28.11.1979, entrambe rapp.te dalla sig.ra Parte_14
(C.F. ), nata a [...] il [...],
[...] C.F._14 tutti con l'avv. SALZANO MARIA ROSARIA (C.F. ), giusta C.F._15 procura in atti;
PARTI ATTRICI
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._16
20.8.1948;
(C.F. ), nata a Controparte_2 C.F._17
Tito (PZ) il 18.6.1950;
(C.F. ), nato a [...] il Parte_15 C.F._18
7.12.1951;
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_16 C.F._19
(C.F. ), nato a [...] il Parte_17 C.F._20
pagina 2 di 21 19.3.1963, tutti con l'avv. MESSINA FRANCESCA , C.F._21 giusta procura in atti;
PARTI CONVENUTE
NONCHE'
(C.F. ), nata a [...] Controparte_3 C.F._22 il 8.6.1964, (C.F. ) nata a Controparte_4 C.F._23
Potenza il 7.8.1961; (C.F. Parte_18
nata a [...] il [...] e (C.F.C.F._24 Parte_19
), nato a [...] il [...], tutti con l'avv. C.F._25
SANTANGELO ANTONIO (C.F. ), giusta procura in atti;
C.F._26
PARTI CONVENUTE – PARTI ATTRICI IN RICONVENZIONALE
NONCHE'
(C.F. nato a Controparte_5 C.F._27
Potenza il 06.10.1943, con gli avv.ti VINCENZO BONAFINE (C.F.
) e GIUSEPPE COSENTINO (C.F. ), C.F._28 C.F._29 giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
NONCHE'
(C.F. ) nata a [...] il [...] CP_6 C.F._30 con l'Avv. NAPOLITANO PELLEGRINO VITTORIO (C.F. ), C.F._31 giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
NONCHE'
pagina 3 di 21 (C.F. ), nato a [...] il Controparte_7 C.F._32
04.03.1931 con l'avv. ANTONIO SANTANGELO (C.F. ), C.F._26 giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
NONCHE'
(C.F. , nata a [...] il [...] e CP_8 C.F._33
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_9 C.F._34 quali eredi di , con l'avv. MORABITO ENZO (C.F. Controparte_1
, giusta procura in atti;
C.F._35
PARTI CONVENUTE avente ad oggetto: divisione di beni
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione i sig.ri nata a [...] il Parte_1
0108.1953, nata a [...] il [...], - Parte_2 [...]
, nata a [...] il [...], - nata Parte_3 Parte_4
a CE RE (Sa) il 23.07.1961 in qualità di eredi del sig. Per_3
; nato a [...] il [...],
[...] Parte_5
nato a S. Maria a [...] il [...], Parte_6
, nata a [...] il [...] , in Parte_7 proprio e nella qualità di procuratrice speciale di e di Parte_5
; , nata a Santerarno in [...] il Parte_8 Parte_9
10.03.1944, in qualità di eredi della sig.ra Persona_1 Parte_5
pagina 4 di 21 , nata a [...] il [...], Pt_10 Parte_11
, nata a Castellammare di Stabia (Na) il [...] in [...] eredi
[...] del sig. a sua volta erede della sig.ra Persona_4 Persona_1
- nato a Mercato San Severino il [...] in [...] Parte_8 erede della sig.ra nata Livorno il Persona_2 Parte_12
14.03.1977, , nata a [...] il [...] entrambe Parte_13 rapp.te dalla sig.ra in qualità di eredi del sig. Controparte_10
erede premorto di convenivano in giudizio i Persona_5 Persona_2 sig.ri , , , , CP_1 Controparte_7 CP_6 CP_5
, , Controparte_1 Controparte_2 Parte_15
, e .
[...] Parte_16 Parte_17
2. Gli attori, dichiarando di essere divenuti eredi di , nato Persona_6 ad Amalfi il 23.01.1917 e deceduto in data 26.08.2000 in Sapri, e successivamente della di lui moglie Sig.ra deceduta ab CP_2 intestato, esponevano che:
2.1. a seguito del decesso in data 3.4.2007 anche della sig.ra
[...]
divenivano eredi legittimi della stessa i fratelli , CP_2 CP_1
, , , Controparte_7 CP_6 Controparte_5
, , Controparte_1 Controparte_2 Parte_15
, e;
[...] Parte_16 Parte_17
2.2. che il sig. in vita era proprietario dei beni indicati Persona_6 in atto di citazione e nello specifico:
2.2.1.
1. fabbricato sito in Sapri (Sa), alla Via Cavalcavia, contraddistinto in catasto al foglio n. 3, particella n. 1018, subalterno 15, cat. A/2 classe 3 di vani 9,5 per la quota di 1/2;
2.2.2.
2. fabbricato sito in Sapri (Sa), alla Via Cavalcavia, contraddistinto in catasto al foglio n. 3, particella n. 1018, subalterno 7, cat. A/2 classe 2 di vani 9, per la quota di 1/1;
pagina 5 di 21 2.2.3.
3. fabbricato sito in Sapri (Sa), alla Via Cavalcavia, contraddistinto in catasto al foglio n. 3, particella n. 1018, subalterno 8, cat. A/2 classe 2 di vani 4,5 per la quota di 1/1;
2.2.4.
4. fabbricato sito in Sapri (Sa), alla Via Cavalcavia, contraddistinto in catasto al foglio n. 3, particella n. 1018, subalterno 9, cat. A/2 classe 2 di vani 7, per la quota di 1/1;
2.2.5.
5. fabbricato sito in Sapri (Sa), alla Via Cavalcavia, contraddistinto in catasto al foglio n. 3, particella n. 1018, subalterno 10, cat. A/2 classe 2 di vani 7,5 per la quota di 1/1;
2.2.6.
6. fabbricato sito in Sapri (Sa), alla Via Cavalcavia, contraddistinto in catasto al foglio n. 3, particella n. 1018, subalterno 16, cat. C/6 classe 4, mq. 87, per la quota di i/i;
2.2.7.
7. fabbricato sito in Sapri (Sa), alla Via Cavalcavia, contraddistinto in catasto al foglio n. 3, particella n. 1018, subalterno 17, cat. C/3 classe 2, mq. 110, per la quota di 1/1;
2.2.8.
8. terreno Sito in Sapri (Sa), alla Via Cavalcavia, contraddistinto in catasto al foglio n. 3, particella n. 1017, cat.
Incolto pr., classe U, ettari 0,01,55, per la quota di 1/1;
2.2.9.
9. certificato di deposito al portatore emesso il 08.06.2000 dal Banco di Napoli, filiale di Sapri, n. (12185145.01, per £.
50.000.000, oltre interessi, per la quota di 1/2;
2.2.10. 10. conto corrente bancario acceso presso la Banca
Popolare di Salerno, filiale di Sapri, n. 8838 dell'importo di €
323.131;
2.3. che per quel che concerne l'immobile indicato in dichiarazione di successione al numero 1, di proprietà del “de cuius” per la quota di ½, evidenziavano che esso doveva considerarsi di esclusiva proprietà del sig. poiché i coniugi non erano in Persona_6 CP_11
pagina 6 di 21 regime di comunione legale;
2.4. che, dalla data di decesso della sig.ra che si era appropriata CP_1 dei frutti della eredità di , i beni facenti parte della Persona_6 eredità erano nel possesso dei sigg.ri , CP_1 Controparte_7
, e;
[...] CP_6 CP_5
2.5. che gli eredi possessori in data 27.12.2007 procedevano a nominare quale curatore della eredità la dott.ssa . Persona_7
Su tali premesse, gli attori chiedevano nominarsi CTU e procedersi alla divisione della massa.
3. Si costituivano , , Controparte_1 Controparte_2
, e , mentre restavano Parte_15 Parte_16 Parte_17 contumaci, al tempo, , costituitosi poi il Controparte_7
03.06.2009, e , costituitisi poi il CP_6 Controparte_5
14.05.2009, contestando in parte la determinazione delle quote e sollevando altre deduzioni e richieste, nonché proponendo domanda riconvenzionale per la dichiarazione di apertura della successione ab intestato anche di , nata a [...] il [...] e deceduta CP_2 in Sapri il 3.4.2007, nonché per l'accertare e dichiarare che l'eredità relitta da e devoluta, a norma dell'art. 570 c.c., per la quota di CP_2
2/3 in favore dei germani della defunta , CP_1 Controparte_7
, e e per la quota di
[...] CP_6 Controparte_5
1/3 in favore dei deducenti fratelli unilaterali della stessa, CP_1
, , ,
[...] Controparte_2 Parte_15 CP_12
e , nonché accertare e dichiarare che l'asse ereditario
[...] Parte_17 di era costituito dalla quota indivisa di 2/3 dell'eredità di CP_2
e, previa determinazione dell'esatta consistenza di detto Persona_6 asse ereditario, ordinare la divisione dell'eredità relitta di , CP_2 tenendo conto che i germani , Persona_8 Controparte_2
pagina 7 di 21 , , e intendevano CP_2 Parte_15 CP_12 Parte_17 rimanere in comunione tra loro e quindi conseguire in comune e pro indiviso una porzione corrispondente al valore di 1/3 dell'intero asse ereditario di , nonché ordinare ai coeredi nel possesso CP_2 esclusivo dei beni ereditari, nelle persone dei Sigg. Controparte_5
e , di restituire alla massa i frutti dei cespiti
[...] CP_6 ereditari percepiti e percepiendi, ma non opponendosi alla divisione giudiziale.
4. Ammessa prova per testi ed affidata la consulenza tecnica d'Ufficio all'Arch. , all'udienza del 25.03.2015 la causa veniva Testimone_1 interrotta per la dichiarata morte della signora e poi CP_6 riassunta da , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_7 Parte_6 Parte_5
, , , ,
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11 Pt_8
, e e si costituivano
[...] Parte_12 Parte_13 CP_3
, , , ,
[...] Controparte_4 Parte_19 Parte_18 nella qualità di eredi di e di , nonché Controparte_7 CP_6
, , , CP_1 Controparte_5 Controparte_1 [...]
, , e Controparte_2 Parte_15 Parte_16 [...]
; in data 25.05.2016 si costituivano con comparsa di Pt_17 costituzione volontaria e , quali eredi di CP_8 CP_9 [...]
. Controparte_1
5. Depositata dalla CTU arch. relazione peritale che negava la Tes_1 possibilità di procedersi a valutazioni divisionali per essere abusivi la quasi totalità dei beni, su istanza delle parti dissenzienti veniva nominato altro
CTU in persona dell'ing. il quale depositava breve Persona_9 relazione preliminare, per “economia processuale”, confermativa dei precedenti accertamenti di diniego della possibilità estimative e pagina 8 di 21 sospensione delle operazioni peritali.
6. Dopo rinvii per bonario componimento tesi anche a possibile regolarizzazione degli abusi in pendenza di giudizi amministrativi, subentrato questo giudicante in data 18.11.2020, con ordinanza in data
20.7.2021 si formulava proposta ex art. 185-bis c.p.c. di divisione parziale bonaria per due cespiti e permanenza di indivisione nei beni residui;
si richiedeva altresì di chiarire, in subordine, se si domandasse divisione parziale. La proposta non riceveva univoco riscontro positivo (cfr. in appresso) e la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini.
7. Rileva il Tribunale essere preliminare la questione della possibilità di procedere allo scioglimento delle comunioni;
se, invero, la domanda attrice è aperta a interpretazione circa il se già essa concernesse le due masse e è pacifico che a seguito della riconvenzionale Per_6 CP_13 oggetto del giudizio è la duplice divisione delle due comunioni, essendo transitati nella seconda, pro quota, i beni della prima. Gli accertamenti peritali hanno riguardato tutti i beni.
8. Come accertato dalla consulente arch. (con sostanziale Tes_1 conferma del CTU ing. gli immobili oggetto delle domande di Per_9 divisione, ad eccezione dell'appartamento in via Cassandra e del terreno al F. 3 p.lla. 519 di proprietà della sig.a (beni ricadenti nella seconda CP_1 comunione soltanto, ma unitamente alle quote dei beni , non Per_6 possono formare oggetto di accertamenti tecnico-valutativi, stanti le numerose difformità riscontrate rispetto ai titoli edilizi e, per alcuni, le incertezze nei titoli di provenienza;
ciò ha indotto il CTU a non valutare isolatamente i due cespiti regolari anzidetti della (cfr. p. 28 della CP_13 relazione, ove si dà atto anche del riscontro della CTU rispetto alle deduzioni delle parti circa la sanabilità, allo stato solo predicata dalle parti pagina 9 di 21 e non seguita da alcuna effettiva sanatoria).
9. Giova precisare che il Tribunale, come sopra accennato, ha pronunciato ordinanza in data 20/7/21, come chiarita con ulteriore ordinanza in data
22/03/2024, con cui, in via prioritaria, è stata effettuata proposta di conciliazione ex art. 185 bis c.p.c. e, in subordine, è stato sottoposto progetto di divisione a discussione riguardante solo alcuni cespiti “prima facie” ritenuti divisibili (divisione parziale).
10. Come rilevato con ordinanza del 5.7.2024, le parti o non hanno preso posizione sulla proposta conciliativa o hanno chiesto più ampio “spatium deliberandi”; le parti, poi, o hanno dedotto essere il novero dei beni divisibili nelle due masse più ampio di quelli “prima facie” individuati o hanno chiesto dividersi quelli individuati, in varia guisa combinando le proprie posizioni circa l'indivisibilità degli altri beni e la volontà comunque di uscire dall'indivisione. Con detta ordinanza, dunque, si è ritenuto che siano sorte quelle “contestazioni” circa il progetto che, a mente dell'art. 789 c.p.c., hanno come solo esito l'obbligo del giudice di provvedere a norma dell'art. 187 c.p.c. con successiva sentenza che determinerà irrevocabilmente i diritti delle parti alla divisione. In tal senso le parti sono state invitate, come accennato, a concludere, previa revoca della proposta conciliativa.
11. In particolare –pur a fronte della proposta giudiziale, poi revocata, indubitabilmente direttamente evocativa dell'esigenza di prendere posizione chiara e incondizionata– nessuna delle parti ha chiaramente e incondizionatamente richiesto la divisione parziale dei soli beni ritenuti
“prima facie” commerciabili dal CTU, rinunciando alla divisione degli altri;
avendo invece tutti chiesto o (al più) di procedere allo stato alla divisione parziale e successivamente alla divisione degli ulteriori beni (così i convenuti), o (in via minimale) di rinviare la causa, attendendo la pagina 10 di 21 pronuncia attesa dal Consiglio di Stato in merito a profili urbanistici (di dubbia rilevanza per la commerciabilità) al fine di procedere pur sempre a divisione dell'intero compendio, relegandosi in tale ottica a un estremo subordine un'adesione alla proposta conciliativa di divisione parziale. In altri termini, per le parti per cui ciò può predicarsi, se vi è stata un'adesione, essa è stata condizionata e non pura.
12. Su tale situazione deve ora statuirsi, passando in secondo piano il dato che, mentre in sede conciliativa poteva procedersi a fusione delle masse, in sede giudiziale la divisione di beni oggetto di comproprietà provenienti da titoli diversi riguarda un'unica comunione ma tante comunioni quanti sono i titoli di provenienza dei beni, corrispondendo alla pluralità di titoli una pluralità di masse, ciascuna delle quali costituisce un'entità patrimoniale a sé stante, nella quale ogni condividente deve poter far valere i propri diritti indipendentemente da quelli che gli competono sulle altre masse e nell'ambito di ciascuna massa debbono trovare soluzione i problemi relativi alla formazione dei lotti e alla comoda divisione dei beni immobili che vi sono inclusi.
Dunque è possibile procedere a un'unica divisione invece che a tante divisioni quante sono le masse solo con il consenso di tutti i condividenti, che deve trovare titolo in uno specifico negozio - che ove, riguardante beni immobili, deve rivestire la forma scritta "ad substantiam" - con il quale si attui il conferimento delle singole comunioni in una comunione unica (v. Cass. n. 15494 del 07/06/2019), consenso che –in mancanza di conciliazione– non vi è stato.
13. Ritornando dunque al tema principale della divisione di comunioni concernenti immobili abusivi, com'è noto, gli indirizzi giurisprudenziali in materia sono stati portati a coerenza da Cass. Sez. U n. 25021 del
07/10/2019 che ha statuito nel senso che nell'ipotesi in cui tra i beni pagina 11 di 21 costituenti l'asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi dell'art. 713, comma 1, c.c., di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti. L'alto consesso – il cui indirizzo è stato ribadito da Cass. n. 12656 del 10/05/2023 – al paragrafo
6.2. ha qualificato la “pretesa” alla divisione parziale come vero e proprio
“diritto potestativo” del condividente, applicabile anche alla divisione ereditaria in caso di presenza di immobili abusivi, ed “a fortiori” alla comunione ordinaria. La sentenza, a sezione semplice, del 2023, reiterando che “gli atti di scioglimento delle comunioni relative ad edifici, o a loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985 per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della entrata in vigore della detta legge, nonché dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17 della legge n. 47 del 1985), per quelli realizzati in epoca successiva, ove dagli atti non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria, ovvero ad essi non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967”, e che
“la regolarità edilizia del fabbricato è una condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica"”, ha chiarito che la richiesta di divisione parziale è in effetti una limitazione dell' “oggetto” della “domanda” originaria (si intende, del “petitum”); in quanto tale, il rigetto in primo grado della domanda riguardante il tutto –secondo la
S.C.- “non preclude ex art. 2909 c.c. la riproposizione della domanda di pagina 12 di 21 divisione, sebbene ad oggetto più limitato” (cfr. paragrafo 1).
14. Statuito, come sopra, da questo Tribunale che, sino alla precisazione delle conclusioni, non vi è stata valida limitazione dell'oggetto della domanda da parte di nessuno dei condividenti (per avere – al massimo – qualche parte assoggettato la propria prospettazione di “limitazione” a diversificate condizioni e condotte processuali, ciò che non costituisce definitiva limitazione del “petitum”), vi è da chiedersi se le parti potessero operare la limitazione del “petitum” con le comparse conclusionali e con le repliche.
15. In materia divisionale, Cass. n. 26944 del 24/10/2018 (ribadendo un precedente orientamento) ha cassato per ultrapetizione una sentenza di merito che aveva dato rilievo a una modifica in sede di comparsa conclusionale della scelta tra istanza di assegnazione in proprietà esclusiva e quella di vendita: nell'occasione, la S.C. ha sottolineato la
“limitata funzione” della comparsa conclusionale, “volta alla sola illustrazione delle conclusioni già assunte”.
Sempre in materia divisionale, la giurisprudenza di cassazione (v. Cass. n.
14521 del 14/08/2012) ha ritenuto possibile la formulazione di istanza di attribuzione di beni determinati finanche in appello, data la natura di tale istanza, ma non già in comparsa conclusionale in quanto “fuori del contraddittorio”.
16. In altre materie, invece, nonostante la natura semplicemente illustrativa della comparsa conclusionale, la giurisprudenza della S.C. ha ammesso la possibilità di rinunciare, per mezzo di essa, a qualche capo di domanda, con correlativa restrizione del “thema decidendum” (v. Cass. n. 8737 del
15/04/2014 e la catena di precedenti cui essa rinvia).
17. Ritiene questo Tribunale che quest'ultimo indirizzo, riguardante la rinuncia a un intero capo di domanda, non sia applicabile alla scelta di pagina 13 di 21 limitazione l'oggetto di essa alla divisione parziale di beni, lasciando gli altri indivisi siccome incommerciabili. Non si tratta, infatti, di un semplice abbandono di un capo di domanda, ma di mantenimento della stessa con diverso e più ristretto oggetto nonché possibile formazione – tra l'altro, e come sottolinea Cass. n. 12656 del 10/05/2023– di giudicato sull'incommerciabilità dei beni esclusi dal “petitum” divisorio. Da tale punto di vista, è assolutamente necessario che l'istanza sia formulata nel contraddittorio, dovendo adottarsi “mutatis mutandis” lo stesso approccio della prima linea giurisprudenziale richiamata, peraltro formatasi proprio in materia di scioglimento delle comunioni.
18. Ciò posto, può prescindersi dall'esaminare come, nelle comparse conclusionali, le parti abbiano parzialmente emendato le proprie posizioni circa la possibilità di divisione parziale (notandosi soltanto come nelle conclusionali si sia fatto riferimento non chiaro a una ora accettata divisione parziale, però con il “lasciare indivisi tutti gli altri cespiti, salva successiva divisione negoziale o, se necessario, giudiziale”, in particolare essendo vago se l'eventuale divisione giudiziale sia da identificarsi con la presente sede giudiziale o a una successiva, all'esito della sperata regolarizzazione).
19. Dovendo dunque esaminarsi la domanda attrice e quella riconvenzionale siccome riferite all'intera consistenza delle masse, deve valutarsi se, in effetti, sussistano beni in essa non suscettibili di divisione. Al riguardo, può richiamarsi anche ai fini del merito delle questioni quanto detto in esordio ai fini della disamina delle posizioni delle parti, in particolare con riferimento a quanto acclarato dalla consulente tecnica d'ufficio arch.
secondo cui tutti gli immobili oggetto di domanda di divisione, Tes_1 ad eccezione dell'appartamento in via Cassandra e del terreno al F. 3
p.lla. 519 di proprietà della sig.a , presentano numerose difformità CP_1
pagina 14 di 21 rispetto ai titoli edilizi, ciò che ha indotto il CTU a non valutare isolatamente i due cespiti regolari anzidetti (cfr. p. 28 della relazione, ove si dà atto anche del riscontro della CTU rispetto alle deduzioni delle parti circa la sanabilità, allo stato non seguita da alcuna effettiva sanatoria).
20. In proposito non è necessario replicare in dettaglio in questa sede alle diverse prospettazioni delle parti avverso le conclusioni del CTU arch.
, atteso che già il CTU – all'interno del subprocedimento tecnico Tes_1
– ha replicato diffusamente con la relazione finale. Si presceglieranno dunque solo i temi più rilevanti ai fini dell'esame da parte del tribunale, recependosi per il resto le conclusioni peritali.
21. Giova prioritariamente osservare come per alcuni dei beni, al di là del profilo della regolarità urbanistica, manchino i titoli di provenienza (Fl 3 pll.a 563); già nell'atto di divisione sopra citato, del resto, si chiariva poi che per la part.lla 1016 la stessa non era stata specificata nel rogito della vendita del 10 giugno 1963, nella sostanza dichiarandosi la stessa solo posseduta, senza accertamento giudiziale di usucapione, non sollecitato neanche nella presente sede. Più che di incommerciabilità si tratta dunque di incertezza assoluta di pertinenza alla massa divisoria di detti beni.
22. A ciò si aggiunga che è assolutamente pacifico, come da ulteriori ed approfonditi accertamenti del c.t.u., confermati anche successivamente dall'altro consulente ing. che il fabbricato in Sapri F 3 pll.a 1018 Per_9
è stato realizzato in difformità rispetto ai progetti assentiti, in relazione a destinazione, volume, distribuzione degli spazi interni per il piano terra e di due appartamenti anziché quattro, oltre diversa distribuzione di superfici e volumi per il primo piano, mentre il sottotetto è stato trasformato in abitazione (pag. 20) , il tutto in assenza di concessione in sanatoria e nemmeno condono.
23. Ancora, nell'atto di divisione del 28/4/99 si dichiarava che i lavori di pagina 15 di 21 costruzione del fabbricato erano stati iniziati il primo settembre del 1967.
Tuttavia si nota che si è richiesta ed ottenuta solo in data 10/11/1967, ossia dopo l'entrata in vigore della l. Ponte, dal Sindaco del Comune di
Sapri la licenza edilizia n.12 ai sensi della l. 1150/1942 per la costruzione di un piano terra. Ciò fa dubitare dell'epoca di avvio dei lavori;
né, come correttamente evidenziato dal consulente in risposta alle osservazioni, può avere efficacia sanante la concessione edilizia rilasciata n. 20 del
23/2/1989, essendo necessaria eventualmente una concessione in sanatoria.
24. In ogni caso la tesi della divisibilità “ex se” per i beni dichiarati realizzati ante 1967, senza previa licenza, è oggi superata (v. per esso Cass. 13 luglio 2005, n. 14764). Il relativo orientamento interpretativo è stato superato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, le quali, in forza di una più ampia rivisitazione letterale e teleologica, hanno negato la sussistenza di valide ragioni per differenziare il trattamento normativo in base al tempo di edificazione dell'immobile abusivo, e quindi per escludere la nullità dello scioglimento della comunione relativa ad edificio irregolare
(Cass., sez. un., 7 ottobre 2019, n. 25021, che esclude la divisione per il fatto che l'edificio sia stato costruito anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 47 del 1985). Si è infatti così statuito, come già menzionato:
"gli atti di scioglimento delle comunioni relative ad edifici, o loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dalla
L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima dell'entrata in vigore della legge medesima ove dagli atti stessi non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria, ovvero ad essi non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o pagina 16 di 21 dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967" (Cass., sez. un., 7 ottobre 2019, n. 25021).
25. Ancora: "quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione, il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione di divisione sotto il profilo della possibilità giuridica, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale, sicchè la mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio" (Cass., sez. un., 7 ottobre 2019, n. 25021).
26. Già quindi tali mancanze (cfr. in particolare pag. 22 ss. c.t.u.), peraltro in area vincolata ai sensi della l. 1497 del 1939 e poi del Reg. n.
1357/1940, importano il rigetto della comune domanda di divisione.
27. Richiamando nuovamente il recente intervento nomofilattico delle
Sezioni Unite (Cass., S.U., 22 marzo 2019, n. 8230), la nullità comminata dagli artt. 17 e 40, L. n. 46/1985 e 46, D.P.R. 380/2001 deve essere qualificata alla stregua di nullità formale (o testuale, ex art. 1418, co. 3
c.c.): non si tratta, in sintesi, di norme imperative tali da far ipotizzare un generale divieto di stipulazione di atti aventi ad oggetto immobili abusivi al fine di renderli giuridicamente non utilizzabili, essendo la nullità comminata esclusivamente per determinati atti da cui non risultino -per dichiarazione dell'alienante- gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria, ovvero gli estremi della segnalazione certificata di pagina 17 di 21 inizio attività. La sanzione della nullità e l'impossibilità della stipula sono, dunque, direttamente connesse all'assenza di siffatta dichiarazione o allegazione (per le ipotesi di cui all'art. 40), non alla natura abusiva di per sé degli immobili;
tuttavia -procedono le Sezioni Unite- dalla lettura congiunta dei co. 1 (che sanziona con la nullità specifici atti carenti della dovuta dichiarazione) e 4 (che ne prevede la possibilità di convalida nella sola ipotesi in cui la mancata indicazione dei prescritti elementi non sia dipesa dalla insussistenza del titolo abilitativo) dell'art. 46, D.P.R.
380/2001 si desume che il titolo deve realmente esistere e che l'informazione che lo riguarda deve essere veritiera. «Ipotizzare, infatti, la validità del contratto in presenza di una dichiarazione dell'alienante che fosse mendace, e cioè attestasse la presenza di un titolo abilitativo invece inesistente, svuoterebbe di significato i termini in cui è ammessa la previsione di conferma e finirebbe col tenere in non cale la finalità di limite delle transazioni aventi ad oggetto gli immobili abusivi che la norma, pur senza ritenerli tout court incommerciabili, senz'altro persegue, mediante la comminatoria di nullità di alcuni atti che li riguardano. Se ciò
è vero, ne consegue che la dichiarazione mendace va assimilata alla mancanza di dichiarazione, e che l'indicazione degli estremi dei titoli abilitativi in seno agli atti dispositivi previsti dalla norma non ne costituisce un requisito meramente formale [...], essa rileva piuttosto [...] quale veicolo per la comunicazione di notizie e per la conoscenza di documenti, o in altri termini, essa ha valenza essenzialmente informativa nei confronti della parte acquirente, e, poiché la presenza o la mancanza del titolo abilitativo non possono essere affermate in astratto, ma devono esserlo in relazione al bene che costituisce l'immobile contemplato nell'atto (cfr. Cass. 20258 del 2009 cit.), la dichiarazione oltre che vera, deve esser riferibile, proprio, a detto immobile» (Cass, S.U., 8230/2019,
pagina 18 di 21 cit., §7.1, pag. 22 e 23).
28. Nel caso di specie, fermi i precedenti rilievi, già assorbenti, la dichiarazione relativa all'inizio dei lavori ante '67 nell'atto di divisione del
28/4/99 appare inoltre, come detto, “inveritiera”, in quanto oltre ad essere meramente dichiarata dagli allora sigg. e , Per_6 CP_14 risulta in contrasto con la documentazione in atti avente data certa, quale la licenza edilizia rilasciata per il piano terra del 10/11/67: al settembre
1967 solo per zone non abitative - per cui ai sensi della Legge Urbanistica del 1942 non era richiesta una licenza di costruzione – era possibile ipotizzare una regolarità, qui mancante, essendo questo altro argomento idoneo a infirmare ogni diversa conclusione.
29. La domanda attrice di divisione andrebbe, al pari della riconvenzionale, in ogni caso rigettata considerando gli ulteriori accertamenti del CTU: il sottotetto è divenuto abitabile, con mutamento di destinazione d'uso, e si
è avuto il frazionamento di unità immobiliare senza concessione, oltre alla realizzazione di due casotti sul retro del fabbricato, il tutto, come anticipato, in area sottoposta a vincolo e senza preventiva autorizzazione paesaggistica.
30. Nel caso specifico vi è quindi un impedimento assoluto alla divisibilità degli immobili oggetto di comunione atteso che il fabbricato è stato realizzato in assenza di concessione e su un terreno sottoposto a vincolo, oltre che verosimilmente in assenza di allineamento catastale, anch'esso previsto a pena di nullità (art. 29 comma 1 bis L. 52/85, come modificata dal D.L. n. 78/10, convertito in L. n. 122/10).
31. Va infine chiarito, in base alla CTU, che la ricerca di richieste di condono o autorizzazioni in sanatoria è stata operata dal consulente anche andando oltre i suoi stretti doveri: egli ha ricevuto riscontro negativo con nota prot. 00656 del responsabile del settore urbanistica del comune pagina 19 di 21 (pag. 26 ss c.t.u.); peraltro di tale assenza si dà conto anche in sede di parere negativo della Sopraintendenza del 8/11/21, per omesso invio dei chiarimenti a seguito di mancata trasmissione di autorizzazione paesaggistica.
32. Si precisa, infine, che l'accoglimento di una eventuale istanza di condono non influirebbe sulla presente decisione, considerato che allo stato degli atti non risulta esserci stata una decisione positiva della p.a. sulla richiesta di sanatoria degli abusi, motivo per il quale l'immobile è ancora illegittimo.
33. Peraltro solo recentemente risulta avanzata richiesta di rilascio autorizzazione per regolarizzazione urbanistica, il cui inizio è stato documentato con il deposito della relativa istanza del 16.2.2021 presso il
Comune di Sapri e della nota del 24.6.2021 di avvio del relativo procedimento di rilascio di autorizzazione depositata in data 15.7.2021; il procedimento è ancora in corso atteso che il parere rilasciato dalla
Soprintendenza Archeologica Arti e Paesaggio per le Province CP_15 [...]
in data 8.11.2021 (doc. 1) è stato impugnato innanzi al Controparte_16
TAR Campania – Salerno che con sentenza n. 00771/2022 del 21.3.2022 lo ha annullato (doc. 2); il Comune di Sapri, di tanto richiesto con mail del
1.4.2022 (doc. 3) con nota Prot. 5759 del 27.4.2022 (doc. 4), ha dunque richiesto alla Soprintendenza l'emissione di un nuovo parere in luogo di quello annullato. Tale procedimento, per quanto dovesse evolversi anche in sede di ulteriori passaggi giurisdizionali, non avendo in nulla innovato al momento della presente sentenza la situazione delle parti, non incide, come detto, sulla sentenza stessa.
34. La domanda di scioglimento delle comunioni, sia attrice sia riconvenzionale, va quindi allo stato rigettata.
35. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, alla luce delle ragioni pagina 20 di 21 della decisione, con particolare riferimento alla pari richiesta di tutte le parti di procedere alla divisione, esse vanno integralmente compensate.
36. Parimenti le spese di CTU, per come già liquidate in corso di causa sia con acconti – che qui si liquidano confermandoli - sia a titolo definitivo, devono essere definitivamente poste a carico delle parti in solido, con obbligo di riparto interno paritario tra esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
I. rigetta le domande attrice e riconvenzionale;
II. compensa le spese;
III. pone le spese di CTU, anche per come già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico delle parti in solido.
Lagonegro, data
Il Giudice
dott. Riccardo Sabato
pagina 21 di 21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, ex Tribunale Ordinario di Sala Consilina, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Riccardo
Sabato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 91000013/2009 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
0108.1953;
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
06.11.1954;
(C.F. , nata a [...] Parte_3 C.F._3 il 09.05.1959;
(C.F. ), nata a [...] Parte_4 C.F._4
(Sa) il 23.07.1961;
(C.F. ), nato a Parte_5 C.F._5
Grottaminarda (Av) il 12.07.1948;
(C.F. ), nato a S. Maria a [...] Parte_6 C.F._6
(Ce) il 06.09.1951;
pagina 1 di 21 (C.F. ), nata a [...] Parte_7 C.F._7
Severino (Sa) il 04.11.1939, in proprio e nella qualità di procuratrice speciale di e di;
Parte_5 Parte_8
(C.F. , nata a Santeramo in [...] Parte_9 C.F._8
(BA) il 10.03.1944, in qualità di erede della Sig.ra ; Persona_1
(C.F. ), nata a [...] Parte_10 C.F._9 di Stabia (Na) il 28.11.1973;
(C.F. , nata a [...] Parte_11 C.F._10 di Stabia (Na) il 21.05.1970;
(C.F. , nato a [...] Parte_8 C.F._11 il 27.01.1953, in qualità di erede della Sig.ra ; Persona_2
(C.F. ), nata Livorno il Parte_12 C.F._12
14.03.1977 e (C.F. , nata a Parte_13 C.F._13
Livorno il 28.11.1979, entrambe rapp.te dalla sig.ra Parte_14
(C.F. ), nata a [...] il [...],
[...] C.F._14 tutti con l'avv. SALZANO MARIA ROSARIA (C.F. ), giusta C.F._15 procura in atti;
PARTI ATTRICI
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._16
20.8.1948;
(C.F. ), nata a Controparte_2 C.F._17
Tito (PZ) il 18.6.1950;
(C.F. ), nato a [...] il Parte_15 C.F._18
7.12.1951;
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_16 C.F._19
(C.F. ), nato a [...] il Parte_17 C.F._20
pagina 2 di 21 19.3.1963, tutti con l'avv. MESSINA FRANCESCA , C.F._21 giusta procura in atti;
PARTI CONVENUTE
NONCHE'
(C.F. ), nata a [...] Controparte_3 C.F._22 il 8.6.1964, (C.F. ) nata a Controparte_4 C.F._23
Potenza il 7.8.1961; (C.F. Parte_18
nata a [...] il [...] e (C.F.C.F._24 Parte_19
), nato a [...] il [...], tutti con l'avv. C.F._25
SANTANGELO ANTONIO (C.F. ), giusta procura in atti;
C.F._26
PARTI CONVENUTE – PARTI ATTRICI IN RICONVENZIONALE
NONCHE'
(C.F. nato a Controparte_5 C.F._27
Potenza il 06.10.1943, con gli avv.ti VINCENZO BONAFINE (C.F.
) e GIUSEPPE COSENTINO (C.F. ), C.F._28 C.F._29 giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
NONCHE'
(C.F. ) nata a [...] il [...] CP_6 C.F._30 con l'Avv. NAPOLITANO PELLEGRINO VITTORIO (C.F. ), C.F._31 giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
NONCHE'
pagina 3 di 21 (C.F. ), nato a [...] il Controparte_7 C.F._32
04.03.1931 con l'avv. ANTONIO SANTANGELO (C.F. ), C.F._26 giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
NONCHE'
(C.F. , nata a [...] il [...] e CP_8 C.F._33
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_9 C.F._34 quali eredi di , con l'avv. MORABITO ENZO (C.F. Controparte_1
, giusta procura in atti;
C.F._35
PARTI CONVENUTE avente ad oggetto: divisione di beni
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione i sig.ri nata a [...] il Parte_1
0108.1953, nata a [...] il [...], - Parte_2 [...]
, nata a [...] il [...], - nata Parte_3 Parte_4
a CE RE (Sa) il 23.07.1961 in qualità di eredi del sig. Per_3
; nato a [...] il [...],
[...] Parte_5
nato a S. Maria a [...] il [...], Parte_6
, nata a [...] il [...] , in Parte_7 proprio e nella qualità di procuratrice speciale di e di Parte_5
; , nata a Santerarno in [...] il Parte_8 Parte_9
10.03.1944, in qualità di eredi della sig.ra Persona_1 Parte_5
pagina 4 di 21 , nata a [...] il [...], Pt_10 Parte_11
, nata a Castellammare di Stabia (Na) il [...] in [...] eredi
[...] del sig. a sua volta erede della sig.ra Persona_4 Persona_1
- nato a Mercato San Severino il [...] in [...] Parte_8 erede della sig.ra nata Livorno il Persona_2 Parte_12
14.03.1977, , nata a [...] il [...] entrambe Parte_13 rapp.te dalla sig.ra in qualità di eredi del sig. Controparte_10
erede premorto di convenivano in giudizio i Persona_5 Persona_2 sig.ri , , , , CP_1 Controparte_7 CP_6 CP_5
, , Controparte_1 Controparte_2 Parte_15
, e .
[...] Parte_16 Parte_17
2. Gli attori, dichiarando di essere divenuti eredi di , nato Persona_6 ad Amalfi il 23.01.1917 e deceduto in data 26.08.2000 in Sapri, e successivamente della di lui moglie Sig.ra deceduta ab CP_2 intestato, esponevano che:
2.1. a seguito del decesso in data 3.4.2007 anche della sig.ra
[...]
divenivano eredi legittimi della stessa i fratelli , CP_2 CP_1
, , , Controparte_7 CP_6 Controparte_5
, , Controparte_1 Controparte_2 Parte_15
, e;
[...] Parte_16 Parte_17
2.2. che il sig. in vita era proprietario dei beni indicati Persona_6 in atto di citazione e nello specifico:
2.2.1.
1. fabbricato sito in Sapri (Sa), alla Via Cavalcavia, contraddistinto in catasto al foglio n. 3, particella n. 1018, subalterno 15, cat. A/2 classe 3 di vani 9,5 per la quota di 1/2;
2.2.2.
2. fabbricato sito in Sapri (Sa), alla Via Cavalcavia, contraddistinto in catasto al foglio n. 3, particella n. 1018, subalterno 7, cat. A/2 classe 2 di vani 9, per la quota di 1/1;
pagina 5 di 21 2.2.3.
3. fabbricato sito in Sapri (Sa), alla Via Cavalcavia, contraddistinto in catasto al foglio n. 3, particella n. 1018, subalterno 8, cat. A/2 classe 2 di vani 4,5 per la quota di 1/1;
2.2.4.
4. fabbricato sito in Sapri (Sa), alla Via Cavalcavia, contraddistinto in catasto al foglio n. 3, particella n. 1018, subalterno 9, cat. A/2 classe 2 di vani 7, per la quota di 1/1;
2.2.5.
5. fabbricato sito in Sapri (Sa), alla Via Cavalcavia, contraddistinto in catasto al foglio n. 3, particella n. 1018, subalterno 10, cat. A/2 classe 2 di vani 7,5 per la quota di 1/1;
2.2.6.
6. fabbricato sito in Sapri (Sa), alla Via Cavalcavia, contraddistinto in catasto al foglio n. 3, particella n. 1018, subalterno 16, cat. C/6 classe 4, mq. 87, per la quota di i/i;
2.2.7.
7. fabbricato sito in Sapri (Sa), alla Via Cavalcavia, contraddistinto in catasto al foglio n. 3, particella n. 1018, subalterno 17, cat. C/3 classe 2, mq. 110, per la quota di 1/1;
2.2.8.
8. terreno Sito in Sapri (Sa), alla Via Cavalcavia, contraddistinto in catasto al foglio n. 3, particella n. 1017, cat.
Incolto pr., classe U, ettari 0,01,55, per la quota di 1/1;
2.2.9.
9. certificato di deposito al portatore emesso il 08.06.2000 dal Banco di Napoli, filiale di Sapri, n. (12185145.01, per £.
50.000.000, oltre interessi, per la quota di 1/2;
2.2.10. 10. conto corrente bancario acceso presso la Banca
Popolare di Salerno, filiale di Sapri, n. 8838 dell'importo di €
323.131;
2.3. che per quel che concerne l'immobile indicato in dichiarazione di successione al numero 1, di proprietà del “de cuius” per la quota di ½, evidenziavano che esso doveva considerarsi di esclusiva proprietà del sig. poiché i coniugi non erano in Persona_6 CP_11
pagina 6 di 21 regime di comunione legale;
2.4. che, dalla data di decesso della sig.ra che si era appropriata CP_1 dei frutti della eredità di , i beni facenti parte della Persona_6 eredità erano nel possesso dei sigg.ri , CP_1 Controparte_7
, e;
[...] CP_6 CP_5
2.5. che gli eredi possessori in data 27.12.2007 procedevano a nominare quale curatore della eredità la dott.ssa . Persona_7
Su tali premesse, gli attori chiedevano nominarsi CTU e procedersi alla divisione della massa.
3. Si costituivano , , Controparte_1 Controparte_2
, e , mentre restavano Parte_15 Parte_16 Parte_17 contumaci, al tempo, , costituitosi poi il Controparte_7
03.06.2009, e , costituitisi poi il CP_6 Controparte_5
14.05.2009, contestando in parte la determinazione delle quote e sollevando altre deduzioni e richieste, nonché proponendo domanda riconvenzionale per la dichiarazione di apertura della successione ab intestato anche di , nata a [...] il [...] e deceduta CP_2 in Sapri il 3.4.2007, nonché per l'accertare e dichiarare che l'eredità relitta da e devoluta, a norma dell'art. 570 c.c., per la quota di CP_2
2/3 in favore dei germani della defunta , CP_1 Controparte_7
, e e per la quota di
[...] CP_6 Controparte_5
1/3 in favore dei deducenti fratelli unilaterali della stessa, CP_1
, , ,
[...] Controparte_2 Parte_15 CP_12
e , nonché accertare e dichiarare che l'asse ereditario
[...] Parte_17 di era costituito dalla quota indivisa di 2/3 dell'eredità di CP_2
e, previa determinazione dell'esatta consistenza di detto Persona_6 asse ereditario, ordinare la divisione dell'eredità relitta di , CP_2 tenendo conto che i germani , Persona_8 Controparte_2
pagina 7 di 21 , , e intendevano CP_2 Parte_15 CP_12 Parte_17 rimanere in comunione tra loro e quindi conseguire in comune e pro indiviso una porzione corrispondente al valore di 1/3 dell'intero asse ereditario di , nonché ordinare ai coeredi nel possesso CP_2 esclusivo dei beni ereditari, nelle persone dei Sigg. Controparte_5
e , di restituire alla massa i frutti dei cespiti
[...] CP_6 ereditari percepiti e percepiendi, ma non opponendosi alla divisione giudiziale.
4. Ammessa prova per testi ed affidata la consulenza tecnica d'Ufficio all'Arch. , all'udienza del 25.03.2015 la causa veniva Testimone_1 interrotta per la dichiarata morte della signora e poi CP_6 riassunta da , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_7 Parte_6 Parte_5
, , , ,
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11 Pt_8
, e e si costituivano
[...] Parte_12 Parte_13 CP_3
, , , ,
[...] Controparte_4 Parte_19 Parte_18 nella qualità di eredi di e di , nonché Controparte_7 CP_6
, , , CP_1 Controparte_5 Controparte_1 [...]
, , e Controparte_2 Parte_15 Parte_16 [...]
; in data 25.05.2016 si costituivano con comparsa di Pt_17 costituzione volontaria e , quali eredi di CP_8 CP_9 [...]
. Controparte_1
5. Depositata dalla CTU arch. relazione peritale che negava la Tes_1 possibilità di procedersi a valutazioni divisionali per essere abusivi la quasi totalità dei beni, su istanza delle parti dissenzienti veniva nominato altro
CTU in persona dell'ing. il quale depositava breve Persona_9 relazione preliminare, per “economia processuale”, confermativa dei precedenti accertamenti di diniego della possibilità estimative e pagina 8 di 21 sospensione delle operazioni peritali.
6. Dopo rinvii per bonario componimento tesi anche a possibile regolarizzazione degli abusi in pendenza di giudizi amministrativi, subentrato questo giudicante in data 18.11.2020, con ordinanza in data
20.7.2021 si formulava proposta ex art. 185-bis c.p.c. di divisione parziale bonaria per due cespiti e permanenza di indivisione nei beni residui;
si richiedeva altresì di chiarire, in subordine, se si domandasse divisione parziale. La proposta non riceveva univoco riscontro positivo (cfr. in appresso) e la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini.
7. Rileva il Tribunale essere preliminare la questione della possibilità di procedere allo scioglimento delle comunioni;
se, invero, la domanda attrice è aperta a interpretazione circa il se già essa concernesse le due masse e è pacifico che a seguito della riconvenzionale Per_6 CP_13 oggetto del giudizio è la duplice divisione delle due comunioni, essendo transitati nella seconda, pro quota, i beni della prima. Gli accertamenti peritali hanno riguardato tutti i beni.
8. Come accertato dalla consulente arch. (con sostanziale Tes_1 conferma del CTU ing. gli immobili oggetto delle domande di Per_9 divisione, ad eccezione dell'appartamento in via Cassandra e del terreno al F. 3 p.lla. 519 di proprietà della sig.a (beni ricadenti nella seconda CP_1 comunione soltanto, ma unitamente alle quote dei beni , non Per_6 possono formare oggetto di accertamenti tecnico-valutativi, stanti le numerose difformità riscontrate rispetto ai titoli edilizi e, per alcuni, le incertezze nei titoli di provenienza;
ciò ha indotto il CTU a non valutare isolatamente i due cespiti regolari anzidetti della (cfr. p. 28 della CP_13 relazione, ove si dà atto anche del riscontro della CTU rispetto alle deduzioni delle parti circa la sanabilità, allo stato solo predicata dalle parti pagina 9 di 21 e non seguita da alcuna effettiva sanatoria).
9. Giova precisare che il Tribunale, come sopra accennato, ha pronunciato ordinanza in data 20/7/21, come chiarita con ulteriore ordinanza in data
22/03/2024, con cui, in via prioritaria, è stata effettuata proposta di conciliazione ex art. 185 bis c.p.c. e, in subordine, è stato sottoposto progetto di divisione a discussione riguardante solo alcuni cespiti “prima facie” ritenuti divisibili (divisione parziale).
10. Come rilevato con ordinanza del 5.7.2024, le parti o non hanno preso posizione sulla proposta conciliativa o hanno chiesto più ampio “spatium deliberandi”; le parti, poi, o hanno dedotto essere il novero dei beni divisibili nelle due masse più ampio di quelli “prima facie” individuati o hanno chiesto dividersi quelli individuati, in varia guisa combinando le proprie posizioni circa l'indivisibilità degli altri beni e la volontà comunque di uscire dall'indivisione. Con detta ordinanza, dunque, si è ritenuto che siano sorte quelle “contestazioni” circa il progetto che, a mente dell'art. 789 c.p.c., hanno come solo esito l'obbligo del giudice di provvedere a norma dell'art. 187 c.p.c. con successiva sentenza che determinerà irrevocabilmente i diritti delle parti alla divisione. In tal senso le parti sono state invitate, come accennato, a concludere, previa revoca della proposta conciliativa.
11. In particolare –pur a fronte della proposta giudiziale, poi revocata, indubitabilmente direttamente evocativa dell'esigenza di prendere posizione chiara e incondizionata– nessuna delle parti ha chiaramente e incondizionatamente richiesto la divisione parziale dei soli beni ritenuti
“prima facie” commerciabili dal CTU, rinunciando alla divisione degli altri;
avendo invece tutti chiesto o (al più) di procedere allo stato alla divisione parziale e successivamente alla divisione degli ulteriori beni (così i convenuti), o (in via minimale) di rinviare la causa, attendendo la pagina 10 di 21 pronuncia attesa dal Consiglio di Stato in merito a profili urbanistici (di dubbia rilevanza per la commerciabilità) al fine di procedere pur sempre a divisione dell'intero compendio, relegandosi in tale ottica a un estremo subordine un'adesione alla proposta conciliativa di divisione parziale. In altri termini, per le parti per cui ciò può predicarsi, se vi è stata un'adesione, essa è stata condizionata e non pura.
12. Su tale situazione deve ora statuirsi, passando in secondo piano il dato che, mentre in sede conciliativa poteva procedersi a fusione delle masse, in sede giudiziale la divisione di beni oggetto di comproprietà provenienti da titoli diversi riguarda un'unica comunione ma tante comunioni quanti sono i titoli di provenienza dei beni, corrispondendo alla pluralità di titoli una pluralità di masse, ciascuna delle quali costituisce un'entità patrimoniale a sé stante, nella quale ogni condividente deve poter far valere i propri diritti indipendentemente da quelli che gli competono sulle altre masse e nell'ambito di ciascuna massa debbono trovare soluzione i problemi relativi alla formazione dei lotti e alla comoda divisione dei beni immobili che vi sono inclusi.
Dunque è possibile procedere a un'unica divisione invece che a tante divisioni quante sono le masse solo con il consenso di tutti i condividenti, che deve trovare titolo in uno specifico negozio - che ove, riguardante beni immobili, deve rivestire la forma scritta "ad substantiam" - con il quale si attui il conferimento delle singole comunioni in una comunione unica (v. Cass. n. 15494 del 07/06/2019), consenso che –in mancanza di conciliazione– non vi è stato.
13. Ritornando dunque al tema principale della divisione di comunioni concernenti immobili abusivi, com'è noto, gli indirizzi giurisprudenziali in materia sono stati portati a coerenza da Cass. Sez. U n. 25021 del
07/10/2019 che ha statuito nel senso che nell'ipotesi in cui tra i beni pagina 11 di 21 costituenti l'asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi dell'art. 713, comma 1, c.c., di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti. L'alto consesso – il cui indirizzo è stato ribadito da Cass. n. 12656 del 10/05/2023 – al paragrafo
6.2. ha qualificato la “pretesa” alla divisione parziale come vero e proprio
“diritto potestativo” del condividente, applicabile anche alla divisione ereditaria in caso di presenza di immobili abusivi, ed “a fortiori” alla comunione ordinaria. La sentenza, a sezione semplice, del 2023, reiterando che “gli atti di scioglimento delle comunioni relative ad edifici, o a loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985 per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della entrata in vigore della detta legge, nonché dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17 della legge n. 47 del 1985), per quelli realizzati in epoca successiva, ove dagli atti non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria, ovvero ad essi non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967”, e che
“la regolarità edilizia del fabbricato è una condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica"”, ha chiarito che la richiesta di divisione parziale è in effetti una limitazione dell' “oggetto” della “domanda” originaria (si intende, del “petitum”); in quanto tale, il rigetto in primo grado della domanda riguardante il tutto –secondo la
S.C.- “non preclude ex art. 2909 c.c. la riproposizione della domanda di pagina 12 di 21 divisione, sebbene ad oggetto più limitato” (cfr. paragrafo 1).
14. Statuito, come sopra, da questo Tribunale che, sino alla precisazione delle conclusioni, non vi è stata valida limitazione dell'oggetto della domanda da parte di nessuno dei condividenti (per avere – al massimo – qualche parte assoggettato la propria prospettazione di “limitazione” a diversificate condizioni e condotte processuali, ciò che non costituisce definitiva limitazione del “petitum”), vi è da chiedersi se le parti potessero operare la limitazione del “petitum” con le comparse conclusionali e con le repliche.
15. In materia divisionale, Cass. n. 26944 del 24/10/2018 (ribadendo un precedente orientamento) ha cassato per ultrapetizione una sentenza di merito che aveva dato rilievo a una modifica in sede di comparsa conclusionale della scelta tra istanza di assegnazione in proprietà esclusiva e quella di vendita: nell'occasione, la S.C. ha sottolineato la
“limitata funzione” della comparsa conclusionale, “volta alla sola illustrazione delle conclusioni già assunte”.
Sempre in materia divisionale, la giurisprudenza di cassazione (v. Cass. n.
14521 del 14/08/2012) ha ritenuto possibile la formulazione di istanza di attribuzione di beni determinati finanche in appello, data la natura di tale istanza, ma non già in comparsa conclusionale in quanto “fuori del contraddittorio”.
16. In altre materie, invece, nonostante la natura semplicemente illustrativa della comparsa conclusionale, la giurisprudenza della S.C. ha ammesso la possibilità di rinunciare, per mezzo di essa, a qualche capo di domanda, con correlativa restrizione del “thema decidendum” (v. Cass. n. 8737 del
15/04/2014 e la catena di precedenti cui essa rinvia).
17. Ritiene questo Tribunale che quest'ultimo indirizzo, riguardante la rinuncia a un intero capo di domanda, non sia applicabile alla scelta di pagina 13 di 21 limitazione l'oggetto di essa alla divisione parziale di beni, lasciando gli altri indivisi siccome incommerciabili. Non si tratta, infatti, di un semplice abbandono di un capo di domanda, ma di mantenimento della stessa con diverso e più ristretto oggetto nonché possibile formazione – tra l'altro, e come sottolinea Cass. n. 12656 del 10/05/2023– di giudicato sull'incommerciabilità dei beni esclusi dal “petitum” divisorio. Da tale punto di vista, è assolutamente necessario che l'istanza sia formulata nel contraddittorio, dovendo adottarsi “mutatis mutandis” lo stesso approccio della prima linea giurisprudenziale richiamata, peraltro formatasi proprio in materia di scioglimento delle comunioni.
18. Ciò posto, può prescindersi dall'esaminare come, nelle comparse conclusionali, le parti abbiano parzialmente emendato le proprie posizioni circa la possibilità di divisione parziale (notandosi soltanto come nelle conclusionali si sia fatto riferimento non chiaro a una ora accettata divisione parziale, però con il “lasciare indivisi tutti gli altri cespiti, salva successiva divisione negoziale o, se necessario, giudiziale”, in particolare essendo vago se l'eventuale divisione giudiziale sia da identificarsi con la presente sede giudiziale o a una successiva, all'esito della sperata regolarizzazione).
19. Dovendo dunque esaminarsi la domanda attrice e quella riconvenzionale siccome riferite all'intera consistenza delle masse, deve valutarsi se, in effetti, sussistano beni in essa non suscettibili di divisione. Al riguardo, può richiamarsi anche ai fini del merito delle questioni quanto detto in esordio ai fini della disamina delle posizioni delle parti, in particolare con riferimento a quanto acclarato dalla consulente tecnica d'ufficio arch.
secondo cui tutti gli immobili oggetto di domanda di divisione, Tes_1 ad eccezione dell'appartamento in via Cassandra e del terreno al F. 3
p.lla. 519 di proprietà della sig.a , presentano numerose difformità CP_1
pagina 14 di 21 rispetto ai titoli edilizi, ciò che ha indotto il CTU a non valutare isolatamente i due cespiti regolari anzidetti (cfr. p. 28 della relazione, ove si dà atto anche del riscontro della CTU rispetto alle deduzioni delle parti circa la sanabilità, allo stato non seguita da alcuna effettiva sanatoria).
20. In proposito non è necessario replicare in dettaglio in questa sede alle diverse prospettazioni delle parti avverso le conclusioni del CTU arch.
, atteso che già il CTU – all'interno del subprocedimento tecnico Tes_1
– ha replicato diffusamente con la relazione finale. Si presceglieranno dunque solo i temi più rilevanti ai fini dell'esame da parte del tribunale, recependosi per il resto le conclusioni peritali.
21. Giova prioritariamente osservare come per alcuni dei beni, al di là del profilo della regolarità urbanistica, manchino i titoli di provenienza (Fl 3 pll.a 563); già nell'atto di divisione sopra citato, del resto, si chiariva poi che per la part.lla 1016 la stessa non era stata specificata nel rogito della vendita del 10 giugno 1963, nella sostanza dichiarandosi la stessa solo posseduta, senza accertamento giudiziale di usucapione, non sollecitato neanche nella presente sede. Più che di incommerciabilità si tratta dunque di incertezza assoluta di pertinenza alla massa divisoria di detti beni.
22. A ciò si aggiunga che è assolutamente pacifico, come da ulteriori ed approfonditi accertamenti del c.t.u., confermati anche successivamente dall'altro consulente ing. che il fabbricato in Sapri F 3 pll.a 1018 Per_9
è stato realizzato in difformità rispetto ai progetti assentiti, in relazione a destinazione, volume, distribuzione degli spazi interni per il piano terra e di due appartamenti anziché quattro, oltre diversa distribuzione di superfici e volumi per il primo piano, mentre il sottotetto è stato trasformato in abitazione (pag. 20) , il tutto in assenza di concessione in sanatoria e nemmeno condono.
23. Ancora, nell'atto di divisione del 28/4/99 si dichiarava che i lavori di pagina 15 di 21 costruzione del fabbricato erano stati iniziati il primo settembre del 1967.
Tuttavia si nota che si è richiesta ed ottenuta solo in data 10/11/1967, ossia dopo l'entrata in vigore della l. Ponte, dal Sindaco del Comune di
Sapri la licenza edilizia n.12 ai sensi della l. 1150/1942 per la costruzione di un piano terra. Ciò fa dubitare dell'epoca di avvio dei lavori;
né, come correttamente evidenziato dal consulente in risposta alle osservazioni, può avere efficacia sanante la concessione edilizia rilasciata n. 20 del
23/2/1989, essendo necessaria eventualmente una concessione in sanatoria.
24. In ogni caso la tesi della divisibilità “ex se” per i beni dichiarati realizzati ante 1967, senza previa licenza, è oggi superata (v. per esso Cass. 13 luglio 2005, n. 14764). Il relativo orientamento interpretativo è stato superato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, le quali, in forza di una più ampia rivisitazione letterale e teleologica, hanno negato la sussistenza di valide ragioni per differenziare il trattamento normativo in base al tempo di edificazione dell'immobile abusivo, e quindi per escludere la nullità dello scioglimento della comunione relativa ad edificio irregolare
(Cass., sez. un., 7 ottobre 2019, n. 25021, che esclude la divisione per il fatto che l'edificio sia stato costruito anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 47 del 1985). Si è infatti così statuito, come già menzionato:
"gli atti di scioglimento delle comunioni relative ad edifici, o loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dalla
L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima dell'entrata in vigore della legge medesima ove dagli atti stessi non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria, ovvero ad essi non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o pagina 16 di 21 dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967" (Cass., sez. un., 7 ottobre 2019, n. 25021).
25. Ancora: "quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione, il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione di divisione sotto il profilo della possibilità giuridica, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale, sicchè la mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio" (Cass., sez. un., 7 ottobre 2019, n. 25021).
26. Già quindi tali mancanze (cfr. in particolare pag. 22 ss. c.t.u.), peraltro in area vincolata ai sensi della l. 1497 del 1939 e poi del Reg. n.
1357/1940, importano il rigetto della comune domanda di divisione.
27. Richiamando nuovamente il recente intervento nomofilattico delle
Sezioni Unite (Cass., S.U., 22 marzo 2019, n. 8230), la nullità comminata dagli artt. 17 e 40, L. n. 46/1985 e 46, D.P.R. 380/2001 deve essere qualificata alla stregua di nullità formale (o testuale, ex art. 1418, co. 3
c.c.): non si tratta, in sintesi, di norme imperative tali da far ipotizzare un generale divieto di stipulazione di atti aventi ad oggetto immobili abusivi al fine di renderli giuridicamente non utilizzabili, essendo la nullità comminata esclusivamente per determinati atti da cui non risultino -per dichiarazione dell'alienante- gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria, ovvero gli estremi della segnalazione certificata di pagina 17 di 21 inizio attività. La sanzione della nullità e l'impossibilità della stipula sono, dunque, direttamente connesse all'assenza di siffatta dichiarazione o allegazione (per le ipotesi di cui all'art. 40), non alla natura abusiva di per sé degli immobili;
tuttavia -procedono le Sezioni Unite- dalla lettura congiunta dei co. 1 (che sanziona con la nullità specifici atti carenti della dovuta dichiarazione) e 4 (che ne prevede la possibilità di convalida nella sola ipotesi in cui la mancata indicazione dei prescritti elementi non sia dipesa dalla insussistenza del titolo abilitativo) dell'art. 46, D.P.R.
380/2001 si desume che il titolo deve realmente esistere e che l'informazione che lo riguarda deve essere veritiera. «Ipotizzare, infatti, la validità del contratto in presenza di una dichiarazione dell'alienante che fosse mendace, e cioè attestasse la presenza di un titolo abilitativo invece inesistente, svuoterebbe di significato i termini in cui è ammessa la previsione di conferma e finirebbe col tenere in non cale la finalità di limite delle transazioni aventi ad oggetto gli immobili abusivi che la norma, pur senza ritenerli tout court incommerciabili, senz'altro persegue, mediante la comminatoria di nullità di alcuni atti che li riguardano. Se ciò
è vero, ne consegue che la dichiarazione mendace va assimilata alla mancanza di dichiarazione, e che l'indicazione degli estremi dei titoli abilitativi in seno agli atti dispositivi previsti dalla norma non ne costituisce un requisito meramente formale [...], essa rileva piuttosto [...] quale veicolo per la comunicazione di notizie e per la conoscenza di documenti, o in altri termini, essa ha valenza essenzialmente informativa nei confronti della parte acquirente, e, poiché la presenza o la mancanza del titolo abilitativo non possono essere affermate in astratto, ma devono esserlo in relazione al bene che costituisce l'immobile contemplato nell'atto (cfr. Cass. 20258 del 2009 cit.), la dichiarazione oltre che vera, deve esser riferibile, proprio, a detto immobile» (Cass, S.U., 8230/2019,
pagina 18 di 21 cit., §7.1, pag. 22 e 23).
28. Nel caso di specie, fermi i precedenti rilievi, già assorbenti, la dichiarazione relativa all'inizio dei lavori ante '67 nell'atto di divisione del
28/4/99 appare inoltre, come detto, “inveritiera”, in quanto oltre ad essere meramente dichiarata dagli allora sigg. e , Per_6 CP_14 risulta in contrasto con la documentazione in atti avente data certa, quale la licenza edilizia rilasciata per il piano terra del 10/11/67: al settembre
1967 solo per zone non abitative - per cui ai sensi della Legge Urbanistica del 1942 non era richiesta una licenza di costruzione – era possibile ipotizzare una regolarità, qui mancante, essendo questo altro argomento idoneo a infirmare ogni diversa conclusione.
29. La domanda attrice di divisione andrebbe, al pari della riconvenzionale, in ogni caso rigettata considerando gli ulteriori accertamenti del CTU: il sottotetto è divenuto abitabile, con mutamento di destinazione d'uso, e si
è avuto il frazionamento di unità immobiliare senza concessione, oltre alla realizzazione di due casotti sul retro del fabbricato, il tutto, come anticipato, in area sottoposta a vincolo e senza preventiva autorizzazione paesaggistica.
30. Nel caso specifico vi è quindi un impedimento assoluto alla divisibilità degli immobili oggetto di comunione atteso che il fabbricato è stato realizzato in assenza di concessione e su un terreno sottoposto a vincolo, oltre che verosimilmente in assenza di allineamento catastale, anch'esso previsto a pena di nullità (art. 29 comma 1 bis L. 52/85, come modificata dal D.L. n. 78/10, convertito in L. n. 122/10).
31. Va infine chiarito, in base alla CTU, che la ricerca di richieste di condono o autorizzazioni in sanatoria è stata operata dal consulente anche andando oltre i suoi stretti doveri: egli ha ricevuto riscontro negativo con nota prot. 00656 del responsabile del settore urbanistica del comune pagina 19 di 21 (pag. 26 ss c.t.u.); peraltro di tale assenza si dà conto anche in sede di parere negativo della Sopraintendenza del 8/11/21, per omesso invio dei chiarimenti a seguito di mancata trasmissione di autorizzazione paesaggistica.
32. Si precisa, infine, che l'accoglimento di una eventuale istanza di condono non influirebbe sulla presente decisione, considerato che allo stato degli atti non risulta esserci stata una decisione positiva della p.a. sulla richiesta di sanatoria degli abusi, motivo per il quale l'immobile è ancora illegittimo.
33. Peraltro solo recentemente risulta avanzata richiesta di rilascio autorizzazione per regolarizzazione urbanistica, il cui inizio è stato documentato con il deposito della relativa istanza del 16.2.2021 presso il
Comune di Sapri e della nota del 24.6.2021 di avvio del relativo procedimento di rilascio di autorizzazione depositata in data 15.7.2021; il procedimento è ancora in corso atteso che il parere rilasciato dalla
Soprintendenza Archeologica Arti e Paesaggio per le Province CP_15 [...]
in data 8.11.2021 (doc. 1) è stato impugnato innanzi al Controparte_16
TAR Campania – Salerno che con sentenza n. 00771/2022 del 21.3.2022 lo ha annullato (doc. 2); il Comune di Sapri, di tanto richiesto con mail del
1.4.2022 (doc. 3) con nota Prot. 5759 del 27.4.2022 (doc. 4), ha dunque richiesto alla Soprintendenza l'emissione di un nuovo parere in luogo di quello annullato. Tale procedimento, per quanto dovesse evolversi anche in sede di ulteriori passaggi giurisdizionali, non avendo in nulla innovato al momento della presente sentenza la situazione delle parti, non incide, come detto, sulla sentenza stessa.
34. La domanda di scioglimento delle comunioni, sia attrice sia riconvenzionale, va quindi allo stato rigettata.
35. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, alla luce delle ragioni pagina 20 di 21 della decisione, con particolare riferimento alla pari richiesta di tutte le parti di procedere alla divisione, esse vanno integralmente compensate.
36. Parimenti le spese di CTU, per come già liquidate in corso di causa sia con acconti – che qui si liquidano confermandoli - sia a titolo definitivo, devono essere definitivamente poste a carico delle parti in solido, con obbligo di riparto interno paritario tra esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
I. rigetta le domande attrice e riconvenzionale;
II. compensa le spese;
III. pone le spese di CTU, anche per come già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico delle parti in solido.
Lagonegro, data
Il Giudice
dott. Riccardo Sabato
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