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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 19/05/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2256/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2256/2023
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
VERBALE DI UDIENZA DEL 19 maggio 2025, alle ore 10.30
innanzi al Giudice Onorario Dott.ssa Maria de Ruggiero
mediante collegamento da remoto in videoconferenza teams
(ai sensi degli artt. 127, 127-bis c.p.c., 196-duodecies disp.att. c.p.c. e 35 d.lgs.
149/2022)
Si dà preliminarmente atto che l'udienza odierna viene celebrata da remoto in videoconferenza con utilizzo della piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal Ministero pagina 1 di 9 della Giustizia in conformità ai provvedimenti DGSIA in merito alle piattaforme utilizzabili per lo svolgimento dell'udienza da remoto (decreti 10 e 20.3.2020 e
21.5.2020).
Ciò premesso, si procede all'identificazione dei comparenti collegati da remoto:
Per , l'avv.to RICCHI CECILIA Parte_1
Per , l'avv.to RAGAZZINI RICCARDO, oggi sostituito Controparte_1
dall'avv. Tampellini Luigi
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei presenti in collegamento da remoto, i quali dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori presenti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il
giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il Giudice invita quindi le parti a precisare le conclusioni
L'avv. Ricchi precisa e conclude come da memoria depositata il 26 giugno 2024,
l'immobile è stato rilasciato il 10 aprile 2024 e precisa che fino al rilascio il credito ammontava ad euro 16.700,68 per canoni non pagati
L'avv. Tampelli precisa e conclude come da memoria 27 giugno 2024
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa.
pagina 2 di 9 Dopo la discussione il Giudice si ritira in camera di consiglio per decidere e riserva di dare lettura della sentenza ad ore 14.20 con le medesime modalità di collegamento da remoto, stessa stanza virtuale e link già in possesso delle parti
A questo punto, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Infine, il giudice dà lettura del verbale di udienza.
Il Giudice Onorario Dott. ssa Maria de Ruggiero
Ad ore 14.20 viene riaperta la stanza virtuale.
Si procede con le stesse modalità sopra evidenziate e sono presenti ed indentificati
Nessuno compare
Il Giudice dà lettura della sentenza che allega al presente verbale d'udienza
Il Giudice Onorario dott. ssa Maria de Ruggiero
pagina 3 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. ssa Maria de Ruggiero ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2256/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. BUONGUERRIERI ALICE e dell'avv. RICCHI CECILIA, elettivamente domiciliato in VIALE IV NOVEMBRE N. 145 a CESENA presso il difensore avv.
BUONGUERRIERI ALICE
ATTORE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
RAGAZZINI RICCARDO, elettivamente domiciliato in L. D. CAL. N. 14 a FORLI'
presso il difensore avv. RAGAZZINI RICCARDO
CONVENUTO
CONCLUSIONI pagina 4 di 9 Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierno.
L'attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, - nel merito dichiararsi
risolto per inadempimento della conduttrice il contratto di locazione stipulato di cui si
discute con condanna della stessa al pagamento dei canoni maturati e non corrisposti
sino al 10.04.2024 incluso, giorno di liberazione dell'immobile, per un totale pari ad
Euro 16.700,68 oltre interessi, rivalutazione, spese di procedura ed ogni altra somma
dovuta. Spese rifuse, I.V.A., 15%, C.P.A.”
Parte convenuta: “Voglia l'Ill.ma S.V., respinta ogni avversa eccezione e conclusione:
NEL MERITO — rigettare l'intimazione di sfratto per morosità notificata il 19.05.2023
sulla base di quanto dedotto ed eccepito in fatto ed in diritto e per l'effetto disporre il
mutamento del rito ai sensi dell'art 667 c.p.c.; - accertare e dichiarare l'esistenza dei
gravi motivi di cui all'art. 665 cpc ostativi all'ordinanza di convalida di sfratto;
per
l'effetto non emettere ordinanza di ingiunzione di pagamento per i presunti canoni
scaduti, IN VIA RICONVENZIONALE - accertare e dichiarare il locatore inadempiente
per gli interventi di manutenzione straordinaria e obbligare lo stesso all'esecuzione di
tutti i lavori necessari da eseguirsi all'interno dell'appartamento del conduttore per
renderlo conforme all'uso convenuto, mediante le modalità che verranno accertate in
corso di causa, oltre al risarcimento dei danni materiali subiti dal convenuto a causa
della negligenza del locatore, da determinarsi in prosieguo di trattazione. Con vittoria
di spese e compensi”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 5 di 9 Si omette l'esposizione dell'oggetto del processo, non più richiesta dalla più recente formulazione del codice di rito.
Brevemente. La causa verte sull'opposizione all'intimazione di sfratto per morosità n.
1321/23 di cui è stato mutato il rito ed entrambe le parti hanno depositato memoria integrativa.
È stato opportunamente allegato l'esperimento vano della mediazione obbligatoria.
Ribadite le istanze istruttorie anche nelle note conclusive, il Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione.
Spetta ora decidere.
L'opposizione non è fondata e non merita accoglimento.
Per contro, è fondata la domanda del ricorrente attrice che va, pertanto, accolta.
Parte ricorrente ha, difatti, documentato l'esistenza di un contratto di locazione stipulato tra le parti in relazione all'immobile di cui ha richiesto il rilascio. Dal momento che in base ai principi sulla ripartizione dell'onere della prova ricavabili dall'art. 2697 c.c., per l'azione di risoluzione il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza del titolo, ma non la inadempienza dell'obbligato, dovendo essere quest'ultimo a provare di avere adempiuto (cfr. Cass., 27 marzo 1998, n. 3232 Cass., 5 dicembre 1994, n. 10446),
provata dunque da parte attrice l'esistenza di un contratto di locazione per uso abitativo e non provato dalla parte convenuta l'adempimento dell'obbligazione di pagare le mensilità pattuite e nei termini contrattualmente condivisi, può ritenersi che il comportamento della parte convenuta costituisca inadempimento idoneo, ai sensi pagina 6 di 9 dell'art.1455 c.c., a giustificare la domanda di risoluzione del contratto e la conseguente condanna al rilascio dell'immobile. Infatti, dall'esame degli scritti e dei documenti versati in atti, è innegabile l'inadempienza contrattuale prospettata nell'atto introduttivo per una morosità, che ad oggi è pari ad euro 16.700,68, appariva contraddistinguere già a tale epoca la necessaria gravità per la declaratoria di inadempimento. Gravità che si è
notevolmente accentuata durante la prosecuzione del giudizio e fino al momento che fino alla data dell'effettivo rilascio intervenuto il 10 aprile 2024.
Giova ricordare che obbligazioni fondamentali che derivano dal contratto di locazione sono quelle del locatore di trasferire alla controparte la detenzione del bene locato e quella del conduttore di pagare il corrispettivo. Il mancato adempimento dell'una o dell'altra obbligazione altera in maniera decisiva il sinallagma contrattuale ed impone lo scioglimento del rapporto. In questo senso, va ribadito che non è consentito al conduttore di un immobile di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, neppure nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene ricollegabile al fatto del locatore, atteso che la sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore (Cass. Sez VI
23 giugno 2011 n. 13887 conformi cass. sez III 8 ottobre 2008 n. 24799)
Sulla scorta di un condivisibile dettato del Supremo Collegio, bisogna stabilire se l'inadempimento medesimo sia, o meno, di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c.; una valutazione da effettuare pure in ragione del comportamento assunto dal conduttore pagina 7 di 9 successivamente alla proposizione della domanda (cfr. Cass. Civ., III, 17 marzo 2006, n.
5902), e, comunque, caratterizzato, nel caso di specie, dal mancato versamento della somma dovuta di euro 16.700,68 odierne.
Ne consegue, pertanto, l'accoglimento della domanda attorea di risoluzione del contratto per il grave inadempimento del conduttore. Tale risoluzione impone il rilascio dell'immobile "de quibus", già intervenuto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo DM vigente, fasi tutte espletate, fatta eccezione dell'istruttoria. Riduzione massima per l'attività dalle parti espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
dispone:
RIGETTA l'opposizione
E per l'effetto
ACCERTATO E DICHIARATO l'inadempimento grave del conduttore, ACCOGLIE la domanda di parte attrice
Conseguentemente
DICHIARA risolto il contratto di locazione inter partes
Conferma definitivamente l'ordinanza di rilascio del 30 agosto 2023
CONDANNA parte convenuta al pagamento a favore dell'attrice di euro 16.700,68 per mensilità non corrisposte oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo pagina 8 di 9 Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 171,34 per spese, € 2.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Forlì, 19 maggio 2025
Il Giudice Onorario
dott. ssa Maria de Ruggiero
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2256/2023
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
VERBALE DI UDIENZA DEL 19 maggio 2025, alle ore 10.30
innanzi al Giudice Onorario Dott.ssa Maria de Ruggiero
mediante collegamento da remoto in videoconferenza teams
(ai sensi degli artt. 127, 127-bis c.p.c., 196-duodecies disp.att. c.p.c. e 35 d.lgs.
149/2022)
Si dà preliminarmente atto che l'udienza odierna viene celebrata da remoto in videoconferenza con utilizzo della piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal Ministero pagina 1 di 9 della Giustizia in conformità ai provvedimenti DGSIA in merito alle piattaforme utilizzabili per lo svolgimento dell'udienza da remoto (decreti 10 e 20.3.2020 e
21.5.2020).
Ciò premesso, si procede all'identificazione dei comparenti collegati da remoto:
Per , l'avv.to RICCHI CECILIA Parte_1
Per , l'avv.to RAGAZZINI RICCARDO, oggi sostituito Controparte_1
dall'avv. Tampellini Luigi
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei presenti in collegamento da remoto, i quali dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori presenti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il
giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il Giudice invita quindi le parti a precisare le conclusioni
L'avv. Ricchi precisa e conclude come da memoria depositata il 26 giugno 2024,
l'immobile è stato rilasciato il 10 aprile 2024 e precisa che fino al rilascio il credito ammontava ad euro 16.700,68 per canoni non pagati
L'avv. Tampelli precisa e conclude come da memoria 27 giugno 2024
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa.
pagina 2 di 9 Dopo la discussione il Giudice si ritira in camera di consiglio per decidere e riserva di dare lettura della sentenza ad ore 14.20 con le medesime modalità di collegamento da remoto, stessa stanza virtuale e link già in possesso delle parti
A questo punto, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Infine, il giudice dà lettura del verbale di udienza.
Il Giudice Onorario Dott. ssa Maria de Ruggiero
Ad ore 14.20 viene riaperta la stanza virtuale.
Si procede con le stesse modalità sopra evidenziate e sono presenti ed indentificati
Nessuno compare
Il Giudice dà lettura della sentenza che allega al presente verbale d'udienza
Il Giudice Onorario dott. ssa Maria de Ruggiero
pagina 3 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. ssa Maria de Ruggiero ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2256/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. BUONGUERRIERI ALICE e dell'avv. RICCHI CECILIA, elettivamente domiciliato in VIALE IV NOVEMBRE N. 145 a CESENA presso il difensore avv.
BUONGUERRIERI ALICE
ATTORE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
RAGAZZINI RICCARDO, elettivamente domiciliato in L. D. CAL. N. 14 a FORLI'
presso il difensore avv. RAGAZZINI RICCARDO
CONVENUTO
CONCLUSIONI pagina 4 di 9 Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierno.
L'attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, - nel merito dichiararsi
risolto per inadempimento della conduttrice il contratto di locazione stipulato di cui si
discute con condanna della stessa al pagamento dei canoni maturati e non corrisposti
sino al 10.04.2024 incluso, giorno di liberazione dell'immobile, per un totale pari ad
Euro 16.700,68 oltre interessi, rivalutazione, spese di procedura ed ogni altra somma
dovuta. Spese rifuse, I.V.A., 15%, C.P.A.”
Parte convenuta: “Voglia l'Ill.ma S.V., respinta ogni avversa eccezione e conclusione:
NEL MERITO — rigettare l'intimazione di sfratto per morosità notificata il 19.05.2023
sulla base di quanto dedotto ed eccepito in fatto ed in diritto e per l'effetto disporre il
mutamento del rito ai sensi dell'art 667 c.p.c.; - accertare e dichiarare l'esistenza dei
gravi motivi di cui all'art. 665 cpc ostativi all'ordinanza di convalida di sfratto;
per
l'effetto non emettere ordinanza di ingiunzione di pagamento per i presunti canoni
scaduti, IN VIA RICONVENZIONALE - accertare e dichiarare il locatore inadempiente
per gli interventi di manutenzione straordinaria e obbligare lo stesso all'esecuzione di
tutti i lavori necessari da eseguirsi all'interno dell'appartamento del conduttore per
renderlo conforme all'uso convenuto, mediante le modalità che verranno accertate in
corso di causa, oltre al risarcimento dei danni materiali subiti dal convenuto a causa
della negligenza del locatore, da determinarsi in prosieguo di trattazione. Con vittoria
di spese e compensi”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 5 di 9 Si omette l'esposizione dell'oggetto del processo, non più richiesta dalla più recente formulazione del codice di rito.
Brevemente. La causa verte sull'opposizione all'intimazione di sfratto per morosità n.
1321/23 di cui è stato mutato il rito ed entrambe le parti hanno depositato memoria integrativa.
È stato opportunamente allegato l'esperimento vano della mediazione obbligatoria.
Ribadite le istanze istruttorie anche nelle note conclusive, il Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione.
Spetta ora decidere.
L'opposizione non è fondata e non merita accoglimento.
Per contro, è fondata la domanda del ricorrente attrice che va, pertanto, accolta.
Parte ricorrente ha, difatti, documentato l'esistenza di un contratto di locazione stipulato tra le parti in relazione all'immobile di cui ha richiesto il rilascio. Dal momento che in base ai principi sulla ripartizione dell'onere della prova ricavabili dall'art. 2697 c.c., per l'azione di risoluzione il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza del titolo, ma non la inadempienza dell'obbligato, dovendo essere quest'ultimo a provare di avere adempiuto (cfr. Cass., 27 marzo 1998, n. 3232 Cass., 5 dicembre 1994, n. 10446),
provata dunque da parte attrice l'esistenza di un contratto di locazione per uso abitativo e non provato dalla parte convenuta l'adempimento dell'obbligazione di pagare le mensilità pattuite e nei termini contrattualmente condivisi, può ritenersi che il comportamento della parte convenuta costituisca inadempimento idoneo, ai sensi pagina 6 di 9 dell'art.1455 c.c., a giustificare la domanda di risoluzione del contratto e la conseguente condanna al rilascio dell'immobile. Infatti, dall'esame degli scritti e dei documenti versati in atti, è innegabile l'inadempienza contrattuale prospettata nell'atto introduttivo per una morosità, che ad oggi è pari ad euro 16.700,68, appariva contraddistinguere già a tale epoca la necessaria gravità per la declaratoria di inadempimento. Gravità che si è
notevolmente accentuata durante la prosecuzione del giudizio e fino al momento che fino alla data dell'effettivo rilascio intervenuto il 10 aprile 2024.
Giova ricordare che obbligazioni fondamentali che derivano dal contratto di locazione sono quelle del locatore di trasferire alla controparte la detenzione del bene locato e quella del conduttore di pagare il corrispettivo. Il mancato adempimento dell'una o dell'altra obbligazione altera in maniera decisiva il sinallagma contrattuale ed impone lo scioglimento del rapporto. In questo senso, va ribadito che non è consentito al conduttore di un immobile di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, neppure nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene ricollegabile al fatto del locatore, atteso che la sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore (Cass. Sez VI
23 giugno 2011 n. 13887 conformi cass. sez III 8 ottobre 2008 n. 24799)
Sulla scorta di un condivisibile dettato del Supremo Collegio, bisogna stabilire se l'inadempimento medesimo sia, o meno, di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c.; una valutazione da effettuare pure in ragione del comportamento assunto dal conduttore pagina 7 di 9 successivamente alla proposizione della domanda (cfr. Cass. Civ., III, 17 marzo 2006, n.
5902), e, comunque, caratterizzato, nel caso di specie, dal mancato versamento della somma dovuta di euro 16.700,68 odierne.
Ne consegue, pertanto, l'accoglimento della domanda attorea di risoluzione del contratto per il grave inadempimento del conduttore. Tale risoluzione impone il rilascio dell'immobile "de quibus", già intervenuto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo DM vigente, fasi tutte espletate, fatta eccezione dell'istruttoria. Riduzione massima per l'attività dalle parti espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
dispone:
RIGETTA l'opposizione
E per l'effetto
ACCERTATO E DICHIARATO l'inadempimento grave del conduttore, ACCOGLIE la domanda di parte attrice
Conseguentemente
DICHIARA risolto il contratto di locazione inter partes
Conferma definitivamente l'ordinanza di rilascio del 30 agosto 2023
CONDANNA parte convenuta al pagamento a favore dell'attrice di euro 16.700,68 per mensilità non corrisposte oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo pagina 8 di 9 Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 171,34 per spese, € 2.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Forlì, 19 maggio 2025
Il Giudice Onorario
dott. ssa Maria de Ruggiero
pagina 9 di 9