Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/02/2025, n. 1462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1462 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 8033/2021 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli 12 Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, 12 Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Raffaele Grimaldi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8033/2021 R.Gen.Aff.Cont., assegnata in decisione in data 23.10.2024
TRA
partita Iva in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, via del Parco Margherita n.34, presso lo studio dell'avvocato Claudio Labruna, c.f.
, che la rappresenta e difende come da procura C.F._1 rilasciata su foglio separato da considerare in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
-opponente in riconvenzionale
E
, partita Iva in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, via
M. Melloni n.8, presso lo studio dell'avvocato Marco Castegnaro, c.f.
, che la rappresenta e difende come da procura C.F._2 rilasciata su foglio separato da considerare in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-opposta in riconvenzionale
Conclusioni: all'udienza del 23.9.2024, celebrata mediante trattazione scritta, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni, da ritenere parte integrante della sentenza, anche se non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con ricorso monitorio, la ditta DA AC di EM NT esponeva di aver stipulato, in data 25.10.2019, con la società un Parte_1 contratto di subappalto, prevedente la realizzazione di opere in cartongesso e pitture, da effettuarsi presso il cantiere di viale Umbria n.98 sito in Milano.
Inutili erano stati i solleciti inviati alla controparte. Pertanto, chiedeva al Tribunale di Napoli di ingiungere alla suddetta società il pagamento della somma suindicata.
In data 19.2.2021, il Tribunale adito emetteva il decreto ingiuntivo n.1295/2021, come richiesto dalla ricorrente per la somma di €37.395,59 oltre interessi ex DL.vo n.231/2002 dalla scadenza della fattura al saldo. Con atto di citazione, ritualmente notificato, la Parte_1 proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo,
[...] eccependo l'inadempimento della rispetto al contratto di sub-appalto e CP_1 relativo atto aggiuntivo, non avendo quest'ultima eseguito le opere nei termini pattuiti. Altresì, l'opponente lamentava di aver subito danni di diverso genere che l'avevano portata a subire contestazioni da parte della committente Kamelya s.r.l.. Ad ogni modo, in diverse occasioni la aveva Parte_1 contestato alla ditta opposta ritardi e inadempimenti contrattuali, invitando al contempo a porre rimedio a tali inadempimenti. Altresì, con i reclami CP_1
n.40/2020, n.42/2020, n.43/2020 e n.44/2020, aveva contestato alla ditta CP_1 l'esecuzione non regola d'arte di alcune opere. Successivamente, l'opposta aveva abbandonato il cantiere esponendo la
[...]
a maggiori oneri e danni;
circostanza, peraltro, asseverata dal Parte_1
Direttore dei Lavori, architetto con verbale relativo a due Persona_1 sopralluoghi del 21 e del 22.12.2020, a mezzo dei quali aveva attestato il fermo delle lavorazioni affidate alla a partire dal 16.12.2020. CP_1 L'opponente precisava, inoltre, che incardinato presso il Tribunale di Milano, era in corso un accertamento tecnico preventivo, durante il quale era emerso che le lavorazioni eseguite da ai sensi del contratto di subappalto, CP_1 nonché ai sensi dell'atto aggiuntivo erano risultate per la maggior parte non correttamente eseguite in violazione anche delle previsioni di cui agli articoli
12, 13 e 17 del contratto di subappalto e ciò aveva costretto Parte_1
a dover eseguire nuovamente parte delle stesse o a dover riparare alle relative difformità con aggravio di costi e grave dilazione dei tempi di consegna del cantiere;
dunque, aveva certamente maturato il diritto all'applicazione delle penali nei confronti di DA in conformità alle previsioni di cui all'art. 32 del contratto di subappalto.
Sicché, in via riconvenzionale, chiedeva di accertare gli inadempimenti contrattuali di e per l'effetto dichiarare risolto il contratto di subappalto CP_1 con annesso atto aggiuntivo, nonché, condannare parte opposta al pagamento delle penali contrattuali.
Si costituiva nel giudizio la ditta deducendo che la somma chiesta col CP_1 decreto ingiuntivo deriva da un SAL già approvato dalla società opponente e di cui era stata emessa la fattura.
- 2 - Altresì, l'opposta chiariva che non vi era stato alcun abbandono del CP_1 cantiere da parte sua, in quanto si era limitata a prendere atto della dichiarata volontà di di portare avanti il rapporto negoziale nel Parte_1 rispetto degli obblighi contrattuali.
Preso atto di ciò, la subappaltatrice si era resa disponibile a procedere alla verifica in contraddittorio dello stato dei luoghi ma si era dovuta scontrare con la indisponibilità di ad addivenire ad un computo metrico Parte_1 delle opere, in contraddittorio ed in buona fede. Era proprio questa la ragione per la quale era stato radicato il procedimento ex art. 696 c.p.c., davanti al
Tribunale di Milano, al fine di consentire la verifica delle consistenze, nonché accertare l'intero ammontare del credito della subappaltatrice, tenuto anche conto delle eventuali riduzioni al compenso per la presenza di mancanze e/o vizi. L'opposta spiegava che, alla data del 12.7.2021, il consulente tecnico del predetto procedimento aveva inviato la bozza di relazione dalla quale risultava che il credito vantato da nei confronti di era CP_1 Parte_1 ben maggiore di quello dedotto in via monitoria.
Nel corso del rapporto contrattuale, la subcommittente aveva approvato i
S.A.L. da 1 a 10 nei quali, tuttavia, venivano quantificate opere sempre notevolmente inferiori rispetto a quelle realmente eseguite da CP_1 quest'ultima, facendo affidamento sui pagamenti intermedi ad acconto che le erano stati versati nel tempo, non aveva mai obiettato, confidando di rientrare delle proprie intere competenze in occasione del saldo del corrispettivo pattuito.
Successivamente, nel mese di dicembre, la subcommittente aveva iniziato a tergiversare sulla emissione del SAL n. 11 e aveva preteso di applicare riserve per presunti ritardi e vizi nelle opere eseguite da che, come in CP_1 precedenza, erano state quantificate in difetto rispetto alle effettive consistenze realizzate dalla opposta.
Sicché, in data 16.12.2020 aveva intimato la subcommittente CP_1 all'emissione del SAL n.11 con autorizzazione al pagamento del dovuto, includendo anche le opere eseguite ma non riconosciute da Parte_1
e al netto degli addebiti illegittimi che si pretendeva di imputare alla opposta. L'opponente in risposta a mezzo e-mail del 18.12.2020, senza dedurre alcun inadempimento rilevante, aveva contestato a una generica mancanza CP_1 degli impegni contrattuali causata dall'assenza di personale in cantiere e aveva comunicato all'opposta di voler risolvere il contratto. L'opposta ritenendo non sussistenti i presupposti per una risoluzione contrattuale, aveva richiesto all'opponente un incontro per definire bonariamente la questione, incluse le consistenze dei materiali giacenti presso il deposito della Subcommittente di cui le era stato impedito il recupero.
Con tale comunicazione, aveva trasmesso alla subcommittente pure CP_1 l'aggiornamento delle opere da recepire nella contabilità di cantiere a quella
- 3 - data per €164.851,59, nonché il computo definitivo delle opere realizzate in forza del contratto per € 536.071,60. In data 23.12.2020, gli incaricati delle parti si erano incontrati per la verifica dello stato dei lavori e delle opere.
Tuttavia, aveva imposto al consulente di DA che venisse Parte_1 sottoscritto soltanto il verbale delle opere a finire condiviso, rifiutando di operare il necessario computo metrico estimativo delle opere realizzate dalla subappaltatrice.
Con e-mail del 22.12.2020, pertanto, aveva confermato la propria CP_1 disponibilità a completare le operazioni di verifica dello stato dei luoghi mentre la replicava di dover attendere la verifica della Parte_1 contabilità da parte del direttore dei lavori, precisando anche di volersi appropriare dei materiali rimasti sul cantiere intendendoli abbandonati.
Con email del 27.12.2020, replicava precisando che il geometra si CP_1 CP_2 era rifiutato di sottoscrivere la documentazione approntata da
[...] per l'evidente necessità che si provvedesse ad una consistenza Parte_1 numerica condivisa, cosa che la subcommittente aveva negato di voler fare e, dopo aver intimato l'immediata restituzione dei materiali presenti in cantiere di proprietà di di cui l'opponente si era indebitamente appropriata, aveva CP_1 indicato il 29.12.2020 come data utile per il sopralluogo finale in occasione del quale definire i rapporti di dare e avere.
Pertanto, la parte opposta chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione, nonché di vedersi riconosciute il pagamento delle ulteriori opere eseguite da in forza del contratto per come risultanti in causa, anche CP_1 sulla base dell'elaborato definitivo del Procedimento di ATP del quale chiedeva venisse disposta l'acquisizione. Con ordinanza del 30.9.2021, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, atteso che la fattura n.2020/FV/101 del 2.11.2020 era pacificamente rimasta insoluta e la documentazione prodotta da parte opponente non appariva, allo stato e ferma restando ogni diversa valutazione all'esito del giudizio, sufficiente ad inficiare le pretese creditorie di parte opposta, soprattutto ove posta a confronto con il materiale probatorio offerto dalla ricorrente. Inoltre, assegnava i termini ex art.183 c.6 c.p.c. come richiesti dalle parti.
Con la memoria primo termine ex art.183 c.6 c.p.c., parte opposta dichiarava di aver ricevuto, in data 12.10.2021, il pagamento della somma di €37.395,59 in linea capitale maggiorato di interessi e spese liquidate, oggetto del decreto ingiuntivo. Altresì, quest'ultima precisava che la domanda di pagamento doveva intendersi estesa, con la reconventio reconventionis introdotta con la comparsa di costituzione e risposta, anche agli ulteriori crediti accertati col procedimento di accertamento tecnico preventivo. In particolare, chiedeva l'emissione di un'ordinanza ai sensi dell'art.186ter ovvero 186quater c.p.c. contenente la somma scaturita dall'accertamento tecnico preventivo, che confermava il maggior credito di nei confronti della subcommittente per CP_1
- 4 - complessivi €108.802,24 al netto dell'importo già versato, oltre a interessi di mora e rivalutazione monetaria.
Con la memoria secondo termine ex art.183 c.6 c.p.c. la si Parte_1 opponeva alla suddetta richiesta e formulava istanza di rinnovazione/integrazione della CTU ex art. 196 c.p.c.. Inoltre, Per_2 depositava documentazione e chiedeva ammettersi prova per testi.
Parte opposta a sua volta, con la seconda memoria, chiedeva ammettersi interrogatorio formale del legale rappresentante della Parte_1 nonché prova per testi e acquisizione del fascicolo di ATP. Infine, formulava istanza di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. inerente a tutta la documentazione nella disponibilità della e/o della committente Pt_1
Kamelya Real Estate s.r.l., in relazione ai predetti procedimenti. All'udienza del 19.12.2022, celebrata mediante trattazione scritta, il Giudice ammetteva esclusivamente l'acquisizione del fascicolo di ATP e disponeva nuova consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare la conformità delle opere al contratto di subappalto e al successivo atto integrativo, nonché la loro conformità alla regola dell'arte e se vi fossero stati o meno ritardi d'esecuzione. A seguito dell'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Tanto premesso si osserva quanto segue. L'opposizione proposta dalla è risultata Parte_1 infondata e va rigettata e, per l'effetto, va confermato il decreto ingiuntivo n.1295/2021 emesso in data 19.2.2021 dal Tribunale di Napoli, già dichiarato esecutivo. Ed invero, la somma oggetto del ricorso monitorio riguarda soltanto il pagamento della fattura n.2020/FV/101 del 2.11.2020 limitata all'importo di
€37.395,59, di cui alla suindicata fattura, e relativa al SAL 10, depositato nella fase monitoria. Quest'ultimo documento non soltanto è stato approvato dalla subcommittente durante la vigenza del Parte_1 Parte_1 contratto, ma non è neanche stato contestato nel corso dell'istruttoria. Inoltre, si osserva che dall'elaborato peritale del consulente tecnico, l'ingegnere , nominato CTU nell'ambito dell'odierno Testimone_1 procedimento, si evince uno Stato Finale dei lavori eseguiti dalla
[...] pari ad € 464.508,54 complessivi. CP_1
Orbene, con riguardo alle domande riconvenzionali sostenute da entrambe le parti, con la reconventio reconventionis parte opposta ha chiesto il pagamento delle ulteriori opere da essa eseguite in forza del contratto per come risultanti in causa, anche sulla base dell'elaborato definitivo del procedimento di ATP, mentre parte opponente ha chiesto di accertare gli inadempimenti contrattuali di e per l'effetto dichiarare risolto il contratto di subappalto con annesso CP_1 atto aggiuntivo, nonché, condannare parte opposta al pagamento della penale contrattuale prevista dall'art. 32.1 del contratto di subappalto.
- 5 - Giova evidenziare che “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella già posta
a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, purché rimanga immutato l'elemento soggettivo delle personae e ferma restando la necessità che tale nuova domanda riguardi, pur sempre, la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o sia a essa collegata almeno per incompatibilità.”. (Cass.civ., Sez.III, ord.n.32933 del 27.11.2023). Ciò premesso, nel caso di specie, la ditta ha Controparte_1 tempestivamente proposto domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna della subcommittente al pagamento dell'intero credito vantato in forza del contratto di subappalto. Tale credito è stato quantificato sulla base di quanto rilevato dall'architetto nel procedimento di ATP svoltosi dinanzi al Per_2
Tribunale di Milano, il quale ha depositato la bozza in data 30.9.2021. Nella medesima data, l'opposto ha precisato la domanda tramite le note di trattazione scritta relative alla prima udienza.
Nel merito, la domanda riconvenzionale della opposta è CP_1 parzialmente fondata e, pertanto, va accolta nei termini che seguono. Il consulente tecnico d'ufficio, nominato in questo procedimento, ha compiutamente risposto ai quesiti assegnatogli dal Tribunale, svolgendo correttamente le operazioni peritali. Egli ha descritto i rapporti intercorsi tra le parti e che questi si erano deteriorati e interrotti definitivamente il 16.12.2020, data in cui i lavori si sono arrestati. L'ausiliare ha accertato che alla suddetta data la aveva eseguito opere per € 464.508,54, mentre i lavori ancora da CP_1 farsi risultavano essere le tinteggiature degli appartamenti e la posa in opera dei cartongessi, per un totale quantificato pari ad € 101.175,16. Il CTU ha accertato che le opere realizzate da sono state eseguite CP_1 secondo le regole dell'arte, eccetto: l'intonacatura esterna e la tinteggiatura di alcuni appartamenti, che non sono state eseguite perfettamente e la mancata pulizia del cantiere dai materiali di risulta;
ad ogni modo, di tali difformità e carenze, il consulente ha tenuto conto nel calcolo dello Stato Finale.
Complessivamente, il valore delle lavorazioni realizzate da parte della
[...] ammonta ad € 464.508,54, al quale va detratto l'importo di € CP_1
371.220,03, corrispondente ai pagamenti ricevuti dalla ditta durante CP_1 l'esecuzione dei lavori e nel corso del presente procedimento con il pagamento dell'importo del decreto ingiuntivo. Pertanto, la ditta risulta CP_1 ancora creditrice nei confronti della società opponente della somma di € 93.288,51, derivante dalla differenza tra l'ammontare complessivo dei lavori eseguiti e l'importo già ricevuto in pagamento. Passando all'esame delle domande riconvenzionali di parte opponente, si osserva che il consulente ha specificato che “i rapporti tra le parti si erano incrinati, soprattutto, a causa del ritardo accumulato nel corso dei lavori, riconducibile ad un numero di operai messi in campo da , non CP_1 perfettamente aderente alle previsioni del cronoprogramma, come
- 6 - ripetutamente lamentato da nella parte finale dei lavori”. Parte_1 Tuttavia, il consulente ha anche riconosciuto che “i rallentamenti produttivi ai quali ha dovuto far fronte erano riconducibili a fasi lavorative CP_1 erroneamente sovrapposte, con conseguenti rappezzi e ripristini di intonaci e pitture ove già si era intervenuto in precedenza”. Sicché, il ritardo accumulato non è imputabile esclusivamente alla subappaltatrice ma anche alla subcommittente CP_1 Parte_1
In merito alla quantificazione del ritardo, risultano accertati n.42 giorni di ritardo nell'esecuzione dei lavori. Ebbene, l'art.32.1 del contratto di subappalto stabilisce che “il Subappaltatore per ogni solare di ritardo nell'ultimazione e consegna dell'opera o di ritardo sulle singole scadenze corrispondenti alle milestone, anche intermedie, previste dal cronoprogramma, soggiacerà ad una penale di €500,00 fino ad un massimo corrispondente al 10% del corrispettivo dell'appalto. La suddetta penale sarà portata in detrazione dagli stati di avanzamento che si redigeranno nel corso dei lavori.”. Ciò posto, l'ausiliare del giudice ha calcolato una penale di €21.000,00 da imputare alla subappaltatrice che il Tribunale ritiene congrua in base al CP_1 conteggio effettuato dal CTU, coerente con la relativa clausola contrattuale.
Tuttavia, le carenze accertate a carico della essendo risultate residuali in CP_1 confronto dell'entità dei lavori eseguiti e, comunque, condizionate da fasi lavorative erroneamente sovrapposte non imputabili solo alla come CP_1 accertato dal CTU, non rendono accoglibile la domanda riconvenzionale di risoluzione contrattuale, proprio per la scarsa importanza dell'inadempimento. Con l'unica conseguenza che dalla somma di € 93.288,51, di cui la ditta CP_1 risulta ancora creditrice, va detratto l'importo della penale di € 21.000,00, così come accertata e quantificata dal CTU, derivando una somma finale a suo favore di € 72.288,51, oltre interessi ex DL.vo n.231/2002 dalla domanda. Le spese del presente procedimento, liquidate ex D.M. 147/2022 come da dispositivo, in relazione al valore dichiarato della causa indeterminabile e all'attività effettivamente svolta per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale dello scaglione di valore medio, seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 12 Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Raffaele Grimaldi, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.8033/2021 R.G.A.C., pendente tra Parte_1
e ogni contraria istanza
[...] Controparte_1 disattesa e questione assorbita, così provvede: 1)Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.1295/2021 emesso in data 19.2.2021 dal Tribunale di Napoli, già dichiarato esecutivo.
2)Rigetta la domanda riconvenzionale di risoluzione contrattuale di
[...]
; Parte_1
- 7 - 3)Accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale di parte opposta relativa al maggior credito accertato e, per l'effetto, condanna
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 al pagamento in favore di della somma di € Controparte_1
72.288,51, oltre interessi ex DL.vo n.231/2002 dalla domanda. 4)Condanna in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
che liquida in €10.860,00 per compensi, oltre Controparte_1 spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta, con attribuzione all'avv. Marco Castegnaro, dichiaratosi antistatario;
5) Pone le spese di CTU e di ATP definitivamente e per intero a carico di
Parte_1
Così deciso in Napoli, in data 11.2.2025
Il G.O.P.
(dott. Raffaele Grimaldi)
La sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetta UdP dott.ssa Chiara Rotunno.
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