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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/07/2025, n. 2092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2092 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.4559/2022 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa discussa all' udienza del 20/6/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art. 127 ter c.p.c e previa verifica del deposito delle note nel termine perentorio stabilito -, promossa da:
, nato a [...], il [...] e residente a [...], Parte_1 rappresentato e difeso, con mandato in atti, dagli Avvocati Domenico Macrì e
Enrica Macrì
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro - tempore, rappresentato e CP_1 difeso dall'Avvocato Marcello Raho
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento del diritto al ripristino della pensione di inabilità civile
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c., depositato in data
22/4/2022, il ricorrente in epigrafe chiede il riconoscimento del proprio diritto al ripristino della pensione di inabilità ex L.118/71 con decorrenza dalla revoca del beneficio, con condanna dell' al pagamento dei ratei maturati e maturandi, CP_1 maggiorati degli interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge e, infine, contesta le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.
In particolare, parte ricorrente ha contestato l'elaborato peritale deducendo che, contrariamente a quanto rilevato dal CTU, il medesimo, ha diritto alla prosecuzione e al riconoscimento della pensione di inabilità civile sin dalla data della revoca (Settembre 2020) poiché presenterebbe un quadro patologico tale da giustificare il riconoscimento del diritto al ripristino della prestazione richiesta. Si è costituito in giudizio l' , contestando in fatto e diritto gli avversi assunti CP_1
e concludendo per il rigetto del ricorso.
Tali risultando le richieste delle parti, occorre preliminarmente ricordare che l'art. 445-bis c.p.c., intitolato “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il
Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo
195. 2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso. 3 .La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione. 4. Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. 5. In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni. 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio,
2 specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. 7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Ciò posto, ritiene il giudicante l'ammissibilità della domanda proposta in questo giudizio, anche sotto il profilo dell'accertamento del diritto alla prestazione.
Il ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c. introduce un giudizio ordinario che ha ad oggetto l'accertamento del diritto ad una delle prestazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo.
La formulazione letterale dell'art. 445-bis c.p.c., infatti, fa riferimento -al comma
1- alla proposizione di una domanda giudiziale volta a far valere un diritto e non a far valere l'accertamento di un mero stato di fatto, sicché appare ragionevole ritenere che, con il “ricorso introduttivo del giudizio” di cui al comma 6 debba essere proposta proprio quella domanda giudiziale (”per il riconoscimento dei propri diritti”) che la parte aveva intenzione di proporre ai sensi del citato primo comma.
Tanto premesso, il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Ed infatti, la pensione di inabilità e l'assegno di invalidità spettano ai mutilati e invalidi civili rientranti nelle previsioni degli artt. 2, 12 e 13 della legge n.
118/71 e successive modificazioni ed integrazioni, che delimitano l'ambito soggettivo di applicabilità del beneficio sia sotto il profilo della specifica indicazione delle minorazioni congenite o acquisite rilevanti a tal fine, sia sotto il profilo delle condizioni economiche dell'inabile o dell'invalido.
Orbene il CTU, Dott. nominato in questa fase Persona_1 procedimentale, nella relazione tecnica depositata il 23/4/2025 ha accertato a carico dell'istante un quadro patologico che, alla luce dell'attuale anamnesi fisiologica e patologica, ha determinato nel medesimo una invalidità pari al 85%, percentuale non sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto al ripristino del beneficio richiesto, confermando così il giudizio espresso dal C.T.U. nella fase di
Accertamento Tecnico Preventivo.
In particolare, il CTU conclude l'elaborato peritale affermando che “ … si condivide il giudizio espresso dal CTU di primo ricorso dr. Il ricorrente Per_2 risulta essere invalido nella misura dell'85%. Non sono emerse patologie ad incidenza tale da poter giustificare la concessione di quanto richiesto in sede di ricorso”.
Ritiene il Giudicante di dover aderire alle conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, stante anche la assenza di contestazioni ad opera delle parti validamente contrastanti i risultati della indagine peritale.
3 Pertanto, non sussistendo i requisiti sanitari richiesti per legge per il riconoscimento del diritto al ripristino della pensione di inabilità, il ricorso deve essere respinto.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. -per come modificato dall' art. dall'art. 42, comma 11, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 24 novembre 2003, n. 326, ricorrendo in capo all' istante le condizioni reddituali ivi previste e non sussistendo temerarietà della lite, le spese di giudizio e di CTU vanno considerate irripetibili.
Le spese di CTU, poste provvisoriamente a carico dell' devono considerarsi CP_1 irripetibili.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
Rigetta il ricorso.
Spese processuali e di CTU irripetibili.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate in separato CP_1 decreto.
Lecce, li 20/6/2025 – 19/7/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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