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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/02/2025, n. 1192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1192 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione specializzata in materia di impresa riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
dott. Mariano Sciacca Presidente dott.ssa Vera Marletta giudice dott. Fabio Salvatore Mangano giudice relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3569/2019 R.G., promossa da:
, nato a [...], il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenza Bonaviri, giusta procura in atti opponente
contro
partita iva Controparte_1
, in persona dei curatori avvocato Paola La Carrubba e dott. Silvestro Baudo, P.IVA_1 autorizzati a stare in giudizio con giudice delegato, rappresentato e difeso dall'avvocato
Matteo Marino, giusta procura in atti
opposta
***
All'udienza del 1.7.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione dinanzi al Collegio con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione regolarmente notificato il 26.2.2019, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 182/2019 con il quale la società
[...]
[..
[...] gli ha intimato il pagamento della somma di euro 159.3750, oltre Controparte_2
interessi e spese, concessa a titolo di mutuo nel periodo compreso tra il 2005 ed il 2017.
L'opponente ha contestato la pretesa creditoria e, in via riconvenzionale, ha proposto domanda di condanna al pagamento della somma di euro 217.0088 maturata a titolo di compensi per l'attività di amministratore della società e, in subordine, ha formulato eccezione di compensazione chiedendo la condanna al pagamento della minore somma di euro 76.738,00.
Con comparsa di risposta depositata il 10.7.2019 si è costituita in giudizio la società
[...]
, contestando la fondatezza dell'opposizione e della domanda Controparte_1 riconvenzionale, eccependo l'invalidità della delibera assembleare del 22.2.2014 con cui è stato determinato il compenso spettante all'amministratore.
Con ordinanza del 23.9.2019 è stata rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione e sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. Indi, a seguito del fallimento dell'opposta, la causa è stata riassunta nei confronti della curatela del fallimento della Controparte_1
e ha insistito nell'atto di opposizione e nell'eccezione
[...] Parte_1
riconvenzionale di compensazione, rinunciando alla domanda riconvenzionale condannatoria.
All'udienza del giorno 1.7.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Esposti i fatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da è Parte_1
parzialmente fondata.
2.1 La domanda monitoria originariamente promossa dalla Controparte_1
si fonda sulla pretesa restitutoria delle somme concesse a mutuo dalla società al
[...]
socio ed amministratore nel periodo compreso tra il 2005 ed il 2017. Parte_1
Occorre premettere che la società, costituita nel 1984 nella forma di s.r.l. dai soci e Pt_2
è stata trasformata in s.p.a. con delibera del 6.4.2009; i predetti sono rimasti Parte_1
titolari di due quote azionarie del cinquanta percento ciascuno.
La società è stata unicamente amministrata da fino al 2010; con delibera del Parte_3
10.3.2010 questi ha ricoperto la carica di presidente del consiglio di amministrazione, consiglio composto da e Parte_4 Parte_1 Parte_5
Con successiva delibera de 30.8.2010, a seguito delle dimissioni di è stato Parte_1
nominato in sua sostituzione e, dal 27.6.2011, in sua vece, Persona_1 Parte_6
Con delibera del 22.2.2014 la società ha modificato ulteriormente l'organo gestionale
[...]
scegliendo un c.d.a. composto da e il primo quale presidente ed il Pt_2 Parte_1
2 secondo come amministratore delegato. L'organo gestorio è rimasto in carica fino al 1.6.2018, data in cui è stato sostituito dall'amministratore unico , rimasto in carica Controparte_3
fino al 8.10.2018, allorché la società è stata posta in liquidazione.
Tanto premesso, secondo la prospettazione dell'opposta, la somma di euro 159.750 ricevuta in prestito da nel periodo compreso tra il 2005 ed il 2017 risulterebbe dalle Parte_1
schede contabili e dalle pagine del libro giornale (cfr. doc. 4, 5, 6, 7) e le relative operazioni risultano riportate nel seguente prospetto:
Scheda contabile Data Importo Causale contabile descrizione contropartita aggiuntiva
2206 07/02/2005 3.750,00 Anticipazione Anticipo x Banca Intesa sottoscr. 25% cap.
Gran Hotel
2206 23/03/2005 10.000,00 Bonifico Anticipazione BDS
2206 12/811/2005 38.000,00 Bonifico Ant. a Persona_2
[...]
3020 31/12/2012 0,00 Giroconto da
scheda n. 2206
TOTALE ANT. 51.750
3086 28/03/2014 108.000 Giroconto a crediti A Parte_7 diversi
TOTALE
159.750,00
COMPLESSIVO
Dal superiore prospetto emerge che l'importo complessivo di euro 159.750 sarebbe stato così determinato:
- euro 51.750 a titolo di anticipazioni
- euro 108.000 a titolo di giroconti
L'opponente non ha contestato di avere ricevuto la somma di euro 51.750, benché abbia affermato che detta somma sarebbe stata versata a titolo di “compensazione” (e non di
“anticipazione”). Egli ha, inoltre, affermato di essere debitore della società CP_1 dell'ulteriore importo di euro 30.000 versata al notaio come da fatture
[...] Persona_3
del 6.8.2018 n. 1 e 2 (fascicolo 4 parte opponente).
Con riguardo alla somma di euro 108.000, invece, l'opponente ha eccepito la mancanza di prova del credito, affermando che le schede contabili non gli sarebbero opponibili e che la
3 somma sarebbe stata contabilmente apposta dal presidente del CDA e riportata nelle bozze di bilancio del 2015 e del 2016 sempre contestate da parte opponente.
La doglianza sollevata da non è fondata. Parte_1
È pacifico e documentato che l'importo di euro 108.000 risulti annotato nella scheda contabile n. 3086 come giroconto in favore di eseguito il 28.3.2014. Parte_1
Il giroconto risulta effettuato quando era amministratore delegato della Parte_1 società. Pertanto, incombeva sull'amministratore, ai sensi dell'art. 2697 c.c., provare che l'importo risultante dalle scritture contabili fosse stato destinato a scopi sociali, non potendosi affermare (come sostiene l'opponente) che le scritture contabili che il predetto ha redatto come amministratore non gli sarebbero opponibili.
In altri termini, premesso che le scritture contabili sono redatte dall'organo gestorio, spetta all'amministratore, secondo le regole di riparto dell'onere probatorio, dimostrare che secondo la contabilità sociale le somme annotate nelle scritture contabili come giroconto in suo favore avrebbero avuto una diversa destinazione e sarebbero state utilizzate per il perseguimento di scopi sociali (si veda, tra le tante, Cass. 12454/2016 in parte motiva).
Nel caso di specie, l'opponente non ha assolto all'onere probatorio suindicato e si è limitato ad affermare del tutto genericamente, senza fornire alcuna prova al riguardo, che la bozza di bilancio e le relative schede contabili sarebbero state predisposte a sua insaputa da Pt_3
quale presidente del consiglio di amministrazione.
[...]
A ciò si aggiunga che nel verbale del collegio sindacale del 21.6.2017 (doc. 7, pag. 13)
l'importo di euro 108.000 risulta annotato unitamente al prelievo di euro 161.000 dell'altro socio come credito della società verso i soci, complessivamente pari ad euro Parte_3
269.000.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione proposta da non è Parte_1
fondata e, nei limiti della domanda monitoria, va accertata la sussistenza del credito della società – e, per essa, della curatela fallimentare costituitasi in prosecuzione – di euro 159.750
oltre interessi nei confronti dell'opponente. Pertanto, considerato che l'opponente è stato messo in mora con diffida del 30.7.2018, ricevuta da in data 9.8.2018 (doc. 6 Parte_1
fascicolo monitorio), il credito complessivo, per sorte capitale ed interessi legali dal 9.8.2018, ammonta alla data della presente decisione ad euro 175.748,63 (di euro 159.750 per sorte capitale ed euro 15.998,63 per interessi).
4 2.2 Il credito suindicato è, tuttavia, destinato a compensarsi con gli emolumenti spettanti a quale amministratore della in accoglimento della Parte_1 Controparte_1
relativa eccezione riconvenzionale (cfr. ricorso per la riassunzione del 14.12.2021).
Ed invero, come evidenziato dall'opponente, con la delibera del 22.2.2014 la società ha determinato nell'importo mensile di euro 4.000, oltre iva e cassa previdenziale, la misura del compenso spettante all'amministratore delegato Il predetto è rimasto in Parte_1
carica fino al 31.5.2018, come sopra evidenziato, sicché per il periodo di 51 mesi e 6 giorni ha maturato un compenso di euro 204.800, oltre iva e cassa, pari complessivamente ad euro
217.088.
Non merita accoglimento, al riguardo, l'eccezione di annullabilità della delibera del 22.2.2014 per conflitto di interessi. Ed invero, premesso che la delibera adottata in conflitto di interessi è annullabile, ai sensi degli artt. 2373 e 2377 c.c., la mancata tempestiva impugnazione della delibera nei termini di legge impedisce di attribuire rilevanza, in via di eccezione, all'asserito vizio di validità della deliberazione.
Per quanto sopra, sussiste un credito reciproco di nei confronti della società Parte_1
pari al compenso maturato nel periodo compreso tra il 22.2.2014 ed il 31.5.2018.
In ordine alla determinazione del quantum, l'opponente ha ammesso di avere percepito dalla società la somma di euro 58.600, sicché il compenso residuo ammonta ad euro 158.488
(217.088-58.600).
In mancanza di apposita domanda, l'importo suindicato non va maggiorato degli interessi
(Cass. 36659/2021).
In conclusione, procedendo alla compensazione delle reciproche ragioni di credito, l'importo spettante alla curatela opposta risulta pari ad euro 17.260,63 (euro 175.748,63-158.488).
Alla luce delle superiori considerazioni, parzialmente accogliendo l'opposizione, il decreto ingiuntivo n. 182/2019 va revocato e va condannato al pagamento della Parte_1
somma di euro 17.260,63 in favore della curatela del fallimento Controparte_1
, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza.
[...]
3. Le spese del presente giudizio vanno compensate per 2/3, tenuto conto dell'accoglimento dell'eccezione di compensazione per una parte cospicua del credito;
la restante quota di un terzo va posta a carico della parte soccombente.
Essa si liquida, tenuto conto del decisum, nell'importo di euro 1.692, oltre spese generali, iva e c.p.a.
5
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 3569/2019 R.G., disattesa ogni contraria istanza:
ACCOGLIE parzialmente l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e, Parte_1 per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 182/2019;
CONDANNA al pagamento della somma di euro 17.260,63, oltre interessi Parte_1
legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza, in favore della curatela del fallimento;
Controparte_1
COMPENSA in ragione di 2/3 le spese processuali;
CONDANNA al pagamento della quota di un terzo delle spese di lite in Parte_1
favore della curatela del fallimento , che liquida in euro Controparte_1
1.692, oltre spese generali, iva e c.p.a;
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Fabio Salvatore Mangano dott. Mariano Sciacca
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione specializzata in materia di impresa riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
dott. Mariano Sciacca Presidente dott.ssa Vera Marletta giudice dott. Fabio Salvatore Mangano giudice relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3569/2019 R.G., promossa da:
, nato a [...], il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenza Bonaviri, giusta procura in atti opponente
contro
partita iva Controparte_1
, in persona dei curatori avvocato Paola La Carrubba e dott. Silvestro Baudo, P.IVA_1 autorizzati a stare in giudizio con giudice delegato, rappresentato e difeso dall'avvocato
Matteo Marino, giusta procura in atti
opposta
***
All'udienza del 1.7.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione dinanzi al Collegio con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione regolarmente notificato il 26.2.2019, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 182/2019 con il quale la società
[...]
[..
[...] gli ha intimato il pagamento della somma di euro 159.3750, oltre Controparte_2
interessi e spese, concessa a titolo di mutuo nel periodo compreso tra il 2005 ed il 2017.
L'opponente ha contestato la pretesa creditoria e, in via riconvenzionale, ha proposto domanda di condanna al pagamento della somma di euro 217.0088 maturata a titolo di compensi per l'attività di amministratore della società e, in subordine, ha formulato eccezione di compensazione chiedendo la condanna al pagamento della minore somma di euro 76.738,00.
Con comparsa di risposta depositata il 10.7.2019 si è costituita in giudizio la società
[...]
, contestando la fondatezza dell'opposizione e della domanda Controparte_1 riconvenzionale, eccependo l'invalidità della delibera assembleare del 22.2.2014 con cui è stato determinato il compenso spettante all'amministratore.
Con ordinanza del 23.9.2019 è stata rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione e sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. Indi, a seguito del fallimento dell'opposta, la causa è stata riassunta nei confronti della curatela del fallimento della Controparte_1
e ha insistito nell'atto di opposizione e nell'eccezione
[...] Parte_1
riconvenzionale di compensazione, rinunciando alla domanda riconvenzionale condannatoria.
All'udienza del giorno 1.7.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Esposti i fatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da è Parte_1
parzialmente fondata.
2.1 La domanda monitoria originariamente promossa dalla Controparte_1
si fonda sulla pretesa restitutoria delle somme concesse a mutuo dalla società al
[...]
socio ed amministratore nel periodo compreso tra il 2005 ed il 2017. Parte_1
Occorre premettere che la società, costituita nel 1984 nella forma di s.r.l. dai soci e Pt_2
è stata trasformata in s.p.a. con delibera del 6.4.2009; i predetti sono rimasti Parte_1
titolari di due quote azionarie del cinquanta percento ciascuno.
La società è stata unicamente amministrata da fino al 2010; con delibera del Parte_3
10.3.2010 questi ha ricoperto la carica di presidente del consiglio di amministrazione, consiglio composto da e Parte_4 Parte_1 Parte_5
Con successiva delibera de 30.8.2010, a seguito delle dimissioni di è stato Parte_1
nominato in sua sostituzione e, dal 27.6.2011, in sua vece, Persona_1 Parte_6
Con delibera del 22.2.2014 la società ha modificato ulteriormente l'organo gestionale
[...]
scegliendo un c.d.a. composto da e il primo quale presidente ed il Pt_2 Parte_1
2 secondo come amministratore delegato. L'organo gestorio è rimasto in carica fino al 1.6.2018, data in cui è stato sostituito dall'amministratore unico , rimasto in carica Controparte_3
fino al 8.10.2018, allorché la società è stata posta in liquidazione.
Tanto premesso, secondo la prospettazione dell'opposta, la somma di euro 159.750 ricevuta in prestito da nel periodo compreso tra il 2005 ed il 2017 risulterebbe dalle Parte_1
schede contabili e dalle pagine del libro giornale (cfr. doc. 4, 5, 6, 7) e le relative operazioni risultano riportate nel seguente prospetto:
Scheda contabile Data Importo Causale contabile descrizione contropartita aggiuntiva
2206 07/02/2005 3.750,00 Anticipazione Anticipo x Banca Intesa sottoscr. 25% cap.
Gran Hotel
2206 23/03/2005 10.000,00 Bonifico Anticipazione BDS
2206 12/811/2005 38.000,00 Bonifico Ant. a Persona_2
[...]
3020 31/12/2012 0,00 Giroconto da
scheda n. 2206
TOTALE ANT. 51.750
3086 28/03/2014 108.000 Giroconto a crediti A Parte_7 diversi
TOTALE
159.750,00
COMPLESSIVO
Dal superiore prospetto emerge che l'importo complessivo di euro 159.750 sarebbe stato così determinato:
- euro 51.750 a titolo di anticipazioni
- euro 108.000 a titolo di giroconti
L'opponente non ha contestato di avere ricevuto la somma di euro 51.750, benché abbia affermato che detta somma sarebbe stata versata a titolo di “compensazione” (e non di
“anticipazione”). Egli ha, inoltre, affermato di essere debitore della società CP_1 dell'ulteriore importo di euro 30.000 versata al notaio come da fatture
[...] Persona_3
del 6.8.2018 n. 1 e 2 (fascicolo 4 parte opponente).
Con riguardo alla somma di euro 108.000, invece, l'opponente ha eccepito la mancanza di prova del credito, affermando che le schede contabili non gli sarebbero opponibili e che la
3 somma sarebbe stata contabilmente apposta dal presidente del CDA e riportata nelle bozze di bilancio del 2015 e del 2016 sempre contestate da parte opponente.
La doglianza sollevata da non è fondata. Parte_1
È pacifico e documentato che l'importo di euro 108.000 risulti annotato nella scheda contabile n. 3086 come giroconto in favore di eseguito il 28.3.2014. Parte_1
Il giroconto risulta effettuato quando era amministratore delegato della Parte_1 società. Pertanto, incombeva sull'amministratore, ai sensi dell'art. 2697 c.c., provare che l'importo risultante dalle scritture contabili fosse stato destinato a scopi sociali, non potendosi affermare (come sostiene l'opponente) che le scritture contabili che il predetto ha redatto come amministratore non gli sarebbero opponibili.
In altri termini, premesso che le scritture contabili sono redatte dall'organo gestorio, spetta all'amministratore, secondo le regole di riparto dell'onere probatorio, dimostrare che secondo la contabilità sociale le somme annotate nelle scritture contabili come giroconto in suo favore avrebbero avuto una diversa destinazione e sarebbero state utilizzate per il perseguimento di scopi sociali (si veda, tra le tante, Cass. 12454/2016 in parte motiva).
Nel caso di specie, l'opponente non ha assolto all'onere probatorio suindicato e si è limitato ad affermare del tutto genericamente, senza fornire alcuna prova al riguardo, che la bozza di bilancio e le relative schede contabili sarebbero state predisposte a sua insaputa da Pt_3
quale presidente del consiglio di amministrazione.
[...]
A ciò si aggiunga che nel verbale del collegio sindacale del 21.6.2017 (doc. 7, pag. 13)
l'importo di euro 108.000 risulta annotato unitamente al prelievo di euro 161.000 dell'altro socio come credito della società verso i soci, complessivamente pari ad euro Parte_3
269.000.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione proposta da non è Parte_1
fondata e, nei limiti della domanda monitoria, va accertata la sussistenza del credito della società – e, per essa, della curatela fallimentare costituitasi in prosecuzione – di euro 159.750
oltre interessi nei confronti dell'opponente. Pertanto, considerato che l'opponente è stato messo in mora con diffida del 30.7.2018, ricevuta da in data 9.8.2018 (doc. 6 Parte_1
fascicolo monitorio), il credito complessivo, per sorte capitale ed interessi legali dal 9.8.2018, ammonta alla data della presente decisione ad euro 175.748,63 (di euro 159.750 per sorte capitale ed euro 15.998,63 per interessi).
4 2.2 Il credito suindicato è, tuttavia, destinato a compensarsi con gli emolumenti spettanti a quale amministratore della in accoglimento della Parte_1 Controparte_1
relativa eccezione riconvenzionale (cfr. ricorso per la riassunzione del 14.12.2021).
Ed invero, come evidenziato dall'opponente, con la delibera del 22.2.2014 la società ha determinato nell'importo mensile di euro 4.000, oltre iva e cassa previdenziale, la misura del compenso spettante all'amministratore delegato Il predetto è rimasto in Parte_1
carica fino al 31.5.2018, come sopra evidenziato, sicché per il periodo di 51 mesi e 6 giorni ha maturato un compenso di euro 204.800, oltre iva e cassa, pari complessivamente ad euro
217.088.
Non merita accoglimento, al riguardo, l'eccezione di annullabilità della delibera del 22.2.2014 per conflitto di interessi. Ed invero, premesso che la delibera adottata in conflitto di interessi è annullabile, ai sensi degli artt. 2373 e 2377 c.c., la mancata tempestiva impugnazione della delibera nei termini di legge impedisce di attribuire rilevanza, in via di eccezione, all'asserito vizio di validità della deliberazione.
Per quanto sopra, sussiste un credito reciproco di nei confronti della società Parte_1
pari al compenso maturato nel periodo compreso tra il 22.2.2014 ed il 31.5.2018.
In ordine alla determinazione del quantum, l'opponente ha ammesso di avere percepito dalla società la somma di euro 58.600, sicché il compenso residuo ammonta ad euro 158.488
(217.088-58.600).
In mancanza di apposita domanda, l'importo suindicato non va maggiorato degli interessi
(Cass. 36659/2021).
In conclusione, procedendo alla compensazione delle reciproche ragioni di credito, l'importo spettante alla curatela opposta risulta pari ad euro 17.260,63 (euro 175.748,63-158.488).
Alla luce delle superiori considerazioni, parzialmente accogliendo l'opposizione, il decreto ingiuntivo n. 182/2019 va revocato e va condannato al pagamento della Parte_1
somma di euro 17.260,63 in favore della curatela del fallimento Controparte_1
, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza.
[...]
3. Le spese del presente giudizio vanno compensate per 2/3, tenuto conto dell'accoglimento dell'eccezione di compensazione per una parte cospicua del credito;
la restante quota di un terzo va posta a carico della parte soccombente.
Essa si liquida, tenuto conto del decisum, nell'importo di euro 1.692, oltre spese generali, iva e c.p.a.
5
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 3569/2019 R.G., disattesa ogni contraria istanza:
ACCOGLIE parzialmente l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e, Parte_1 per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 182/2019;
CONDANNA al pagamento della somma di euro 17.260,63, oltre interessi Parte_1
legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza, in favore della curatela del fallimento;
Controparte_1
COMPENSA in ragione di 2/3 le spese processuali;
CONDANNA al pagamento della quota di un terzo delle spese di lite in Parte_1
favore della curatela del fallimento , che liquida in euro Controparte_1
1.692, oltre spese generali, iva e c.p.a;
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Fabio Salvatore Mangano dott. Mariano Sciacca
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