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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 28/01/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4686/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Cristiana Bottazzi, sulle conclusioni delle parti come precisate con note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4686/2022 promossa da:
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale in Carinaro (CE), Via San Salvatore n. 13, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Teresa Martucci e
Francesca D'Agostino, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di queste ultime in Trentola Ducenta
(CE), Via California n. 8;
- attore opponente - contro
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_2 P.IVA_2 legale in Crotone (KR), Via delle Azalee n. 13, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Fabian, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Verona (VR), Vicolo Cieco S. Pietro Incarnario
n. 7.
- convenuto opposto -
CONCLUSIONI
Per parte opponente, come da atto di opposizione e memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c..
Per parte opposta, come da foglio depositato telematicamente in data 1.7.2024.
pagina 1 di 6 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 28.6.2022, la società ha proposto opposizione avverso il Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 1328/2022 emesso dal Tribunale di Verona il 17.5.2022, con cui le è stato ingiunto di pagare alla società l'importo di € 17.403,91, portato dalle fatture n. 82/001 del 12.11.2021 Controparte_2
e n. 89/001 del 26.11.2021.
L'opponente ha chiesto che il decreto ingiuntivo sia annullato e revocato: i) in via preliminare, per l'incompetenza per territorio del Tribunale di Verona ex art. 19 c.p.c. nonché ex art. 1182 co. 3 e 4 c.c., in quanto giudice diverso da quello del luogo di residenza sia della società opposta (Crotone) sia della società opponente (Napoli Nord), e dunque sia che si voglia ritenere l'obbligazione azionata liquida oppure illiquida, secondo gli insegnamenti di Cass. S.U. n. 17989/2016; ii) nel merito, per l'inesistenza del credito, in quanto tra le parti è intercorso un rapporto avente ad oggetto la fornitura di materiali edili e il distacco di due operai da parte di presso il cantiere dell'istituto scolastico “Don Lorenzo Milani” di Controparte_2
AC (in cui quale appaltatrice, stava eseguendo lavori di miglioramento Controparte_1 sismico) e, se da un lato tutte le forniture sono state già integralmente pagate, dall'altro lato – per quanto concerne il distacco degli operai – l'opponente ha addirittura corrisposto a acconti per un Controparte_2 importo di € 8.000,00 superiore rispetto alle prestazioni ricevute, tenuto conto che alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva di agosto i predetti operai non si presentavano più in cantiere.
In via riconvenzionale, ha quindi chiesto la condanna di parte opposta al pagamento della somma di €
8.000,00, a titolo di restituzione delle somme percepite in eccedenza per il distacco dei due operai. si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente per lite Controparte_2 temeraria ex art. 96 co. 3 c.p.c..
In punto di fatto, l'opposta ha dedotto di aver fornito a la manodopera di due operai Controparte_1 specializzati e il materiale edile necessario per eseguire i lavori di formazione e posa in opera del betoncino di consolidamento e dell'intonaco presso il cantiere di AC;
di aver concordato con il legale rappresentante di un corrispettivo di € 26,00 al metro quadro per le lavorazioni e Controparte_1 forniture svolte, e non invece - come dedotto dall'opponente - l'asserito corrispettivo di € 2.000,00 per ogni mese di lavoro di ciascun dipendente distaccato;
di aver eseguito tutte le prestazioni richieste, utilizzando macchinari e attrezzature proprie e portando a termine i lavori a fine settembre 2021; di aver emesso in relazione a tali prestazioni la fattura n. 82/001 del 12.11.2021 dell'importo di € 15.207,00 e la fattura n.
89/001 del 26.11.2021 dell'importo di € 2.188,14, entrambe rimaste impagate;
di essere stata contattata,
pagina 2 di 6 dopo la notifica del decreto ingiuntivo, dal legale rappresentante della società opponente, il quale ha chiesto il conteggio del dovuto e si è dichiarato disponibile ad un pagamento non superiore a € 15.000,00.
In diritto, l'opposta: i) ha contestato l'inefficacia dell'eccezione di incompetenza territoriale, poiché formulata in modo dubitativo e senza contestare tutti i fori alternativi, e comunque la sua infondatezza, stante l'applicabilità nel caso in esame del forum contractus, atteso che Verona è il luogo in cui l'obbligazione
è sorta;
ii) ha rilevato che da molteplici condotte dell'opponente in sede stragiudiziale, sia anteriori sia successive alla notifica del decreto ingiuntivo, emerge il riconoscimento del debito (conversazioni whatsapp e email, di cui ai docc.
3.4 e 4); iii) ha contestato la sussistenza di un proprio inadempimento, affermando di aver completato per intero le opere commissionate;
iv) ha ammesso che in corso d'opera sono stati pagati acconti, evidenziando tuttavia che restano impagate le prestazioni e forniture di cui alle fatture azionate;
v) ha contestato l'infondatezza della domanda riconvenzionale, in quanto generica e indimostrata.
Con ordinanza del 3.2.2023 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c..
Con successiva ordinanza del 23.5.2023 sono state ritenute inammissibili le prove orali richieste dall'opponente, mentre sono state ammesse solo parzialmente le prove orali articolate dall'opposta.
All'udienza del 20.12.2023 si è svolta l'istruttoria orale e, all'esito, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, tenutasi con modalità di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., e quindi trattenuta in decisione previo deposito di comparse conclusionali e repliche ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
* * *
1. L'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'opponente è infondata e va rigettata.
Premesso che per affermare l'incompetenza del giudice adito è necessario escludere l'applicabilità di tutti i possibili fori legali alternativi (cfr. Cass. n. 17020 del 4.8.2011), nel caso di specie basti rilevare che la competenza del Tribunale scaligero sussiste in base al criterio del forum contractus di cui all'art. 20 c.p.c..
È la stessa D.R. Costruzioni ad ammettere di aver conosciuto il legale rappresentante di Controparte_2 tramite fornitori della zona di Verona (cfr. pag. 4 dell'atto di opposizione), ciò che rende plausibile la conclusione in tale località dell'accordo tra le parti.
A ciò si aggiunga l'ulteriore elemento indiziario ritraibile dalla scrittura privata prodotta dalla stessa parte opponente, relativa al distacco di due lavoratori. Tale scrittura – sebbene non sottoscritta e dunque probabilmente rappresentativa di una mera bozza di accordo, poi non finalizzato dalle parti nella data e nei termini ivi riportati – significativamente reca in calce, di fianco alla data del 19.2.2021, l'indicazione di
Verona come luogo di stipula.
pagina 3 di 6 Deve inoltre considerarsi che ha una sede secondaria in Verona, Via Pitagora n. 21/B Controparte_2
(pag. 7 della visura prodotta come doc. 2), il che vale a radicare la competenza di questo Tribunale anche ai sensi dell'art. 19, comma 1, ultimo capoverso, c.p.c., in combinato disposto con l'art. 1182 comma 3 c.c..
Il Tribunale in intestazione è stato pertanto correttamente quale luogo in cui è sorta l'obbligazione dedotta in giudizio, nonché ai sensi dell'art. 19, comma 1, ultimo capoverso, c.p.c..
2. Nel merito, si rammenta come nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo si verifichi un'inversione della posizione processuale delle parti, restando tuttavia invariata la rispettiva posizione sostanziale, nel senso che, come in ogni ordinario giudizio di cognizione, è a carico del creditore-opposto l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, mentre è a carico del debitore-opponente l'onere di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi (cfr., tra le tante, Cass. n. 12622 del 24.5.2010).
3. Ebbene, sulla base dei documenti, dell'istruttoria e delle ammissioni delle parti, risulta compiutamente assolto l'onere probatorio posto in capo al creditore opponente.
Si rileva in primis che pacificamente tra le parti è intercorso un contratto, avente ad oggetto la fornitura di materiali e manodopera per l'esecuzione di alcuni lavori edili nell'ambito delle opere di adeguamento sismico presso l'istituto scolastico di AC.
In particolare, non è stato contestato dall'opponente che l'oggetto del contratto, e quindi delle prestazioni affidate ai dipendenti distaccati di riguardasse: 1) la posa in opera del betoncino di Controparte_2 consolidamento, sia per interni che per esterni, a qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve e di particolare asperità, con uno spessore complessivo minimo di 5 mm;
2) la posa in opera di intonaco civile su pareti e soffitti, con spessore fino a 2 mm in malta di cemento dosata a q. 3 a due mani con ultimo strato in malta di cemento dosato a q. 6 tirato a frattazzo fino, compresi paraspigoli zincati;
il tutto per una consistenza totale di 3.000,00 metri quadri (cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta, non contestata in parte qua dalla difesa dell'opponente).
L'opponente inoltre non ha mai espressamente contestato l'allegazione di relativa alla Controparte_2 pattuizione di un corrispettivo contrattuale pari a € 26,00 al metro quadro, che deve pertanto assumersi provato quale elemento costitutivo dell'accordo. Resta invece del tutto indimostrata la tesi, inizialmente dedotta nell'atto di opposizione ma non più ripetuta negli scritti successivi, secondo cui le parti avrebbero previsto un corrispettivo separato per le forniture e la manodopera e, in relazione a quest'ultima, avrebbero pattuito di riconoscere la somma di € 2.000,00 al mese per ciascun operaio distaccato: l'opponente non ha nemmeno offerto di provare una simile circostanza.
pagina 4 di 6 In base a quanto precede, risulta dunque provato il titolo della pretesa azionata.
Tramite l'istruttoria è stata inoltre accertata l'integrale esecuzione da parte di delle opere Controparte_2 oggetto del contratto, cosicché va esclusa l'esistenza di profili di inadempimento o inesatto adempimento ad essa addebitabili.
Non vi è soltanto la conferma acquisita in via testimoniale (il teste la cui attendibilità è Testimone_1 rafforzata dal fatto di non essere più attualmente dipendente di ha riferito “sono stato Controparte_1 distaccato presso Confermo che sono state fatte le opere di posa del betoncino e degli intonaci, l'ho fatto CP_1 insieme ad altri operai (…) gli attrezzi e i macchinari che usavamo erano di Li portavamo noi in cantiere Controparte_2 con i furgoncini”).
Decisivo è soprattutto il fatto che il legale rappresentante della società opponente non sia comparso all'udienza del 20.12.2023 per rendere l'interrogatorio formale sulla circostanza dell'integrale esecuzione delle opere appaltate, condotta che deve essere valutata in termini confessori ai sensi dell'art. 232 c.p.c.
(Cass. n. 28293 del 31.12.2009).
Nello stesso senso, deve inoltre valorizzarsi la portata confessoria dell'implicito riconoscimento del debito contenuto nella email inviata dal medesimo legale rappresentante in data 23.5.2022 ore 18.16 (pag. 2, doc. 4 fascicolo di parte opposta, mai contestato).
Orbene, applicando il prezzo per metro quadro pattuito (26 €/mq) alla consistenza complessiva dei lavori eseguiti (3.000 mq) risulta maturato in capo a il diritto ad un corrispettivo superiore Controparte_2 rispetto al credito azionato in via monitoria (l'opposta, del resto, riconosce di aver ricevuto acconti in corso d'opera).
La conseguenza di quanto precede è che il credito fatto valere da pari ad € 17.403,91, può Controparte_2 dirsi positivamente accertato.
4. Non trova alcun riscontro probatorio l'affermazione dell'opponente secondo cui si Controparte_2 sarebbe resa inadempiente per aver abbandonato il cantiere dopo la pausa estiva. Si segnala l'irrilevanza della fattura depositata dall'opponente con la terza memoria, (tesa a dimostrare che a partire da quel periodo si è dovuta attivare in tutta fretta per reperire i materiali presso altri fornitori), in Controparte_1 quanto testualmente riferita ad un cantiere diverso da quello per cui è causa (la causale fa riferimento al cantiere della scuola media statale di Cornedo Vicentino).
5. Sull'opposto versante, ha mancato di fornire la prova del fatto estintivo consistente nel Controparte_1 pagamento di somme superiori al valore delle prestazioni ricevute.
pagina 5 di 6 Circa l'asserito pagamento di acconti per la somma di € 45.000,00, si rileva che, diversamente da quanto affermato dall'opponente in prima memoria, non sono state prodotte in giudizio le relative distinte di bonifico. La prova testimoniale dedotta sul punto (capitolo 8) era invece inammissibile, stante l'assoluta genericità del fatto storico dedotto (quando e con quali modalità sarebbero stati fatti i pagamenti?) e stante la necessità di un supporto documentale alla luce della consistenza considerevole degli importi dedotti.
In ogni caso, alla luce di quanto sopra accertato con riferimento all'entità delle prestazioni rese da
[...]
il pagamento degli acconti indicati dall'opponente, anche qualora provato, non sarebbe CP_2 risolutivo per escludere l'esistenza del residuo credito fatto valere dall'opposta.
6. Corollario degli accertamenti che precedono è anche il rigetto della domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, per la genericità delle allegazioni poste a suo fondamento e l'assoluto difetto di prova dei pagamenti di cui è chiesta la restituzione.
7. In conclusione, l'opposizione va rigettata e l'opponente condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo in base ai parametri medi del D.M. 55/2014 e di cui si dispone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. art. 93 c.p.c..
Non si ravvisano i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) rigetta l'opposizione;
2) rigetta la domanda riconvenzionale di parte opponente;
3) condanna a rifondere a le spese del presente giudizio, Controparte_1 Controparte_2 che si liquidano in € 49,43 per spese ed € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, CPA e IVA di legge, disponendo che il relativo pagamento sia effettuato direttamente in favore del procuratore della parte opposta, Avv. Antonio Fabian, che si è dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c..
Verona, 28.1.2025
Il Giudice
Cristiana Bottazzi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Cristiana Bottazzi, sulle conclusioni delle parti come precisate con note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4686/2022 promossa da:
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale in Carinaro (CE), Via San Salvatore n. 13, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Teresa Martucci e
Francesca D'Agostino, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di queste ultime in Trentola Ducenta
(CE), Via California n. 8;
- attore opponente - contro
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_2 P.IVA_2 legale in Crotone (KR), Via delle Azalee n. 13, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Fabian, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Verona (VR), Vicolo Cieco S. Pietro Incarnario
n. 7.
- convenuto opposto -
CONCLUSIONI
Per parte opponente, come da atto di opposizione e memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c..
Per parte opposta, come da foglio depositato telematicamente in data 1.7.2024.
pagina 1 di 6 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 28.6.2022, la società ha proposto opposizione avverso il Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 1328/2022 emesso dal Tribunale di Verona il 17.5.2022, con cui le è stato ingiunto di pagare alla società l'importo di € 17.403,91, portato dalle fatture n. 82/001 del 12.11.2021 Controparte_2
e n. 89/001 del 26.11.2021.
L'opponente ha chiesto che il decreto ingiuntivo sia annullato e revocato: i) in via preliminare, per l'incompetenza per territorio del Tribunale di Verona ex art. 19 c.p.c. nonché ex art. 1182 co. 3 e 4 c.c., in quanto giudice diverso da quello del luogo di residenza sia della società opposta (Crotone) sia della società opponente (Napoli Nord), e dunque sia che si voglia ritenere l'obbligazione azionata liquida oppure illiquida, secondo gli insegnamenti di Cass. S.U. n. 17989/2016; ii) nel merito, per l'inesistenza del credito, in quanto tra le parti è intercorso un rapporto avente ad oggetto la fornitura di materiali edili e il distacco di due operai da parte di presso il cantiere dell'istituto scolastico “Don Lorenzo Milani” di Controparte_2
AC (in cui quale appaltatrice, stava eseguendo lavori di miglioramento Controparte_1 sismico) e, se da un lato tutte le forniture sono state già integralmente pagate, dall'altro lato – per quanto concerne il distacco degli operai – l'opponente ha addirittura corrisposto a acconti per un Controparte_2 importo di € 8.000,00 superiore rispetto alle prestazioni ricevute, tenuto conto che alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva di agosto i predetti operai non si presentavano più in cantiere.
In via riconvenzionale, ha quindi chiesto la condanna di parte opposta al pagamento della somma di €
8.000,00, a titolo di restituzione delle somme percepite in eccedenza per il distacco dei due operai. si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente per lite Controparte_2 temeraria ex art. 96 co. 3 c.p.c..
In punto di fatto, l'opposta ha dedotto di aver fornito a la manodopera di due operai Controparte_1 specializzati e il materiale edile necessario per eseguire i lavori di formazione e posa in opera del betoncino di consolidamento e dell'intonaco presso il cantiere di AC;
di aver concordato con il legale rappresentante di un corrispettivo di € 26,00 al metro quadro per le lavorazioni e Controparte_1 forniture svolte, e non invece - come dedotto dall'opponente - l'asserito corrispettivo di € 2.000,00 per ogni mese di lavoro di ciascun dipendente distaccato;
di aver eseguito tutte le prestazioni richieste, utilizzando macchinari e attrezzature proprie e portando a termine i lavori a fine settembre 2021; di aver emesso in relazione a tali prestazioni la fattura n. 82/001 del 12.11.2021 dell'importo di € 15.207,00 e la fattura n.
89/001 del 26.11.2021 dell'importo di € 2.188,14, entrambe rimaste impagate;
di essere stata contattata,
pagina 2 di 6 dopo la notifica del decreto ingiuntivo, dal legale rappresentante della società opponente, il quale ha chiesto il conteggio del dovuto e si è dichiarato disponibile ad un pagamento non superiore a € 15.000,00.
In diritto, l'opposta: i) ha contestato l'inefficacia dell'eccezione di incompetenza territoriale, poiché formulata in modo dubitativo e senza contestare tutti i fori alternativi, e comunque la sua infondatezza, stante l'applicabilità nel caso in esame del forum contractus, atteso che Verona è il luogo in cui l'obbligazione
è sorta;
ii) ha rilevato che da molteplici condotte dell'opponente in sede stragiudiziale, sia anteriori sia successive alla notifica del decreto ingiuntivo, emerge il riconoscimento del debito (conversazioni whatsapp e email, di cui ai docc.
3.4 e 4); iii) ha contestato la sussistenza di un proprio inadempimento, affermando di aver completato per intero le opere commissionate;
iv) ha ammesso che in corso d'opera sono stati pagati acconti, evidenziando tuttavia che restano impagate le prestazioni e forniture di cui alle fatture azionate;
v) ha contestato l'infondatezza della domanda riconvenzionale, in quanto generica e indimostrata.
Con ordinanza del 3.2.2023 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c..
Con successiva ordinanza del 23.5.2023 sono state ritenute inammissibili le prove orali richieste dall'opponente, mentre sono state ammesse solo parzialmente le prove orali articolate dall'opposta.
All'udienza del 20.12.2023 si è svolta l'istruttoria orale e, all'esito, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, tenutasi con modalità di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., e quindi trattenuta in decisione previo deposito di comparse conclusionali e repliche ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
* * *
1. L'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'opponente è infondata e va rigettata.
Premesso che per affermare l'incompetenza del giudice adito è necessario escludere l'applicabilità di tutti i possibili fori legali alternativi (cfr. Cass. n. 17020 del 4.8.2011), nel caso di specie basti rilevare che la competenza del Tribunale scaligero sussiste in base al criterio del forum contractus di cui all'art. 20 c.p.c..
È la stessa D.R. Costruzioni ad ammettere di aver conosciuto il legale rappresentante di Controparte_2 tramite fornitori della zona di Verona (cfr. pag. 4 dell'atto di opposizione), ciò che rende plausibile la conclusione in tale località dell'accordo tra le parti.
A ciò si aggiunga l'ulteriore elemento indiziario ritraibile dalla scrittura privata prodotta dalla stessa parte opponente, relativa al distacco di due lavoratori. Tale scrittura – sebbene non sottoscritta e dunque probabilmente rappresentativa di una mera bozza di accordo, poi non finalizzato dalle parti nella data e nei termini ivi riportati – significativamente reca in calce, di fianco alla data del 19.2.2021, l'indicazione di
Verona come luogo di stipula.
pagina 3 di 6 Deve inoltre considerarsi che ha una sede secondaria in Verona, Via Pitagora n. 21/B Controparte_2
(pag. 7 della visura prodotta come doc. 2), il che vale a radicare la competenza di questo Tribunale anche ai sensi dell'art. 19, comma 1, ultimo capoverso, c.p.c., in combinato disposto con l'art. 1182 comma 3 c.c..
Il Tribunale in intestazione è stato pertanto correttamente quale luogo in cui è sorta l'obbligazione dedotta in giudizio, nonché ai sensi dell'art. 19, comma 1, ultimo capoverso, c.p.c..
2. Nel merito, si rammenta come nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo si verifichi un'inversione della posizione processuale delle parti, restando tuttavia invariata la rispettiva posizione sostanziale, nel senso che, come in ogni ordinario giudizio di cognizione, è a carico del creditore-opposto l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, mentre è a carico del debitore-opponente l'onere di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi (cfr., tra le tante, Cass. n. 12622 del 24.5.2010).
3. Ebbene, sulla base dei documenti, dell'istruttoria e delle ammissioni delle parti, risulta compiutamente assolto l'onere probatorio posto in capo al creditore opponente.
Si rileva in primis che pacificamente tra le parti è intercorso un contratto, avente ad oggetto la fornitura di materiali e manodopera per l'esecuzione di alcuni lavori edili nell'ambito delle opere di adeguamento sismico presso l'istituto scolastico di AC.
In particolare, non è stato contestato dall'opponente che l'oggetto del contratto, e quindi delle prestazioni affidate ai dipendenti distaccati di riguardasse: 1) la posa in opera del betoncino di Controparte_2 consolidamento, sia per interni che per esterni, a qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve e di particolare asperità, con uno spessore complessivo minimo di 5 mm;
2) la posa in opera di intonaco civile su pareti e soffitti, con spessore fino a 2 mm in malta di cemento dosata a q. 3 a due mani con ultimo strato in malta di cemento dosato a q. 6 tirato a frattazzo fino, compresi paraspigoli zincati;
il tutto per una consistenza totale di 3.000,00 metri quadri (cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta, non contestata in parte qua dalla difesa dell'opponente).
L'opponente inoltre non ha mai espressamente contestato l'allegazione di relativa alla Controparte_2 pattuizione di un corrispettivo contrattuale pari a € 26,00 al metro quadro, che deve pertanto assumersi provato quale elemento costitutivo dell'accordo. Resta invece del tutto indimostrata la tesi, inizialmente dedotta nell'atto di opposizione ma non più ripetuta negli scritti successivi, secondo cui le parti avrebbero previsto un corrispettivo separato per le forniture e la manodopera e, in relazione a quest'ultima, avrebbero pattuito di riconoscere la somma di € 2.000,00 al mese per ciascun operaio distaccato: l'opponente non ha nemmeno offerto di provare una simile circostanza.
pagina 4 di 6 In base a quanto precede, risulta dunque provato il titolo della pretesa azionata.
Tramite l'istruttoria è stata inoltre accertata l'integrale esecuzione da parte di delle opere Controparte_2 oggetto del contratto, cosicché va esclusa l'esistenza di profili di inadempimento o inesatto adempimento ad essa addebitabili.
Non vi è soltanto la conferma acquisita in via testimoniale (il teste la cui attendibilità è Testimone_1 rafforzata dal fatto di non essere più attualmente dipendente di ha riferito “sono stato Controparte_1 distaccato presso Confermo che sono state fatte le opere di posa del betoncino e degli intonaci, l'ho fatto CP_1 insieme ad altri operai (…) gli attrezzi e i macchinari che usavamo erano di Li portavamo noi in cantiere Controparte_2 con i furgoncini”).
Decisivo è soprattutto il fatto che il legale rappresentante della società opponente non sia comparso all'udienza del 20.12.2023 per rendere l'interrogatorio formale sulla circostanza dell'integrale esecuzione delle opere appaltate, condotta che deve essere valutata in termini confessori ai sensi dell'art. 232 c.p.c.
(Cass. n. 28293 del 31.12.2009).
Nello stesso senso, deve inoltre valorizzarsi la portata confessoria dell'implicito riconoscimento del debito contenuto nella email inviata dal medesimo legale rappresentante in data 23.5.2022 ore 18.16 (pag. 2, doc. 4 fascicolo di parte opposta, mai contestato).
Orbene, applicando il prezzo per metro quadro pattuito (26 €/mq) alla consistenza complessiva dei lavori eseguiti (3.000 mq) risulta maturato in capo a il diritto ad un corrispettivo superiore Controparte_2 rispetto al credito azionato in via monitoria (l'opposta, del resto, riconosce di aver ricevuto acconti in corso d'opera).
La conseguenza di quanto precede è che il credito fatto valere da pari ad € 17.403,91, può Controparte_2 dirsi positivamente accertato.
4. Non trova alcun riscontro probatorio l'affermazione dell'opponente secondo cui si Controparte_2 sarebbe resa inadempiente per aver abbandonato il cantiere dopo la pausa estiva. Si segnala l'irrilevanza della fattura depositata dall'opponente con la terza memoria, (tesa a dimostrare che a partire da quel periodo si è dovuta attivare in tutta fretta per reperire i materiali presso altri fornitori), in Controparte_1 quanto testualmente riferita ad un cantiere diverso da quello per cui è causa (la causale fa riferimento al cantiere della scuola media statale di Cornedo Vicentino).
5. Sull'opposto versante, ha mancato di fornire la prova del fatto estintivo consistente nel Controparte_1 pagamento di somme superiori al valore delle prestazioni ricevute.
pagina 5 di 6 Circa l'asserito pagamento di acconti per la somma di € 45.000,00, si rileva che, diversamente da quanto affermato dall'opponente in prima memoria, non sono state prodotte in giudizio le relative distinte di bonifico. La prova testimoniale dedotta sul punto (capitolo 8) era invece inammissibile, stante l'assoluta genericità del fatto storico dedotto (quando e con quali modalità sarebbero stati fatti i pagamenti?) e stante la necessità di un supporto documentale alla luce della consistenza considerevole degli importi dedotti.
In ogni caso, alla luce di quanto sopra accertato con riferimento all'entità delle prestazioni rese da
[...]
il pagamento degli acconti indicati dall'opponente, anche qualora provato, non sarebbe CP_2 risolutivo per escludere l'esistenza del residuo credito fatto valere dall'opposta.
6. Corollario degli accertamenti che precedono è anche il rigetto della domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, per la genericità delle allegazioni poste a suo fondamento e l'assoluto difetto di prova dei pagamenti di cui è chiesta la restituzione.
7. In conclusione, l'opposizione va rigettata e l'opponente condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo in base ai parametri medi del D.M. 55/2014 e di cui si dispone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. art. 93 c.p.c..
Non si ravvisano i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) rigetta l'opposizione;
2) rigetta la domanda riconvenzionale di parte opponente;
3) condanna a rifondere a le spese del presente giudizio, Controparte_1 Controparte_2 che si liquidano in € 49,43 per spese ed € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, CPA e IVA di legge, disponendo che il relativo pagamento sia effettuato direttamente in favore del procuratore della parte opposta, Avv. Antonio Fabian, che si è dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c..
Verona, 28.1.2025
Il Giudice
Cristiana Bottazzi
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