Sentenza breve 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 17/02/2026, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00417/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01087/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 1087 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Barbariol, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l’accertamento
della condotta omissiva del Ministero dell’Interno - Ufficio territoriale del Governo di -OMISSIS- e la declaratoria dell’obbligo di provvedere sull’istanza di erogazione delle misure di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale ai sensi del d.lgs. n. 142/2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2025 il dott. AO De PI e udito il difensore di parte resistente come specificato nel verbale;
Sentita la stessa parte ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente – dopo l’ingresso sul territorio nazionale – il 2 aprile 2025 presentava domanda di protezione internazionale alla Questura di -OMISSIS- dichiarandosi indigente. Poiché a seguito della richiesta non veniva collocato in alcun centro di accoglienza, il 5 maggio 2025 il ricorrente – per il tramite del proprio difensore – chiedeva alla Prefettura di -OMISSIS- « L’immediato ingresso nel sistema di accoglienza ».
2. L’Amministrazione restava inerte anche dopo la proposizione della nuova istanza, per cui il ricorrente presentava ricorso con cui chiedeva l’accertamento dell’illegittimità della condotta omissiva dell’Amministrazione e la declaratoria dell’obbligo di provvedere sull’istanza di erogazione delle misure di accoglienza.
Il ricorrente, in particolare: a) rappresentava che ai sensi dell’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 142 del 2015 il soggetto che ha presentato domanda di protezione internazionale e risulta privo di mezzi sufficienti a garantirgli una qualità di vita adeguata ha diritto di accedere alle misure di accoglienza; b) affermava che l’inerzia serbata dall’Amministrazione sulla sua istanza concretava un silenzio inadempimento; c) chiedeva che fosse accertata l’illegittimità della condotta omissiva dell’Amministrazione ed ordinato alla medesima di disporre l’immediato ingresso del ricorrente nel sistema di accoglienza di cui al d.lgs. n. 142 del 2015.
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata, evidenziando che con decreto del 9 luglio 2025 erano state accordate le misure di accoglienza in favore del ricorrente, ammesso al centro di accoglienza straordinaria di Adria. Quindi la difesa erariale chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese di giudizio.
3. Alla camera di consiglio del 3 settembre 2025 la causa passava in decisione, previo avviso alle parti in merito alla possibile definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
4. Preso atto di quanto affermato dall’Amministrazione resistente, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., in quanto l’avvenuta ammissione del ricorrente alle richieste misure di accoglienza risulta pienamente satisfattivo dell’interesse da questi azionato in giudizio.
Nulla vi è da statuire in ordine alle spese di giudizio, in quanto l’ammissione del ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, disposta con decreto 8 novembre 2024 n. 68 della competente Commissione, comporterebbe che l’Amministrazione resistente – cui dovrebbe essere addossato l’onere della rifusione in virtù del principio della soccombenza virtuale – dovrebbe essere condannata a rifondere le spese di lite con pagamento in favore dello Stato, in applicazione dell’art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui “ Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato ”, ipotesi esclusa dalla giurisprudenza nel caso in cui il soccombente sia un’Amministrazione dello Stato, qual è il Ministero dell’Interno (Cass., sez. I, 26 giugno 2023, n. 18162).
5. Con separato decreto, a seguito della presentazione della richiesta di liquidazione, verrà disposta la liquidazione di detto patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
LO OR, Presidente
Andrea De Col, Primo Referendario
AO De PI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO De PI | LO OR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.