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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 2237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2237 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2237/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 11:50 in composizione monocratica:
DA RAFFAELLA, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18185/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. - 17142801004
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002467560226623161 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2312/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso
Resistente/Appellato: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la proposizione del ricorso in esame, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in epigrafe, impugna il provvedimento di fermo n. 20250002467560226623161 notificato in data 09.7.2025 sul veicolo tg. Targa_1, emesso per omesso/parziale versamento del tributo Tari, nell'anno 2022 per l'importo di €1.133,25 comprensivo di ingiustificati sanzioni ed interessi.
Il ricorrente eccepisce la nullità dell'opposto atto per difetto di legittimazione attiva della Napoli obiettivo valore srl.
Il comune di Napoli si costituisce e chiede la propria estromissione dal giudizio trattandosi di attività demandata al concessionario.
La Napoli obiettivo Valore srl si costituisce e resiste alle eccezioni di parte.
La Municipia spa non si costituisce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e quindi va rigettato.
Pregiudizialmente in rito deve essere estromesso dalla presente controversia il Comune di Napoli in quanto l'attività di accertamento e riscossione risulta delegata alla Napoli Obiettivo Valore.
Sempre in rito, in relazione alla legittimazione di Napoli obiettivo valore occorre rilevare che alla luce della legge 21 febbraio 2025, n. 15 (in G.U. 24/02/2025, n. 45) di conversione del d.l. 27 dicembre 2024, n. 202
(c.d. decreto 'milleproroghe 2025'), è stato previsto (art. 3 co. 14 septies) quanto segue: “Per l'anno 2025, il termine del 31 marzo, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, è prorogato al 30 settembre 2025. Al fine di adeguare la disciplina relativa all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, anche alla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si procede alla revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine, le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, conformemente alla disciplina recata dalla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si interpretano nel senso che le società di scopo, di cui all'articolo 194 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o di progetto, di cui al previgente articolo 184 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituite per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche, non sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo risulti già iscritta nel predetto albo. Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo di cui al precedente periodo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società”.
Successivamente all'intervento del legislatore di interpretazione autentica e quindi di applicazione retroattiva della normativa emanata, la sentenza n. 7495/2025 della Suprema Corte di cassazione, prendendo atto della intervenuta disciplina legislativa, ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis cod. proc. civ., per la risoluzione del quesito circa la validità e l'efficacia della costituzione della “società di progetto” Napoli obiettivo valore, avente ad oggetto l'accertamento e la riscossione fiscale, non iscritta nell'albo previsto dall'art. 53 d.l.vo n. 446/1997, né nella relativa sezione separata dell'art. 1, co. 805, l. 27 dicembre 2019, n. 160.
In base a ciò la Napoli obiettivo Valore srl deve essere considerata legittimata all'accertamento ed alla riscossione fiscale.
Trattandosi dell'unica doglianza avanzata dal ricorrente, il ricorso deve essere perciò rigettato.
Le spese possono essere compensate in virtù degli effettivi dubbi di legittimità che si sono posti in relazione alla legittimazione della NOV srl definitivamente interpretati, infatti, dal legislatore.
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Napoli, sez. 2, nella persona del GM,
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 11:50 in composizione monocratica:
DA RAFFAELLA, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18185/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. - 17142801004
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002467560226623161 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2312/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso
Resistente/Appellato: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la proposizione del ricorso in esame, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in epigrafe, impugna il provvedimento di fermo n. 20250002467560226623161 notificato in data 09.7.2025 sul veicolo tg. Targa_1, emesso per omesso/parziale versamento del tributo Tari, nell'anno 2022 per l'importo di €1.133,25 comprensivo di ingiustificati sanzioni ed interessi.
Il ricorrente eccepisce la nullità dell'opposto atto per difetto di legittimazione attiva della Napoli obiettivo valore srl.
Il comune di Napoli si costituisce e chiede la propria estromissione dal giudizio trattandosi di attività demandata al concessionario.
La Napoli obiettivo Valore srl si costituisce e resiste alle eccezioni di parte.
La Municipia spa non si costituisce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e quindi va rigettato.
Pregiudizialmente in rito deve essere estromesso dalla presente controversia il Comune di Napoli in quanto l'attività di accertamento e riscossione risulta delegata alla Napoli Obiettivo Valore.
Sempre in rito, in relazione alla legittimazione di Napoli obiettivo valore occorre rilevare che alla luce della legge 21 febbraio 2025, n. 15 (in G.U. 24/02/2025, n. 45) di conversione del d.l. 27 dicembre 2024, n. 202
(c.d. decreto 'milleproroghe 2025'), è stato previsto (art. 3 co. 14 septies) quanto segue: “Per l'anno 2025, il termine del 31 marzo, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, è prorogato al 30 settembre 2025. Al fine di adeguare la disciplina relativa all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, anche alla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si procede alla revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine, le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, conformemente alla disciplina recata dalla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si interpretano nel senso che le società di scopo, di cui all'articolo 194 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o di progetto, di cui al previgente articolo 184 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituite per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche, non sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo risulti già iscritta nel predetto albo. Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo di cui al precedente periodo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società”.
Successivamente all'intervento del legislatore di interpretazione autentica e quindi di applicazione retroattiva della normativa emanata, la sentenza n. 7495/2025 della Suprema Corte di cassazione, prendendo atto della intervenuta disciplina legislativa, ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis cod. proc. civ., per la risoluzione del quesito circa la validità e l'efficacia della costituzione della “società di progetto” Napoli obiettivo valore, avente ad oggetto l'accertamento e la riscossione fiscale, non iscritta nell'albo previsto dall'art. 53 d.l.vo n. 446/1997, né nella relativa sezione separata dell'art. 1, co. 805, l. 27 dicembre 2019, n. 160.
In base a ciò la Napoli obiettivo Valore srl deve essere considerata legittimata all'accertamento ed alla riscossione fiscale.
Trattandosi dell'unica doglianza avanzata dal ricorrente, il ricorso deve essere perciò rigettato.
Le spese possono essere compensate in virtù degli effettivi dubbi di legittimità che si sono posti in relazione alla legittimazione della NOV srl definitivamente interpretati, infatti, dal legislatore.
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Napoli, sez. 2, nella persona del GM,
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.