Ordinanza presidenziale 26 febbraio 2022
Sentenza 7 settembre 2022
Rigetto
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 07/03/2025, n. 1916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1916 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01916/2025REG.PROV.COLL.
N. 09391/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9391 del 2022, proposto da QU AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Lamberti, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale dei Parioli n. 67;
contro
Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Beatrice Dell'Isola, Rosanna Panariello, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Beatrice Dell'Isola in Roma, via Poli 29;
Direzione Generale per il Governo del Territorio Uod 04 della Giunta Regionale della Campania, Assessorato al Governo del Territorio della Giunta Regionale della Campania, Rup del Procedimento di Archiviazione della Proposta Progettuale, Comune di Frattamaggiore, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quinta) n. 5649/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2024 il Cons. Riccardo Carpino.
Nessuno è comparso per le parti costituite, come da verbale quanto al passaggio in decisione
FATTO e DIRITTO
1. La questione controversa riguarda il provvedimento regionale (D.D. n. 40 del 23 marzo 2016, trasmesso con nota dell’8 aprile 2016) recante l’archiviazione della proposta progettuale presentata dall’appellante, per il tramite della società di consulenza Ingegneria e sviluppo s.r.l., volta alla realizzazione di un intervento di nuova costruzione nel Comune di Frattamaggiore, composta di n. 88 alloggi, di cui 63 a libero mercato, 20 da locare a canone sostenibile e 5 da cedere gratuitamente al Comune.
In particolare l’appellante ha partecipato all’avviso pubblico, indetto con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 294 del 3 luglio 2008, pubblicato sul B.U.R.C. n. 28 del 14 luglio 2008, finalizzato all'individuazione della disponibilità, da parte di soggetti pubblici, privati e/o operatori economici, a proporre e realizzare interventi di riqualificazione edilizia e di edilizia residenziale sociale, da realizzarsi nel territorio regionale.
Detti interventi erano posti in attuazione delle linee guida per la redazione e l'attuazione dei programmi finalizzati alla risoluzione delle problematiche abitative e alla riqualificazione del patrimonio edilizio e urbanistico esistente e progettati in conformità alle linee guida per la programmazione in materia di edilizia residenziale pubblica di cui alla delibera di Giunta regionale n. 231/1998.
1.1 Con successivo decreto n. 396 del 6 marzo 2009, sono state fissate le linee guida che regolano la procedura secondo le seguenti fasi:
I) criteri di carattere generale per la valutazione delle istanze.
II) esame delle istanze presentate a sua volta ulteriormente ripartito nelle seguenti fasi procedimentali:
-attività preliminare: esclusione delle istanze non conformi all'avviso pubblico;
-prima fase: valutazione tecnico- ambientale- localizzativa
-seconda fase: assenso dell’ente locale;
-terza fase: approfondimento ed analisi di qualità della proposta preliminare;
-quarta fase: elaborazione e validazione della proposta definitiva.
III) attuazione degli interventi mediante il ricorso alla negoziazione urbanistica attivando anche quanto previsto dall'articolo 12 della Legge regionale 16/2004.
IV) accordo di programma ai sensi dell'art.12 della l.r.16/2004.
1.2 Il Consiglio Comunale di Frattamaggiore, con delibera n. 34 del 29 dicembre 2012, ha preso atto dei lavori tecnici compiuti dal tavolo tecnico insediato presso l’ente ed ha dichiarato l’interesse pubblico dell’intervento. Il Consiglio comunale ha altresì deliberato di approvare successivamente l’accordo di programma e la convenzione tra il soggetto proponente e l’amministrazione comunale.
Con decreto dirigenziale n. 40 del 23 marzo 2016, trasmesso con nota dell’8 aprile 2016 la Regione Campania ha decretato l’archiviazione della proposta progettuale del ricorrente, in quanto l’intervento sarebbe in contrasto con le previsioni di cui all’art. 1, comma 153, della l.r. n. 5/2013, nelle more intervenuta, comportando consumo di nuovo suolo, in quanto prevede la costruzione in aree libere, non ancora edificate.
In particolare il provvedimento di diniego motiva che il richiamato art 1, comma 153, l.r. 5/2013 avrebbe consentito la concessione di nuovi contributi o agevolazioni “solo per interventi di recupero edilizio e non per quelli di nuova edificazione” , come quello in esame.
Nel provvedimento richiamato si dà comunque atto che l’esecuzione dell’intervento avrebbe comportato una agevolazione di tipo urbanistico (come precisato dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22 aprile 2008), vietata dalla richiamata disposizione regionale.
2. Avverso il richiamato provvedimento di diniego, l’odierno appellante ha proposto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, che lo ha rigettato.
Propone ora appello per i seguenti motivi:
I. Error in judicando in relazione alla l. r. Campania n. 5/2013, alla l. r. Campania n 17/2014, violazione del principio di irretroattività del provvedimento amministrativo. violazione dell’art. 11 disp. prel cod. civ.
II. Error in judicando in relazione al principio di irretroattività del provvedimento amministrativo ed all’art. 11 disp. prel cod. civ.
In particolare con il primo motivo l’appellante rileva che la proposta è stata integralmente istruita dalla Regione, unitamente al Comune di Frattamaggiore, in una serie di tavoli tecnici ed il relativo procedimento si sarebbe definitivamente concluso con l’espletamento della fase di validazione della proposta definitiva che avrebbe una valenza costitutiva; secondo l’appellante la sottoscrizione dell’Accordo di Programma aveva una funzione meramente dichiarativa.
Con il secondo motivo sostiene l’applicabilità nella fattispecie dell’art. 1, comma 153 - bis , della l.r. 5/2013. In particolare ritiene che il citato comma 153 - bis sarebbe norma di interpretazione autentica che chiarirebbe che non è possibile dichiarare la decadenza per i progetti (come quello in esame) già approvati e validati alla data di entrata in vigore della disposizione medesima; in ogni caso rileva che il richiamo nella indicata disposizione ai procedimenti avviati ai sensi del d.m. infrastrutture 26 marzo 2008, n. 31941 chiarisce che il comma 153 non si applicherebbe al bando al quale ha partecipato il ricorrente.
In ultimo rileva che il richiamato comma 153 - bis si riferisce a convenzioni da sottoscriversi tra i soggetti attuatori e la Regione mentre nel caso in questione la convenzione sarebbe stata sottoscritta solo con il Comune di Frattamaggiore.
3. L’appello è infondato; in considerazione della connessione tra i motivi di appello questi possono essere trattati unitariamente.
Al riguardo va preliminarmente chiarito che nel caso in questione si ha riguardo ad un intervento soggetto alla disciplina dell’art. 1, comma 153, l.r. 5/2013; detta disposizione prevede che:
“ In attesa dell'adozione di una disciplina organica sul contenimento dell'uso del suolo in attuazione della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani), la concessione di nuovi contributi o agevolazioni in favore di soggetti attuatori legittimati dalle leggi in vigore per il recupero e la costruzione di alloggi nella Regione Campania è consentita solo per interventi di recupero edilizio e non per quelli di nuova edificazione .”
Nel caso in esame l’intervento comporta una agevolazione atteso che consente la realizzazione, previa variante urbanistica, di un immobile residenziale, per una superficie di 9.980 mq., in area classificata dal piano regolatore “zona per attrezzature di interesse pubblico”; si tratta di un’agevolazione urbanistica, qualificata tale dal d.m.22 aprile 2008, recante “Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea”.
Inoltre la fase istruttoria non si è esaurita atteso che, come evidenziato in fatto, la delibera della Giunta regionale n. 396/2009 fa espresso riferimento a quattro fasi e l’ iter al momento è ancora da completarsi con la terza fase (attuazione degli interventi mediante il ricorso alla negoziazione urbanistica) e con la quarta, relativa all’accordo di programma, che ha valenza sostanziale essendo idoneo a determinare la variante urbanistica ex art 34 d.lgs. 267/2000; ne consegue che non può ritenersi definito l’intervento e quindi nella fattispecie non operano neanche le eccezioni previste dallo stesso comma 153 che eccettua dal divieto di agevolazioni urbanistiche una serie di ipotesi che presuppongono completato l’i ter (si fa riferimento alle ipotesi in cui i lavori non sono iniziati nei termini previsti, o non sono proseguiti per impossibilità sopravvenuta derivante da causa non imputabile al soggetto attuatore, oppure per i quali comunque sussistono motivi di annullamento o di revoca del provvedimento di ammissione al contributo).
4. Inoltre nella fattispecie in esame non rileva neanche quanto dispone l’art 1, comma 153 bis, l.r. 5/2013.
Detta disposizione dispone quanto segue:
“ Ai procedimenti, avviati ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture 26 marzo 2008, n. 31941 (Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile) ed ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009, n. 40251 (Piano nazionale di edilizia abitativa) finalizzati a finanziare attività di nuova edificazione, non si applica la disciplina di cui al comma 153 a condizione che gli stessi siano stati avviati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 5/2013, e si concludano, con la sottoscrizione delle convenzioni tra i soggetti attuatori e la Regione, nel termine inderogabile di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Decorso tale termine i procedimenti non conclusi con la sottoscrizione della suddetta convenzione sono archiviati in via definitiva “
Al riguardo va rilevato che dall’esame degli atti di causa il procedimento in questione non è inquadrabile nell’ambito dei bandi avviati ai sensi del d.m. 26 marzo 2008 n. 31941, in considerazione del fatto che, dalla richiamata manifestazione di interesse, si evincono obiettivi che esulano dalla mera realizzazione di edilizia per alloggi a canone sostenibile.
In particolare si fa riferimento al fatto che “l'obiettivo prioritario è quello di puntare al miglioramento della gestione dell'uso del territorio contrastando sia il degrado complessivo dei centri cittadini che l'espansione sfrenata delle periferie.”…“ciò mira alla riduzione del consumo di suolo, attraverso interventi equilibrati di densificazione urbana”;… “gli interventi in questione possono essere attuati con sistemi di intervento complessi (Programmi), entro sequenze di trasformazioni urbane connesse al mantenimento dei vincoli e degli obblighi di legge (servizi collettivi da standards ).”
La convenzione con la Regione, di cui al richiamato comma 153 bis, che era da stipularsi nei sei mesi, ha natura diversa rispetto a quella originariamente prevista con il Comune.
5. In considerazione di quanto sin qui esposto, ed in particolare la mancata conclusione del procedimento in tempo utile per impedire l’applicazione della sopravvenienza normativa, il ricorso è da respingere.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento, in favore della Regione Campania, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi €. 4.000,00 (euro quattromila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Riccardo Carpino, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Riccardo Carpino | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO