TRIB
Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 21/11/2024, n. 1231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1231 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
N. 2404/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Francesca Possenti, all'esito dell'udienza del 21.11.2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 2404/2023 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. PONTE VALENTINA e dall'avv. PONTE DAVIDE ricorrente contro
(Cod. Fisc. Controparte_1 C.F._2
contumace
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.-. Con ricorso ritualmente notificato ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale allegando di aver lavorato alle dipendenze di
[...]
dall'8.6.2022 al 15.7.2023, con mansioni di badante della CP_1
sig.ra , persona non autosufficiente che necessitava di assistenza Persona_1
continua. Ha quindi lamentato di essere stata erroneamente inquadrata al livello
Pag. 1 di 7 BS, spettandole invece il livello CS del CCNL Lavoro Domestico, e di avere quindi diritto alle corrispondenti differenze retributive;
ha affermato poi di non aver ricevuto il pagamento delle retribuzioni di luglio 2023, il rateo della tredicesima mensilità, le spettanze di fine rapporto e il TFR. Ha poi lamentato che, nonostante il datore di lavoro abbia esercitato il recesso con lettera del
30.6.2023 (con decorrenza dal 15.7.2023), egli abbia erroneamente comunicato al centro per l'impiego la “risoluzione consensuale” del rapporto, impedendole di poter beneficiare della Naspi. Ha infine concluso chiedendo la condanna del convenuto al pagamento della somma di € 5.035,24 (di cui € 1.349,50 per TFR) a titolo di differenze retributive per il corretto inquadramento, per la retribuzione di luglio 2023, tredicesima mensilità, spettanze di fine rapporto e TFR e di ulteriori
€ 5.397,35 a titolo di risarcimento del danno subito per non aver potuto beneficiare della Naspi.
Nessuno si è costituito per la parte resistente e, all'udienza del 30.4.2024, stante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, ne è stata dichiarata la contumacia;
a seguito dell'escussione del teste , la causa è stata Tes_1
ritenuta matura per la decisione previo deposito dei conteggi aggiornati da parte della ricorrente;
è stata fissata l'udienza in trattazione scritta del 21.11.2024 all'esito della quale è stata pronunciata sentenza.
2.- Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
2.1.- La parte ricorrente ha allegato di non avere ricevuto il pagamento della retribuzione di luglio 2023, della tredicesima mensilità delle spettanze di fine rapporto e del TFR maturato.
Si osserva in primo luogo che il resistente, rimasto contumace, benché ritualmente citato, non è comparso all'udienza fissata ex art. 420 c.p.c.; tale circostanza è valutabile dal giudice al fine di ritenere come ammessi i fatti dedotti dal ricorrente, alla luce degli altri elementi di prova raccolti nel corso del giudizio (tra le molte: Cass. Civ. Sez. I Sent. n. 1648 del 2.3.1996; Cass. Civ.
Sez. II, Ord. n. 9436 del 18.4.2018). Vi è poi da premettere che la parte ricorrente ha fornito la prova documentale della sussistenza del rapporto di lavoro alle
Pag. 2 di 7 dipendenze del convenuto, per il periodo dal 8.6.2022 al 15.7.2023; si vedano infatti: la copia della denuncia del rapporto di lavoro domestico (doc. 2), le copie delle buste paga (doc. 3), la lettera di interruzione del rapporto di lavoro (doc. 4)
e la comunicazione di cessazione al centro per l'impiego (doc. 5), dai quali emergono inequivocabilmente le date di inizio e di cessazione dell'attività lavorativa presso il convenuto. Parte convenuta, non costituendosi in giudizio, non ha poi fornito la prova dell'avvenuto pagamento delle somme pretese dalla lavoratrice, né ha contestato l'entità del credito rivendicato. Sul punto, basti ricordare l'insegnamento della Suprema Corte laddove afferma che il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Civ. SS.UU. n. 13533 del
30.1.2001). Tali elementi, unitamente alla mancata comparizione del convenuto all'udienza ex art. 420 c.p.c., tratteggiano un quadro probatorio pienamente delineato, che consente di ritenere fondate le domande formulate dalla parte ricorrente.
2.2.- Quanto al superiore inquadramento rivendicato dalla ricorrente per tutta la durata del rapporto di lavoro, si osserva quanto di seguito.
Come noto, grava sul lavoratore un rigoroso onere della prova in ordine alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della qualifica superiore pretesa
(Cass. Civ. Sez. Lav. n. 7300 del 13.4.2006). Inoltre, è necessaria la prova (e ancor prima, l'allegazione) circa la stabilità, continuatività e prevalenza dei compiti svolti rispetto a quelli riferibili alla qualifica e livello superiori, con la precisazione che (ad esempio anche in caso di mansioni promiscue) la prevalenza non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica o occasionale
(Cass. Civ. Sez. Lav. ord. n. 2969 del 8.2.2021).
Pag. 3 di 7 Ciò premesso, contrariamente alla prospettazione attorea, è emerso lo svolgimento, da parte della ricorrente, di mansioni corrispondenti al livello CS solamente a partire dal 15.3.2022 in poi.
Alla luce del CCNL Lavoro Domestico, pacificamente applicabile al rapporto di lavoro in oggetto, il livello BS è riconosciuto al profilo di “assistente familiare che assiste persone autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti”; al contrario, il livello CS è attribuito al profilo di “assistente familiare che assiste persone non autosufficienti (non formato), ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti”.
L'elemento distintivo tra le due figure è quindi l'autosufficienza della persona assistita. Ebbene, il testimone escusso (marito della ricorrente in regime di separazione dei beni), della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, ha collocato temporalmente la “non autosufficienza” dell'assistita limitandola all'ultimo periodo di lavoro (“negli ultimi tre / quattro mesi”), ossia dal momento in cui le condizioni della signora si erano aggravate tanto da non consentirle più di camminare (“negli ultimi due mesi”) e da rendere necessario un'assistenza continua anche avuto riguardo alla sua igiene personale;
nel periodo precedente, invece, la cura dell'igiene personale dell'assistita era un incombente che “poteva capitare”, con ciò implicitamente ammettendo che, prima, si trattava di una mansione svolta saltuariamente (vedasi teste : “nell'ultimo anno la Tes_1
si era aggravata peggiorando le sue condizioni di salute. Nell'ultimo Per_1
anno ricordo di essere stato in casa una volta e di aver visto la badata sulla sedia a rotelle. Posso dire che negli ultimi 2 mesi la non era più in grado Per_1
di camminare. Oltre a farle compagnia mia moglie la lavava e la aiutava, soprattutto nell'ultimo periodo, ma anche prima poteva capitare (…) Posso dire che negli ultimi 3 o 4 mesi la badata non era autosufficiente, so che aveva un piede malato che mia moglie le curava”). Pertanto, la ricorrente ha fornito la prova dello svolgimento delle mansioni di assistenza a persona non autosufficiente solamente con decorrenza dai quattro mesi antecedenti la
Pag. 4 di 7 cessazione del rapporto (avvenuta il 15.7.2023) ossia dal 15.3.2023 in avanti;
deve pertanto essere ritenuto corretto l'inquadramento al livello BS per il periodo precedente.
2.3.- La ricorrente, su invito del Giudice, ha depositato con le note di trattazione nuovi conteggi al fine di ricalcolare sia le differenze retributive derivanti dal corretto inquadramento al livello CS con decorrenza dal 15.3.2023, sia le altre somme rivendicate dalla dipendente per la retribuzione di luglio 2023, le spettanze di fine rapporto, la tredicesima mensilità e il TFR non versati dalla parte resistente al termine del rapporto di lavoro. Tali somme sono state indicate in complessivi € 4.278,03 di cui € 1.334,68 per TFR;
i menzionati conteggi sono esenti da errori di calcolo e sono stati elaborati sulla base del CCNL Lavoro
Domestico, correttamente individuato e applicabile al rapporto di lavoro in oggetto.
La domanda merita quindi accoglimento nei limiti della somma di € 4.278,03 lordi.
2.4.- La domanda di risarcimento del danno subito per la mancata percezione della Naspi è parimenti fondata.
È pacifico e documentato, infatti, che il rapporto di lavoro sia cessato a causa del recesso esercitato dal datore di lavoro (vedasi la comunicazione del 30.6.2023 di
“interruzione del rapporto di lavoro” nella quale si legge che “con la presente sono spiacente di doverLe comunicare la decisione di interrompere il rapporto di lavoro di natura domestica instaurato il 8.6.2022. Considerato il preavviso di 15 giorni di calendario, il rapporto di lavoro avrà termine il 15/7/2023 (…)” – doc.
4). La circostanza è stata peraltro ulteriormente confermata dal teste escusso (“il rapporto di lavoro è cessato per licenziamento, era uscita di casa alle 20.00 e a mezzanotte era rientrata di nuovo, ho chiesto cosa fosse successo. Mi disse che era stata chiamata un'ucraina alla quale le avevano detto di spiegare il da farsi
a tutela della anche dal punto di vista infermieristico ma lei non poteva Per_1
visto che era stata assunta per fare le pulizie”). È altresì documentale che, invece, il datore abbia comunicato al Centro per l'impiego, quale motivo di
Pag. 5 di 7 cessazione del rapporto di lavoro la “risoluzione consensuale” (vedasi doc. 5).
Nonostante i solleciti effettuati anche a mezzo dell'associazione sindacale
(vedasi comunicazione del 19.11.2023 prodotta come doc. 6) non vi è stata rettifica e ciò ha determinato la reiezione della domanda di formulata dalla CP_2
ricorrente (doc. 7 in atti), essendo tale trattamento riconosciuto solo ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e, quindi, limitatamente ai casi di recesso datoriale o dimissioni per giusta causa.
L'aver quindi indicato quale motivo di cessazione una “risoluzione consensuale” ha impedito l'accoglimento della domanda da parte dell' e ha cagionato il CP_3
correlativo danno, quantificato nelle somme che la ricorrente avrebbe avuto diritto a percepire, pari ad € 5.397,35 come da computo prodotto in giudizio.
Anche tali conteggi sono da ritenersi esenti da errori di calcolo, poiché fanno corretta applicazione dei criteri stabiliti dalle norme di legge vigenti in punto di liquidazione del trattamento Naspi;
a ciò si aggiunga che parte convenuta, non costituendosi in giudizio, non ha poi fornito la prova dell'avvenuto pagamento, né ha contestato l'entità del credito rivendicato o la correttezza del conteggio, né ha potuto offrire la prova di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del credito che avrebbero potuto incidere sulla sua determinazione o quantificazione.
La domanda, conseguentemente, deve essere interamente accolta e la parte convenuta deve essere condannata al pagamento della somma di € 5.397,35 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, decorrenti dalla data di produzione del danno ossia dalla reiezione della domanda di avvenuta con comunicazione CP_2
del 21.8.2023 (doc. 7).
3.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, applicando i compensi con la diminuzione massima consentita, data la scarsa complessità della controversia e la contumacia del convenuto, per lo scaglione di valore di riferimento (da € 5.200,00 a € 26,000) e quindi: € 911,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 586,00 per la fase istruttoria, € 809,00 per la fase decisionale per complessivi € 2.695,00, oltre alle spese generali al
Pag. 6 di 7 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato versato pari ad € 118,50.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) condanna al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di € 4.278,03 lordi (di cui € Parte_1
1334,68 per TFR), oltre interessi e rivalutazione monetaria calcolati ai sensi dell'art. 429 c.p.c. dalle singole scadenze al saldo effettivo;
2) condanna al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di € 5.397,35 a titolo di Parte_1
risarcimento del danno per le causali di cui in narrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
3) condanna al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese di lite che liquida in € 2.695,00 Parte_1
per compensi, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato versato pari ad €
118,50.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, lì 21/11/2024
Il giudice del lavoro
Francesca Possenti
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Francesca Possenti, all'esito dell'udienza del 21.11.2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 2404/2023 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. PONTE VALENTINA e dall'avv. PONTE DAVIDE ricorrente contro
(Cod. Fisc. Controparte_1 C.F._2
contumace
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.-. Con ricorso ritualmente notificato ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale allegando di aver lavorato alle dipendenze di
[...]
dall'8.6.2022 al 15.7.2023, con mansioni di badante della CP_1
sig.ra , persona non autosufficiente che necessitava di assistenza Persona_1
continua. Ha quindi lamentato di essere stata erroneamente inquadrata al livello
Pag. 1 di 7 BS, spettandole invece il livello CS del CCNL Lavoro Domestico, e di avere quindi diritto alle corrispondenti differenze retributive;
ha affermato poi di non aver ricevuto il pagamento delle retribuzioni di luglio 2023, il rateo della tredicesima mensilità, le spettanze di fine rapporto e il TFR. Ha poi lamentato che, nonostante il datore di lavoro abbia esercitato il recesso con lettera del
30.6.2023 (con decorrenza dal 15.7.2023), egli abbia erroneamente comunicato al centro per l'impiego la “risoluzione consensuale” del rapporto, impedendole di poter beneficiare della Naspi. Ha infine concluso chiedendo la condanna del convenuto al pagamento della somma di € 5.035,24 (di cui € 1.349,50 per TFR) a titolo di differenze retributive per il corretto inquadramento, per la retribuzione di luglio 2023, tredicesima mensilità, spettanze di fine rapporto e TFR e di ulteriori
€ 5.397,35 a titolo di risarcimento del danno subito per non aver potuto beneficiare della Naspi.
Nessuno si è costituito per la parte resistente e, all'udienza del 30.4.2024, stante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, ne è stata dichiarata la contumacia;
a seguito dell'escussione del teste , la causa è stata Tes_1
ritenuta matura per la decisione previo deposito dei conteggi aggiornati da parte della ricorrente;
è stata fissata l'udienza in trattazione scritta del 21.11.2024 all'esito della quale è stata pronunciata sentenza.
2.- Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
2.1.- La parte ricorrente ha allegato di non avere ricevuto il pagamento della retribuzione di luglio 2023, della tredicesima mensilità delle spettanze di fine rapporto e del TFR maturato.
Si osserva in primo luogo che il resistente, rimasto contumace, benché ritualmente citato, non è comparso all'udienza fissata ex art. 420 c.p.c.; tale circostanza è valutabile dal giudice al fine di ritenere come ammessi i fatti dedotti dal ricorrente, alla luce degli altri elementi di prova raccolti nel corso del giudizio (tra le molte: Cass. Civ. Sez. I Sent. n. 1648 del 2.3.1996; Cass. Civ.
Sez. II, Ord. n. 9436 del 18.4.2018). Vi è poi da premettere che la parte ricorrente ha fornito la prova documentale della sussistenza del rapporto di lavoro alle
Pag. 2 di 7 dipendenze del convenuto, per il periodo dal 8.6.2022 al 15.7.2023; si vedano infatti: la copia della denuncia del rapporto di lavoro domestico (doc. 2), le copie delle buste paga (doc. 3), la lettera di interruzione del rapporto di lavoro (doc. 4)
e la comunicazione di cessazione al centro per l'impiego (doc. 5), dai quali emergono inequivocabilmente le date di inizio e di cessazione dell'attività lavorativa presso il convenuto. Parte convenuta, non costituendosi in giudizio, non ha poi fornito la prova dell'avvenuto pagamento delle somme pretese dalla lavoratrice, né ha contestato l'entità del credito rivendicato. Sul punto, basti ricordare l'insegnamento della Suprema Corte laddove afferma che il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Civ. SS.UU. n. 13533 del
30.1.2001). Tali elementi, unitamente alla mancata comparizione del convenuto all'udienza ex art. 420 c.p.c., tratteggiano un quadro probatorio pienamente delineato, che consente di ritenere fondate le domande formulate dalla parte ricorrente.
2.2.- Quanto al superiore inquadramento rivendicato dalla ricorrente per tutta la durata del rapporto di lavoro, si osserva quanto di seguito.
Come noto, grava sul lavoratore un rigoroso onere della prova in ordine alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della qualifica superiore pretesa
(Cass. Civ. Sez. Lav. n. 7300 del 13.4.2006). Inoltre, è necessaria la prova (e ancor prima, l'allegazione) circa la stabilità, continuatività e prevalenza dei compiti svolti rispetto a quelli riferibili alla qualifica e livello superiori, con la precisazione che (ad esempio anche in caso di mansioni promiscue) la prevalenza non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica o occasionale
(Cass. Civ. Sez. Lav. ord. n. 2969 del 8.2.2021).
Pag. 3 di 7 Ciò premesso, contrariamente alla prospettazione attorea, è emerso lo svolgimento, da parte della ricorrente, di mansioni corrispondenti al livello CS solamente a partire dal 15.3.2022 in poi.
Alla luce del CCNL Lavoro Domestico, pacificamente applicabile al rapporto di lavoro in oggetto, il livello BS è riconosciuto al profilo di “assistente familiare che assiste persone autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti”; al contrario, il livello CS è attribuito al profilo di “assistente familiare che assiste persone non autosufficienti (non formato), ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti”.
L'elemento distintivo tra le due figure è quindi l'autosufficienza della persona assistita. Ebbene, il testimone escusso (marito della ricorrente in regime di separazione dei beni), della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, ha collocato temporalmente la “non autosufficienza” dell'assistita limitandola all'ultimo periodo di lavoro (“negli ultimi tre / quattro mesi”), ossia dal momento in cui le condizioni della signora si erano aggravate tanto da non consentirle più di camminare (“negli ultimi due mesi”) e da rendere necessario un'assistenza continua anche avuto riguardo alla sua igiene personale;
nel periodo precedente, invece, la cura dell'igiene personale dell'assistita era un incombente che “poteva capitare”, con ciò implicitamente ammettendo che, prima, si trattava di una mansione svolta saltuariamente (vedasi teste : “nell'ultimo anno la Tes_1
si era aggravata peggiorando le sue condizioni di salute. Nell'ultimo Per_1
anno ricordo di essere stato in casa una volta e di aver visto la badata sulla sedia a rotelle. Posso dire che negli ultimi 2 mesi la non era più in grado Per_1
di camminare. Oltre a farle compagnia mia moglie la lavava e la aiutava, soprattutto nell'ultimo periodo, ma anche prima poteva capitare (…) Posso dire che negli ultimi 3 o 4 mesi la badata non era autosufficiente, so che aveva un piede malato che mia moglie le curava”). Pertanto, la ricorrente ha fornito la prova dello svolgimento delle mansioni di assistenza a persona non autosufficiente solamente con decorrenza dai quattro mesi antecedenti la
Pag. 4 di 7 cessazione del rapporto (avvenuta il 15.7.2023) ossia dal 15.3.2023 in avanti;
deve pertanto essere ritenuto corretto l'inquadramento al livello BS per il periodo precedente.
2.3.- La ricorrente, su invito del Giudice, ha depositato con le note di trattazione nuovi conteggi al fine di ricalcolare sia le differenze retributive derivanti dal corretto inquadramento al livello CS con decorrenza dal 15.3.2023, sia le altre somme rivendicate dalla dipendente per la retribuzione di luglio 2023, le spettanze di fine rapporto, la tredicesima mensilità e il TFR non versati dalla parte resistente al termine del rapporto di lavoro. Tali somme sono state indicate in complessivi € 4.278,03 di cui € 1.334,68 per TFR;
i menzionati conteggi sono esenti da errori di calcolo e sono stati elaborati sulla base del CCNL Lavoro
Domestico, correttamente individuato e applicabile al rapporto di lavoro in oggetto.
La domanda merita quindi accoglimento nei limiti della somma di € 4.278,03 lordi.
2.4.- La domanda di risarcimento del danno subito per la mancata percezione della Naspi è parimenti fondata.
È pacifico e documentato, infatti, che il rapporto di lavoro sia cessato a causa del recesso esercitato dal datore di lavoro (vedasi la comunicazione del 30.6.2023 di
“interruzione del rapporto di lavoro” nella quale si legge che “con la presente sono spiacente di doverLe comunicare la decisione di interrompere il rapporto di lavoro di natura domestica instaurato il 8.6.2022. Considerato il preavviso di 15 giorni di calendario, il rapporto di lavoro avrà termine il 15/7/2023 (…)” – doc.
4). La circostanza è stata peraltro ulteriormente confermata dal teste escusso (“il rapporto di lavoro è cessato per licenziamento, era uscita di casa alle 20.00 e a mezzanotte era rientrata di nuovo, ho chiesto cosa fosse successo. Mi disse che era stata chiamata un'ucraina alla quale le avevano detto di spiegare il da farsi
a tutela della anche dal punto di vista infermieristico ma lei non poteva Per_1
visto che era stata assunta per fare le pulizie”). È altresì documentale che, invece, il datore abbia comunicato al Centro per l'impiego, quale motivo di
Pag. 5 di 7 cessazione del rapporto di lavoro la “risoluzione consensuale” (vedasi doc. 5).
Nonostante i solleciti effettuati anche a mezzo dell'associazione sindacale
(vedasi comunicazione del 19.11.2023 prodotta come doc. 6) non vi è stata rettifica e ciò ha determinato la reiezione della domanda di formulata dalla CP_2
ricorrente (doc. 7 in atti), essendo tale trattamento riconosciuto solo ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e, quindi, limitatamente ai casi di recesso datoriale o dimissioni per giusta causa.
L'aver quindi indicato quale motivo di cessazione una “risoluzione consensuale” ha impedito l'accoglimento della domanda da parte dell' e ha cagionato il CP_3
correlativo danno, quantificato nelle somme che la ricorrente avrebbe avuto diritto a percepire, pari ad € 5.397,35 come da computo prodotto in giudizio.
Anche tali conteggi sono da ritenersi esenti da errori di calcolo, poiché fanno corretta applicazione dei criteri stabiliti dalle norme di legge vigenti in punto di liquidazione del trattamento Naspi;
a ciò si aggiunga che parte convenuta, non costituendosi in giudizio, non ha poi fornito la prova dell'avvenuto pagamento, né ha contestato l'entità del credito rivendicato o la correttezza del conteggio, né ha potuto offrire la prova di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del credito che avrebbero potuto incidere sulla sua determinazione o quantificazione.
La domanda, conseguentemente, deve essere interamente accolta e la parte convenuta deve essere condannata al pagamento della somma di € 5.397,35 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, decorrenti dalla data di produzione del danno ossia dalla reiezione della domanda di avvenuta con comunicazione CP_2
del 21.8.2023 (doc. 7).
3.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, applicando i compensi con la diminuzione massima consentita, data la scarsa complessità della controversia e la contumacia del convenuto, per lo scaglione di valore di riferimento (da € 5.200,00 a € 26,000) e quindi: € 911,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 586,00 per la fase istruttoria, € 809,00 per la fase decisionale per complessivi € 2.695,00, oltre alle spese generali al
Pag. 6 di 7 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato versato pari ad € 118,50.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) condanna al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di € 4.278,03 lordi (di cui € Parte_1
1334,68 per TFR), oltre interessi e rivalutazione monetaria calcolati ai sensi dell'art. 429 c.p.c. dalle singole scadenze al saldo effettivo;
2) condanna al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di € 5.397,35 a titolo di Parte_1
risarcimento del danno per le causali di cui in narrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
3) condanna al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese di lite che liquida in € 2.695,00 Parte_1
per compensi, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato versato pari ad €
118,50.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, lì 21/11/2024
Il giudice del lavoro
Francesca Possenti
Pag. 7 di 7