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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 12/11/2025, n. 1536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1536 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice, dott. Raffaele Sannicandro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1657/2024 R.G. iniziata con atto di citazione notifica- to il 29/3/2024, da ora Parte_1 [...]
, c.f.: Parte_2
, elettivamente domiciliato in BORGO TRENTO TRIESTE 16 P.IVA_1
CAMPOSAMPIERO presso lo studio dell'Avv. BARISON LEONE, c.f.:
, dal quale è rappresentato e difeso C.F._1
- ATTORE OPPONENTE - contro
, c.f.: , elettivamen- Controparte_1 P.IVA_2 te domiciliato in Via Roma, 99 29121 Piacenza, presso lo studio dell'Avv.
MI ND, c.f.: dal quale è rappre- C.F._2 sentato e difeso - CONVENUTO OPPOSTO -
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.402/2024 emesso da questo Tribunale il 20/02/2024.
Causa introitata in decisione senza assumere alcun mezzo di prova, sulle se- guenti conclusioni di parte attrice opponente: “A) IN VIA PRINCIPALE: A.1) Accertato che l'opposizione era necessaria per far accertare l'inesigibilità del credito sottoposto a termine e che, quindi, al momento dell'emissione, il credito preteso non era esigibile per mancato de- corso del termine, revocare il decreto ingiuntivo per inesistenza del credito al momento dell'emissione dell'ingiunzione. A.2) Accertato che l'opponente non poteva considerarsi in mora sia perché l'opposta rifiuta- va di adempiere gli obblighi documentali e sia perché il credito non era ancora esigibile per- ché sottoposto a termine, dichiarare non dovuti gli interessi moratori come richiesti dall'opposta dalla scadenza delle singole fatture al saldo e non dovute nemmeno le spese le- gali relative all'ingiunzione. A.3) Accertato che la fattura 3951 del 25.05.2023 è indebita perché emessa fuori dalle previ- sioni delle leggi tributarie in materia di Iva e sia perché si riferisce ad un risarcimento di danni per responsabilità dolosa o colposa in assenza di qualsiasi prova, accogliere l'opposizione perché fondata. A.4) Accertato che la fattura 4679 del 12.07.2023 è indebita perché si riferisce ad impossibili manutenzioni eseguite sull'ascensore in un periodo temporale nel quale l'opposta ne ha im- pedito il funzionamento, accogliere l'opposizione dichiarando inesistente il credito ingiunto. A.5) Accertato, comunque, che l'opposta ha ammesso il pagamento delle fatture azionate tranne le fatture V04679 e V03951 perché non dovute, dichiarare cessata la materia del con- tendere con vittoria di spese e competenze e revoca dell'ingiunzione in quanto le fatture sono state pagate alla loro naturale scadenza e l'ingiunzione è stata emessa prima della scadenza contrattuale quindi per un credito non esigibile al momento dell'emissione in virtù del termi- ne di pagamento convenuto. Controparte_ B) IN VIA RICONVENZIONALE: B.1) Accertato che la ha indebitamente im- pedito per diversi mesi l'uso e la messa in funzione dell'ascensore panoramico costruito a Campodarsego presso la e comunque ha indebitamente trattenuto la documentazio- CP_2 ne come documentato anche dopo il collaudo, condannarla al risarcimento dei danni stimati nel 20% della fornitura o nella diversa somma anche maggiore che appaia di giustizia e con liquidazione anche equitativa del danno in quanto si tratta di danni anche non patrimoniali e per fatto illecito ed arrecati anche a terzi e con compensazione giudiziale di ogni e qualsiasi credito. Danni che possono anche aumentare nel tempo visto il protrarsi dell'inadempimento. D) IN VIA ISTRUTTORIA: D.1) Senza inversione dell'onere della prova si insiste nel chiede- re l'ammissione dei mezzi istruttori indicati nella memoria istruttoria del 23.09.2024. C) IN OGNI CASO: C.1) Revoca del decreto ingiuntivo opposto. C.2) Spese legali rifuse.”
e di parte convenuta opposta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
1. In via principale: accertare e dichiarare che l'opponente ha effet- tuato il parziale pagamento della somma di Euro 37.454,00= in luogo della maggior somma ingiunta di Euro 38.216,50=, successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo opposto, e
2. per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 402 del 19.02.2024 – RG. 544/2024 emes- so dal Tribunale di Padova in data 19.02.2024 limitatamente alla condanna al versamento della residua somma di Euro 762,50= a titolo di sorte capitale, degli interessi moratori come da domanda e delle spese legali liquidate e rigettare, per i motivi di cui in narrativa, tutte le Pa domande proposte da , e Parte_3 Parte_2 Parte_2[... con la presente opposizione in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non pro- vate.
3. In via subordinata: accertare e dichiarare che l'opponente ha effettuato il parziale paga- mento della somma di Euro 37.454,00= in luogo della maggior somma ingiunta di Euro 38.216,50= successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo opposto, e dire pertanto te- nute e condannare le società opponenti al pagamento, in solido tra loro, della residua somma pari di Euro 762,50 per sorte capitale ingiunta, oltre agli interessi moratori ed alle spese li- quidate con decreto ingiuntivo n. 402 del 19.02.2024. 4. Con vittoria di spese, competenze del presente procedimento”.
FATTO E DIRITTO.
- 2 - L'opposizione è fondata in minima parte e va pertanto accolta in tale misura.
Il ritardo nel pagamento delle fatture n.V02249 del 20/01/2022 e n.V03728 del 25/5/2023, relative alla fornitura e posa in opera dell'ascensore panorami- co di marca modello MRL 2.1 è imputabile all'opponente; la somma CP_1 degli importi in esse esposta, va dunque maggiorata degli interessi moratori, dalla scadenza di pagamento al saldo.
Le fatture n.V03951 del 21/6/2023 e n.V04679 del 12/7/2023 non sono invece dovute, in quanto l'opposta non ha dimostrato il titolo in forza del quale esse sono state emesse.
Dalle risultanze processuali emerge quanto segue.
1) Il 18/8/2021, ha commissionato a Parte_1 Controparte_1
[...
la fornitura e posa in opera dell'ascensore panoramico modello MRL 2.1, portata kg.630, da installare a Campodarsego (Pd), nella sede di CP_3 con due distinti ordini il n.2327/ME ed il n.2328/ME (vedasi docc.1, 2 oppo- nente).
2) A fronte di tale fornitura, l'opposta ha emesso nei confronti dell'opponente le fatture n.V02249 del 20/01/2022 di €24.644,00# e n.V03728 del 25/5/2023 di €24.644,00#; entrambe comprensive di iva al 22% (vedasi docc.1 e 3 fasci- colo ingiungente nel procedimento monitorio). La prima fattura prevedeva il pagamento in tre tranche di pari importo (€8.214,67) a 90, 120 e 150 giorni, fine mese + altri 10 giorni, dalla consegna;
la seconda, invece, il pagamento in due rate a 120 e 150 giorni, fine mese + altri 10 giorni, dal collaudo.
Lo scrivente rileva che la fattura n.V02249 si riferisce all'ordine n.2327/ME del 18/8/2021 mentre la fattura n.V03728, agli ordini 2326 e 2327/ME del
18/8/2021 e ritiene che il riferimento riportato nella seconda fattura suindicata sia errato, in quanto non indica l'ordine n.2328 del 18/8/2021 che pacifica- mente riguarda la fornitura e posa in opera dell'ascensore oggetto di causa.
- 3 - 3) La consegna dell'ascensore in questione, non è avvenuta nei termini stabi- liti nei citati ordini (e cioè il 01/11/2021 oppure 01/12/2021) (circostanza pa- cifica) ma in un momento successivo non precisamente provato in corso di causa. Per tale motivo i termini di pagamento sono concordemente slittati (ve- dasi doc.6 opposta).
4) Il collaudo dell'ascensore di cui è causa, è avvenuto il 09/5/2023 (vedasi doc. 10 opponente).
Si può pertanto sostenere con certezza, che alla data del 09/5/2023, il predetto manufatto era stato già fornito e posto in opera. Lo scrivente è giunto a tale convincimento in quanto il collaudo avviene dopo la consegna e quindi alla data del 09/5/2023, essa era già avvenuta.
Tale premessa è fondamentale per ritenere che non ha adempiuto Parte_1 esattamente alle obbligazioni a suo carico, in quanto ricevuta la consegna dell'ascensore, non ha provveduto a pagare nei termini pattuiti l'acconto pre- visto dall'ordine n.2327/ME (vedasi doc.1 opponente).
Anche presupponendo che la consegna sia avvenuta nello stesso giorno del collaudo, la fattura n.2249 del 20/01/2022, relativa al predetto ordine, è stata onorata il 27/3/2024 (vedasi doc. 4 opponente), quando ormai erano spirati tutti e tre i termini previsti nell'ordine n.2327/ME (vedasi doc. 1 opponente) e ribaditi nella fattura n.V02249/2022 (vedasi doc. 3 fascicolo ingiungente nel procedimento monitorio) e cioè il 10/9, il 10/10 ed il 10/11/2023 (90, 120 e
150 giorni, fine mese + altri 10 giorni dalla consegna).
5) Alla data del 10/11/2023, l'opponente ha pagato il primo acconto di
€12.322,00# della fattura n.3728 del 25/5/2023 (vedasi doc.3 opponente); mentre il saldo sempre di €12.322,00# della predetta fattura, è stato onorato il
04/6/2024 (circostanza pacifica).
Lo scrivente ritiene che non abbia esattamente adempiuto alle Parte_1 obbligazioni su di essa gravanti anche con riferimento alla citata fattura
- 4 - n.3728/2023. Infatti, sia la prima rata con scadenza 10/10/2023 (120 giorni, fine mese + altri 10 giorni dal collaudo) che la seconda, con scadenza
10/11/2023 (150 giorni, fine mese + altri 10 giorni dal collaudo), non sono state onorate nel termine pattuito;
la prima è stata pagata il 10/11/2023 e la seconda il 04/6/2024.
6) I documenti relativi all'ascensore in questione, sono stati consegnati dall'opposta all'opponente il 12/6/2024 (vedasi doc.9 e 10 opponente).
Alla luce dei precedenti punti 4, 5 e 6, lo scrivente ritiene che l'opposta abbia legittimamente esercitato il suo diritto sancito dall'art. 1460 c.c., rifiutandosi di adempiere all'obbligazione gravante a suo carico (consegna dei documenti dell'ascensore) se l'opponente non pagava l'intero prezzo pattuito e le cui rate era ormai scadute (vedasi doc. 5 opposta).
6) La fattura n.3951 del 21/6/2023 (vedasi doc.4 fascicolo ingiungente nel procedimento monitorio) ha ad oggetto la rifusione del valore di dadi e pia- strine che l'opposta asserisce le siano state sottratte in cantiere.
Tale allegazione non viene dimostrata in alcun modo;
lo scrivente ritiene per- tanto che l'importo della predetta fattura (€274,50) non sia dovuto.
7) La fattura n. 4679 del 12/7/2023 di €488,00#, riguarda invece la manuten- zione dell'ascensore di cui è causa (vedasi doc.5 fascicolo ingiungente nel procedimento monitorio). Essa viene contestata dall'opponente ed il contratto
(il n.C44.149102) nonché l'ordine (il n. 2263/ME del 11/7/2022) cui si riferi- sce, non sono stati prodotti dall'opposta, che pertanto non ha diritto a preten- derne il pagamento.
8) Per la fornitura oggetto di causa, ha complessivamente versa- Parte_1
to a €37.454,00# di cui €36.966,00# dopo la no- Controparte_1 tifica del decreto ingiuntivo opposto, a saldo delle fatture n.2249/2022 e n.3728/2023 (vedasi precedenti punti 2, 4 e 5) ed €488,00# per la fattura
- 5 - n.1929 del 11/01/2023 (vedasi doc.2 fascicolo ingiungente nel procedimento monitorio).
In definitiva, delle cinque fatture azionate col decreto ingiuntivo n.402/2024, tre (la n.V02249/2022, la n.3728/2023 e la n.1929/2023) sono state pagate dall'opponente all'opposta; le altre due (la n.4679/2023 e la n.3951/2023), in- vece, non sono dovute per i motivi meglio esposti ai precedenti punti 7 e 8.
Le fatture n. V02249/2022 e n.V03728/2023 sono state onorate in ritardo;
per- tanto sugli importi da esse esposti sono dovuti gli interessi moratori a far data dalle scadenze indicate ai precedenti punti 4 e 5, fino all'effettivo soddisfo.
In considerazione dell'esito della lite, le relative spese e competenze, ivi com- prese quelle del procedimento monitorio, vengono poste a carico dell'opponente ed in favore dell'altra parte, liquidandole in €286,00# per esborsi ed €9.000,00# per onorario oltre rimborso spese forfettario, iva e cpa.
P.Q.M.
Il Giudice Istruttore, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronun- ciando, ogni altra richiesta, eccezione e deduzione disattesa, accoglie in mi- nima parte l'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n.402/2024 emesso da questo Tribunale il 20/02/2024 e per effetto, condanna
[...]
(già Parte_2 [...]
, in persona del suo legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, a pagare a in persona de suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, gli interessi moratori dalla scadenza delle rate previste nelle fatture n. V02249/2022 e n. V03728/2023 e cioè €8.214,67# dal
10/9/2023, €8.214,67# dal 10/10/2023, €8.214,67# dal 10/11/2023,
€12.322,00#, dal 10/10/2023 ed €12.322,00# dal 10/11/2023, fino all'effettivo soddisfo.
Condanna Parte_2
(già , in persona del suo
[...] Parte_1
- 6 - legale rappresentante pro-tempore, a pagare a in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, le spese di lite così come liquidate in parte motiva.
Così deciso in Padova il 12 novembre 2025.
Il giudice onorario: avv. Raffaele Sannicandro
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