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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 01/10/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 1517 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. RUSSO MONICA, giusta delega in atti Parte_1
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. RANUCCI FIORENTINO, giusta delega Parte_2
in atti
E
con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 2 e 3
n.2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate così
come modificate all'udienza dell'1.10.2025, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 6.01.2007 in Liberi (CE), trascritto nel Registro degli Atti di Parte_2
matrimonio del Comune di Liberi al numero 1, parte II, serie A, anno 2007, con ordine all'Ufficiale
dello Stato Civile del Comune di Liberi, di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
a) che l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Savona, previo esperimento degli incombenti di rito, voglia dichiarare lo scioglimento (rectius, la cessazione degli effetti civili) del matrimonio contratto tra i
Signori e contratto in Liberi (CE) in data 6.01.2007 e registrato presso il Registro degli Pt_2 Pt_1
Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile di detto Comune, Anno 2007, numero 1, Parte II,
Serie A, Ufficio 1 Voglia in particolare: b) confermare il contributo al mantenimento di e EL a carico del sig. nella misura Per_1 Pt_2
pari ad Euro 250,00 (Euro 125,00 cadauno) oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie come regolamentato nel Verbale della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova del
15 settembre 2016 che si allega al presente ricorso. Tale importo viene deciso di comune accordo tra i genitori attesa la precaria situazione lavorativa in cui versa il signor in questo periodo. Pt_2
Circa le spese straordinarie il sig. dichiara fin da ora che si farà carico, oltre a quelle sopra Pt_2
indicate nel verbale, altresì della metà delle spese universitarie dei figli e EL;
Per_1
c) il minore EL viene affidato in via esclusiva alla madre atteso che il padre è costretto per motivi di lavoro a viaggiare molto rendendo difficile le comunicazioni tra i due ex – coniugi in tempi rapidi per l'interesse del figlio. In ragione dell'affido esclusivo la SI potrà agire per il Pt_1
rilascio del passaporto individuale del minore, per la sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità valida anche per l'espatrio, per l'eventuale dichiarazione di accompagno o altro documento equipollente laddove il minore si recasse all'estero con un accompagnatore diverso dalla madre, quali i nonni o gli insegnanti.
d) il minore potrà incontrare il padre liberamente previa comunicazione dello stesso alla Pt_2
madre con un preavviso di almeno 5 giorni, invece potrà decidere autonomamente come e se Per_1
incontrare il padre attesa l'età;
e) quanto all'assegno unico esso sarà percepito integralmente dalla SI atteso che i Pt_1
minori vivono stabilmente con la stessa e così anche la detrazione per i figli a carico spetterà
integralmente dalla SI . A tale scopo il Sig. si impegna a trasmettere alla SI Pt_1 Pt_2
nei tempi dettati dalle norme i documenti necessari alla presentazione delle domande di cui Pt_3
sopra.
f) i ricorrenti sono economicamente indipendenti e dichiarano che ogni altra questione patrimoniale
è stata risolta al di fuori di questo atto e che nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro. Il sig. Pt_2
si impegna a comunicare alla SI variazioni della sua situazione economica e lavorativa Pt_1
nel solo interesse di contribuire maggiormente al contributo al mantenimento dei figli”. Così deciso nella Camera di Consiglio in data 1.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Dott.ssa Lorena Canaparo