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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 329/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO NT FRANCESCO NI, Presidente
BE CE, AT
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2914/2024 depositato il 02/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
C&c Srl - Concessioni E Consulenze - 07057670726
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1656/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 2 e pubblicata il 21/08/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 018142022 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 018142022 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 018142022 IMU 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 244/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'avv Difensore_1 si rimette agli atti Resistente/Appellato: Nessuno è presente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento IMU 2018-2019-2020 si costituiva C&C SRL– CONCESSIONI E CONSULENZE.
I Giudici di prime cure rigettavano il ricorso. Rispetto alla procedura presentava appello il contribuente, sostanzialmente , reiterando le questioni fondanti il ricorso introduttivo e quindi un difetto motivazionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato. Invero, i Giudici di prima cure hanno sapientamente motivato in ordine alla congruita' della motivazione del provvedimento impugnato. In particolare il provvedimento impugnato denuncia il deficit di prova del secondo dei presupposti per godere dell'esenzione IMU cioe' l'abitualità della dimora rispetto alla quale non spono state ritenute congrue due fatture Società_1 peraltro di importo molto limitato.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello pertanto conferma la sentenza impugnata, condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 250 oltre ad oneri e accessori se dovuti con distrazione se richiesta.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO NT FRANCESCO NI, Presidente
BE CE, AT
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2914/2024 depositato il 02/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
C&c Srl - Concessioni E Consulenze - 07057670726
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1656/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 2 e pubblicata il 21/08/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 018142022 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 018142022 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 018142022 IMU 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 244/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'avv Difensore_1 si rimette agli atti Resistente/Appellato: Nessuno è presente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento IMU 2018-2019-2020 si costituiva C&C SRL– CONCESSIONI E CONSULENZE.
I Giudici di prime cure rigettavano il ricorso. Rispetto alla procedura presentava appello il contribuente, sostanzialmente , reiterando le questioni fondanti il ricorso introduttivo e quindi un difetto motivazionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato. Invero, i Giudici di prima cure hanno sapientamente motivato in ordine alla congruita' della motivazione del provvedimento impugnato. In particolare il provvedimento impugnato denuncia il deficit di prova del secondo dei presupposti per godere dell'esenzione IMU cioe' l'abitualità della dimora rispetto alla quale non spono state ritenute congrue due fatture Società_1 peraltro di importo molto limitato.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello pertanto conferma la sentenza impugnata, condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 250 oltre ad oneri e accessori se dovuti con distrazione se richiesta.