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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 20/09/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott. Nicolò Sesta Giudice
dott. Gabriele Bordiga Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 137 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2025, promosso da:
, C.F. , nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Oristano in Via Carducci n. 44, presso lo studio dell'Avv. GREGGIU CARLA che la rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso
Ricorrente
contro
, C.F. , nato a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato in Oristano in Piazza Roma – Galleria Porcella n. 4, presso lo studio dell'Avv. CAU
MANUELA SEBASTIANA che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti:
“a) Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori, con collocamento, ai fini anagrafici, Per_1 presso il domicilio materno;
continuerà a ricevere da entrambi i genitori cura, educazione ed istruzione, manterrà con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conserverà con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti SInificativi, entro gli ordinari limiti del rapporto parentale. Entrambi i genitori adotteranno consensualmente le decisioni di maggiore interesse per il figlio, tra cui quelle riguardanti le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, la partecipazione alle attività formative extra scolastiche, i viaggi di istruzione e di svago e le attività sportive e ricreative;
b) il padre potrà tenere con sé il figlio a fine settimana alternati, dal sabato all'uscita di scuola sino alle ore 21 della domenica, nel periodo extrascolastico dalle ore 10 del dall'uscita di scuola e dalle ore 15 nei giorni di assenza e nel periodo extrascolastico, sino alle ore 21 (22 nel periodo extrascolastico) nel fine settimana in cui il minore starà con il padre;
mentre nel fine settimana in cui il minore starà con la madre, il padre potrà tenere con sé il figlio il mercoledì, dall'uscita da scuola
e dalle ore 15 nei giorni di assenza e nel periodo extrascolastico, sino alle ore 21 (22 nel periodo extrascolastico) e il venerdì dall'uscita da scuola e dalle ore 15 nei giorni di assenza e nel periodo extrascolastico, sino alla mattina del sabato quando lo accompagnerà a scuola, mentre in periodo extrascolastico lo riporterà dalla madre entro le ore 10. Durante le festività natalizie, il minore trascorrerà con la madre il 24 ed il 26 dicembre ed il 01 gennaio e con il padre il 25 ed il 31 dicembre ed il 06 gennaio, e viceversa alternandosi negli anni successivi. Ancora, trascorrerà, alternativamente di anno in anno, la domenica di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con
l'altro. Il bambino trascorrerà il compleanno dei genitori con ciascuno di essi anche se il giorno dovesse cadere durante il periodo di permanenza presso l'altro genitore. Il compleanno del bambino sarà festeggiato congiuntamente o disgiuntamente con i genitori e comunque facendo in modo che possa trascorrere parte della giornata con entrambi i genitori. Durante le vacanze estive, il figlio trascorrerà due settimane anche non consecutive con ciascun genitore, da concordare con adeguato anticipo tra essi, preferibilmente entro il mese di giugno. Fatta salva la possibilità di modificare dette condizioni di comune accordo;
c) il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di contributo per il mantenimento CP_1 Parte_1 del figlio , entro il giorno 5 di ogni mese, una somma mensile di € 300,00 da rivalutarsi Per_1 annualmente come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie e sanitarie non coperte dal SSN che si renderanno necessarie per il figlio, previamente concordate e/o documentate e le spese fisse mensili tra le quali ricomprendere l'attività sportiva, la mensa scolastica, la logopedista;
d) l'assegno unico universale, o quella diversa provvidenza pubblica disposta in favore della prole, sarà percepita integralmente dalla Sig.ra Pt_1
e) spese di lite compensate”. Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“visto l'accordo raggiunto dalle parti conclude chiedendo che il Tribunale voglia disporre in conformità alle condizioni congiuntamente verbalizzate da e ”. Parte_1 CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.02.2025 ha chiesto la regolamentazione delle Parte_1 condizioni di affidamento e di mantenimento del figlio minore nato il [...] dalla Per_1 relazione con ed ha formulato le seguenti conclusioni: CP_1
a) disporre l'affido condiviso del figlio minore , il quale avrà la residenza anagrafica Per_1 insieme alla madre. Il minore continuerà a ricevere da entrambi i genitori cura, educazione ed istruzione, manterrà con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conserverà con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti SInificativi, entro gli ordinari limiti del rapporto parentale. Entrambi i genitori adotteranno consensualmente le decisioni di maggiore interesse per il figlio, tra cui quelle riguardanti le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, la partecipazione alle attività formative extra scolastiche, i viaggi di istruzione e di svago e le attività sportive e ricreative;
b) il padre potrà tenere con sé il figlio a fine settimana alternati, dal sabato all'uscita di scuola sino alle ore 20,30 della domenica, nonché il pomeriggio del martedì dall'uscita di scuola sino alle ore 20,30; nel fine settimana in cui il minore starà con la madre, il padre potrà tenere con sé il figlio due pomeriggi a settimana, nei giorni di martedì e venerdì dall'uscita di scuola sino alle ore 20,30. Durante le festività natalizie, il minore trascorrerà con la madre il 24 ed il 26 dicembre ed il 01 gennaio e con il padre il 25 ed il 31 dicembre ed il 06 gennaio, e viceversa alternandosi negli anni successivi. Ancora, trascorrerà, alternativamente di anno in anno, la domenica di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro. Il bambino trascorrerà il compleanno dei genitori con ciascuno di essi anche se il giorno dovesse cadere durante il periodo di permanenza presso l'altro genitore. Il compleanno del bambino sarà festeggiato congiuntamente o disgiuntamente con i genitori e comunque facendo in modo che possa trascorrere parte della giornata con entrambi i genitori. Durante le vacanze estive, il figlio trascorrerà due settimane anche non consecutive con ciascun genitore, da concordare con adeguato anticipo tra essi. Fatta salva la possibilità di modificare dette condizioni di comune accordo;
c) disporre a carico di l'obbligo di versare alla SI.ra a titolo di CP_1 Parte_1 contributo per il mantenimento del figlio , entro il giorno 5 di ogni mese, una somma Per_1 mensile di € 400,00, o la diversa somma che il Giudice riterrà congrua, da rivalutarsi annualmente come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie e sanitarie non coperte dal SSN che si renderanno necessarie per il figlio, previamente concordate e/o documentate e le spese fisse mensili tra le quali ricomprendere l'attività sportiva, la mensa scolastica, la logopedista;
d) stabilire che l'assegno unico universale, o quella diversa provvidenza pubblica disposta in favore della prole, sia percepita integralmente dalla Sig.ra Pt_1
e) con vittoria di spese in caso di opposizione.
Si è costituito il resistente, il quale ha dato atto di essere addivenuto a un accordo con la ricorrente alle condizioni che di seguito si riportano:
a) Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori, con collocamento, ai fini Per_1 anagrafici, presso il domicilio materno;
continuerà a ricevere da entrambi i genitori cura, educazione ed istruzione, manterrà con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conserverà con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti SInificativi, entro gli ordinari limiti del rapporto parentale. Entrambi i genitori adotteranno consensualmente le decisioni di maggiore interesse per il figlio, tra cui quelle riguardanti le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, la partecipazione alle attività formative extra scolastiche, i viaggi di istruzione e di svago e le attività sportive e ricreative;
b) il padre potrà tenere con sé il figlio a fine settimana alternati, dal sabato all'uscita di scuola sino alle ore 21 della domenica, nel periodo extrascolastico dalle ore 10 del sabato sino alle ore 22 della domenica, nonché il pomeriggio del lunedì e mercoledì dall'uscita di scuola e dalle ore 15 nei giorni di assenza e nel periodo extrascolastico, sino alle ore 21 (22 nel periodo extrascolastico) nel fine settimana in cui il minore starà con il padre;
mentre nel fine settimana in cui il minore starà con la madre, il padre potrà tenere con sé il figlio il mercoledì dall'uscita da scuola e dalle ore 15 nei giorni di assenza e nel periodo extrascolastico, sino alle ore 21 (22 nel periodo extrascolastico) e il venerdì dall'uscita da scuola e dalle ore 15 nei giorni di assenza e nel periodo extrascolastico, sino alla mattina del sabato quando lo accompagnerà a scuola, mentre in periodo extrascolastico lo riporterà dalla madre entro le ore 10. Durante le festività natalizie, il minore trascorrerà con la madre il 24 ed il 26 dicembre ed il 01 gennaio e con il padre il 25 ed il 31 dicembre ed il 06 gennaio, e viceversa alternandosi negli anni successivi. Ancora, trascorrerà, alternativamente di anno in anno, la domenica di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro. Il bambino trascorrerà il compleanno dei genitori con ciascuno di essi anche se il giorno dovesse cadere durante il periodo di permanenza presso l'altro genitore. Il compleanno del bambino sarà festeggiato congiuntamente o disgiuntamente con i genitori e comunque facendo in modo che possa trascorrere parte della giornata con entrambi i genitori. Durante le vacanze estive, il figlio trascorrerà due settimane anche non consecutive con ciascun genitore, da concordare con adeguato anticipo tra essi. Fatta salva la possibilità di modificare dette condizioni di comune accordo;
c) il verserà alla SI.ra a titolo di contributo per il mantenimento del CP_1 Parte_1 figlio , entro il giorno 5 di ogni mese, una somma mensile di € 300,00 da rivalutarsi Per_1 annualmente come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie e sanitarie non coperte dal
SSN che si renderanno necessarie per il figlio, previamente concordate e/o documentate e le spese fisse mensili tra le quali ricomprendere l'attività sportiva, la mensa scolastica, la logopedista;
d) l'assegno unico universale, o quella diversa provvidenza pubblica disposta in favore della prole, sarà percepita integralmente dalla Sig.ra Pt_1
e) spese compensate.
Vale la pena evidenziare che l'accordo raggiunto ricalca sostanzialmente le conclusioni formulate dalla ricorrente: ciò è sintomatico della volontà collaborativa delle parti e della propensione a un rapporto civile improntato al reciproco appoggio.
Le parti sono comparse innanzi al Giudice delegato all'udienza del 23.06.2025 e, in tale sede, hanno ribadito di essere addivenute a un accordo nei termini di cui alle conclusioni conformi sopra rassegnate.
Conseguentemente, non è stata ritenuta necessaria l'adozione di provvedimenti temporanei e urgenti.
Ai sensi dell'art. 473bis.22, ult. co., c.p.c., pertanto, sono state fatte precisare le conclusioni, è stata ordinata la discussione orale della causa nella stessa udienza e, all'esito della formulazione di conclusioni conformi come sopra riportate, la causa è stata trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
Devono essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi del figlio minore.
Difatti, il previsto affidamento condiviso è idoneo a dare completa attuazione all'ormai consolidato principio della bigenitorialità, il quale rappresenta un caposaldo fondamentale in materia di affidamento in quanto garantisce il legittimo diritto dei figli minori di poter stabilire, e coltivare nel tempo, un rapporto continuativo con entrambi i genitori, anche laddove questi abbiano scelto di non proseguire la loro relazione sentimentale.
La genitorialità condivisa, inoltre, garantisce che le decisioni di maggiore interesse per i figli siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi. È, invero, lo stesso art. 337 ter c.c. a prevedere che debba valutarsi prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori.
Anche le modalità di esercizio del diritto di visita e i tempi previsti nell'accordo sono certamente condivisibili, in quanto attuabili senza conflitto in ragione della positiva collaborazione tra le parti nel garantire regolare cura e assistenza al minore e risultano comunque idonee a garantire una proficua e stabile presenza paterna, così da consentire un'adeguata esplicazione del proprio ruolo genitoriale anche in relazione all'età del bambino, fatta salva la possibilità di modificare dette condizioni di comune accordo in un'ottica di efficace cooperazione per il bene del minore.
Sotto il profilo economico, infine, si ritiene che l'ammontare dell'assegno di mantenimento dovuto dal padre, così come concordato dalle parti, risulti conforme a soddisfare le eSIenze di vita del minore e, allo stato, debba ritenersi proporzionato alle attuali disponibilità economiche e alle condizioni lavorative e personali delle parti.
Invero, parte ricorrente svolge attualmente attività lavorativa come infermiera con stipendio mensile netto di euro 1.800,00, mentre parte resistente svolge attualmente attività lavorativa come autista con stipendio mensile netto di euro 1.300,00. Egli è, inoltre, titolare di un'attività di allevamento di bovini che, allo stato, non produce un effettivo guadagno, ma è beneficiaria di contributi europei a sostegno del comparto.
A fronte del prevalente collocamento del minore presso la madre, nonché tenuto conto della rappresentata necessità per quest'ultima di stipulare contratto per l'acquisto di un immobile (rispetto alla quale la ricorrente ha dato atto dell'esistenza di un'avanzata trattativa), può ritenersi congrua la misura dell'assegno concordata, a maggior ragione se si considera la rinuncia del resistente alla propria quota di assegno unico universale.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo, sull'accordo delle parti:
- dispone che il figlio minore venga affidato ad entrambi i genitori, con collocamento, ai fini Per_1 anagrafici, presso il domicilio materno;
continuerà a ricevere da entrambi i genitori cura, educazione ed istruzione, manterrà con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conserverà con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti SInificativi, entro gli ordinari limiti del rapporto parentale. Entrambi i genitori adotteranno consensualmente le decisioni di maggiore interesse per il figlio, tra cui quelle riguardanti le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, la partecipazione alle attività formative extra scolastiche, i viaggi di istruzione e di svago e le attività sportive e ricreative;
- dispone che il padre potrà tenere con sé il figlio a fine settimana alternati, dal sabato all'uscita di scuola sino alle ore 21 della domenica, nel periodo extrascolastico dalle ore 10 del sabato sino alle ore 22 della domenica, nonché il pomeriggio del lunedì e mercoledì dall'uscita di scuola e dalle ore
15 nei giorni di assenza e nel periodo extrascolastico, sino alle ore 21 (22 nel periodo extrascolastico) nel fine settimana in cui il minore starà con il padre;
mentre nel fine settimana in cui il minore starà con la madre, il padre potrà tenere con sé il figlio il mercoledì dall'uscita da scuola e dalle ore 15 nei giorni di assenza e nel periodo extrascolastico, sino alle ore 21 (22 nel periodo extrascolastico) e il venerdì dall'uscita da scuola e dalle ore 15 nei giorni di assenza e nel periodo extrascolastico, sino alla mattina del sabato quando lo accompagnerà a scuola, mentre in periodo extrascolastico lo riporterà dalla madre entro le ore 10. Durante le festività natalizie, il minore trascorrerà con la madre il 24 ed il 26 dicembre ed il 01 gennaio e con il padre il 25 ed il 31 dicembre ed il 06 gennaio, e viceversa alternandosi negli anni successivi. Ancora, trascorrerà, alternativamente di anno in anno, la domenica di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro. Il bambino trascorrerà il compleanno dei genitori con ciascuno di essi anche se il giorno dovesse cadere durante il periodo di permanenza presso l'altro genitore. Il compleanno del bambino sarà festeggiato congiuntamente o disgiuntamente con i genitori e comunque facendo in modo che possa trascorrere parte della giornata con entrambi i genitori. Durante le vacanze estive, il figlio trascorrerà due settimane anche non consecutive con ciascun genitore, da concordare con adeguato anticipo tra essi. Fatta salva la possibilità di modificare dette condizioni di comune accordo;
- dispone che verserà alla SI.ra a titolo di contributo per il mantenimento CP_1 Parte_1 del figlio , entro il giorno 5 di ogni mese, una somma mensile di € 300,00 da rivalutarsi Per_1 annualmente come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie e sanitarie non coperte dal SSN che si renderanno necessarie per il figlio, previamente concordate e/o documentate e le spese fisse mensili tra le quali ricomprendere l'attività sportiva, la mensa scolastica, la logopedista;
- prende atto che l'assegno unico universale, o quella diversa provvidenza pubblica disposta in favore della prole, sarà percepita integralmente dalla Sig.ra Pt_1
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, nella camera di conSIlio della Sezione Civile del Tribunale, in data
17.9.2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Gabriele Bordiga Dott.ssa Consuelo Mighela