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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 10/04/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 287/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente
Dott.ssa Saras Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 287/2024 Ruolo Gen. Contenzioso Civile,
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv.to Daniela Paccoi e elettivamente domiciliata Parte_1
presso lo studio della stessa in Perugia via Danzetta n. 14
Ricorrente
E
CP_1
Convenuto contumace
Con l'intervento del P.M.
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per la ricorrente Parte_1
“come in atti”
Svolgimento del processo e motivi della decisione pagina 1 di 2 Con ricorso iscritto a ruolo in data 21.2.2024 , riferiva che aveva avuto una Parte_1
relazione con e che da tale relazione era nato in data [...], che CP_1 Persona_1 fin dalla nascita quest'ultimo era sempre vissuto con la madre , che vi erano regolari frequentazioni con il padre, che al compimento dei tre anni di età si allontanava dal territorio nazionale CP_1
interrompendo qualsiasi relazione con il bambino e disinteressandosi completamente alle sue esigenze di vita quotidiana , che la predetta aveva cercato più volte di contattare il ma senza successo;
CP_1 chiedeva, pertanto, che venisse disposto l'affido esclusivo del minore alla stessa . Persona_1
Dopo vari tentativi di notifica del provvedimento di fissazione della comparizione delle parti davanti al
Giudice delegato alla trattazione del procedimento, accertata la regolarità della notifica, si procedeva nella contumacia di CP_1
In data 9.12.2024 il Giudice pronunciava ordinanza ai sensi dell'art. 473 bis . 22 c.p.c. disponendo l'affido esclusivo del minore alla madre senza nulla disporre in ordine alla Persona_1
frequentazione padre – figlio stante la totale assenza del primo e il suo totale disinteresse.
Alla successiva udienza del 5.3.2025 la difesa di concludeva ribadendo la Parte_1
richiesta di affido super esclusivo del figlio minore tenuto conto della necessità per la medesima di gestire in autonomia le esigenze del bambino stante l'assenza del padre.
Il Collegio , preso atto di quanto sopra , rilevata la totale assenza di e il suo disinteresse CP_1 per il figlio , dispone l'affido super esclusivo di quest'ultimo alla madre senza assumere Per_1
ulteriori provvedimenti in termini di contributo al mantenimento e di frequentazione padre – figlio stante l'impossibilità assoluta di una qualsiasi interlocuzione con il predetto . CP_1
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide: dispone l'affido super esclusivo del figlio minore nato in data [...] alla madre Persona_1 [...]
; Parte_1 nulla per le spese.
Spoleto 9.4.2025
Il Presidente
Claudia Matteini
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente
Dott.ssa Saras Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 287/2024 Ruolo Gen. Contenzioso Civile,
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv.to Daniela Paccoi e elettivamente domiciliata Parte_1
presso lo studio della stessa in Perugia via Danzetta n. 14
Ricorrente
E
CP_1
Convenuto contumace
Con l'intervento del P.M.
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per la ricorrente Parte_1
“come in atti”
Svolgimento del processo e motivi della decisione pagina 1 di 2 Con ricorso iscritto a ruolo in data 21.2.2024 , riferiva che aveva avuto una Parte_1
relazione con e che da tale relazione era nato in data [...], che CP_1 Persona_1 fin dalla nascita quest'ultimo era sempre vissuto con la madre , che vi erano regolari frequentazioni con il padre, che al compimento dei tre anni di età si allontanava dal territorio nazionale CP_1
interrompendo qualsiasi relazione con il bambino e disinteressandosi completamente alle sue esigenze di vita quotidiana , che la predetta aveva cercato più volte di contattare il ma senza successo;
CP_1 chiedeva, pertanto, che venisse disposto l'affido esclusivo del minore alla stessa . Persona_1
Dopo vari tentativi di notifica del provvedimento di fissazione della comparizione delle parti davanti al
Giudice delegato alla trattazione del procedimento, accertata la regolarità della notifica, si procedeva nella contumacia di CP_1
In data 9.12.2024 il Giudice pronunciava ordinanza ai sensi dell'art. 473 bis . 22 c.p.c. disponendo l'affido esclusivo del minore alla madre senza nulla disporre in ordine alla Persona_1
frequentazione padre – figlio stante la totale assenza del primo e il suo totale disinteresse.
Alla successiva udienza del 5.3.2025 la difesa di concludeva ribadendo la Parte_1
richiesta di affido super esclusivo del figlio minore tenuto conto della necessità per la medesima di gestire in autonomia le esigenze del bambino stante l'assenza del padre.
Il Collegio , preso atto di quanto sopra , rilevata la totale assenza di e il suo disinteresse CP_1 per il figlio , dispone l'affido super esclusivo di quest'ultimo alla madre senza assumere Per_1
ulteriori provvedimenti in termini di contributo al mantenimento e di frequentazione padre – figlio stante l'impossibilità assoluta di una qualsiasi interlocuzione con il predetto . CP_1
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide: dispone l'affido super esclusivo del figlio minore nato in data [...] alla madre Persona_1 [...]
; Parte_1 nulla per le spese.
Spoleto 9.4.2025
Il Presidente
Claudia Matteini
pagina 2 di 2