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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 04/07/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa AR Cao Presidente relatore dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice dott.ssa Maria Paduano Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1134 /2023 V.G. promossa da:
(C.F. ), nato in [...] il Parte_1 C.F._1
11/07/1949, con il patrocinio dell'avv. MARIALUISA MELIDDO, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata in [...] il [...], con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. FRANCESCA MINELLA, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
1 Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Data della decisione: 27.06.2025
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Voglia il Tribunale in intestazione, contrariis reiectis, così giudicare
Nel merito in principalità: per tutte le ragioni esposte in atti, e a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1072/2012 pronunciata da codesto Ill.mo Tribunale in data 28.06.2012: revocare l'assegno di mantenimento (€ 800,00 oltre rivalutazione Istat) e il contributo alle spese per la casa (€ 300,00 oltre rivalutazione Istat) per complessivi € 1.100,00 oltre rivalutazione Istat disposto a favore dell'ex coniuge con effetto a partire dalla data Controparte_1 della domanda, e con condanna alla restituzione delle somme che dovessero risultare versate dall' nelle more del presente giudizio. CP_2
Disporre, conseguentemente, che nulla deve il sig. alla sig.ra a titolo di mantenimento Pt_1 CP_1
e/o spese casa.
In via subordinata: ferma restando la revoca del contributo di € 300,00 (oltre rivalutazione) a titolo di spese per la casa, ridurre l'assegno di mantenimento determinandolo in misura non superiore ad euro 150,00 mensili ovvero in quella diversa misura che il Tribunale riterrà equa e di giustizia e comunque con effetto a partire dalla data della domanda, con eventuale condanna alla restituzione delle somme che dovessero risultare versate dall' nelle more del presente giudizio. CP_2
In via ulteriormente subordinata: ferma restando la revoca del contributo di € 300,00 (oltre rivalutazione) a titolo di spese per la casa, confermare la rideterminazione dell'assegno di mantenimento nella misura di € 450,00 per come disposta all'esito dell'udienza del 06.06.2024.
Con vittoria di spese, diritti, ed onorari oltre iva e cpa come per legge”.
Per : Controparte_1
“La signora , ut supra rappresentata e difesa, chiede che l'Ill.mo Tribunale di Controparte_1
Como, contrariis reiectis, Voglia accogliere le seguenti conclusioni:
Nel merito in principalità:
-Rigettare le domande e le conclusioni così come rassegnate in ricorso perché infondate in fatto ed in diritto ed in particolare
2 - rigettare la richiesta del ricorrente di revoca dell'assegno divorzile a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.1072/2012 del
Tribunale di Como in data 28.06.2012;
- Disporre, visto che d'altro canto il signor non ha mai versato somme diverse, l'eventuale Pt_1 riduzione/rideterminazione dell'importo dell'assegno alla somma attualmente oggetto di versamento diretto da parte di di euro 450,00, oltre rivalutazione Istat, mantenendo ferma l'erogazione CP_2
CP_ diretta da parte dell competente, modifica da considerarsi in essere dalla data del provvedimento, e di conseguenza,
-Rigettare la richiesta del ricorrente di condanna alla restituzione delle somme che dovessero risultare versate dall' nelle more del presente giudizio. CP_2
-Rigettare la richiesta proposta dal ricorrente in via subordinata volta a ridurre l'assegno di mantenimento determinandolo in misura non superiore ad euro 200,00 mensili ovvero in quella diversa misura che il Tribunale riterrà equa e di giustizia, nonché la richiesta di condanna alla restituzione delle somme che dovessero risultare versate dall' nelle more del presente giudizio, CP_2 in quanto infondata per i motivi esposti in narrativa.
- Rigettare le istanze istruttorie di controparte e dichiarare inammissibili le prove anche documentali di cui in memoria datata 22 settembre 2023.
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
- Qualora il Giudice lo dovesse ritenere utile si richiede che disponga ogni più approfondito accertamento sulla situazione reddituale del ricorrente anche al fine della determinazione dell'entità dell'assegno, qualora dovesse accogliere anche parzialmente le conclusioni avversarie”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto che:
- Con ricorso depositato in data 14.04.2023 dopo avere premesso di Parte_2 avere contratto matrimonio con a Messina il 19.08.1976, i cui effetti civili Controparte_3 cessavano per effetto della sentenza definitiva n. 1072/2012 del Tribunale di Como, emessa in data
28.06.2012 e depositata il 2.08.2012 – chiedeva la parziale modifica delle statuizioni contenute nella predetta sentenza che determinava, per quanto rileva in questa sede, un assegno divorzile di € 1100 mensili totali (€ 800 di mantenimento e € 300 quale contributo alle spese di casa).
A sostegno della propria richiesta, il ricorrente riferiva di un peggioramento della sua attività lavorativa e della sua vita privata, dato che dal 2017 lo stesso dispone unicamente di una pensione di
€ 930 al mese e di una pensione erogata dalla CA di Compensazione SV di € 120 mensili.
3 Il ricorrente chiedeva dunque all'intestato Tribunale di disporre la revoca dell'assegno divorzile o, in subordine, la sua riduzione a € 200.
- Con memoria difensiva depositata in data 8.09.2023 si costituiva in giudizio Controparte_1 la quale, contestando la ricostruzione dei fatti come fornita da controparte, chiedeva il rigetto delle domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto.
- Successivamente, all'udienza del 13 marzo 2024, venivano sentite entrambe le parti, le quali meglio illustravano la propria situazione personale e familiare, anche sotto il profilo economico.
- In data 6 giugno 2024 il Giudice, con ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c., alla luce della situazione reddituale delle parti riduceva l'assegno divorzile nella misura di € 450 mensili e riteneva la causa matura per la decisione, cosicché fissava l'udienza ex art. 473.bis. 28 c.p.c.
- Assegnati i termini di cui alle lett. a), b) e c) dell'artt. 473 bis.28 c.p.c., all'udienza del 25.06.2025, trattata in forma cartolare, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Tutto ciò premesso in punto svolgimento del processo, il Collegio osserva quanto segue.
Come noto in diritto, il procedimento di revisione ha la precipua funzione di registrare le sopravvenienze, in fatto o diritto, che impongono una riscrittura dello statuto regolamentare come fissato dalle parti consensualmente (o tipizzato in via giudiziale dall'Autorità Giudiziaria), che abbiano avuto una provata efficienza causale sugli equilibri pregressi (economici o personali) e abbiano alterato l'assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno.
Ritiene il Collegio che la domanda formulata dal ricorrente meriti di essere parzialmente accolta.
E invero, quanto alla situazione economica e abitativa attuale delle parti, Parte_1
ha riferito di essere oggi in pensione, di percepire mensilmente € 980, oltre a € 128 di
[...] pensione svizzera, e di abitare in una casa in Calabria in comproprietà con la seconda moglie (non convivente, da cui sarebbe appena separato), in relazione alla quale non sostiene spese (cfr. autodichiarazione). Il ricorrente, inoltre, non ha finanziamenti o altri gravami fatta eccezione per il prelievo diretto dell'assegno divorzile messo in esecuzione dalla ricorrente, per un importo di 453,60
€ mensili (cfr. mandato di pagamento ). Dalla documentazione in atti emerge un reddito mensile, CP_2 calcolato al netto di 12 mensilità, di € 558 nel 2024 (cfr. CU 2025), di € 490 nel 2023 (cfr. CU 2024).
invece, ha dichiarato di percepire l'assegno divorzile, versatole direttamente Controparte_1 dall' , di € 526,15 euro mensili, anche se dovrebbe percepire in astratto per tale titolo € 1.100 CP_2 mensili;
riceve in aggiunta € 93 dalla CA SV (cfr. autodichiarazione), per un totale di € 616,06 mensili;
la resistente vive unitamente al fratello in una casa Aler in cui spende mensilmente € 187, oltre alle utenze (cfr. udienza del 13.03.2024 e autodichiarazione); quest'ultimo percepisce
4 un'invalidità mensile di € 796. La è poi gravata da un finanziamento per cure dentistiche di € CP_1
287 mensili (cfr. autodichiarazione).
Rileva innanzitutto il Collegio che, rispetto all'epoca della sentenza di divorzio, sussiste un elemento sopravvenuto modificativo in senso peggiorativo della situazione economico-reddituale del
, nel senso che questi è nel frattempo andato in pensione (nel 2017); in tal modo il suo Pt_1 imponibile si è sensibilmente ridotto, passando da € 17.590 nel 2012, anno del divorzio, a quello attuale di circa € 6700 (cfr. CU 2025).
Il peggioramento economico del ricorrente non è tuttavia tale da giustificare il venir meno dell'obbligo sullo stesso gravante di versamento dell'assegno divorzile all'ex moglie, la quale si trova non solo in gravi difficoltà economiche ma altresì nell'impossibilità di procurarsi degli idonei mezzi di sostentamento, a causa dell'età ormai raggiunta.
In ragione di tutto quanto sopra esposto - comparate le situazioni economiche e abitative delle parti come previamente descritte, tenuto conto della durata del matrimonio, dell'età della resistente, dell'assenza per quest'ultima di entrate reddituali diverse dall'assegno divorzile, ridetermina in € 450
l'importo mensile che dovrà versare a favore di Parte_1 Controparte_1
a tale titolo.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Visto l'art. 9 legge n. 898/1970 e successive modificazioni,
Il Tribunale di Como, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n.
1072/2012 del Tribunale di Como, emessa in data 28.06.2021:
1. RIDETERMINA in € 450 mensili l'assegno divorzile che dovrà Parte_1 versare in favore di importo soggetto a rivalutazione monetaria Controparte_1 annuale secondo gli indici ISTAT di variazione del costo della vita, mantenendo ferma CP_ l'erogazione diretta da parte dell' competente;
2. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, in data 27.06.2025.
SI COMUNICHI.
Il Presidente rel.
Dott.ssa AR Cao
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa AR Cao Presidente relatore dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice dott.ssa Maria Paduano Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1134 /2023 V.G. promossa da:
(C.F. ), nato in [...] il Parte_1 C.F._1
11/07/1949, con il patrocinio dell'avv. MARIALUISA MELIDDO, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata in [...] il [...], con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. FRANCESCA MINELLA, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
1 Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Data della decisione: 27.06.2025
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Voglia il Tribunale in intestazione, contrariis reiectis, così giudicare
Nel merito in principalità: per tutte le ragioni esposte in atti, e a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1072/2012 pronunciata da codesto Ill.mo Tribunale in data 28.06.2012: revocare l'assegno di mantenimento (€ 800,00 oltre rivalutazione Istat) e il contributo alle spese per la casa (€ 300,00 oltre rivalutazione Istat) per complessivi € 1.100,00 oltre rivalutazione Istat disposto a favore dell'ex coniuge con effetto a partire dalla data Controparte_1 della domanda, e con condanna alla restituzione delle somme che dovessero risultare versate dall' nelle more del presente giudizio. CP_2
Disporre, conseguentemente, che nulla deve il sig. alla sig.ra a titolo di mantenimento Pt_1 CP_1
e/o spese casa.
In via subordinata: ferma restando la revoca del contributo di € 300,00 (oltre rivalutazione) a titolo di spese per la casa, ridurre l'assegno di mantenimento determinandolo in misura non superiore ad euro 150,00 mensili ovvero in quella diversa misura che il Tribunale riterrà equa e di giustizia e comunque con effetto a partire dalla data della domanda, con eventuale condanna alla restituzione delle somme che dovessero risultare versate dall' nelle more del presente giudizio. CP_2
In via ulteriormente subordinata: ferma restando la revoca del contributo di € 300,00 (oltre rivalutazione) a titolo di spese per la casa, confermare la rideterminazione dell'assegno di mantenimento nella misura di € 450,00 per come disposta all'esito dell'udienza del 06.06.2024.
Con vittoria di spese, diritti, ed onorari oltre iva e cpa come per legge”.
Per : Controparte_1
“La signora , ut supra rappresentata e difesa, chiede che l'Ill.mo Tribunale di Controparte_1
Como, contrariis reiectis, Voglia accogliere le seguenti conclusioni:
Nel merito in principalità:
-Rigettare le domande e le conclusioni così come rassegnate in ricorso perché infondate in fatto ed in diritto ed in particolare
2 - rigettare la richiesta del ricorrente di revoca dell'assegno divorzile a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.1072/2012 del
Tribunale di Como in data 28.06.2012;
- Disporre, visto che d'altro canto il signor non ha mai versato somme diverse, l'eventuale Pt_1 riduzione/rideterminazione dell'importo dell'assegno alla somma attualmente oggetto di versamento diretto da parte di di euro 450,00, oltre rivalutazione Istat, mantenendo ferma l'erogazione CP_2
CP_ diretta da parte dell competente, modifica da considerarsi in essere dalla data del provvedimento, e di conseguenza,
-Rigettare la richiesta del ricorrente di condanna alla restituzione delle somme che dovessero risultare versate dall' nelle more del presente giudizio. CP_2
-Rigettare la richiesta proposta dal ricorrente in via subordinata volta a ridurre l'assegno di mantenimento determinandolo in misura non superiore ad euro 200,00 mensili ovvero in quella diversa misura che il Tribunale riterrà equa e di giustizia, nonché la richiesta di condanna alla restituzione delle somme che dovessero risultare versate dall' nelle more del presente giudizio, CP_2 in quanto infondata per i motivi esposti in narrativa.
- Rigettare le istanze istruttorie di controparte e dichiarare inammissibili le prove anche documentali di cui in memoria datata 22 settembre 2023.
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
- Qualora il Giudice lo dovesse ritenere utile si richiede che disponga ogni più approfondito accertamento sulla situazione reddituale del ricorrente anche al fine della determinazione dell'entità dell'assegno, qualora dovesse accogliere anche parzialmente le conclusioni avversarie”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto che:
- Con ricorso depositato in data 14.04.2023 dopo avere premesso di Parte_2 avere contratto matrimonio con a Messina il 19.08.1976, i cui effetti civili Controparte_3 cessavano per effetto della sentenza definitiva n. 1072/2012 del Tribunale di Como, emessa in data
28.06.2012 e depositata il 2.08.2012 – chiedeva la parziale modifica delle statuizioni contenute nella predetta sentenza che determinava, per quanto rileva in questa sede, un assegno divorzile di € 1100 mensili totali (€ 800 di mantenimento e € 300 quale contributo alle spese di casa).
A sostegno della propria richiesta, il ricorrente riferiva di un peggioramento della sua attività lavorativa e della sua vita privata, dato che dal 2017 lo stesso dispone unicamente di una pensione di
€ 930 al mese e di una pensione erogata dalla CA di Compensazione SV di € 120 mensili.
3 Il ricorrente chiedeva dunque all'intestato Tribunale di disporre la revoca dell'assegno divorzile o, in subordine, la sua riduzione a € 200.
- Con memoria difensiva depositata in data 8.09.2023 si costituiva in giudizio Controparte_1 la quale, contestando la ricostruzione dei fatti come fornita da controparte, chiedeva il rigetto delle domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto.
- Successivamente, all'udienza del 13 marzo 2024, venivano sentite entrambe le parti, le quali meglio illustravano la propria situazione personale e familiare, anche sotto il profilo economico.
- In data 6 giugno 2024 il Giudice, con ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c., alla luce della situazione reddituale delle parti riduceva l'assegno divorzile nella misura di € 450 mensili e riteneva la causa matura per la decisione, cosicché fissava l'udienza ex art. 473.bis. 28 c.p.c.
- Assegnati i termini di cui alle lett. a), b) e c) dell'artt. 473 bis.28 c.p.c., all'udienza del 25.06.2025, trattata in forma cartolare, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Tutto ciò premesso in punto svolgimento del processo, il Collegio osserva quanto segue.
Come noto in diritto, il procedimento di revisione ha la precipua funzione di registrare le sopravvenienze, in fatto o diritto, che impongono una riscrittura dello statuto regolamentare come fissato dalle parti consensualmente (o tipizzato in via giudiziale dall'Autorità Giudiziaria), che abbiano avuto una provata efficienza causale sugli equilibri pregressi (economici o personali) e abbiano alterato l'assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno.
Ritiene il Collegio che la domanda formulata dal ricorrente meriti di essere parzialmente accolta.
E invero, quanto alla situazione economica e abitativa attuale delle parti, Parte_1
ha riferito di essere oggi in pensione, di percepire mensilmente € 980, oltre a € 128 di
[...] pensione svizzera, e di abitare in una casa in Calabria in comproprietà con la seconda moglie (non convivente, da cui sarebbe appena separato), in relazione alla quale non sostiene spese (cfr. autodichiarazione). Il ricorrente, inoltre, non ha finanziamenti o altri gravami fatta eccezione per il prelievo diretto dell'assegno divorzile messo in esecuzione dalla ricorrente, per un importo di 453,60
€ mensili (cfr. mandato di pagamento ). Dalla documentazione in atti emerge un reddito mensile, CP_2 calcolato al netto di 12 mensilità, di € 558 nel 2024 (cfr. CU 2025), di € 490 nel 2023 (cfr. CU 2024).
invece, ha dichiarato di percepire l'assegno divorzile, versatole direttamente Controparte_1 dall' , di € 526,15 euro mensili, anche se dovrebbe percepire in astratto per tale titolo € 1.100 CP_2 mensili;
riceve in aggiunta € 93 dalla CA SV (cfr. autodichiarazione), per un totale di € 616,06 mensili;
la resistente vive unitamente al fratello in una casa Aler in cui spende mensilmente € 187, oltre alle utenze (cfr. udienza del 13.03.2024 e autodichiarazione); quest'ultimo percepisce
4 un'invalidità mensile di € 796. La è poi gravata da un finanziamento per cure dentistiche di € CP_1
287 mensili (cfr. autodichiarazione).
Rileva innanzitutto il Collegio che, rispetto all'epoca della sentenza di divorzio, sussiste un elemento sopravvenuto modificativo in senso peggiorativo della situazione economico-reddituale del
, nel senso che questi è nel frattempo andato in pensione (nel 2017); in tal modo il suo Pt_1 imponibile si è sensibilmente ridotto, passando da € 17.590 nel 2012, anno del divorzio, a quello attuale di circa € 6700 (cfr. CU 2025).
Il peggioramento economico del ricorrente non è tuttavia tale da giustificare il venir meno dell'obbligo sullo stesso gravante di versamento dell'assegno divorzile all'ex moglie, la quale si trova non solo in gravi difficoltà economiche ma altresì nell'impossibilità di procurarsi degli idonei mezzi di sostentamento, a causa dell'età ormai raggiunta.
In ragione di tutto quanto sopra esposto - comparate le situazioni economiche e abitative delle parti come previamente descritte, tenuto conto della durata del matrimonio, dell'età della resistente, dell'assenza per quest'ultima di entrate reddituali diverse dall'assegno divorzile, ridetermina in € 450
l'importo mensile che dovrà versare a favore di Parte_1 Controparte_1
a tale titolo.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Visto l'art. 9 legge n. 898/1970 e successive modificazioni,
Il Tribunale di Como, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n.
1072/2012 del Tribunale di Como, emessa in data 28.06.2021:
1. RIDETERMINA in € 450 mensili l'assegno divorzile che dovrà Parte_1 versare in favore di importo soggetto a rivalutazione monetaria Controparte_1 annuale secondo gli indici ISTAT di variazione del costo della vita, mantenendo ferma CP_ l'erogazione diretta da parte dell' competente;
2. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, in data 27.06.2025.
SI COMUNICHI.
Il Presidente rel.
Dott.ssa AR Cao
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