CA
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/11/2025, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, composta da:
1) dott. HE De MA Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n°1084 R.G.A.2023 promossa in grado di appello D A
, Controparte_1 [...]
Controparte_2
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e
[...] difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo.
- appellanti - CONTRO e Controparte_3 CP_4
- appellate contumaci - OGGETTO: altre ipotesi.
All'udienza del 30.10.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale, in atti. FATTO E DIRITTO Con ricorso al Tribunale G.L. di Palermo, depositato il 14.06.2022, CP_3
e esponevano:
[...] Parte_1
- di essere in possesso del titolo di specializzazione su sostegno conseguito in Spagna, presso l'Università San Jose, ma in attesa di riconoscimento in Italia;
- che il TAR Palermo, con decreto monocratico n.520/2021, emesso, “inaudita altera parte” il 17.08.2021, nelle more della pronuncia da parte del Collegio, ravvisando motivi di urgenza, stante l'approssimarsi del termine di scadenza (21.08.2021), come fissato con D.M. 9.8.2021, per la presentazione delle istanze finalizzate “A. All'attribuzione degli incarichi a tempo determinato per la copertura dei posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili, residuati dopo le ordinarie operazioni di immissione in ruolo, destinati ai docenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 2021 n. 106. B. All'attribuzione degli incarichi a tempo determinato per lo svolgimento di: a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico”, aveva concesso la “chiesta misura cautelare, ex art. 56 c.p.a., ai soli fini della presentazione delle istanze di che trattasi entro il suddetto termine di scadenza”;
- di essere state inserite con riserva negli elenchi aggiuntivi delle GPS e di avere conseguito, in virtù della loro posizione in graduatoria (n.948 CONA e 953 DI LORENZO) e dei successivi scorrimenti, incarichi di insegnamento quali docenti di sostegno, e in particolare di essere state entrambe chiamate per la classe di concorso ADSS nell'Istituto Professionale di Stato “Salvo d'Acquisto” di Bagheria in data 1 settembre 2021;
- che il predetto incarico era stato poi revocato con Decreto n 847 dell'8 settembre 2022, prot. 0013662, a firma del Dirigente Scolastico;
- di essere state escluse, con provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito Territoriale di Palermo, del 9 agosto 2021 (provvedimento inizialmente sospeso dal TAR Palermo con Decreti Cautelari 17 agosto 2021 n. 520 e 20 agosto 2021 n. 526, non confermati in sede collegiale per incompetenza territoriale), dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi dalla graduatoria su posti di sostegno, in quanto possessori di titolo di specializzazione conseguito all'estero e per il quale non si era conclusa la procedura di riconoscimento dinanzi al
[...]
; Controparte_1
- di aver proposto avverso i provvedimenti di depennamento dalle graduatorie e provvedimenti conseguenti, ivi compresa la revoca dell'incarico, ricorso al TAR del Lazio che, con ordinanza della Sez. III bis, 16 dicembre 2021 n. 7308, nell'accogliere l'istanza cautelare, aveva sospeso l'efficacia dei provvedimenti impugnati;
- di essere state reinserite, con provvedimento dell'Ufficio Scolastico Provinciale di prot. 641 del 12 gennaio 2022, nella prima fascia degli elenchi CP_2 aggiuntivi delle GPS – Graduatorie Provinciali per le Supplenze su posto di sostegno, ma a tale reinserimento non aveva fatto seguito l'attribuzione del precedente o di altro incarico equivalente, rimanendo le ricorrenti illegittimamente esclusi da ogni attività didattica, con conseguente esclusione sia da punteggio che dalla retribuzione. Tanto premesso, assumendo la illegittimità degli impugnati provvedimenti amministrativi, chiedevano accertare e dichiarare il loro diritto “alla attribuzione di incarico annuale di insegnamento su classe di concorso ADSS – Scuola media superiore” e, per l'effetto, “ordinare all' Controparte_5
l'attribuzione di incarico annuale di insegnamento su classe di concorso ADSS – Scuola media superiore, a tempo pieno (18 ore), con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2021, sino al 31 agosto 2022”. In via subordinavano domandavano il riconoscimento “del punteggio spettante per un anno di servizio, nella misura di 12 punti, ed il corrispettivo economico dovuto ai sensi del CCNL di categoria per i mesi di forzata astensione dal servizio, anche sotto forma di risarcimento del danno, in misura non inferiore ad € 15.600, fatti salvi migliori conteggi”. L'adito Tribunale, con sentenza n.2829/2023, depositata il 24.08.2023, in accoglimento del ricorso, così statuiva:
- “dichiara il diritto delle ricorrenti e ad Parte_2 CP_4 essere reinserite negli elenchi aggiuntivi delle GPS, prima fascia, sostegno, scuola secondaria di II grado, AT Palermo, per l'a.s. 2021-22”;
- “dichiara che la Dirigente Scolastica dell'Istituto Professionale di Stato “Salvo D'Acquisto” di Bagheria era obbligata alla stipula del contratto di lavoro con ciascuna delle ricorrenti, per supplenza sostegno sino al termine delle attività didattiche, come da decreto U.S.R. Sicilia prot. 16.398/2021 del 3.09.2021 e allegato bollettino nomine, con apposizione di condizione risolutiva per l'ipotesi che intervenga durante l'esecuzione del contratto sentenza di merito che accerti la carenza di titolo con valore abilitante”;
- “dichiara il diritto di ciascuna delle ricorrenti e Parte_2 [...]
alla stipula del relativo contratto, con decorrenza dal 3.09.2021 al 30.06.2022, CP_4 non condizionato per mancato avveramento della condizione risolutiva sino a detta data, e dichiara l'illegittimità della risoluzione anticipata (con atto del 8.09.2021 di annullamento in autotutela della presa di servizio) del rapporto di lavoro a tempo determinato che avrebbe già dovuto essere come sopra stipulato tra ciascuna delle ricorrenti Parte_2
e e la resistente amministrazione, con scadenza il 30.06.2022, come da CP_4 citato decreto e allegato bollettino di nomina”;
- “dichiara che ciascuna delle ricorrenti e Parte_2 CP_4 avrebbe avuto diritto a essere reintegrata posto di lavoro dal 8.09.2021 e sino alla scadenza di tale ultimo termine del 30.06.2022;
- “condanna parte convenuta (oggi Controparte_6 [...]
) al pagamento in favore di ciascuna delle ricorrenti Controparte_1
e , a titolo risarcitorio, delle retribuzioni che Parte_2 CP_4 avrebbe percepito dalla data di decorrenza della risoluzione anticipata, del 8.09.2021, e fino al 30.06.2022, nonché all'attribuzione in favore di ciascuna delle predette ricorrenti del punteggio di servizio che avrebbe maturato nel medesimo periodo”;
- “Condanna l'Amministrazione resistente alla rifusione, in favore delle ricorrenti delle spese di lite, che liquida in complessivi € 8.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, come per legge”. Per la riforma della predetta sentenza hanno interposto appello, con ricorso depositato il 19.10.2023, le Amministrazioni indicate in epigrafe, lamentando l'erronea applicazione alla fattispecie della previsione di cui all'art.7, comma 4, lett. c. (“Nell'istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara: … i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di CP_1 riconoscimento del titolo medesimo;
qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”) della Ordinanza del
[...]
n.60/2020 (“Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di Controparte_1 istituto di cui all'articolo 4, commi 6 - bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n.124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”), in quanto disposizione destinata ad operare eccezionalmente per il solo a.s. 2020/2021, come chiarito dal successivo art.10, commi 1 (“Nelle more della ricostituzione delle GPS, i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno entro il 1° luglio 2021 possono richiedere l'inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia”) e 4 (“Ai fini della costituzione degli elenchi aggiuntivi di cui al comma 1, è emanato specifico decreto del
). CP_7
Deducono sul punto che, proprio in attuazione del succitato art.10, comma, era stato emanato il D.M. n.51/2021 (“Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del 10 luglio 2020, n.60”) che all'art.2 così Controparte_8 disponeva: “Nelle more della ricostituzione delle GPS sui posti di sostegno e delle correlate GI, possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle GI cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano Controparte_1 acquisito il titolo di specializzazione sul sostegno per il relativo grado entro il 20 luglio 2021. Tale termine è fissato in via eccezionale per l'anno scolastico 2021/2022, stante l'impatto dell'emergenza epidemiologica sui tempi necessari alla conclusione dei percorsi di specializzazione. La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, validi quale specializzazione sul sostegno nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente”. Aggiungono poi che:
- come chiarito dal con nota del 9.8.2021 n.20742 Controparte_1
l'istituto dell'inserimento con riserva è di natura eccezionale ed è stato previsto esclusivamente dall'O.M. 60/2020 con riferimento alla GPS di prima fascia costituite nel 2020, mentre, invece, non risulta riprodotta tale possibilità nel D.M. 3/03/2021, n.51 che ha disciplinato gli elenchi aggiuntivi alla prima fascia (introdotti nel 2021) in quanto non contiene, al riguardo, alcun riferimento;
- alla luce di tale ricostruzione gli aspiranti con titolo di specializzazione/abilitazione conseguito all'estero e non riconosciuto ai sensi della normativa vigente non possono essere inseriti negli elenchi aggiuntivi della I fascia delle GPS e nelle relative graduatorie di istituto. Con il secondo motivo di appello si dolgono dell'errore nel quale sarebbe incorso l'adito Tribunale, laddove, mal interpretando l'art.11 del c.p.a., ha ritenuto l'ultrattività, alla data di risoluzione anticipata del contratto, del decreto cautelare n.520/2021 adottato, in via provvisoria ex art.56 c.p.a., il 17.08.2021 dal Presidente del Tar Palermo II Sezione, ma successivamente non confermato in sede collegiale, all'esito della camera di consiglio del 7.9.2021, dalla sentenza n.2575/2021 del 16.09.2021, che si era limitata a dichiarare inammissibile il ricorso (proposto, tra gli altri, anche dall' per difetto di giurisdizione, rientrando la controversia nella CP_9 competenza del giudice ordinario. Nessuno si è costituito per le appellate. All'udienza del 30.10. 2025, all'esito di discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo steso in calce alla presente.
*************** In via del tutto preliminare, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, deve essere dichiarata la contumacia delle appellate non costituitesi in giudizio. Tanto premesso ritiene la Corte che assorbente di ogni altra considerazione rispetto al merito della controversia sia il rilievo della violazione dell'art.102 c.p.c.. Deve, invero, prendersi atto del principio recentemente enucleato dalla Suprema Corte, in fattispecie sovrapponibile a quella qui in esame, secondo cui "La pretesa con cui un docente di ruolo della scuola pubblica richiede il trasferimento in altra provincia, sulla base delle procedure previste dalla normativa di legge e dalla contrattazione collettiva, ha natura di azione di adempimento, alla cui introduzione è sufficiente la deduzione dell'inosservanza di regole di scelta favorevoli a tale docente e cui la P.A. era vincolata, mentre la questione in ordine alla effettiva spettanza di quel posto proprio a chi agisce e non ad altri concorrenti attiene soltanto al piano della prova o a quello della fondatezza nel merito e va definita sulla base dell'intero materiale istruttorio, acquisito o legalmente acquisibile in causa e comunque nel contraddittorio di tutti i candidati concorrenti rispetto a quel medesimo posto e di coloro cui esso sia stato in concreto attribuito" (Cassazione Civile, sezione lavoro, n.36356/2021). Il principio è stato affermato in continuità con l'orientamento costante secondo cui quando si controverte di «rapporti sostanziali di carattere plurisoggettivo» rispetto ai quali «la realizzazione dell'utilità pretesa … (assegnazione di sede) richiede la produzione di effetti, in via diretta e immediata, nella sfera giuridica di soggetti portatori di un interesse contrario», va applicato il consequenziale principio per cui «in presenza di selezioni concorsuali e di contestazioni sulla legittimi tà del procedimento da parte di un soggetto che domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede ecc.), il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti, e, pertanto, il giudice, ove riscontri la non integrità del contraddittorio, deve ordinarne l'integrazione nei confronti di tut ti i controinteressati»; integrazione che non è invece necessaria «quando l'attore non chieda la dichiarazione di inefficacia della selezione e la riformulazione della graduatoria, ma si limiti a domandare il risarcimento del danno, o comunque faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non deve attuarsi la rimozione» (v. Cass. n. 36356/2021 e, ivi citate, Cass. 5 giugno 2008, n. 14914, in senso conforme Cass. 9 novembre 2018, n. 28766; Cass. 17 gennaio 2017, n. 988; Cass. 24 giugno 2020, n. 12489). Tali principi si attagliano al caso di specie in quanto l' non ha avanzato CP_9 soltanto una pretesa risarcitoria derivante dall'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro da egli stipulato in ragione del suo inserimento (con riserva) negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS, ma ha anche richiesto l'inserimento, in virtù della ragioni esposte, nei medesimi elenchi, oltre che il riconoscimento del punteggio (utile al conseguimento di una miglior posizione in graduatoria) correlato al servizio che lo stesso avrebbe dovuto rendere in virtù del contratto risolto anzitempo;
domande, queste, che non possono che coinvolgere i diritti di tutti i soggetti iscritti negli elenchi in discorso, in particolare quello di essere individuati come destinatari di proposte di contratto a tempo determinato in virtù della loro posizione nelle predette graduatorie (determinata dal possesso dei titoli indicati nel D.M. n. 51/2021); ciò comporta la necessità che il contraddittorio sia esteso agli stessi. E poiché il litisconsorzio non si è compiutamente realizzato, nei suddetti termini, in primo grado, l'esame della domanda giudiziale non può avere corso se non previa costituzione del contraddittorio mancato. Il difetto di contraddittorio comporta, in applicazione dell'art. 354, co.1, c.p.c., l'annullamento della sentenza di primo grado e la rimessione delle parti al Tribunale per la corretta instaurazione del contraddittorio.
Considerate le ragioni della decisione si ritiene conforme a giustizia l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nella contumacia di e CP_4 [...]
, dichiara la nullità della sentenza n.2829/2023 emessa il 24 agosto Parte_2
2023 dal Tribunale G.L. di Palermo, e rimette le parti innanzi tale Giudice per la trattazione della causa, assegnando termine di tre mesi per la riassunzione. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. Così deciso in Palermo il 30 ottobre 2025 Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente
HE De MA