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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 03/12/2024, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
RG 159/2022
TRIBUNALE DI LARINO
SEZIONE LAVORO
UDIENZA DEL 3 dicembre 2024
PROC. N. 159/2022 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro d.ssa Silvia Cucchiella, all'udienza del 3 dicembre 2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
, CF. , rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
GIGLIO e dall'Avv. Quirino MESCIA, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito a Termoli (CB) in Corso Mario Milano n. 27/C.
ricorrente
contro
( ), titolare dell'omonima ditta, rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso, in forza di delega in atti, dall'Avv. Laura Venittelli, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, a Termoli alla Via M. Pagano n. 44.
resistente
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. proponeva ricorso domandando di “Accertare e dichiarare, per le ragioni Parte_1
di cui alla narrativa, che al momento della risoluzione del rapporto non ha percepito dal datore di lavoro né il Tfr, né i ratei di tredicesima e quattordicesima né ferie/rol e ex festività maturate e non godute per almeno 689,54 ore e, per l'effetto condannare il Sig. CF. Controparte_1
, residente a [...], a C.F._2 corrispondere al Sig. la complessiva somma di Euro 12.224,95 di cui Euro Parte_1
5.495,07 a titolo di Tfr, Euro 624,19 a titolo di rateo di tredicesima, Euro 208,06 a titolo di rateo di quattordicesima ed Euro 5.897,63 a titolo indennità/risarcimento per le ore di ferie/rol/ex festività maturate e non godute o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia - oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto e sino all'effettivo soddisfo ed oltre alla conseguente regolarizzazione contributiva e previdenziale”.
Si costituiva , resistendo nel merito alla domanda, di cui chiedeva il rigetto. Controparte_1
Esperiva, altresì, domanda riconvenzionale con la quale instava per la ripetizione della somma complessiva di €.19.813,00 di cui: €.2.739,014 per residuo ferie/permessi/ex festività,
€.16.677,68 per mensilità varie differite anticipate e non restituite ed €.396,311 a titolo di indennità di preavviso.
Nella memoria integrativa il ricorrente correggeva la propria pretesa creditoria e – insistendo per il rigetto della domanda riconvenzionale – domandava la condanna del resistente alla complessiva somma di euro 11.828,64, avendo detratto dall'importo precedentemente indicato l'indennità di mancato preavviso, pari ad euro 396,31.
2. La causa era successivamente trattenuta in decisione, mediante trattazione scritta.
3. Al fine di verificare la fondatezza della domanda principale – volta ad ottenere la condanna della parte datoriale al pagamento delle voci retributive suindicate – si fa applicazione del principio di diritto secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 13685 del 21/05/2019 (Rv. 654047 - 01).
Ebbene, con riferimento al caso di specie, vi è che il lavoratore rivendica – allegandone l'inadempimento – il pagamento da parte del datore di lavoro delle seguenti somme: 599,75 ore di ferie non godute, 104,52 ore di Rol non goduti e 114,71 ore di ex festività non godute, come da busta paga di luglio 2021; 607,80 ore di ferie non godute, 107,20 ore di Rol non goduti,
116,28 ore di ex festività non godute, come da busta paga di agosto 2021, 479,85 ore di ferie non godute, 109,88 ore di Rol non goduti, 117,81 ore di ex festività non godute, come da busta paga di settembre 2021; inoltre, nella busta paga emessa del mese di ottobre 2021 è indicato solamente il Tfr calcolato per Euro 5.495,07, mentre mancano tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie, rol e ed ex festività maturate e non godute, pacificamente dovute come da artt.
220 e 221 del CCNL di riferimento (doc. 6 fascicolo parte ricorrente). A fronte di questa rivendicazione, la parte resistente si è limitata a richiamare un “errore contabile” da parte dello studio commerciale che si occupa della redazione delle buste paga, il quale non avrebbe “adeguato i prospetti con la relativa dicitura di “ ferie” e/o permessi”. Si tratta evidentemente di giustificazione che – in disparte la poca credibilità che la caratterizza (come mai emerge solo nel giudizio instaurato dal lavoratore per rivendicare i pagamenti?)– non è in ogni caso sufficiente a dimostrare il corretto adempimento dell'obbligazione datoriale. Infatti,
“Fermo il carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito anche dall'art. 36 Cost., ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l'indennità sostitutiva che ha, per un verso, carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla perdita di un bene (il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l'opportunità
di svolgere attività ricreative e simili) al cui soddisfacimento l'istituto delle ferie è destinato e,
per altro verso, costituisce erogazione di indubbia natura retributiva, perché non solo è connessa al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive, ma più specificamente rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sè retribuito, avrebbe invece dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali, restando indifferente l'eventuale responsabilità del datore di lavoro per il mancato godimento delle stesse. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la
S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva respinto la domanda del lavoratore attribuendo all'indennità sostitutiva delle ferie non godute natura esclusivamente risarcitoria e ritenendo quindi necessaria la prova della sussistenza di un inadempimento imputabile al datore di lavoro)” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 7836 del 19/05/2003 (Rv. 563299 - 01).
Dunque, con riferimento al caso di specie, l'allegazione – da parte del lavoratore – dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, la sussistenza delle buste paga da cui si evince la veridicità del mancato godimento delle ferie e dei permessi indicati in ricorso
(documentazione – peraltro – di provenienza e formazione datoriale), nonché l'inconferenza della difesa di in ordine alla sussistenza di periodi di fermo-pesca (circostanza che non CP_1 esclude di per sé il lavoro del ricorrente all'interno dell'attività di commercializzazione del pesce) portano a ritenere sussistente il diritto creditorio rivendicato in ricorso.
Non vi è prova, inoltre, circa l'accordo raggiunto dalle parti in ordine all'opzione prevista dall'art. 1 co. 26 legge 23 dicembre 2014, n. 190 (secondo cui “In via sperimentale, in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere al datore di lavoro medesimo, entro i termini definiti con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri che stabilisce le modalità di attuazione della presente disposizione, di percepire la quota maturanda di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare di cui al decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252, tramite liquidazione diretta mensile della medesima quota maturanda come parte integrativa della retribuzione. La predetta parte integrativa della retribuzione è
assoggettata a tassazione ordinaria, non rileva ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è imponibile ai fini previdenziali.
Resta in ogni caso fermo quanto previsto al comma 756. La manifestazione di volontà di cui al presente comma, qualora esercitata, è irrevocabile fino al 30 giugno 2018. All'atto della manifestazione della volontà di cui al presente comma il lavoratore deve aver maturato almeno sei mesi di rapporto di lavoro presso il datore di lavoro tenuto alla corresponsione della quota maturanda di cui all'articolo 2120 del codice civile. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali e alle aziende dichiarate in crisi di cui all'articolo 4 della citata legge n. 297 del 1982. In caso di mancata espressione della volontà di cui al presente comma resta fermo quanto stabilito dalla normativa vigente”), che comunque avrebbe potuto essere applicata al massimo fino a giugno 2018 solo limitatamente al tfr.
Sul punto vi è che ove “il lavoratore contesti, sia pure in forma generica, la causale delle somme a lui corrisposte, è onere del datore di lavoro comprovare l'avvenuto pagamento con specifico riferimento a ciascuna voce della retribuzione dedotta in giudizio” (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 7278 del 03/07/1991 (Rv. 472893 - 01).
Di conseguenza, non vi è prova che le somme che la parte resistente ritiene di aver erogato a lavoratore in eccedenza rispetto alla retribuzione ordinaria siano riconducibili – e quindi imputabili - alle voci retributive rivendicate con la domanda giudiziale, in assenza di prova in tal senso né a livello documentale (ossia sulle buste paga stesse), né di tipo diverso, stante l'inammissibilità della prova orale richiesta sul punto (cfr. Cass. Sez. L - , Sentenza n. 11632 del
14/05/2018 (Rv. 648387 - 01): “L'imputazione di pagamento che, secondo la norma generale dell'art. 1193 c.c. comma 1,, costituisce una facoltà del debitore, al mancato esercizio della quale sopperiscono i criteri legali dettati dal comma 2 dello stesso articolo, si pone nel rapporto di lavoro subordinato come un obbligo del datore di lavoro, essendo questi tenuto alla consegna delle buste-paga previste dalla l. n. 4 del 1953.”).
Ne consegue l'accoglimento della domanda attorea (così come riformulata negli importi esatti nella memoria integrativa) e il rigetto della riconvenzionale.
Per la quantificazione può tenersi conto degli analitici calcoli contenuti nell'atto introduttivo, non oggetto di specifica e documentata contestazione.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022, in base ai parametri minimi ed al valore della domanda per tutte le fasi espletate (esclusa istruttoria), tenendo conto di una causa di complessità bassa, con distrazione ai procuratori antistatari.
PQM
Il Giudice del lavoro,
definitivamente pronunciando nella controversia di cui in epigrafe, ogni diversa domanda od eccezione respinta:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna a pagare in favore di Controparte_1 [...]
la somma di euro 11.828,64 oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata Pt_1
dalle singole scadenze al saldo.
2. Rigetta la domanda riconvenzionale.
3. Condanna a pagare in favore di le spese di lite, che liquida Controparte_1 Parte_1 in complessivi € 2.109,00 per compensi, euro 118,50 per spese documentate, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge con distrazione ai procuratori antistatari.
Larino, 3 dicembre 2024.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Silvia Cucchiella
TRIBUNALE DI LARINO
SEZIONE LAVORO
UDIENZA DEL 3 dicembre 2024
PROC. N. 159/2022 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro d.ssa Silvia Cucchiella, all'udienza del 3 dicembre 2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
, CF. , rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
GIGLIO e dall'Avv. Quirino MESCIA, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito a Termoli (CB) in Corso Mario Milano n. 27/C.
ricorrente
contro
( ), titolare dell'omonima ditta, rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso, in forza di delega in atti, dall'Avv. Laura Venittelli, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, a Termoli alla Via M. Pagano n. 44.
resistente
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. proponeva ricorso domandando di “Accertare e dichiarare, per le ragioni Parte_1
di cui alla narrativa, che al momento della risoluzione del rapporto non ha percepito dal datore di lavoro né il Tfr, né i ratei di tredicesima e quattordicesima né ferie/rol e ex festività maturate e non godute per almeno 689,54 ore e, per l'effetto condannare il Sig. CF. Controparte_1
, residente a [...], a C.F._2 corrispondere al Sig. la complessiva somma di Euro 12.224,95 di cui Euro Parte_1
5.495,07 a titolo di Tfr, Euro 624,19 a titolo di rateo di tredicesima, Euro 208,06 a titolo di rateo di quattordicesima ed Euro 5.897,63 a titolo indennità/risarcimento per le ore di ferie/rol/ex festività maturate e non godute o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia - oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto e sino all'effettivo soddisfo ed oltre alla conseguente regolarizzazione contributiva e previdenziale”.
Si costituiva , resistendo nel merito alla domanda, di cui chiedeva il rigetto. Controparte_1
Esperiva, altresì, domanda riconvenzionale con la quale instava per la ripetizione della somma complessiva di €.19.813,00 di cui: €.2.739,014 per residuo ferie/permessi/ex festività,
€.16.677,68 per mensilità varie differite anticipate e non restituite ed €.396,311 a titolo di indennità di preavviso.
Nella memoria integrativa il ricorrente correggeva la propria pretesa creditoria e – insistendo per il rigetto della domanda riconvenzionale – domandava la condanna del resistente alla complessiva somma di euro 11.828,64, avendo detratto dall'importo precedentemente indicato l'indennità di mancato preavviso, pari ad euro 396,31.
2. La causa era successivamente trattenuta in decisione, mediante trattazione scritta.
3. Al fine di verificare la fondatezza della domanda principale – volta ad ottenere la condanna della parte datoriale al pagamento delle voci retributive suindicate – si fa applicazione del principio di diritto secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 13685 del 21/05/2019 (Rv. 654047 - 01).
Ebbene, con riferimento al caso di specie, vi è che il lavoratore rivendica – allegandone l'inadempimento – il pagamento da parte del datore di lavoro delle seguenti somme: 599,75 ore di ferie non godute, 104,52 ore di Rol non goduti e 114,71 ore di ex festività non godute, come da busta paga di luglio 2021; 607,80 ore di ferie non godute, 107,20 ore di Rol non goduti,
116,28 ore di ex festività non godute, come da busta paga di agosto 2021, 479,85 ore di ferie non godute, 109,88 ore di Rol non goduti, 117,81 ore di ex festività non godute, come da busta paga di settembre 2021; inoltre, nella busta paga emessa del mese di ottobre 2021 è indicato solamente il Tfr calcolato per Euro 5.495,07, mentre mancano tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie, rol e ed ex festività maturate e non godute, pacificamente dovute come da artt.
220 e 221 del CCNL di riferimento (doc. 6 fascicolo parte ricorrente). A fronte di questa rivendicazione, la parte resistente si è limitata a richiamare un “errore contabile” da parte dello studio commerciale che si occupa della redazione delle buste paga, il quale non avrebbe “adeguato i prospetti con la relativa dicitura di “ ferie” e/o permessi”. Si tratta evidentemente di giustificazione che – in disparte la poca credibilità che la caratterizza (come mai emerge solo nel giudizio instaurato dal lavoratore per rivendicare i pagamenti?)– non è in ogni caso sufficiente a dimostrare il corretto adempimento dell'obbligazione datoriale. Infatti,
“Fermo il carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito anche dall'art. 36 Cost., ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l'indennità sostitutiva che ha, per un verso, carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla perdita di un bene (il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l'opportunità
di svolgere attività ricreative e simili) al cui soddisfacimento l'istituto delle ferie è destinato e,
per altro verso, costituisce erogazione di indubbia natura retributiva, perché non solo è connessa al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive, ma più specificamente rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sè retribuito, avrebbe invece dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali, restando indifferente l'eventuale responsabilità del datore di lavoro per il mancato godimento delle stesse. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la
S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva respinto la domanda del lavoratore attribuendo all'indennità sostitutiva delle ferie non godute natura esclusivamente risarcitoria e ritenendo quindi necessaria la prova della sussistenza di un inadempimento imputabile al datore di lavoro)” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 7836 del 19/05/2003 (Rv. 563299 - 01).
Dunque, con riferimento al caso di specie, l'allegazione – da parte del lavoratore – dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, la sussistenza delle buste paga da cui si evince la veridicità del mancato godimento delle ferie e dei permessi indicati in ricorso
(documentazione – peraltro – di provenienza e formazione datoriale), nonché l'inconferenza della difesa di in ordine alla sussistenza di periodi di fermo-pesca (circostanza che non CP_1 esclude di per sé il lavoro del ricorrente all'interno dell'attività di commercializzazione del pesce) portano a ritenere sussistente il diritto creditorio rivendicato in ricorso.
Non vi è prova, inoltre, circa l'accordo raggiunto dalle parti in ordine all'opzione prevista dall'art. 1 co. 26 legge 23 dicembre 2014, n. 190 (secondo cui “In via sperimentale, in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere al datore di lavoro medesimo, entro i termini definiti con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri che stabilisce le modalità di attuazione della presente disposizione, di percepire la quota maturanda di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare di cui al decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252, tramite liquidazione diretta mensile della medesima quota maturanda come parte integrativa della retribuzione. La predetta parte integrativa della retribuzione è
assoggettata a tassazione ordinaria, non rileva ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è imponibile ai fini previdenziali.
Resta in ogni caso fermo quanto previsto al comma 756. La manifestazione di volontà di cui al presente comma, qualora esercitata, è irrevocabile fino al 30 giugno 2018. All'atto della manifestazione della volontà di cui al presente comma il lavoratore deve aver maturato almeno sei mesi di rapporto di lavoro presso il datore di lavoro tenuto alla corresponsione della quota maturanda di cui all'articolo 2120 del codice civile. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali e alle aziende dichiarate in crisi di cui all'articolo 4 della citata legge n. 297 del 1982. In caso di mancata espressione della volontà di cui al presente comma resta fermo quanto stabilito dalla normativa vigente”), che comunque avrebbe potuto essere applicata al massimo fino a giugno 2018 solo limitatamente al tfr.
Sul punto vi è che ove “il lavoratore contesti, sia pure in forma generica, la causale delle somme a lui corrisposte, è onere del datore di lavoro comprovare l'avvenuto pagamento con specifico riferimento a ciascuna voce della retribuzione dedotta in giudizio” (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 7278 del 03/07/1991 (Rv. 472893 - 01).
Di conseguenza, non vi è prova che le somme che la parte resistente ritiene di aver erogato a lavoratore in eccedenza rispetto alla retribuzione ordinaria siano riconducibili – e quindi imputabili - alle voci retributive rivendicate con la domanda giudiziale, in assenza di prova in tal senso né a livello documentale (ossia sulle buste paga stesse), né di tipo diverso, stante l'inammissibilità della prova orale richiesta sul punto (cfr. Cass. Sez. L - , Sentenza n. 11632 del
14/05/2018 (Rv. 648387 - 01): “L'imputazione di pagamento che, secondo la norma generale dell'art. 1193 c.c. comma 1,, costituisce una facoltà del debitore, al mancato esercizio della quale sopperiscono i criteri legali dettati dal comma 2 dello stesso articolo, si pone nel rapporto di lavoro subordinato come un obbligo del datore di lavoro, essendo questi tenuto alla consegna delle buste-paga previste dalla l. n. 4 del 1953.”).
Ne consegue l'accoglimento della domanda attorea (così come riformulata negli importi esatti nella memoria integrativa) e il rigetto della riconvenzionale.
Per la quantificazione può tenersi conto degli analitici calcoli contenuti nell'atto introduttivo, non oggetto di specifica e documentata contestazione.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022, in base ai parametri minimi ed al valore della domanda per tutte le fasi espletate (esclusa istruttoria), tenendo conto di una causa di complessità bassa, con distrazione ai procuratori antistatari.
PQM
Il Giudice del lavoro,
definitivamente pronunciando nella controversia di cui in epigrafe, ogni diversa domanda od eccezione respinta:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna a pagare in favore di Controparte_1 [...]
la somma di euro 11.828,64 oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata Pt_1
dalle singole scadenze al saldo.
2. Rigetta la domanda riconvenzionale.
3. Condanna a pagare in favore di le spese di lite, che liquida Controparte_1 Parte_1 in complessivi € 2.109,00 per compensi, euro 118,50 per spese documentate, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge con distrazione ai procuratori antistatari.
Larino, 3 dicembre 2024.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Silvia Cucchiella