Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 28/05/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 530/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Carla Venditti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 530/2025 VG promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
Locate di Triulzi (MI), Via Moro Basso n.1/C;
e da
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._2
Locate di Triulzi (MI), Via Moro Basso n.1/C;
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato Emanuele Kohler;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26.02.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni meglio indicate nel ricorso e, quindi (ex art. 473-bis.49 c.p.c.) l'ulteriore e successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, una volta decorsi i termini di legge.
Le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La casa familiare ubicata nel Comune di Locate di Triulzi, via Moro Basso 1/C, viene assegnata a , unica proprietaria dell'immobile, nell'interesse della figlia;
Parte_1
Controparte_1
3. La figlia resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua pagina 1 di 3
4. La figlia resta collocata prevalentemente presso la madre e il padre potrà Persona_1 esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
- A fine settimana alterni, dal venerdì sera alle ore 18 fino alla domenica sera alle ore
18, quando la riporterà presso la dimora materna;
- Ogni mercoledì, o diverso giorno concordato tra i genitori in ragione degli impegni scolastici ed extrascolastici di dalle ore 18, con pernottamento presso la dimora Per_1 del padre, il quale accompagnerà la figlia a scuola la mattina successiva;
- Con riferimento alla festività del Santo Natale, la figlia trascorrerà con la madre Per_1 la sera del 24 dicembre e la giornata del 25 dicembre fino alle ore 18 e con il padre dalle ore 18 del 25 dicembre fino alle ore 18 del 26 dicembre;
- Dal 27 dicembre fino al 6 gennaio, o comunque fino alla ripresa della scuola, i genitori trascorreranno detto periodo con la figlia secondo il principio dell'alternanza, così come seguiranno il principio dell'alternanza per il periodo di Carnevale, Pasqua e i ponti delle altre festività;
- Durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé la figlia per 15 giorni, Per_1 preferibilmente consecutivi, da concordare entro il 15 maggio di ciascun anno;
- Salvo quanto disposto al punto precedente, a partire dal 20 giugno di ciascun anno fino alla ripresa della scuola a settembre, trascorrerà le vacanze estive con la madre Per_1 in Sicilia presso le abitazioni della famiglia materna in Letojanni e in OCfiorita, con facoltà della madre di recarsi con la figlia in altre località di villeggiatura nel periodo, comunicando tempestivamente al padre ogni spostamento;
- Il padre per tutto il periodo delle vacanze estive in cui la figlia sarà con la madre in
Sicilia potrà recarsi a far visita alla figlia ogni volta che vorrà, previa comunicazione tempestiva alla madre e compatibilmente con gli impegni e l'organizzazione della madre e della figlia, con facoltà di tenere con sé e pernottare con la figlia fino a due notti consecutive presso struttura ricettiva in zona;
5. Il padre corrisponderà alla madre a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma mensile pari ad € 500,00 da corrispondere in via anticipata entro il 5 di ciascun mese, importo che sarà automaticamente aggiornato ogni anno, decorso un anno dall'omologa della separazione, in misura pari al 100% degli indici ISTAT al consumo;
6. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% e le stesse dovranno essere comunicate, documentate e concordate, se non necessitate, a norma delle linee guida del Tribunale di Lodi;
7. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio, per loro stessi e per la figlia.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. pagina 2 di 3 DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio concordatario in OC TA (ME) in data 10.08.2019, trascritto nei registri dello stato civile del Comune medesimo Atto n. 2, Parte II, Serie A, Anno
2019;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OC TA perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
5) Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del procedimento;
6) Spese al definitivo.
Così deciso in Lodi, il 20/05/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Ada Cappello
pagina 3 di 3