Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 27/05/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
n. 1381/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Sartorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1381/2022 RG Lav. promossa da:
Parte_1
Rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. DE BENEDICTIS MASSIMILIANO e domiciliato presso lo studio professionale del difensore in Caserta ricorrente contro
Controparte_1
Rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. SARTORATO STEFANO e Giuseppe OCCHIONERO e domiciliata presso lo studio professionale del difensore in Desenzano del Garda (BS) CP_2
Rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Antonella TOMASELLO e domiciliato presso l'Ufficio legale dell' sede di CP_2 CP_1 resistenti conclusioni : come precisate con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito di note scritte.
Oggetto : Licenziamento individuale per giusta causa. motivazione Premesso che:
- Con ricorso depositato il 20/12/2022 il ricorrente Pt_1
pagina 1 di 9
in subordine, egli chiedeva che la resistente società fosse condannata al risarcimento del danno commisurato all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento e sino alla reintegra in misura non inferiore a 5 mensilità, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Il ricorrente svolgeva poi domanda volta ad ottenere il riconoscimento di diverse differenze retributive, che quantificava in complessivi € 132.272,48. Egli riteneva, in particolare, di avere sempre svolto, in maniera continuativa e prevalente, mansioni diverse rispetto a quelle attribuite dal contratto di assunzione e riconducibili al superiore livello 3S del CCNL applicato, nonché di avere sempre lavorato oltre il normale orario di lavoro. Pertanto, il lavoratore domandava la condanna della resistente società al pagamento delle relative differenze retributive e contributive. Il ricorrente domandava, infine, la condanna della società resistente al risarcimento del danno all'integrità psico–fisica, alla sfera esistenziale e alla sfera morale patiti in conseguenza delle illegittime condotte vessatorie poste in essere ai propri danni dalla società resistente (c.d. mobbing).
- Resisteva in giudizio negando che la Controparte_1 missiva del 25/6/2022 costituisse atto di licenziamento del dipendente e domandando il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto. Resisteva inoltre in giudizio rimettendosi alla decisione del CP_2
Giudice adito in ordine all'accoglimento delle domande svolte dal ricorrente.
- Con sentenza non definitiva pronunciata in data 21/12/2023, a cui si rimanda, sulla quale le parti resistenti hanno formulato riserva d'appello, il giudice dichiarava risolto il rapporto di lavoro intercorso tra Parte_1
e con effetto dalla data del
[...] Controparte_1 licenziamento (25/6/2022); condannava conseguentemente
[...]
a pagare in favore del ricorrente un'indennità risarcitoria CP_1 pari ad € 19.013,54, oltre ad interessi e rivalutazione;
accertava il diritto del ricorrente alla percezione delle spettanze per lavoro straordinario - detratte pagina 2 di 9 le somme a tale titolo già percepite - per i periodi: ➢ dal 15/9/2014 al 31/12/2016: 4 ore ogni 2 settimane, ➢ dal gennaio 2017 al dicembre 2018: 1 ora ogni 2 settimane, ➢ dal gennaio 2019 al febbraio 2020: 4 ore ogni 2 settimane.
- Disponeva quindi il giudice la prosecuzione del giudizio per determinare l'ammontare delle spettanze retributive da lavoro straordinario, disponendo CTU ed invitando le parti a produrre propri conteggi;
- detta pronuncia accertava in particolare:
“Occorre premettere che, alla luce delle allegazioni contenute in ricorso e delle domande ivi specificamente formulate, le rivendicazioni avanzate dal ricorrente in punto riconoscimento dell'indennità chilometrica, dell'indennità di maneggio denaro, dell'indennità una-tantum ex d.l. 50/2022, del trattamento economico spettante dal 15/10/2021 al 13/4/2022, della copertura delle spese dentali da parte di CP_3
e del trattamento integrativo d.l. 3/2020, del contributo a sostegno del reddito da parte di devono essere rigettate, in quanto relative a richieste formulate in modo CP_4 generico, i cui fatti costitutivi (evidentemente di natura contrattuale o fattuale) non risultano allegati in ricorso. Per quanto attiene all'invocato risarcimento del danno da vacanza annullata, quantificato dal ricorrente in complessivi € 900,00, la domanda deve essere rigettata per totale carenza di prova circa la consistenza dell'eventuale danno (emergente) patito, non operando sul punto il principio di non contestazione (trattandosi di fatti, quelli afferenti l'esistenza e la misura del danno, evidentemente ignoti al datore di lavoro). La domanda di risarcimento per danno da c.d. mobbing deve essere del pari rigettata, in quanto fondata su fatti genericamente allegati e, in ogni caso, difettando qualsiasi allegazione e prova – il cui onere grava in capo al ricorrente – circa l'intensità e la frequenza delle condotte vessatorie subite (che, comunque, secondo la prospettazione del ricorrente si sarebbero protratte per circa 1 mese e mezzo, dal 15/4/2022 al 5/6/2022), la sussistenza dell'intento persecutorio unificante in capo al datore di lavoro, il danno patito in conseguenza delle azioni lesive subite e il nesso di causa che lega la condotta datoriale al danno lamentato. Circa la pretesa di inquadramento nel superiore livello 3S del CCNL di settore, la domanda deve essere rigettata, in quanto il ricorrente è venuto meno agli oneri assertivi e probatori su di esso gravanti. Infatti il
, al fine di sostenere la propria richiesta, si è limitato a citare il disposto Pt_1 della declaratoria del contratto collettivo di riferimento, senza nulla specificamente pagina 3 di 9 allegare in merito alle concrete mansioni disimpegnate, alla loro incompatibilità con il livello di formale appartenenza e alla loro conseguente sussumibilità entro il livello rivendicato. Passando all'analisi della comunicazione datata 25/6/2022, occorre ritenere che essa costituisca, in conformità a quanto sostenuto dal ricorrente, vero e proprio licenziamento disciplinare. Infatti, dal tenore della predetta comunicazione ben emerge l'intento della società di porre fine al rapporto di lavoro e di espellere il dipendente dalla compagine datoriale, a fronte dello specifico addebito mosso allo stesso (l'assenza ingiustificata – anche – nella giornata del 24/6/2022). Priva di pregio, e quindi da respingersi, è invece la ricostruzione dei fatti operata dalla resistente che pretende di attribuire valore di dimissioni Controparte_1 tacite al protrarsi dell'assenza del ricorrente e al silenzio da questi serbato in seguito all'invio delle contestazioni disciplinari. Simili elementi, tuttavia, non appaiono idonei a manifestare una inequivocabile volontà del di recedere dal rapporto di Pt_1 lavoro. Ed infatti il limitato periodo di assenza evidentemente ingiustificata del ricorrente unitamente al tenore della risposta offerta dal ricorrente alla summenzionata missiva datoriale del 26/6/2022, si palesano del tutto incompatibili con una volontà rescissoria del rapporto di lavoro da parte del certamente interessato (per Pt_1 evidenti ragioni) ad essere indirizzatario di lettera di licenziamento piuttosto che latore di lettera di dimissioni rispetto alle quali non avrebbe potuto, in modo agevole, dar dimostrazione della giusta causa. Tale licenziamento, intimato contestualmente alla contestazione del fatto disciplinarmente rilevante, deve essere ritenuto illegittimo per violazione della procedura di cui all'art. 7 St. Lav. Ne consegue l'applicazione dell'art. 18 comma 6 St. Lav. Tale norma, è bene precisarlo, trova applicazione nel caso di specie in virtù della domanda formulata in via di subordine dalla parte ricorrente, che, in assenza di contestazione alcuna da parte della resistente società, ben può essere intesa quale rivendicazione della tutela risarcitoria per illegittimità del licenziamento. Essa, inoltre, risulta applicabile al caso di specie anche in ragione della totale assenza di prova, il cui onere grava sul datore di lavoro, della non integrazione del requisito dimensionale previsto dalla legge 300/1970 (cfr. da ultimo Cass. Lav., sent. n. 9867/2017, a rigore della quale: “in tema di riparto dell'onere probatorio in ordine ai presupposti di applicazione della tutela reale o obbligatoria al licenziamento di cui sia accertata l'invalidità, fatti costitutivi del diritto soggettivo del lavoratore a riprendere l'attività e, sul piano processuale, dell'azione di impugnazione del licenziamento sono esclusivamente l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e l'illegittimità dell'atto pagina 4 di 9 espulsivo, mentre le dimensioni dell'impresa, inferiori ai limiti stabiliti dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970, costituiscono, insieme al giustificato motivo del licenziamento, fatti impeditivi del suddetto diritto soggettivo del lavoratore e devono, perciò, essere provati dal datore di lavoro. Con l'assolvimento di quest'onere probatorio il datore dimostra - ai sensi della disposizione generale di cui all'art. 1218 cod. civ. - che l'inadempimento degli obblighi derivatigli dal contratto di lavoro non è a lui imputabile e che, comunque, il diritto del lavoratore a riprendere il suo posto non sussiste, con conseguente necessità di ridurre il rimedio esercitato dal lavoratore al risarcimento pecuniario. L'individuazione di siffatto onere probatorio a carico del datore di lavoro persegue, inoltre, la finalità di non rendere troppo difficile l'esercizio del diritto del lavoratore, il quale, a differenza del datore di lavoro, è privo della 'disponibilità' dei fatti idonei a provare il numero dei lavoratori occupati nell'impresa”). Ciò chiarito, il rapporto di lavoro tra e Parte_1 Controparte_1
deve dunque essere dichiarato risolto con effetto dalla data del licenziamento
[...]
(25/6/2022) e il datore di lavoro condannato al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, avuto riguardo al fatto che il fatto contestato al dipendente risulta effettivamente sussistente e costituisce, ai sensi dell'art. 140 del CCNL applicato, giusta causa di licenziamento, in sette mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con maggiorazione di interessi e rivalutazione dalla debenza al saldo. Dovendosi in ogni caso qui rimarcare come il comportamento del lavoratore non possa dirsi motivato da precedente condotta mobbizzante – per circa un mese e mezzo - del datore di lavoro. L'entità della retribuzione globale di fatto, questa essendo la retribuzione in concreto corrisposta al lavoratore all'atto del licenziamento, può essere determinata in complessivi € 2.716,22 (€ 2167,62 oltre quota di 13a , 14a e tfr). Stante la sussistenza (in astratto, per quanto sopra motivato) della giusta causa di licenziamento, occorre escludere che il ricorrente abbia diritto al pagamento della indennità prevista dall'art. 2118 cc (c.d. indennità di mancato preavviso). Ne deriva il rigetto della relativa domanda. Quanto, infine, alle rivendicate differenze retributive per il lavoro straordinario prestato, la domanda deve essere accolta nei limiti di cui appresso. L'orario di lavoro normale del può essere ricostruito, alla luce delle Pt_1 allegazioni delle parti e delle testimonianze raccolte nel presente giudizio, in 80 ore ogni 2 settimane. Infatti, è pacifico e documentale (docc. 3 e 4 che alla data di CP_1 cessione del contratto del ricorrente (ossia dal 15/9/2014)
[...]
applicasse un orario di lavoro complessivo di 40 ore distribuito su 2 CP_1
pagina 5 di 9 settimane, rispettivamente distribuito su 5 e 6 giorni lavorativi, per cui se in una settimana l'orario di lavoro era di 38 ore, quella successiva sarebbe stato di 42 ore. Dalla testimonianza del sig. della cui attendibilità in questa sede non si Testimone_1 dubita, è emerso che nel periodo 15/9/2014-31/12/2016 il ricorrente ha lavorato per un totale di 84 ore ogni 2 settimane, in particolare lavorando per 44 ore nelle settimane comprensive del sabato e per 40 ore durante quelle che non lo includevano. Il teste ha poi confermato che nel periodo da gennaio 2017 a dicembre 2018 il ha lavorato per 81 ore ogni 2 settimane, 42 ore e 30 minuti delle quali Pt_1 svolte nelle settimane lunghe e 38 ore e 30 minuti in quelle corte. Per quanto riguarda il residuo periodo dal gennaio 2019 al febbraio 2020, la teste , della cui Testimone_2 attendibilità sotto questo profilo non si dubita (anche alla luce dell'assenza di eccezioni sul punto), ha confermato che il ricorrente ha seguito un orario di lavoro di 84 ore ogni 2 settimane, delle quali 44 prestate nelle settimane lunghe e 40 in quelle corte. Occorre quindi concludere che il abbia prestato lavoro straordinario nella Pt_1 seguente misura: ➢ 4 ore ogni 2 settimane nel periodo dal 15/9/2014 al 31/12/2016; ➢ 1 ora ogni 2 settimane nel periodo dal gennaio 2017 al dicembre 2018; ➢ 4 ore ogni 2 settimane nel periodo dal gennaio 2019 al febbraio 2020. Per i suddetti periodi e nella quantità accertata con la presente sentenza, il ricorrente ha diritto, in conformità a quanto previsto dal CCNL di settore, alla corresponsione della maggiorazione per lavoro straordinario, dedotto quanto già riconosciuto a tale titolo dalla società datrice di lavoro secondo le risultanze delle buste paga presenti agli atti (cfr. docc. ricorrente e 5 , nella misura che verrà in concreto Parte_2 CP_1 determinato all'esito della disponenda CTU contabile. Sulle predette somme decorrono gli interessi legali e la rivalutazione dalle singole scadenze al saldo effettivo. Alla luce di quanto sopra, la domanda di regolarizzazione contributiva dal ricorrente svolta con riferimento alle differenze retributive per il lavoro straordinario prestato deve essere accolta nel limite della prescrizione quinquennale prevista dall'art. 3 comma 9 legge 335/1995, il cui dies a quo, tenuto conto dei periodi di sospensione dal 23/2/2020 al 30/6/2020 per giorni 129 e dal 31/12/2020 al 30/6/2021 per giorni 182, deve essere individuato al momento in cui eventualmente precisando le conclusioni nel CP_2 presente giudizio, manifesterà in modo inequivocabile l'esercizio del proprio diritto di credito (simile manifestazione non è certo rinvenibile nel testo della memoria di costituzione di nel presente giudizio).”; CP_2
pagina 6 di 9 - successivamente, avendo solo parte ricorrente depositato conteggi, contestati da controparte, veniva dato incarico a consulente tecnico contabile per la quantificazione dei crediti del lavoratore per prestazione di lavoro straordinario accertati in sentenza;
- depositata la relazione di CTU, la causa veniva discussa con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Ritenuto che:
- sulla base dei conteggi elaborati dal CTU incaricato, la cui relazione qui si richiama, risulta in capo al ricorrente un credito complessivo di euro 1.952,23. Su tale somma risultano dovuti rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì del dovuto al saldo.
- I conteggi del CTU risultano infatti elaborati, conformemente al quesito, sulla base dei dati documentali disponibili e di criteri conformi alle statuizioni della sentenza parziale, con operazioni che appaiono corrette e coerenti, esenti da vizi logici.
- Deve pertanto in questa sede pronunciarsi condanna della resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della Controparte_1 somma complessiva di euro 1.952,23, oltre a rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo.
- Su detta somma, nei limiti della prescrizione quinquennale (e quindi per le sole prestazioni effettuate da giugno 2017 in poi, come da calcolo effettuato dall' in memoria difensiva non contestato dalle altre parti), CP_2 la convenuta società è tenuta inoltre a versare i contributi previdenziali, che verranno quantificati dall'ente previdenziale;
- Quanto alle spese di lite, in ordine alle quali era stata formulata riserva in sentenza non definitiva, deve rilevarsi che le parti ricorrente da un lato e dall'altro risultano, all'esito del giudizio, Controparte_1 reciprocamente soccombenti, in quanto il ricorrente ha visto rigettate parte delle domande formulate ed è risultato vittorioso per somma significativamente inferiore rispetto a quanto domandato in via principale. Deve pertanto procedersi, in ossequio al disposto dell'art. 92 c. 2 c.p.c., alla compensazione parziale delle spese di lite, nella misura ritenuta congrua del 50%, ponendo a carico della resistente
[...] la restante parte, con liquidazione effettuata in dispositivo CP_1
pagina 7 di 9 conformemente alle prescrizioni del DM 55/2014 (valori compresi tra i parametri minimi e i medi);
- Le spese di lite sostenute dall' devono parimenti essere poste a CP_2 carico della convenuta pur non avendo la Controparte_1 convenuta svolto alcuna domanda nei confronti dell' , citato in CP_5 giudizio dal ricorrente quale litisconsorte necessario e costituitosi rimettendosi all'esito dell'accertamento svolto in giudizio, eccependo unicamente la prescrizione dei contributi risalenti oltre il quinquennio. La corretta applicazione del principio di causalità che impronta le norme sulla ripartizione delle spese di lite, infatti, impone di gravare del relativo onere la società datrice di lavoro, che omettendo il versamento dei contributi dovuti ha determinato la chiamata in causa dell' necessaria ai fini CP_2 dell'effettiva tutela del diritto del ricorrente all'integrità della sua posizione contributiva (v. in tal senso, tra le altre, Ordinanza n. 23123 del 17/09/2019, così massimata: “Le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria”). Le stesse vengono liquidate in dispositivo con riferimento all'effettivo valore della specifica domanda.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, e fermo quanto statuito con sentenza parziale, così provvede:
- condanna al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente della somma di euro 1.952,23 oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
- compensate le spese di lite nella misura della metà tra il ricorrente e condanna quest'ultima al pagamento della Controparte_1 restante parte al ricorrente, con distrazione a favore del difensore antistatario, liquidando a tale titolo, per l'intero, l'importo di euro pagina 8 di 9 10.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge (IVA e CPA);
- condanna al pagamento dei contributi Controparte_1 dovuti all' per la posizione del ricorrente in relazione alle accertate CP_2 differenze retributive per lavoro straordinario, limitatamente al periodo dal giugno 2017;
- condanna al pagamento delle spese di lite Controparte_1 sostenute dall' liquidando allo scopo l'importo di euro 678,00 oltre CP_2 spese generali;
- pone definitivamente ed integralmente a carico di Controparte_1
i costi della consulenza tecnica d'ufficio.
[...]
Vicenza, 27/05/2025 Il Giudice dott. Paolo Sartorello
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