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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/07/2025, n. 1707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1707 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1618/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
nella persona del Giudice designato, Avv. Maria Arcella, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.1618 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
La società in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore sig. rappresentata e difesa dall' Avv. Parte_2
Severino Ciliberti giusta procura in calce all'atto di citazione e presso lo stesso domiciliata in via Colamarino n.52 Torre del Greco P.e.c.
ATTRICE Email_1
CONTRO
Sigg.ri c.f. ; , c.f. COroparte_1 CodiceFiscale_1 COroparte_2
e , c.f. , CodiceFiscale_2 COroparte_3 CodiceFiscale_3
CONVENUTI CONTUMACI
1 La presente sentenza viene estesa in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art.132 c.p.c., così come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17, della Legge 18.06.2009 n.69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, con omissione dello svolgimento del processo e seguendo, per l'esame delle questioni, il criterio della ragione più liquida
(cfr. Cass. S.U. n.9936/2014; Cass. n.17214/2016). Giova, tuttavia, per la soluzione della controversia in esame, la puntualizzazione del contesto fattuale quale risulta dagli atti del presente giudizio.
Nella causa civile iscritta al R.G. n.1618.23, promossa con atto di citazione notificato in data 28.02.2023 l'istante, Parte_3
., conveniva in giudizio i germani sigg.ri ,
[...] COroparte_1 CP_2
e chiedendo “all'adito Tribunale accertarsi e dichiararsi
[...] COroparte_3
l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità pervenuta loro dai genitori sigg.ri CO
e ed il conseguente accertamento della qualità di Parte_4 CP_4
erede in capo ai medesimi convenuti, unitamente alla richiesta dei conseguenziali provvedimenti di legge in merito alla trascrizione della sentenza e di condanna alla refusione delle spese.”
Premetteva l'istante che ”Il presente giudizio trae origine dalla richiesta formulata dal G.E. dott.ssa Diana - con ordinanza del 04.02.2023 emessa nell'ambito della procedura di espropriazione immobiliare R.G.E.15/2022 pendente innanzi Codesto
Tribunale e sospesa con provvedimento del 07.04.23 (già in atti) fino al 15.03.2025
– di ottenere il presente accertamento. Tale precedente procedura, risulta incardinata sulla base del decreto ingiuntivo R.G.681/21 emesso dal Tribunale di
Torre Annunziata, chiesto ed ottenuto dall'istante in danno dei Parte_3
medesimi convenuti, al fine di vedere soddisfatto il credito vantato in atti fin dal 2015
e relativo a lavori condominiali di ristrutturazione al fabbricato eseguiti nel 2014, ove insiste l'immobile de quo caduto in successione.”
2 Parte istante, a sostegno della sua domanda, depositava: certificazione di “assenza di rinunzia all'eredità”, certificazione notarile allegata alla fase esecutiva, certificazione
Ipotecaria dell'Agenzia delle Entrate in ordine alla sussistenza delle dichiarazioni di successione dei sigg.ri e certificazione anagrafica Persona_1 CP_4
del nucleo familiare certificazione Storico Catastale con annotazione dei CP_2
passaggi di proprietà.
Le Parti convenute, sebbene regolarmente citate, rimanevano contumaci e l'istante, allegava ulteriori documenti nei termini concessi.
Il sig. faceva pervenire irritualmente una propria nota che non può COroparte_1
trovare ingresso nel presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente bisogna evidenziare che i convenuti, pur essendo ritualmente evocati in giudizio, non comparivano alla prima udienza, da qui la dichiarazione della loro contumacia.
la legittimazione attiva e la legittimazione passiva è documentalmente provata. La legittimazione passiva dei convenuti è stata dimostrata dalla certificazione anagrafica nonché dalle certificazioni catastali, ipotecarie, notarili depositate in atti.
La domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni che seguono.
Giova premettere che, in linea generale, ai fini dell'acquisto della qualità di erede non
è di per sé sufficiente, neanche nella successione legittima, la delazione dell'eredità che segue l'apertura della successione, essendo necessaria l'accettazione del chiamato mediante una dichiarazione di volontà oppure un comportamento obiettivo di acquiescenza. Nel nostro ordinamento l'acquisto della qualità di erede non è automatico, ma presuppone l'accettazione, che è atto negoziale unilaterale (di autonomia privata) mediante il quale il soggetto decide di acquistare l'eredità (che gli
è stata devoluta) e divenire erede (Cass. n.10525/2010 e n.5247/2018).
3 Gli artt.475 e ss. C.C. prevedono anche l'ipotesi di accettazione espressa dell'eredità quando la volontà di essere erede viene manifestata qualora si compia un atto che implica “necessariamente la volontà di accettare e che tale soggetto non potrebbe compiere se non nella sua qualità di erede. ..."
Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere “che presupposti fondamentali e indispensabili ai fini di una accettazione tacita sono: la presenza della consapevolezza, da parte del chiamato, dell'esistenza di una delazione in suo favore;
che il chiamato assuma un comportamento inequivoco, in cui si possa riscontrare sia
l'elemento intenzionale di carattere soggettivo (c.d. animus), sia l'elemento oggettivo attinente all'atto, tale che solo chi si trovi nella qualità di erede avrebbe il diritto di compiere (Cass. n.14499/2018; n.10796/2009). ..." (Tribunale di Verbania, Sentenza
n.224/2025 del 24-06-2025); "... peraltro, siffatto accertamento non può limitarsi all'esecuzione di tali incombenze, ma deve estendersi al complessivo comportamento dell'erede potenziale ed all'eventuale possesso e gestione anche solo parziale dell'eredità” (Cass. n.4843 del 19/02/2019).
Nella fattispecie in esame la fondatezza della domanda della società ricorrente può inquadrarsi anche sulla base di quanto stabilito dall'art.485 C.C.: “Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare
l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi.
Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice.”
Le convenute e , che sono nel possesso dei beni ereditari, non CP_2 CP_3
avendo provveduto alla redazione dell'inventario dei beni ereditari entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione, devono ritenersi, quindi, eredi puri e
4 semplici. Egualmente il fratello che ha compiuto atti, voltura catastale e CP_1
denunzia di successione, ha espresso “necessariamente la volontà di accettare”.
L'effettuata voltura catastale, come da giurisprudenza consolidata, rileva non solo dal punto di vista tributario ma anche dal punto di vista civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare. Ebbene, da tutta la documentazione in atti, risulta che questi ultimi sono gli unici chiamati all'eredità di e Persona_1 CP_4
Alla luce di tutto quanto sopra, con specifico riferimento alle prove fornite in ordine alla posizione di chiamati all'eredità rivestita dai convenuti, nonché al possesso dei beni ereditari da parte dei medesimi ed agli atti da loro posti in essere quali eredi dei de cuius, tenuto conto della mancata costituzione dei convenuti - ritualmente evocati in giudizio - la domanda promossa dalla società ricorrente deve essere accolta, con conseguente accertamento della qualità di eredi puri e semplici in capo a
[...]
e ai sensi di quanto stabilito CP_1 COroparte_2 COroparte_3
dall'art.485, secondo comma, C.C..
I compensi vengono liquidati facendo applicazione dei parametri previsti dal D.M.
n.55/2014, valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice onorario avv. Maria
Arcella, definitivamente pronunciando nella causa avente R.G.n.1618.23, come in epigrafe promossa, così provvede:
– accerta che i convenuti sigg.ri (C.F.: ); COroparte_1 CodiceFiscale_1
(C.F.: ) e (C.F.: COroparte_2 CodiceFiscale_2 COroparte_3 [...]
) quali eredi puri e semplici hanno accettato l'eredità dei C.F._3
genitori, signori ), nato a [...] Persona_1 CodiceFiscale_4
il 03.02.1931 ed ivi deceduto il 04.07.2002, atto n.52536.1/2014, rep.5163/9990/14, reg. gen. 563, reg. part. 430 del 26/11/2014, presentato al n.114 del 09.01.2015 e
5 ( , nata ad [...] il [...] e CP_4 CodiceFiscale_5
deceduta in Torre del Greco il 23.10.2003, atto n.52537.1/2014, rep.5165/9990/14 reg. gen. 564, reg. part. 431 del 26/11/2014 presentata al n.115 del 09.01.2015, in virtù di distinte e successive dichiarazioni di successione. Eredità consistente nell'immobile sito in Torre del Greco alla Via Cimaglia 23/A, piano IV^ int.18, riportato in catasto fabbricati Comune Torre del Greco al fol.10, part.1047, sub 21, cat.A/3, cl.2, vani 5, mq.97, R.C. €.413,17.
- ordina al competente Conservatore la relativa trascrizione ex art.2648C.C., con esonero da ogni responsabilità.
- condanna i convenuti e a COroparte_1 COroparte_2 COroparte_3
rimborsare a parte ricorrente le spese di lite che si liquidano in €.2906,00 per compensi, €.150,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Torre Annunziata, 02/03/2025 Il giudice onorario
Avv. Maria Arcella
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
nella persona del Giudice designato, Avv. Maria Arcella, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.1618 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
La società in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore sig. rappresentata e difesa dall' Avv. Parte_2
Severino Ciliberti giusta procura in calce all'atto di citazione e presso lo stesso domiciliata in via Colamarino n.52 Torre del Greco P.e.c.
ATTRICE Email_1
CONTRO
Sigg.ri c.f. ; , c.f. COroparte_1 CodiceFiscale_1 COroparte_2
e , c.f. , CodiceFiscale_2 COroparte_3 CodiceFiscale_3
CONVENUTI CONTUMACI
1 La presente sentenza viene estesa in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art.132 c.p.c., così come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17, della Legge 18.06.2009 n.69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, con omissione dello svolgimento del processo e seguendo, per l'esame delle questioni, il criterio della ragione più liquida
(cfr. Cass. S.U. n.9936/2014; Cass. n.17214/2016). Giova, tuttavia, per la soluzione della controversia in esame, la puntualizzazione del contesto fattuale quale risulta dagli atti del presente giudizio.
Nella causa civile iscritta al R.G. n.1618.23, promossa con atto di citazione notificato in data 28.02.2023 l'istante, Parte_3
., conveniva in giudizio i germani sigg.ri ,
[...] COroparte_1 CP_2
e chiedendo “all'adito Tribunale accertarsi e dichiararsi
[...] COroparte_3
l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità pervenuta loro dai genitori sigg.ri CO
e ed il conseguente accertamento della qualità di Parte_4 CP_4
erede in capo ai medesimi convenuti, unitamente alla richiesta dei conseguenziali provvedimenti di legge in merito alla trascrizione della sentenza e di condanna alla refusione delle spese.”
Premetteva l'istante che ”Il presente giudizio trae origine dalla richiesta formulata dal G.E. dott.ssa Diana - con ordinanza del 04.02.2023 emessa nell'ambito della procedura di espropriazione immobiliare R.G.E.15/2022 pendente innanzi Codesto
Tribunale e sospesa con provvedimento del 07.04.23 (già in atti) fino al 15.03.2025
– di ottenere il presente accertamento. Tale precedente procedura, risulta incardinata sulla base del decreto ingiuntivo R.G.681/21 emesso dal Tribunale di
Torre Annunziata, chiesto ed ottenuto dall'istante in danno dei Parte_3
medesimi convenuti, al fine di vedere soddisfatto il credito vantato in atti fin dal 2015
e relativo a lavori condominiali di ristrutturazione al fabbricato eseguiti nel 2014, ove insiste l'immobile de quo caduto in successione.”
2 Parte istante, a sostegno della sua domanda, depositava: certificazione di “assenza di rinunzia all'eredità”, certificazione notarile allegata alla fase esecutiva, certificazione
Ipotecaria dell'Agenzia delle Entrate in ordine alla sussistenza delle dichiarazioni di successione dei sigg.ri e certificazione anagrafica Persona_1 CP_4
del nucleo familiare certificazione Storico Catastale con annotazione dei CP_2
passaggi di proprietà.
Le Parti convenute, sebbene regolarmente citate, rimanevano contumaci e l'istante, allegava ulteriori documenti nei termini concessi.
Il sig. faceva pervenire irritualmente una propria nota che non può COroparte_1
trovare ingresso nel presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente bisogna evidenziare che i convenuti, pur essendo ritualmente evocati in giudizio, non comparivano alla prima udienza, da qui la dichiarazione della loro contumacia.
la legittimazione attiva e la legittimazione passiva è documentalmente provata. La legittimazione passiva dei convenuti è stata dimostrata dalla certificazione anagrafica nonché dalle certificazioni catastali, ipotecarie, notarili depositate in atti.
La domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni che seguono.
Giova premettere che, in linea generale, ai fini dell'acquisto della qualità di erede non
è di per sé sufficiente, neanche nella successione legittima, la delazione dell'eredità che segue l'apertura della successione, essendo necessaria l'accettazione del chiamato mediante una dichiarazione di volontà oppure un comportamento obiettivo di acquiescenza. Nel nostro ordinamento l'acquisto della qualità di erede non è automatico, ma presuppone l'accettazione, che è atto negoziale unilaterale (di autonomia privata) mediante il quale il soggetto decide di acquistare l'eredità (che gli
è stata devoluta) e divenire erede (Cass. n.10525/2010 e n.5247/2018).
3 Gli artt.475 e ss. C.C. prevedono anche l'ipotesi di accettazione espressa dell'eredità quando la volontà di essere erede viene manifestata qualora si compia un atto che implica “necessariamente la volontà di accettare e che tale soggetto non potrebbe compiere se non nella sua qualità di erede. ..."
Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere “che presupposti fondamentali e indispensabili ai fini di una accettazione tacita sono: la presenza della consapevolezza, da parte del chiamato, dell'esistenza di una delazione in suo favore;
che il chiamato assuma un comportamento inequivoco, in cui si possa riscontrare sia
l'elemento intenzionale di carattere soggettivo (c.d. animus), sia l'elemento oggettivo attinente all'atto, tale che solo chi si trovi nella qualità di erede avrebbe il diritto di compiere (Cass. n.14499/2018; n.10796/2009). ..." (Tribunale di Verbania, Sentenza
n.224/2025 del 24-06-2025); "... peraltro, siffatto accertamento non può limitarsi all'esecuzione di tali incombenze, ma deve estendersi al complessivo comportamento dell'erede potenziale ed all'eventuale possesso e gestione anche solo parziale dell'eredità” (Cass. n.4843 del 19/02/2019).
Nella fattispecie in esame la fondatezza della domanda della società ricorrente può inquadrarsi anche sulla base di quanto stabilito dall'art.485 C.C.: “Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare
l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi.
Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice.”
Le convenute e , che sono nel possesso dei beni ereditari, non CP_2 CP_3
avendo provveduto alla redazione dell'inventario dei beni ereditari entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione, devono ritenersi, quindi, eredi puri e
4 semplici. Egualmente il fratello che ha compiuto atti, voltura catastale e CP_1
denunzia di successione, ha espresso “necessariamente la volontà di accettare”.
L'effettuata voltura catastale, come da giurisprudenza consolidata, rileva non solo dal punto di vista tributario ma anche dal punto di vista civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare. Ebbene, da tutta la documentazione in atti, risulta che questi ultimi sono gli unici chiamati all'eredità di e Persona_1 CP_4
Alla luce di tutto quanto sopra, con specifico riferimento alle prove fornite in ordine alla posizione di chiamati all'eredità rivestita dai convenuti, nonché al possesso dei beni ereditari da parte dei medesimi ed agli atti da loro posti in essere quali eredi dei de cuius, tenuto conto della mancata costituzione dei convenuti - ritualmente evocati in giudizio - la domanda promossa dalla società ricorrente deve essere accolta, con conseguente accertamento della qualità di eredi puri e semplici in capo a
[...]
e ai sensi di quanto stabilito CP_1 COroparte_2 COroparte_3
dall'art.485, secondo comma, C.C..
I compensi vengono liquidati facendo applicazione dei parametri previsti dal D.M.
n.55/2014, valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice onorario avv. Maria
Arcella, definitivamente pronunciando nella causa avente R.G.n.1618.23, come in epigrafe promossa, così provvede:
– accerta che i convenuti sigg.ri (C.F.: ); COroparte_1 CodiceFiscale_1
(C.F.: ) e (C.F.: COroparte_2 CodiceFiscale_2 COroparte_3 [...]
) quali eredi puri e semplici hanno accettato l'eredità dei C.F._3
genitori, signori ), nato a [...] Persona_1 CodiceFiscale_4
il 03.02.1931 ed ivi deceduto il 04.07.2002, atto n.52536.1/2014, rep.5163/9990/14, reg. gen. 563, reg. part. 430 del 26/11/2014, presentato al n.114 del 09.01.2015 e
5 ( , nata ad [...] il [...] e CP_4 CodiceFiscale_5
deceduta in Torre del Greco il 23.10.2003, atto n.52537.1/2014, rep.5165/9990/14 reg. gen. 564, reg. part. 431 del 26/11/2014 presentata al n.115 del 09.01.2015, in virtù di distinte e successive dichiarazioni di successione. Eredità consistente nell'immobile sito in Torre del Greco alla Via Cimaglia 23/A, piano IV^ int.18, riportato in catasto fabbricati Comune Torre del Greco al fol.10, part.1047, sub 21, cat.A/3, cl.2, vani 5, mq.97, R.C. €.413,17.
- ordina al competente Conservatore la relativa trascrizione ex art.2648C.C., con esonero da ogni responsabilità.
- condanna i convenuti e a COroparte_1 COroparte_2 COroparte_3
rimborsare a parte ricorrente le spese di lite che si liquidano in €.2906,00 per compensi, €.150,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Torre Annunziata, 02/03/2025 Il giudice onorario
Avv. Maria Arcella
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