Articolo 484 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 483Articolo 485
Versione
6 maggio 1952
Art. 484.
(Rinvio delle parti avanti il collegio)


Il presidente del tribunale, se non sono depositati nel termine i documenti indicati dal terzo comma dell'articolo 621 del codice, e se non e' presentata istanza di proroga del termine nell'ipotesi in cui non e' depositata insieme con la domanda di limitazione la dichiarazione di valore, rimette le parti avanti il collegio.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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