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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 20/11/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
RG 84/2025
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Paolo Sechi e Mavi Piredda, elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi in Sassari, Viale Umberto n. 42;
RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Spiga,
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Sonnino n. 96;
CONVENUTO
OGGETTO: infortunio sul lavoro
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, in funzione di giudice del lavoro, presentato il
17.1.2025, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' , allegando che in data 4.10.2013 CP_1 subiva un infortunio sul lavoro, con esiti di limitazione funzionale anca destra, mezzi di sintesi in situ, esiti cicatriziali chirurgici, per cui l'Istituto erogava un indennizzo corrispondente al 10% di invalidità permanente.
2. Il sig. poi rappresentava che tale giudizio veniva confermato all'esito della Pt_1 revisione (provvedimento dell'8.7.2023).
3. Parte ricorrente ha contestato il giudizio espresso dall' , che non avrebbe tenuto in CP_1 considerazione la gravità delle lesioni derivanti dall'aggravamento delle conseguenze della frattura, per un danno biologico complessivo stimato del 24%.
4. Parte ricorrente ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
2) dichiararsi tenuto l' a costituire in favore del ricorrente una rendita per il danno CP_1 biologico nella misura del 24% salvo la veriore misura da accertarsi in corso di giudizio,
3) condannarsi l' al pagamento delle somme dovute, con decorrenza di legge e con CP_1 gli accessori di legge, detratto quanto già corrisposto .
4) con vittoria di spese ed onorari, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che dichiara di aver anticipato le spese e di non aver percepito onorari”.
5. Costituitosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza della domanda e ne ha CP_1 chiesto l'integrale rigetto, confermando le valutazioni già espresse in sede di revisione.
6. La causa, istruita mediante CTU, viene decisa all'udienza del 20 novembre 2025 all'esito della discussione orale tra le parti.
7. Il ricorso va respinto.
8. L'ausiliare del giudice, dopo aver esaminato la documentazione depositata, e dunque il verbale della visita collegiale del 17/02/2015, dando atto che non sono stati prodotti accertamenti radiografici o neurologici più recenti, ha così sintetizzato gli esiti dell'esame clinico in sede di visita: “Buone condizioni generali. Vigile orientato e collaborante. Coxo femorale dx e sx normoconformate. A dx cicatrice chirurgica di 12 cm piana non adesa ai piani sottostanti. Dolorabile alla palpazione l'emibacino dx e la coxo-femorale dx. I movimenti articolari della coxo-femorale destra sui vari piani appaiono ridotti di circa un terzo. Non deficit di forza nei movimenti controresistenza di ambedue gli arti inferiori.
Passaggi posturali in autonomia. Deambulazione regolare con lieve zoppia dx.
Accosciamento possibile e nei limiti di norma. Mezzi di sintesi in situ. Non turbe vascolo nervose periferiche clinicamente apprezzabili.”.
9. Il CTU ha quindi così risposto al quesito affidato: “Presa visione della documentazione in atti, e visitato l'istante posso affermare che alla data di revisione del 08/07/2023 le CP_1 condizioni fisiche del ricorrente non erano peggiorate rispetto alla visita collegiale del
17/02/2015”.
2 10. Le conclusioni rassegnate dal consulente vanno integralmente condivise dal giudice, in quanto congruamente motivate sulla base della documentazione sanitaria presente in atti e di quanto riscontrato in sede di esame obiettivo del paziente;
si osserva, peraltro, che l'accertamento condotto non è stato in alcun modo censurato dalle parti.
11. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, non essendo peggiorati i postumi invalidanti permanenti riportati dal ricorrente a seguito dell'infortunio del 4.10.2013, così come ritenuto dall' a seguito della revisione. CP_1
12. Le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili, stante la dichiarazione resa dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
13. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Sassari, 20/11/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
3
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Paolo Sechi e Mavi Piredda, elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi in Sassari, Viale Umberto n. 42;
RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Spiga,
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Sonnino n. 96;
CONVENUTO
OGGETTO: infortunio sul lavoro
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Sassari, in funzione di giudice del lavoro, presentato il
17.1.2025, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' , allegando che in data 4.10.2013 CP_1 subiva un infortunio sul lavoro, con esiti di limitazione funzionale anca destra, mezzi di sintesi in situ, esiti cicatriziali chirurgici, per cui l'Istituto erogava un indennizzo corrispondente al 10% di invalidità permanente.
2. Il sig. poi rappresentava che tale giudizio veniva confermato all'esito della Pt_1 revisione (provvedimento dell'8.7.2023).
3. Parte ricorrente ha contestato il giudizio espresso dall' , che non avrebbe tenuto in CP_1 considerazione la gravità delle lesioni derivanti dall'aggravamento delle conseguenze della frattura, per un danno biologico complessivo stimato del 24%.
4. Parte ricorrente ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
2) dichiararsi tenuto l' a costituire in favore del ricorrente una rendita per il danno CP_1 biologico nella misura del 24% salvo la veriore misura da accertarsi in corso di giudizio,
3) condannarsi l' al pagamento delle somme dovute, con decorrenza di legge e con CP_1 gli accessori di legge, detratto quanto già corrisposto .
4) con vittoria di spese ed onorari, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che dichiara di aver anticipato le spese e di non aver percepito onorari”.
5. Costituitosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza della domanda e ne ha CP_1 chiesto l'integrale rigetto, confermando le valutazioni già espresse in sede di revisione.
6. La causa, istruita mediante CTU, viene decisa all'udienza del 20 novembre 2025 all'esito della discussione orale tra le parti.
7. Il ricorso va respinto.
8. L'ausiliare del giudice, dopo aver esaminato la documentazione depositata, e dunque il verbale della visita collegiale del 17/02/2015, dando atto che non sono stati prodotti accertamenti radiografici o neurologici più recenti, ha così sintetizzato gli esiti dell'esame clinico in sede di visita: “Buone condizioni generali. Vigile orientato e collaborante. Coxo femorale dx e sx normoconformate. A dx cicatrice chirurgica di 12 cm piana non adesa ai piani sottostanti. Dolorabile alla palpazione l'emibacino dx e la coxo-femorale dx. I movimenti articolari della coxo-femorale destra sui vari piani appaiono ridotti di circa un terzo. Non deficit di forza nei movimenti controresistenza di ambedue gli arti inferiori.
Passaggi posturali in autonomia. Deambulazione regolare con lieve zoppia dx.
Accosciamento possibile e nei limiti di norma. Mezzi di sintesi in situ. Non turbe vascolo nervose periferiche clinicamente apprezzabili.”.
9. Il CTU ha quindi così risposto al quesito affidato: “Presa visione della documentazione in atti, e visitato l'istante posso affermare che alla data di revisione del 08/07/2023 le CP_1 condizioni fisiche del ricorrente non erano peggiorate rispetto alla visita collegiale del
17/02/2015”.
2 10. Le conclusioni rassegnate dal consulente vanno integralmente condivise dal giudice, in quanto congruamente motivate sulla base della documentazione sanitaria presente in atti e di quanto riscontrato in sede di esame obiettivo del paziente;
si osserva, peraltro, che l'accertamento condotto non è stato in alcun modo censurato dalle parti.
11. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, non essendo peggiorati i postumi invalidanti permanenti riportati dal ricorrente a seguito dell'infortunio del 4.10.2013, così come ritenuto dall' a seguito della revisione. CP_1
12. Le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili, stante la dichiarazione resa dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
13. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Sassari, 20/11/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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