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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 02/12/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 358/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESARO
Prima sezione
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Flavia Mazzini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 358/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARINI CLAUDIA e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. CRAVOTTA MAURO elettivamente domiciliato in VIA TORINO 180 MESTRE VENEZIA
OPPONENTE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. VENTURA FULVIA e dell'avv. DEL BONO GAIA P.IVA_2 elettivamente domiciliata in VIA DELL'INDIPENDENZA 67 BOLOGNA
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza del 05.11.2025 di discussione orale riportandosi alle conclusioni di cui ai propri scritti difensivi, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Ragioni in Fatto e Diritto della Decisione
La vicenda attiene all'opposizione proposta dalla avverso il decreto Parte_2
ingiuntivo n. 24/2024 del 09.01.2024 emesso dal Tribunale di Pesaro, nel procedimento iscritto al n.
R.G. 35/2024, con il quale veniva ingiunto alla il pagamento, in favore della Parte_1
della somma di €. 306.087,83, oltre interessi come da domanda e delle spese del Controparte_1 procedimento liquidate in €. 4.394,00 per compensi professionali, €. 634,00 per esborsi oltre rimborso forfettario, IVA, C.P.A..
Il decreto ingiuntivo opposto traeva origine dalla pretesa creditoria vantata da con Controparte_1 riferimento alle spettanze ritenute maturate per attività di “progettistica …, predisposizione ape preventivo… predisposizione asseverazione , redazione e verifica computo metrico verifica CP_2
pagina 1 di 9 passaggio di classe energetica …, predisposizione documentazione sulla sicurezza” ed azionato, in particolare, sulla base di fatture emesse dalla stessa in capo ai committenti finali ed indicanti Pt_1
sotto la voce “ribaltamento costi” appunto la ritenuta pretesa creditoria azionata.
Nei fatti riferiva , società attiva nel settore dello studio e progettazione nell'ambito sia CP_1
della costruzione che della ristrutturazione di opere edili, di aver sottoscritto, in data 30.12.2021, un contratto di appalto di servizi con la operante nell'ambito degli interventi di Parte_3
efficientamento energetico di immobili civili e commerciali finalizzati alla fruizione delle detrazioni di
Legge, relativo alla fornitura da parte di stessa di attività di studio e progettazione degli CP_1
interventi di qualificazione energetica previsti dalla Legge, nonché delle attività connesse a carattere tecnico necessarie in virtù dei contratti di Facility Management stipulati dalla con i clienti Pt_3 finali, con conseguente ribaltamento dei costi per l'attività espletata da direttamente in CP_1
capo ai clienti finali stessi.
La , nella ricostruzione dei fatti, riferiva, altresì, che successivamente la cedeva CP_1 Pt_3 alla i contratti d'opera con i clienti finali, continuando ad avvalersi delle Parte_2
prestazioni della stessa. Per tali motivazioni la avrebbe poi emesso le fatture CP_1 Pt_1 poste alla base dell'ingiunzione controversa, caricando in capo al cliente finale le prestazioni di stessa sotto la voce appunto di “Ribaltamento costi”. CP_1
La nell'opporsi al decreto ingiuntivo controverso, eccepiva, in via preliminare, Parte_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Pesaro in favore del Tribunale di Bologna in virtù di una clausola convenzionale esclusiva presente all'interno del predetto contratto stipulato tra CP_1
ed nel 2021, nonché in via subordinata la carenza di legittimazione passiva e/o carenza
[...] Parte_3
della titolarità del credito in capo alla Nel merito contestava, in ogni caso, la debenza del Parte_2 credito vantato dall'opposta per non aver la eseguito i lavori di cui alle fatture allegate che Pt_1
venivano stornate. Parte opponente eccepiva, infine, la mancata esecuzione delle prestazioni tecniche e professionali da parte della e l'assoluta indeterminatezza del credito azionato. Controparte_1
Si costituiva parte opposta, contestando le eccezioni preliminari avanzate da parte opponente ritenendo il contratto sottoscritto con la non operante tra le parti del presente giudizio per intervenuta Pt_3
risoluzione dello stesso e costituzione di un nuovo vincolo contrattuale tra e . Pt_1 CP_1
Parte opposta insisteva, pertanto, nella legittimità della pretesa azionata con conferma del Decreto
Ingiuntivo, dovendosi ritenere la pretesa stessa provata sulla base delle fatture emesse dalla , Pt_1 indicanti, sotto la voce “Ribaltamento costi”, le ritenute spettanze per cui è causa.
All'udienza del 30.10.2024, veniva disposta l'interruzione del giudizio a seguito dell'intervenuta liquidazione giudiziale della Controparte_1
pagina 2 di 9 La causa veniva, pertanto, riassunta nei confronti della curatela della liquidazione giudiziale di CP_1
la quale si costituiva in giudizio insistendo per la legittimità e fondatezza della pretesa
[...]
azionata.
Con Ordinanza del 24.07.2025, venivano respinte le richieste istruttorie di parte opponente in quanto ininfluenti ai fini del decidere e la causa, ritenuta di pronta soluzione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies C.P.C. all'udienza del 05.11.2025.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 05.11.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con termine di giorni 30 per il deposito della motivazione.
In via preliminare, è da disattendere l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata da parte opponente secondo la quale il Tribunale di Pesaro sarebbe da ritenersi incompetente territorialmente in favore del Tribunale di Bologna in virtù di una clausola convenzionale di foro esclusivo contenuta nel contratto del 2021 prodotto dall'opposta stessa in sede monitoria, intercorso tra e Parte_3 CP_1
e ritenuto operante anche tra le parti per cui è causa.
[...]
Parte opponente eccepiva, infatti, che il richiamato contratto del 2021, da ritenersi applicabile nella fattispecie controversa in quanto addotto dalla stessa parte opposta a fondamento della propria pretesa, prevedeva all'articolo 16 una clausola relativa al “Foro convenzionale” secondo la quale “16.1 Ogni e qualsiasi controversia inerente all'interpretazione, adempimento o esecuzione del presente Contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Bologna”, da ciò derivando, secondo parte opponente stessa, la necessaria declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Pesaro in favore del previsto
Tribunale di Bologna.
A riguardo, è necessario, innanzitutto, ricostruire la vicenda con particolare riferimento agli effettivi rapporti obbligatori intercorsi tra le parti.
È, infatti, emerso dagli atti di causa che tra e la sia stato sottoscritto il Controparte_1 Parte_3
contratto di appalto di servizi del 30.12.2021 in atti – come del resto riconosciuto dalla CP_1
stessa - in virtù del quale la si sarebbe avvalsa delle prestazioni della per Pt_3 Controparte_1
l'esecuzione dei contratti d'opera di interventi di efficientamento energetico da eseguire in favore dei committenti finali, addebitando il costo delle attività di quest'ultima direttamente al cliente finale stesso.
È, altresì, evidente che sia da considerarsi intervenuta la cessione dei contratti d'opera originariamente stipulati dalla con i clienti finali, così come è da ritenersi perfezionata la cessione del contratto Pt_3
di appalto di servizi del 2021 originariamente sorto tra e , nei quali richiamati Pt_3 CP_1
rapporti, in luogo della cedente stessa, è da ritenersi subentrata la cessionaria . Pt_3 Pt_1
pagina 3 di 9 Come noto, la cessione di un contratto può avvenire anche in forma libera, eccetto i casi, diverso da quello in esame, in cui sia necessaria la forma scritta ad substantiam e rappresenta un negozio giuridico con cui una parte può sostituire a sé un terzo nei contratti a prestazioni corrispettive, purché l'altra parte vi consenta.
Nel caso de quo, è evidente, dall'esame della documentazione in atti, che la sia subentrata alla Pt_1 con riferimento ai contratti d'opera controversi, nonché con riferimento al rapporto con la Pt_3
e, in particolare, in relazione al contratto di appalto di servizi del 2021. Risultano, infatti, CP_1
allegate le comunicazioni tra la - per il tramite di una società incaricata - e la con Pt_1 CP_1
le quali veniva richiesto a quest'ultima il carteggio dei contratti d'opera in questione in possesso della
A ciò aggiungasi che le fatture controverse emesse dalla – sebbene dalla stessa Pt_3 Pt_1
ritenute stornate - dimostrano sia la coincidenza dei contratti d'opera stipulati originariamente tra i committenti e la cedente sia il subentro della nel rapporto originariamente sorto tra la Pt_3 Pt_1
e la stessa. Per stessa ammissione dell'opposta, infatti, la nell'emettere le Pt_3 CP_1 Pt_1
fatture poi stornate ha determinato il quantum delle attività sulla base delle condizioni economiche e termini di cui al contratto del 2021 sottoscritto con la cedente e nessuna prova è stata fornita Pt_3
circa la sottoscrizione di un nuovo contratto, non potendosi, pertanto, ritenere, a differenza di quanto dalla asserito, che il contratto con la sia stato risolto e con la sia sorto un CP_1 Pt_3 Pt_1 nuovo rapporto contrattuale, dal momento che nei fatti, per stessa ammissione dell'opposta, la Pt_1
ha applicato le condizioni di cui al contratto de quo.
Di nessun rilievo risultano, pertanto, le eccezioni di parte opponente volte a ritenere non provata l'intervenuta cessione dei rapporti controversi stante la mancata allegazione di prova scritta e l'assenza di prova del consenso del cessionario ovvero di parte opponente stessa necessario ai fini del perfezionamento del negozio giuridico. Sulla base di quanto fin qui motivato, è, infatti, emersa la prova dell'intervenuta cessione dei contratti in questione evincibile dallo stesso comportamento dei soggetti interessati e, altresì, dal contegno della che ha richiesto tutto l'incartamento relativo ai Pt_1 contratti d'opera in possesso della interfacciandosi con la stessa. Pt_3 CP_1
Da ciò derivando anche il rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva e/o carenza di titolarità passiva del diritto avanzata dalla parte opponente validamente subentrata in luogo della cedente nei rapporti controversi. Pt_3
Ciò premesso, stabilito, pertanto, che la è subentrata nella posizione della con Pt_1 Pt_3
riferimento ai rapporti per cui è causa, tuttavia, non può considerarsi applicabile alla subentrata la clausola convenzionale del foro esclusivo prevista nel contratto del 2021 sottoscritto tra Pt_1
e . Pt_3 CP_1
pagina 4 di 9 La designazione del foro convenzionale esclusivo, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, non può desumersi in via di argomentazione logica da elementi presuntivi. Le parti devono manifestare in modo inequivoco e concorde la volontà di derogare all'ordinaria competenza, indicando il foro designato come esclusivo o escludendo ogni altro foro concorrente. In carenza di tale univoco contenuto della pattuizione, il foro designato va qualificato come facoltativo, con conseguente necessità, in caso di formulazione dell'eccezione d'incompetenza, di contestare – a pena dell'ammissibilità – tutti i fori concorrenti (Cass. Civ. Sez. 2 Ordinanza Num. 10236/2025; Cass. Civ.
n. 33203/2024; Cass. Civ. n. 33200/2024; Cass. Civ. n. 9754/2024, Cass. Civ. n. 21362/2020; Cass.
Civ. n. 21010/2020, Cass. Civ. Ordinanza n. 1838/2018, Cass. Civ. Ordinanza n. 17449/2007; Cass.
Civ. n. 15219/2007).
La Giurisprudenza nel richiede, pertanto, che la volontà delle parti di derogare alla competenza territoriale ordinaria sia manifestata in modo inequivoco e concorde, impone che la parte che si trovi a subentrare in un contratto sia stata messa in condizione di conoscere e accettare espressamente la clausola di foro esclusivo in questione.
La clausola di deroga della competenza territoriale non produce, quindi, effetti verso chi è estraneo all'accordo e, in assenza di un'accettazione espressa del subentrante, è da escludersi l'opponibilità automatica del foro convenzionale esclusivo al soggetto che non abbia partecipato alla pattuizione originaria o non l'abbia successivamente accettata nelle forme richieste, nei confronti del quale la clausola di deroga è da considerarsi "res inter alios acta" (Cass. Civ. n. 24415/2013).
Il carattere pattizio del foro convenzionale esclusivo, imponendo un'inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti, postula che, ai fini della sua applicazione al subentrante, sia necessario un atto scritto e una specifica adesione alla clausola, non potendo l'effetto estendersi ultra partes in via automatica, non potendo operare, senza un atto negoziale del subentrante che lo recepisca, anche nell'ipotesi in cui si verta nell'ambito di rapporti tra società.
Stabilita, pertanto, l'inapplicabilità della clausola di foro convenzionale esclusivo di cui al contratto invocato, deve ritenersi correttamente e validamente incardinata la richiesta monitoria dinanzi al
Tribunale di Pesaro quale foro del creditore.
Secondo quanto previsto dalla Giurisprudenza “La formulazione dell'eccezione d'incompetenza territoriale derogabile, ai fini della sua ammissibilità, infatti, deve essere svolta, con l'indicazione di tutti i fori concorrenti, ovvero per le persone fisiche, con riferimento, oltre ai fori speciali ai sensi dell'art. 20 C.P.C., anche a quelli generali, stabiliti nell'art. 18 C.P.C. e, per le persone giuridiche, con riferimento ai criteri di collegamento indicati nell'art. 19 C.P.C., comma 1.” (ex multis: Cass. Civ.,
Ordinanza n.21010/2020; Cass. Civ. n. 15278/2013).
pagina 5 di 9 Nella fattispecie per cui è causa, l'eccezione di incompetenza territoriale è stata avanzata da parte opponente esclusivamente sulla base della ritenuta violazione della clausola contrattuale de quo, senza alcun riferimento agli altri fori generali concorrenti, risultando, pertanto, preclusa ogni eventuale eccezione sul punto e valida la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Pesaro.
Nel merito l'opposizione è fondata e, pertanto, è da accogliersi.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, come noto, si configura come un giudizio ordinario di cognizione e svolgendosi secondo le norme del procedimento ordinario, nel rispetto dei principi generali in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Parte opposta fonda sostanzialmente la propria pretesa sulle fatture emesse dalla ritenuta parte debitrice
. Pt_1
La fattura commerciale, come noto, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente a oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito. Per tale motivo, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, anche se annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche, assurgere a prova del contratto.
Né diversamente può ritenersi nel caso in cui la fattura, come nella fattispecie in esame, provenga dal ritenuto debitore stesso. In caso di contestazione avversa la fattura, sebbene proveniente dal debitore, non può assurgere da prova circa il titolo, la prestazione eseguita e la sua quantificazione. Non può essere attribuita alla fattura, sebbene proveniente dal presunto debitore, valenza confessoria, non potendo la stessa essere assimilata per la sua forma ad una promessa di pagamento o riconoscimento di debito aventi specifiche caratteristiche di un'espressa dichiarazione unilaterale rivolta al creditore volta ad ammettere inequivocamente l'esistenza del credito stesso.
In caso di contestazione, la fattura, pertanto, sebbene proveniente dal debitore, non può provare il credito vantato. Il creditore deve, quindi, fornire prova del fatto costitutivo, esistenza del contratto e prestazione eseguita.
Nel caso de quo, parte opposta, a prescindere, pertanto, dall'avvenuto storno delle fatture, avrebbe dovuto, stante la contestazione avversa in punto del titolo, esecuzione delle prestazioni e quantificazione, dimostrare l'effettiva esecuzione in favore della dell'attività oggetto della Pt_1
pretesa creditoria, la sussistenza, quindi, delle prestazioni e la loro quantificazione.
pagina 6 di 9 Parte opposta, nei fatti, si è limitata a depositare in atti una serie di comunicazioni avvenute tra una società incaricata dalla – ovvero la Società Nord Est Project – e la . Tali mail, Pt_1 CP_1 tuttavia, nulla provano circa l'effettiva prestazione ed attività eseguita dalla in favore CP_1
della , facendo riferimento alla presenza di allegati che, invero, risultano impossibili da poter Pt_1
visionare, così come i collegamenti WeTransfer allegati nulla provano, dal momento che, al tentativo di apertura dei link in questione, viene riportata la seguente dicitura “Trasferimento non disponibile.
Questo trasferimento non è più disponibile sui nostri server. È scaduto e non può essere recuperato, oppure è stato eliminato dal mittente …”
Tali collegamenti risultano, quindi, irrimediabilmente scaduti e/o rimossi rendendo impossibile la visione di quanto asseritamente inviato ed effettivamente eseguito in favore della . A ciò Pt_1
aggiungasi che, nelle stesse mail in questione, la presunta documentazione inviata alla CP_1
riguarda quanto in possesso della ovvero della cedente, trattandosi semmai di eventuali Pt_3
prestazioni ed attività già svolte dalla in favore della cedente stessa, ma nulla rileva con CP_1
riferimento alle reclamate prestazioni eseguite in favore della . Pt_1
Pertanto, se il ceduto ha svolto prestazioni in favore del cedente prima che la cessione del contratto fosse efficace ed opponibile, il pagamento di tali prestazioni resta, salvo diverso accordo tra le parti stesse, dovuto dal cedente.
Per il resto le allegazioni di parte opposta, addotte a sostegno della pretesa controversa, sono rappresentate da documentazione della parte stessa prive, pertanto, di alcuna valenza probatoria.
Per quanto fin motivato l'opposizione è da ritenersi fondata e da accogliere, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Non si ritiene, tuttavia, di accogliere la domanda di risarcimento per lite temeraria ex art. 96 C.P.C. avanzata dall'opposta non sussistendone i presupposti di Legge.
La lite temeraria ricorre, infatti, quando la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave, con la conseguenza che la stessa può essere condannata, su istanza della parte, al pagamento delle spese e al risarcimento dei danni causati dalla condotta processuale, oltre alla possibile condanna equitativa, al momento della statuizione sulle spese nel dispositivo, anche d'ufficio.
In particolare, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 96 C.P.C. “Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza”.
Il primo comma della norma, rilevante per la fattispecie in esame, punisce un contegno illecito assunto con dolo o colpa grave dalla parte soccombente.
pagina 7 di 9 L'orientamento prevalente ritiene che la responsabilità aggravata di cui all'art. 96, comma 1, così come del resto anche per il comma 2, C.P.C. sia riconducibile alla fattispecie della responsabilità extracontrattuale, in un rapporto di specialità rispetto alla regola generale di cui all'art. 2043 C.C., avente una funzione risarcitoria. Da ciò consegue che incombe sulla parte danneggiata il gravoso onere di provare l'elemento soggettivo della condotta altrui (mala fede o colpa grave nel caso del primo comma e colpa lieve nel caso del secondo comma, quest'ultimo non applicabile alla fattispecie), la sussistenza del danno subito, nonché la riconducibilità di quest'ultimo alla condotta colpevole dell'agente.
Con riferimento al presupposto soggettivo, l'elemento psicologico richiesto perché si configuri la condotta illecita sono la mala fede o la colpa grave, riferiti all'esercizio dell'azione o alla resistenza in giudizio.
La mala fede generalmente consiste nella consapevolezza del proprio torto, ovvero nella consapevolezza di agire slealmente o di abusare del diritto di azione.
La colpa grave, invece, viene individuata nell'omissione, nel compimento delle attività processuali, di quel minimo di diligenza e perizia sufficiente ad avvedersi della palese infondatezza delle proprie pretese.
Secondo la Giurisprudenza, affinché la parte soccombente sia condannata per lite temeraria, occorre che la mala fede o la colpa grave emergano in tutta evidenza, non essendo sufficiente provare che il soccombente abbia portato avanti tesi giuridiche che il giudice abbia ritenute errate e infondate (ex multis: Corte Appello Napoli sez. VIII, Sentenza n. 679 del 13.02.2020).
Quanto all'elemento oggettivo, in ossequio al principio dispositivo e sulla base dei criteri ordinari di distribuzione di cui all'art. 2697 C.C., la prova del danno da illecito incombe sul soggetto leso, il quale avrà l'onere di dimostrare l'esistenza e l'entità di un evento pregiudizievole discendente, con nesso causale, dalla condotta illecita della controparte.
La liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 C.P.C., postula, quindi, che la parte istante abbia almeno assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa.
Nella fattispecie controversa mancano entrambi i presupposti previsti dalla normativa non rinvenendosi in tutta evidenza l'elemento soggettivo, non evincibile dalla mera proposizione di tesi ritenute infondate dal Giudice adito, né l'elemento oggettivo, dal momento che, se al Giudice è consentito procedere ad una liquidazione in via equitativa del danno sofferto, la parte richiedente è comunque onerata di allegare gli elementi di fatto a supporto del lamentato danno, onere ivi non assolto.
pagina 8 di 9 Parimenti non si ritiene di dover procedere con la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, C.P.C. non ricorrendo, per quanto fin qui motivato, l'elemento soggettivo richiesto della mala fede o colpa grave del soccombente.
Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui in dispositivo secondo le nuove tabelle di cui al D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022. Deve considerarsi che i fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M., che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al
50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.
Nel caso de quo, la fase istruttoria e/o di trattazione e la fase decisionale sono state diminuite al 50% in considerazione del mancato espletamento di attività istruttoria e della sostanziale coincidenza tra la trattazione della causa e la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pesaro definitivamente pronunciando nella causa iscritta al nr. 358/2024 r.g., ogni ulteriore o difforme domanda od eccezione assorbita o disattesa, così provvede:
• Accoglie l'opposizione;
• revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 24/2024 del 09.01.2024 emesso dal Tribunale di Pesaro, nel procedimento iscritto al n. R.G. 35/2024;
• condanna parte opposta a rifondere a parte opponente le spese legali liquidate complessivamente in €. 14.170,00, oltre €. 634,00 per esborsi, nonché oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA, come per Legge.
Pesaro, 2 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Flavia Mazzini
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESARO
Prima sezione
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Flavia Mazzini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 358/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARINI CLAUDIA e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. CRAVOTTA MAURO elettivamente domiciliato in VIA TORINO 180 MESTRE VENEZIA
OPPONENTE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. VENTURA FULVIA e dell'avv. DEL BONO GAIA P.IVA_2 elettivamente domiciliata in VIA DELL'INDIPENDENZA 67 BOLOGNA
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza del 05.11.2025 di discussione orale riportandosi alle conclusioni di cui ai propri scritti difensivi, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Ragioni in Fatto e Diritto della Decisione
La vicenda attiene all'opposizione proposta dalla avverso il decreto Parte_2
ingiuntivo n. 24/2024 del 09.01.2024 emesso dal Tribunale di Pesaro, nel procedimento iscritto al n.
R.G. 35/2024, con il quale veniva ingiunto alla il pagamento, in favore della Parte_1
della somma di €. 306.087,83, oltre interessi come da domanda e delle spese del Controparte_1 procedimento liquidate in €. 4.394,00 per compensi professionali, €. 634,00 per esborsi oltre rimborso forfettario, IVA, C.P.A..
Il decreto ingiuntivo opposto traeva origine dalla pretesa creditoria vantata da con Controparte_1 riferimento alle spettanze ritenute maturate per attività di “progettistica …, predisposizione ape preventivo… predisposizione asseverazione , redazione e verifica computo metrico verifica CP_2
pagina 1 di 9 passaggio di classe energetica …, predisposizione documentazione sulla sicurezza” ed azionato, in particolare, sulla base di fatture emesse dalla stessa in capo ai committenti finali ed indicanti Pt_1
sotto la voce “ribaltamento costi” appunto la ritenuta pretesa creditoria azionata.
Nei fatti riferiva , società attiva nel settore dello studio e progettazione nell'ambito sia CP_1
della costruzione che della ristrutturazione di opere edili, di aver sottoscritto, in data 30.12.2021, un contratto di appalto di servizi con la operante nell'ambito degli interventi di Parte_3
efficientamento energetico di immobili civili e commerciali finalizzati alla fruizione delle detrazioni di
Legge, relativo alla fornitura da parte di stessa di attività di studio e progettazione degli CP_1
interventi di qualificazione energetica previsti dalla Legge, nonché delle attività connesse a carattere tecnico necessarie in virtù dei contratti di Facility Management stipulati dalla con i clienti Pt_3 finali, con conseguente ribaltamento dei costi per l'attività espletata da direttamente in CP_1
capo ai clienti finali stessi.
La , nella ricostruzione dei fatti, riferiva, altresì, che successivamente la cedeva CP_1 Pt_3 alla i contratti d'opera con i clienti finali, continuando ad avvalersi delle Parte_2
prestazioni della stessa. Per tali motivazioni la avrebbe poi emesso le fatture CP_1 Pt_1 poste alla base dell'ingiunzione controversa, caricando in capo al cliente finale le prestazioni di stessa sotto la voce appunto di “Ribaltamento costi”. CP_1
La nell'opporsi al decreto ingiuntivo controverso, eccepiva, in via preliminare, Parte_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Pesaro in favore del Tribunale di Bologna in virtù di una clausola convenzionale esclusiva presente all'interno del predetto contratto stipulato tra CP_1
ed nel 2021, nonché in via subordinata la carenza di legittimazione passiva e/o carenza
[...] Parte_3
della titolarità del credito in capo alla Nel merito contestava, in ogni caso, la debenza del Parte_2 credito vantato dall'opposta per non aver la eseguito i lavori di cui alle fatture allegate che Pt_1
venivano stornate. Parte opponente eccepiva, infine, la mancata esecuzione delle prestazioni tecniche e professionali da parte della e l'assoluta indeterminatezza del credito azionato. Controparte_1
Si costituiva parte opposta, contestando le eccezioni preliminari avanzate da parte opponente ritenendo il contratto sottoscritto con la non operante tra le parti del presente giudizio per intervenuta Pt_3
risoluzione dello stesso e costituzione di un nuovo vincolo contrattuale tra e . Pt_1 CP_1
Parte opposta insisteva, pertanto, nella legittimità della pretesa azionata con conferma del Decreto
Ingiuntivo, dovendosi ritenere la pretesa stessa provata sulla base delle fatture emesse dalla , Pt_1 indicanti, sotto la voce “Ribaltamento costi”, le ritenute spettanze per cui è causa.
All'udienza del 30.10.2024, veniva disposta l'interruzione del giudizio a seguito dell'intervenuta liquidazione giudiziale della Controparte_1
pagina 2 di 9 La causa veniva, pertanto, riassunta nei confronti della curatela della liquidazione giudiziale di CP_1
la quale si costituiva in giudizio insistendo per la legittimità e fondatezza della pretesa
[...]
azionata.
Con Ordinanza del 24.07.2025, venivano respinte le richieste istruttorie di parte opponente in quanto ininfluenti ai fini del decidere e la causa, ritenuta di pronta soluzione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies C.P.C. all'udienza del 05.11.2025.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 05.11.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con termine di giorni 30 per il deposito della motivazione.
In via preliminare, è da disattendere l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata da parte opponente secondo la quale il Tribunale di Pesaro sarebbe da ritenersi incompetente territorialmente in favore del Tribunale di Bologna in virtù di una clausola convenzionale di foro esclusivo contenuta nel contratto del 2021 prodotto dall'opposta stessa in sede monitoria, intercorso tra e Parte_3 CP_1
e ritenuto operante anche tra le parti per cui è causa.
[...]
Parte opponente eccepiva, infatti, che il richiamato contratto del 2021, da ritenersi applicabile nella fattispecie controversa in quanto addotto dalla stessa parte opposta a fondamento della propria pretesa, prevedeva all'articolo 16 una clausola relativa al “Foro convenzionale” secondo la quale “16.1 Ogni e qualsiasi controversia inerente all'interpretazione, adempimento o esecuzione del presente Contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Bologna”, da ciò derivando, secondo parte opponente stessa, la necessaria declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Pesaro in favore del previsto
Tribunale di Bologna.
A riguardo, è necessario, innanzitutto, ricostruire la vicenda con particolare riferimento agli effettivi rapporti obbligatori intercorsi tra le parti.
È, infatti, emerso dagli atti di causa che tra e la sia stato sottoscritto il Controparte_1 Parte_3
contratto di appalto di servizi del 30.12.2021 in atti – come del resto riconosciuto dalla CP_1
stessa - in virtù del quale la si sarebbe avvalsa delle prestazioni della per Pt_3 Controparte_1
l'esecuzione dei contratti d'opera di interventi di efficientamento energetico da eseguire in favore dei committenti finali, addebitando il costo delle attività di quest'ultima direttamente al cliente finale stesso.
È, altresì, evidente che sia da considerarsi intervenuta la cessione dei contratti d'opera originariamente stipulati dalla con i clienti finali, così come è da ritenersi perfezionata la cessione del contratto Pt_3
di appalto di servizi del 2021 originariamente sorto tra e , nei quali richiamati Pt_3 CP_1
rapporti, in luogo della cedente stessa, è da ritenersi subentrata la cessionaria . Pt_3 Pt_1
pagina 3 di 9 Come noto, la cessione di un contratto può avvenire anche in forma libera, eccetto i casi, diverso da quello in esame, in cui sia necessaria la forma scritta ad substantiam e rappresenta un negozio giuridico con cui una parte può sostituire a sé un terzo nei contratti a prestazioni corrispettive, purché l'altra parte vi consenta.
Nel caso de quo, è evidente, dall'esame della documentazione in atti, che la sia subentrata alla Pt_1 con riferimento ai contratti d'opera controversi, nonché con riferimento al rapporto con la Pt_3
e, in particolare, in relazione al contratto di appalto di servizi del 2021. Risultano, infatti, CP_1
allegate le comunicazioni tra la - per il tramite di una società incaricata - e la con Pt_1 CP_1
le quali veniva richiesto a quest'ultima il carteggio dei contratti d'opera in questione in possesso della
A ciò aggiungasi che le fatture controverse emesse dalla – sebbene dalla stessa Pt_3 Pt_1
ritenute stornate - dimostrano sia la coincidenza dei contratti d'opera stipulati originariamente tra i committenti e la cedente sia il subentro della nel rapporto originariamente sorto tra la Pt_3 Pt_1
e la stessa. Per stessa ammissione dell'opposta, infatti, la nell'emettere le Pt_3 CP_1 Pt_1
fatture poi stornate ha determinato il quantum delle attività sulla base delle condizioni economiche e termini di cui al contratto del 2021 sottoscritto con la cedente e nessuna prova è stata fornita Pt_3
circa la sottoscrizione di un nuovo contratto, non potendosi, pertanto, ritenere, a differenza di quanto dalla asserito, che il contratto con la sia stato risolto e con la sia sorto un CP_1 Pt_3 Pt_1 nuovo rapporto contrattuale, dal momento che nei fatti, per stessa ammissione dell'opposta, la Pt_1
ha applicato le condizioni di cui al contratto de quo.
Di nessun rilievo risultano, pertanto, le eccezioni di parte opponente volte a ritenere non provata l'intervenuta cessione dei rapporti controversi stante la mancata allegazione di prova scritta e l'assenza di prova del consenso del cessionario ovvero di parte opponente stessa necessario ai fini del perfezionamento del negozio giuridico. Sulla base di quanto fin qui motivato, è, infatti, emersa la prova dell'intervenuta cessione dei contratti in questione evincibile dallo stesso comportamento dei soggetti interessati e, altresì, dal contegno della che ha richiesto tutto l'incartamento relativo ai Pt_1 contratti d'opera in possesso della interfacciandosi con la stessa. Pt_3 CP_1
Da ciò derivando anche il rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva e/o carenza di titolarità passiva del diritto avanzata dalla parte opponente validamente subentrata in luogo della cedente nei rapporti controversi. Pt_3
Ciò premesso, stabilito, pertanto, che la è subentrata nella posizione della con Pt_1 Pt_3
riferimento ai rapporti per cui è causa, tuttavia, non può considerarsi applicabile alla subentrata la clausola convenzionale del foro esclusivo prevista nel contratto del 2021 sottoscritto tra Pt_1
e . Pt_3 CP_1
pagina 4 di 9 La designazione del foro convenzionale esclusivo, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, non può desumersi in via di argomentazione logica da elementi presuntivi. Le parti devono manifestare in modo inequivoco e concorde la volontà di derogare all'ordinaria competenza, indicando il foro designato come esclusivo o escludendo ogni altro foro concorrente. In carenza di tale univoco contenuto della pattuizione, il foro designato va qualificato come facoltativo, con conseguente necessità, in caso di formulazione dell'eccezione d'incompetenza, di contestare – a pena dell'ammissibilità – tutti i fori concorrenti (Cass. Civ. Sez. 2 Ordinanza Num. 10236/2025; Cass. Civ.
n. 33203/2024; Cass. Civ. n. 33200/2024; Cass. Civ. n. 9754/2024, Cass. Civ. n. 21362/2020; Cass.
Civ. n. 21010/2020, Cass. Civ. Ordinanza n. 1838/2018, Cass. Civ. Ordinanza n. 17449/2007; Cass.
Civ. n. 15219/2007).
La Giurisprudenza nel richiede, pertanto, che la volontà delle parti di derogare alla competenza territoriale ordinaria sia manifestata in modo inequivoco e concorde, impone che la parte che si trovi a subentrare in un contratto sia stata messa in condizione di conoscere e accettare espressamente la clausola di foro esclusivo in questione.
La clausola di deroga della competenza territoriale non produce, quindi, effetti verso chi è estraneo all'accordo e, in assenza di un'accettazione espressa del subentrante, è da escludersi l'opponibilità automatica del foro convenzionale esclusivo al soggetto che non abbia partecipato alla pattuizione originaria o non l'abbia successivamente accettata nelle forme richieste, nei confronti del quale la clausola di deroga è da considerarsi "res inter alios acta" (Cass. Civ. n. 24415/2013).
Il carattere pattizio del foro convenzionale esclusivo, imponendo un'inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti, postula che, ai fini della sua applicazione al subentrante, sia necessario un atto scritto e una specifica adesione alla clausola, non potendo l'effetto estendersi ultra partes in via automatica, non potendo operare, senza un atto negoziale del subentrante che lo recepisca, anche nell'ipotesi in cui si verta nell'ambito di rapporti tra società.
Stabilita, pertanto, l'inapplicabilità della clausola di foro convenzionale esclusivo di cui al contratto invocato, deve ritenersi correttamente e validamente incardinata la richiesta monitoria dinanzi al
Tribunale di Pesaro quale foro del creditore.
Secondo quanto previsto dalla Giurisprudenza “La formulazione dell'eccezione d'incompetenza territoriale derogabile, ai fini della sua ammissibilità, infatti, deve essere svolta, con l'indicazione di tutti i fori concorrenti, ovvero per le persone fisiche, con riferimento, oltre ai fori speciali ai sensi dell'art. 20 C.P.C., anche a quelli generali, stabiliti nell'art. 18 C.P.C. e, per le persone giuridiche, con riferimento ai criteri di collegamento indicati nell'art. 19 C.P.C., comma 1.” (ex multis: Cass. Civ.,
Ordinanza n.21010/2020; Cass. Civ. n. 15278/2013).
pagina 5 di 9 Nella fattispecie per cui è causa, l'eccezione di incompetenza territoriale è stata avanzata da parte opponente esclusivamente sulla base della ritenuta violazione della clausola contrattuale de quo, senza alcun riferimento agli altri fori generali concorrenti, risultando, pertanto, preclusa ogni eventuale eccezione sul punto e valida la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Pesaro.
Nel merito l'opposizione è fondata e, pertanto, è da accogliersi.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, come noto, si configura come un giudizio ordinario di cognizione e svolgendosi secondo le norme del procedimento ordinario, nel rispetto dei principi generali in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Parte opposta fonda sostanzialmente la propria pretesa sulle fatture emesse dalla ritenuta parte debitrice
. Pt_1
La fattura commerciale, come noto, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente a oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito. Per tale motivo, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, anche se annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche, assurgere a prova del contratto.
Né diversamente può ritenersi nel caso in cui la fattura, come nella fattispecie in esame, provenga dal ritenuto debitore stesso. In caso di contestazione avversa la fattura, sebbene proveniente dal debitore, non può assurgere da prova circa il titolo, la prestazione eseguita e la sua quantificazione. Non può essere attribuita alla fattura, sebbene proveniente dal presunto debitore, valenza confessoria, non potendo la stessa essere assimilata per la sua forma ad una promessa di pagamento o riconoscimento di debito aventi specifiche caratteristiche di un'espressa dichiarazione unilaterale rivolta al creditore volta ad ammettere inequivocamente l'esistenza del credito stesso.
In caso di contestazione, la fattura, pertanto, sebbene proveniente dal debitore, non può provare il credito vantato. Il creditore deve, quindi, fornire prova del fatto costitutivo, esistenza del contratto e prestazione eseguita.
Nel caso de quo, parte opposta, a prescindere, pertanto, dall'avvenuto storno delle fatture, avrebbe dovuto, stante la contestazione avversa in punto del titolo, esecuzione delle prestazioni e quantificazione, dimostrare l'effettiva esecuzione in favore della dell'attività oggetto della Pt_1
pretesa creditoria, la sussistenza, quindi, delle prestazioni e la loro quantificazione.
pagina 6 di 9 Parte opposta, nei fatti, si è limitata a depositare in atti una serie di comunicazioni avvenute tra una società incaricata dalla – ovvero la Società Nord Est Project – e la . Tali mail, Pt_1 CP_1 tuttavia, nulla provano circa l'effettiva prestazione ed attività eseguita dalla in favore CP_1
della , facendo riferimento alla presenza di allegati che, invero, risultano impossibili da poter Pt_1
visionare, così come i collegamenti WeTransfer allegati nulla provano, dal momento che, al tentativo di apertura dei link in questione, viene riportata la seguente dicitura “Trasferimento non disponibile.
Questo trasferimento non è più disponibile sui nostri server. È scaduto e non può essere recuperato, oppure è stato eliminato dal mittente …”
Tali collegamenti risultano, quindi, irrimediabilmente scaduti e/o rimossi rendendo impossibile la visione di quanto asseritamente inviato ed effettivamente eseguito in favore della . A ciò Pt_1
aggiungasi che, nelle stesse mail in questione, la presunta documentazione inviata alla CP_1
riguarda quanto in possesso della ovvero della cedente, trattandosi semmai di eventuali Pt_3
prestazioni ed attività già svolte dalla in favore della cedente stessa, ma nulla rileva con CP_1
riferimento alle reclamate prestazioni eseguite in favore della . Pt_1
Pertanto, se il ceduto ha svolto prestazioni in favore del cedente prima che la cessione del contratto fosse efficace ed opponibile, il pagamento di tali prestazioni resta, salvo diverso accordo tra le parti stesse, dovuto dal cedente.
Per il resto le allegazioni di parte opposta, addotte a sostegno della pretesa controversa, sono rappresentate da documentazione della parte stessa prive, pertanto, di alcuna valenza probatoria.
Per quanto fin motivato l'opposizione è da ritenersi fondata e da accogliere, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Non si ritiene, tuttavia, di accogliere la domanda di risarcimento per lite temeraria ex art. 96 C.P.C. avanzata dall'opposta non sussistendone i presupposti di Legge.
La lite temeraria ricorre, infatti, quando la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave, con la conseguenza che la stessa può essere condannata, su istanza della parte, al pagamento delle spese e al risarcimento dei danni causati dalla condotta processuale, oltre alla possibile condanna equitativa, al momento della statuizione sulle spese nel dispositivo, anche d'ufficio.
In particolare, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 96 C.P.C. “Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza”.
Il primo comma della norma, rilevante per la fattispecie in esame, punisce un contegno illecito assunto con dolo o colpa grave dalla parte soccombente.
pagina 7 di 9 L'orientamento prevalente ritiene che la responsabilità aggravata di cui all'art. 96, comma 1, così come del resto anche per il comma 2, C.P.C. sia riconducibile alla fattispecie della responsabilità extracontrattuale, in un rapporto di specialità rispetto alla regola generale di cui all'art. 2043 C.C., avente una funzione risarcitoria. Da ciò consegue che incombe sulla parte danneggiata il gravoso onere di provare l'elemento soggettivo della condotta altrui (mala fede o colpa grave nel caso del primo comma e colpa lieve nel caso del secondo comma, quest'ultimo non applicabile alla fattispecie), la sussistenza del danno subito, nonché la riconducibilità di quest'ultimo alla condotta colpevole dell'agente.
Con riferimento al presupposto soggettivo, l'elemento psicologico richiesto perché si configuri la condotta illecita sono la mala fede o la colpa grave, riferiti all'esercizio dell'azione o alla resistenza in giudizio.
La mala fede generalmente consiste nella consapevolezza del proprio torto, ovvero nella consapevolezza di agire slealmente o di abusare del diritto di azione.
La colpa grave, invece, viene individuata nell'omissione, nel compimento delle attività processuali, di quel minimo di diligenza e perizia sufficiente ad avvedersi della palese infondatezza delle proprie pretese.
Secondo la Giurisprudenza, affinché la parte soccombente sia condannata per lite temeraria, occorre che la mala fede o la colpa grave emergano in tutta evidenza, non essendo sufficiente provare che il soccombente abbia portato avanti tesi giuridiche che il giudice abbia ritenute errate e infondate (ex multis: Corte Appello Napoli sez. VIII, Sentenza n. 679 del 13.02.2020).
Quanto all'elemento oggettivo, in ossequio al principio dispositivo e sulla base dei criteri ordinari di distribuzione di cui all'art. 2697 C.C., la prova del danno da illecito incombe sul soggetto leso, il quale avrà l'onere di dimostrare l'esistenza e l'entità di un evento pregiudizievole discendente, con nesso causale, dalla condotta illecita della controparte.
La liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 C.P.C., postula, quindi, che la parte istante abbia almeno assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa.
Nella fattispecie controversa mancano entrambi i presupposti previsti dalla normativa non rinvenendosi in tutta evidenza l'elemento soggettivo, non evincibile dalla mera proposizione di tesi ritenute infondate dal Giudice adito, né l'elemento oggettivo, dal momento che, se al Giudice è consentito procedere ad una liquidazione in via equitativa del danno sofferto, la parte richiedente è comunque onerata di allegare gli elementi di fatto a supporto del lamentato danno, onere ivi non assolto.
pagina 8 di 9 Parimenti non si ritiene di dover procedere con la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, C.P.C. non ricorrendo, per quanto fin qui motivato, l'elemento soggettivo richiesto della mala fede o colpa grave del soccombente.
Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui in dispositivo secondo le nuove tabelle di cui al D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022. Deve considerarsi che i fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M., che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al
50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.
Nel caso de quo, la fase istruttoria e/o di trattazione e la fase decisionale sono state diminuite al 50% in considerazione del mancato espletamento di attività istruttoria e della sostanziale coincidenza tra la trattazione della causa e la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pesaro definitivamente pronunciando nella causa iscritta al nr. 358/2024 r.g., ogni ulteriore o difforme domanda od eccezione assorbita o disattesa, così provvede:
• Accoglie l'opposizione;
• revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 24/2024 del 09.01.2024 emesso dal Tribunale di Pesaro, nel procedimento iscritto al n. R.G. 35/2024;
• condanna parte opposta a rifondere a parte opponente le spese legali liquidate complessivamente in €. 14.170,00, oltre €. 634,00 per esborsi, nonché oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA, come per Legge.
Pesaro, 2 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Flavia Mazzini
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