CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 132/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANNINI CARLO, Presidente
GUERRA FILIPPO, Relatore
MISITI VITTORIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1168/2024 depositato il 27/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di RO - Piazza Iv Dicembre 03100 RO FR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 672 TARI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 47/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano agli atti depositati ed insistono sui motivi dedotti.
La Corte si riserva di decidere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 a r.l., impresa specializzata nella produzione di pallets e lavorazione dei legnami, ha proposto ricorso nei confronti del Comune di RO avverso l'avviso di accertamento TARI per l'anno
2019, per complessivi € 11.775,00
La ricorrente ha richiesto l'annullamento del provvedimento impugnato eccependo la non debenza del tributo atteso che la stessa era produttrice, negli spazi ed aree aziendali di rifiuti speciali che provvedeva a smaltire in proprio ed a proprie spese con apposite ditte incaricate cui era stato affidato il servizio.
Il comune di RO, al quale era stata inviata planimetria della ditta, non avrebbe dovuto quindi sottoporre a tassazione tutte quelle aree esenti perché produttive di rifiuti speciali o perchè magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, o i quanto locali di servizi ed impianti tecnici o comunque in quanto pertinenze delle superfici interne dove avvengono le lavorazioni industriali.
In subordine ha concluso chiedendo un riconteggio e rimodulazione del quantum della TARI alla luce del calcolo delle aree esenti.
Si è costituito il Comune di RO il quale ha controdedotto sulle eccezioni chiedendo il rigetto del ricorso.
Il processo è stato trattato discusso all'udienza del 26.01.26 con le parti presenti che hanno insistito nelle rispettive conclusioni e richieste.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso della Ricorrente_1 srl non può essere accolto.
Si osserva, infatti, che della normativa tributaria in tema di rifiuti si evince il costante onere del contribuente di portare a conoscenza dell'amministrazione, ogni dato o elemento utile al fine di ottenere l'esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile.
Ma l'esistenza dei presupposti giustificativi l'esenzione devono essere di volta in volta dedotti a partire dalla denunzia originaria o in quelle di variazione.
E' dunque assolutamente pacifico che le eventuali circostanze, motivi e cause di esenzione devono essere indicate e ben documentate e che, in caso di loro mancata indicazione in denuncia, tali esenzioni non potranno avere effetto.
Ebbene, dalla documentazione presente in atti, la società ricorrente non ha dato prova di aver presentato al Comune di RO la denuncia obbligatoria,a nche solo in variazione, necessaria ad ottenere l'esclusione di alcune aree del suo immobile industriale dalla superficie tassabile. Tale omissione non ha consentito di porre l'ente comunale in primis in condizione di esercitare i suoi poteri di accertamento e controllo all'epoca dell'annualità contestata nè di determinarsi in merito alla possibile esclusione di locali da poter escludere dal conteggio del tributo.
Tali principi in materia di rifiuti sono ormai da tempo assodati e più volte la giurisprudenza della Corte di
Cassazione li ha ribaditi, non molto tempo addietro, ad esempio, con ordinanza della sez. V, del 28 luglio
2025, n. 21689, in cui ha ancora una volta affermato che grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell'esenzione, atteso che, pur operando il principio secondo il quale è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, esso non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, o addirittura l'esenzione, costituendo questa, un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale.
Per quanto concerne la TARI, poiché la L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 649, prevede che nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, ne consegue che è obbligo del contribuente, in sede di dichiarazione, informare il Comune della particolare destinazione dei locali, dell'esatta loro dimensione, documentando quindi la produzione in essi di rifiuti speciali e il loro smaltimento.
Nessuna dichiarazione nè informazione in tal senso è stata invece fornita dalla società ricorrente che non può lamentare una mancanza di conoscenza da parte del Comune di RO di una planimetria o documentazione di sorta che sarebbe stata inviata ma in un ambito e contesto diverso slegato dalla prevista dichiarazione TARI che non è dato sapere per quale motivo non sia stata presentata.
Per questi motivi
il ricorso va respinto.
Le spese, che seguono il criterio della soccombenza, vanno rifuse in favore del Comune di RO e liquidate in euro 1000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamernto delle spese di lite a favore del Comune di
RO che si liquidano in euro 1.000,00 oltre accessori di legge se dovuti. RO lì 26.1.2026 Il
Relatore dott. Filippo Guerra Il V. Presidente dott. Carlo Zannini
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANNINI CARLO, Presidente
GUERRA FILIPPO, Relatore
MISITI VITTORIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1168/2024 depositato il 27/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di RO - Piazza Iv Dicembre 03100 RO FR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 672 TARI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 47/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano agli atti depositati ed insistono sui motivi dedotti.
La Corte si riserva di decidere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 a r.l., impresa specializzata nella produzione di pallets e lavorazione dei legnami, ha proposto ricorso nei confronti del Comune di RO avverso l'avviso di accertamento TARI per l'anno
2019, per complessivi € 11.775,00
La ricorrente ha richiesto l'annullamento del provvedimento impugnato eccependo la non debenza del tributo atteso che la stessa era produttrice, negli spazi ed aree aziendali di rifiuti speciali che provvedeva a smaltire in proprio ed a proprie spese con apposite ditte incaricate cui era stato affidato il servizio.
Il comune di RO, al quale era stata inviata planimetria della ditta, non avrebbe dovuto quindi sottoporre a tassazione tutte quelle aree esenti perché produttive di rifiuti speciali o perchè magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, o i quanto locali di servizi ed impianti tecnici o comunque in quanto pertinenze delle superfici interne dove avvengono le lavorazioni industriali.
In subordine ha concluso chiedendo un riconteggio e rimodulazione del quantum della TARI alla luce del calcolo delle aree esenti.
Si è costituito il Comune di RO il quale ha controdedotto sulle eccezioni chiedendo il rigetto del ricorso.
Il processo è stato trattato discusso all'udienza del 26.01.26 con le parti presenti che hanno insistito nelle rispettive conclusioni e richieste.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso della Ricorrente_1 srl non può essere accolto.
Si osserva, infatti, che della normativa tributaria in tema di rifiuti si evince il costante onere del contribuente di portare a conoscenza dell'amministrazione, ogni dato o elemento utile al fine di ottenere l'esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile.
Ma l'esistenza dei presupposti giustificativi l'esenzione devono essere di volta in volta dedotti a partire dalla denunzia originaria o in quelle di variazione.
E' dunque assolutamente pacifico che le eventuali circostanze, motivi e cause di esenzione devono essere indicate e ben documentate e che, in caso di loro mancata indicazione in denuncia, tali esenzioni non potranno avere effetto.
Ebbene, dalla documentazione presente in atti, la società ricorrente non ha dato prova di aver presentato al Comune di RO la denuncia obbligatoria,a nche solo in variazione, necessaria ad ottenere l'esclusione di alcune aree del suo immobile industriale dalla superficie tassabile. Tale omissione non ha consentito di porre l'ente comunale in primis in condizione di esercitare i suoi poteri di accertamento e controllo all'epoca dell'annualità contestata nè di determinarsi in merito alla possibile esclusione di locali da poter escludere dal conteggio del tributo.
Tali principi in materia di rifiuti sono ormai da tempo assodati e più volte la giurisprudenza della Corte di
Cassazione li ha ribaditi, non molto tempo addietro, ad esempio, con ordinanza della sez. V, del 28 luglio
2025, n. 21689, in cui ha ancora una volta affermato che grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell'esenzione, atteso che, pur operando il principio secondo il quale è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, esso non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, o addirittura l'esenzione, costituendo questa, un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale.
Per quanto concerne la TARI, poiché la L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 649, prevede che nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, ne consegue che è obbligo del contribuente, in sede di dichiarazione, informare il Comune della particolare destinazione dei locali, dell'esatta loro dimensione, documentando quindi la produzione in essi di rifiuti speciali e il loro smaltimento.
Nessuna dichiarazione nè informazione in tal senso è stata invece fornita dalla società ricorrente che non può lamentare una mancanza di conoscenza da parte del Comune di RO di una planimetria o documentazione di sorta che sarebbe stata inviata ma in un ambito e contesto diverso slegato dalla prevista dichiarazione TARI che non è dato sapere per quale motivo non sia stata presentata.
Per questi motivi
il ricorso va respinto.
Le spese, che seguono il criterio della soccombenza, vanno rifuse in favore del Comune di RO e liquidate in euro 1000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamernto delle spese di lite a favore del Comune di
RO che si liquidano in euro 1.000,00 oltre accessori di legge se dovuti. RO lì 26.1.2026 Il
Relatore dott. Filippo Guerra Il V. Presidente dott. Carlo Zannini