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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 28/11/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.Aff.Cont. n. 200/2025
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione Civile
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.; preso atto di quanto affermato nelle suddette note di trattazione scritta, pronuncia ex art. 350 bis e 281 sexies c.p.c. la sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott.ssa TI DR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa TI DR, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al numero
200 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, promossa
DA
Pag. 1 di 6 , nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1
in Caulonia (RC), alla via Nazionale n° 1, presso lo studio dell'Avv. Rocco Femia, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede legale CP_1
in Milano, via Gaetano Negri n°1;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Locri n.
907/2024, pubblicata in data 30.08.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione in appello, ha proposto gravame Parte_1
avverso la sentenza n. 907/2024 del Giudice di Pace di Locri depositata in cancelleria il 30 agosto 2024 e non notificata. L'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado, nei termini come argomentati nel relativo atto di gravame a cui si rinvia, chiedendo al Tribunale di “riformare, la sentenza n° 907/2024 pubbl. il 30 agosto
2024, RG n° 76/2022 Repert. n° 525/2024 del 30 agosto 2024, n° cronol. 4072/2024 del 30 agosto 2024, mai notificata, con la quale il Giudice di Pace di Locri, dr.ssa Teresa
Puntillo, nella parte che: “rigetta la domanda, condanna l'attore al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi €. 1.265,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario come per legge, pone definitivamente a carico dell'attore le spese di CT , liquidate come da separato decreto”; con una pronuncia che disponga: “Accerta e dichiara la responsabilità della
(già , per l'aggravio delle spese di coltivazione del fondo e, CP_1 Controparte_2
per l'effetto condanna la società telefonica, in persona del suo legale rappresentante, al pagamento in favore dell'attore, a titolo di risarcimento danni, e all'indennizzo per gli ultimi cinque anni, della somma di €. 2.500,00 o di quella maggiore o minore somma che l'On.
Tribunale di Locri vorrà determinare in via equitativa ex art. 1226 c.c.”; condanna la società
al pagamento delle spese e competenze dei due gradi del giudizio da distrarre in favore dei procuratori costituiti che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”; con sentenza immediatamente esecutiva e con ogni diritto fatto salvo”.
Pag. 2 di 6 Celebratasi la prima udienza, la causa è stata rinviata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
§ 2. L'appello è inammissibile per le ragioni che seguono.
Dall'esame della documentazione depositata non risulta che l'atto di gravame sia stato notificato nei termini di legge alla controparte.
Va premesso che l'appellata nel primo grado di giudizio, si è costituita CP_1
con il patrocinio dell'Avv. Angelo Vicinanza, con studio in Salerno al viale Wagner
Robert n° 2, indirizzo pec “ .salerno.it” (come Email_1 CP_3
riportato nell'atto di citazione in appello).
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 170 e 330 c.p.c., la notificazione dell'atto di appello deve essere effettuata presso il procuratore costituito o all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale indicato per il giudizio oppure, in mancanza, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio.
Ciò posto, va rilevato che, nel caso esame, dalle buste telematiche della notifica effettuata risulta che il messaggio di posta elettronica certificata è stato inviato all'indirizzo pec “ salerno.it”, indirizzo diverso da Email_2 CP_3
quello associato al difensore costituito in primo grado per l'appellata e non risultante dai pubblici elenchi previsti dall'art. 16-ter del D.L. 179/2012 (RegInde, INI-PEC).
In merito alle notifiche eseguite in via telematica, giova evidenziare che ai sensi dell'art. 3 bis L. 53/1994 “la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”, mentre l'art.16-ter, comma 1, del D.L. 179/2012, indica quali sono i pubblici elenchi.
Invero, l'indirizzo pec riferibile al procuratore costituito nel giudizio di primo grado per è quello correttamente indicato nell'atto di appello (indirizzo pec
“ salerno. ”) e risultante anche dai pubblici Email_1 CP_3
Pag. 3 di 6 registri e non, invece, quello indicato nella relata di notifica da parte del procuratore di parte appellante e utilizzato per l'invio della notifica (all'indirizzo pec
.salerno.it). Emerge ictu oculi, dunque, l'errore in Email_2 CP_3
cui è incorso l'appellante.
Del resto, la busta telematica in formato .eml depositata dall'appellante anziché attestare l'avvenuta consegna, riporta l'avviso di mancata consegna con indicazione dell'errore: “5.1.1 - Aruba Pec S.p.A. - indirizzo non valido”.
In merito alle conseguenze di tale errore, appare utile richiamare la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza n. 28452 del 5 novembre
2024, la quale ha chiarito principi rilevanti in materia di notificazione via pec e comunicazione del difensore, rilevanti per il caso in esame. La Corte di legittimità, seppur per l'ipotesi di mancata consegna dovuta a casella piena del destinatario, ha affermato che «Nel regime antecedente alla novella recata dal D.Lgs. n. 149 del 2022, la notificazione a mezzo PEC eseguita dall'avvocato ai sensi dell'art.
3-bis della legge n. 53 del
1994 non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi un avviso di mancata consegna, anche per causa imputabile al destinatario (come nell'ipotesi di saturazione della casella di PEC con messaggio di errore dalla dicitura “casella piena”), ma soltanto se sia generata la ricevuta di avvenuta consegna (c.d. “RdAC”). Ne consegue che il notificante, ove debba evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale, sarà tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c.» (Cass.
Sez. U. 5 nov. 2024, n. 28452).
Il principio sottostante alla richiamata pronuncia è quello dell'effettiva conoscibilità dell'atto da parte del destinatario, che è preclusa dalla generata ricevuta di mancata consegna (cfr. altresì Cass. Sez. L., 21/02/2020, n. 4624 per cui «In tema di notificazione al difensore mediante posta elettronica certificata, nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario, si determina una presunzione di conoscenza dell'atto, analoga a quella prevista, per le dichiarazioni negoziali, dall'art. 1335 c.c.;(…)»).
Orbene, nell'ipotesi in cui l'atto non ha raggiunto la sfera di conoscibilità del destinatario per causa imputabile al mittente non può ritenersi perfezionata la notifica e, in mancanza di una tempestiva ripresa del processo notificatorio (che, se necessaria
Pag. 4 di 6 per evitare la decadenza del termine per l'ipotesi non imputabile al mittente, a fortiori deve essere richiesta ove sussista il comportamento colpevole di quest'ultimo), si deve ritenere maturata la decadenza.
Del resto, non sarebbe possibile ricorrere nemmeno alla disciplina dell'art 291
c.p.c., non trattandosi di un'ipotesi di nullità della notifica ma di inesistenza. Come chiarito dalla Corte di legittimità a Sezioni Unite, «L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono:
a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa» (Cass. Sez.
U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016). Nel caso in esame, difetta il requisito di cui alla lettera b), essendosi realizzata una mera ipotesi di tentativo di notifica, atteso il ricevimento del messaggio di mancata consegna e, quindi, di restituzione pura e semplice al mittente. La notifica, pertanto, deve intendersi inesistente.
In definitiva, deve essere affermata l'inammissibilità dell'appello per omessa notificata dell'atto introduttivo del gravame entro il termine decadenziale previsto dall'art. 327 c.p.c..
§ 3. Nulla per le spese in mancanza di contraddittorio.
Stante l'inammissibilità dell'impugnazione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Pag. 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando, in funzione di giudice d'appello, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 907/2024 emessa dal Giudice di Pace di Locri in data
30.08.2024;
2. dichiara dovuto, da parte dell'appellante, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002;
3. nulla per le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Locri, il 28.11.2025.
Il Giudice
Dott.ssa TI DR
Pag. 6 di 6
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione Civile
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.; preso atto di quanto affermato nelle suddette note di trattazione scritta, pronuncia ex art. 350 bis e 281 sexies c.p.c. la sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott.ssa TI DR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa TI DR, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al numero
200 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, promossa
DA
Pag. 1 di 6 , nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1
in Caulonia (RC), alla via Nazionale n° 1, presso lo studio dell'Avv. Rocco Femia, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede legale CP_1
in Milano, via Gaetano Negri n°1;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Locri n.
907/2024, pubblicata in data 30.08.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione in appello, ha proposto gravame Parte_1
avverso la sentenza n. 907/2024 del Giudice di Pace di Locri depositata in cancelleria il 30 agosto 2024 e non notificata. L'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado, nei termini come argomentati nel relativo atto di gravame a cui si rinvia, chiedendo al Tribunale di “riformare, la sentenza n° 907/2024 pubbl. il 30 agosto
2024, RG n° 76/2022 Repert. n° 525/2024 del 30 agosto 2024, n° cronol. 4072/2024 del 30 agosto 2024, mai notificata, con la quale il Giudice di Pace di Locri, dr.ssa Teresa
Puntillo, nella parte che: “rigetta la domanda, condanna l'attore al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi €. 1.265,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario come per legge, pone definitivamente a carico dell'attore le spese di CT , liquidate come da separato decreto”; con una pronuncia che disponga: “Accerta e dichiara la responsabilità della
(già , per l'aggravio delle spese di coltivazione del fondo e, CP_1 Controparte_2
per l'effetto condanna la società telefonica, in persona del suo legale rappresentante, al pagamento in favore dell'attore, a titolo di risarcimento danni, e all'indennizzo per gli ultimi cinque anni, della somma di €. 2.500,00 o di quella maggiore o minore somma che l'On.
Tribunale di Locri vorrà determinare in via equitativa ex art. 1226 c.c.”; condanna la società
al pagamento delle spese e competenze dei due gradi del giudizio da distrarre in favore dei procuratori costituiti che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”; con sentenza immediatamente esecutiva e con ogni diritto fatto salvo”.
Pag. 2 di 6 Celebratasi la prima udienza, la causa è stata rinviata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
§ 2. L'appello è inammissibile per le ragioni che seguono.
Dall'esame della documentazione depositata non risulta che l'atto di gravame sia stato notificato nei termini di legge alla controparte.
Va premesso che l'appellata nel primo grado di giudizio, si è costituita CP_1
con il patrocinio dell'Avv. Angelo Vicinanza, con studio in Salerno al viale Wagner
Robert n° 2, indirizzo pec “ .salerno.it” (come Email_1 CP_3
riportato nell'atto di citazione in appello).
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 170 e 330 c.p.c., la notificazione dell'atto di appello deve essere effettuata presso il procuratore costituito o all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale indicato per il giudizio oppure, in mancanza, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio.
Ciò posto, va rilevato che, nel caso esame, dalle buste telematiche della notifica effettuata risulta che il messaggio di posta elettronica certificata è stato inviato all'indirizzo pec “ salerno.it”, indirizzo diverso da Email_2 CP_3
quello associato al difensore costituito in primo grado per l'appellata e non risultante dai pubblici elenchi previsti dall'art. 16-ter del D.L. 179/2012 (RegInde, INI-PEC).
In merito alle notifiche eseguite in via telematica, giova evidenziare che ai sensi dell'art. 3 bis L. 53/1994 “la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”, mentre l'art.16-ter, comma 1, del D.L. 179/2012, indica quali sono i pubblici elenchi.
Invero, l'indirizzo pec riferibile al procuratore costituito nel giudizio di primo grado per è quello correttamente indicato nell'atto di appello (indirizzo pec
“ salerno. ”) e risultante anche dai pubblici Email_1 CP_3
Pag. 3 di 6 registri e non, invece, quello indicato nella relata di notifica da parte del procuratore di parte appellante e utilizzato per l'invio della notifica (all'indirizzo pec
.salerno.it). Emerge ictu oculi, dunque, l'errore in Email_2 CP_3
cui è incorso l'appellante.
Del resto, la busta telematica in formato .eml depositata dall'appellante anziché attestare l'avvenuta consegna, riporta l'avviso di mancata consegna con indicazione dell'errore: “5.1.1 - Aruba Pec S.p.A. - indirizzo non valido”.
In merito alle conseguenze di tale errore, appare utile richiamare la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza n. 28452 del 5 novembre
2024, la quale ha chiarito principi rilevanti in materia di notificazione via pec e comunicazione del difensore, rilevanti per il caso in esame. La Corte di legittimità, seppur per l'ipotesi di mancata consegna dovuta a casella piena del destinatario, ha affermato che «Nel regime antecedente alla novella recata dal D.Lgs. n. 149 del 2022, la notificazione a mezzo PEC eseguita dall'avvocato ai sensi dell'art.
3-bis della legge n. 53 del
1994 non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi un avviso di mancata consegna, anche per causa imputabile al destinatario (come nell'ipotesi di saturazione della casella di PEC con messaggio di errore dalla dicitura “casella piena”), ma soltanto se sia generata la ricevuta di avvenuta consegna (c.d. “RdAC”). Ne consegue che il notificante, ove debba evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale, sarà tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c.» (Cass.
Sez. U. 5 nov. 2024, n. 28452).
Il principio sottostante alla richiamata pronuncia è quello dell'effettiva conoscibilità dell'atto da parte del destinatario, che è preclusa dalla generata ricevuta di mancata consegna (cfr. altresì Cass. Sez. L., 21/02/2020, n. 4624 per cui «In tema di notificazione al difensore mediante posta elettronica certificata, nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario, si determina una presunzione di conoscenza dell'atto, analoga a quella prevista, per le dichiarazioni negoziali, dall'art. 1335 c.c.;(…)»).
Orbene, nell'ipotesi in cui l'atto non ha raggiunto la sfera di conoscibilità del destinatario per causa imputabile al mittente non può ritenersi perfezionata la notifica e, in mancanza di una tempestiva ripresa del processo notificatorio (che, se necessaria
Pag. 4 di 6 per evitare la decadenza del termine per l'ipotesi non imputabile al mittente, a fortiori deve essere richiesta ove sussista il comportamento colpevole di quest'ultimo), si deve ritenere maturata la decadenza.
Del resto, non sarebbe possibile ricorrere nemmeno alla disciplina dell'art 291
c.p.c., non trattandosi di un'ipotesi di nullità della notifica ma di inesistenza. Come chiarito dalla Corte di legittimità a Sezioni Unite, «L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono:
a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa» (Cass. Sez.
U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016). Nel caso in esame, difetta il requisito di cui alla lettera b), essendosi realizzata una mera ipotesi di tentativo di notifica, atteso il ricevimento del messaggio di mancata consegna e, quindi, di restituzione pura e semplice al mittente. La notifica, pertanto, deve intendersi inesistente.
In definitiva, deve essere affermata l'inammissibilità dell'appello per omessa notificata dell'atto introduttivo del gravame entro il termine decadenziale previsto dall'art. 327 c.p.c..
§ 3. Nulla per le spese in mancanza di contraddittorio.
Stante l'inammissibilità dell'impugnazione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Pag. 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando, in funzione di giudice d'appello, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 907/2024 emessa dal Giudice di Pace di Locri in data
30.08.2024;
2. dichiara dovuto, da parte dell'appellante, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002;
3. nulla per le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Locri, il 28.11.2025.
Il Giudice
Dott.ssa TI DR
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