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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 29/09/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. n.200/2022 R.G.
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Monica Sgarro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario
- all'esito dell'udienza orale tenutasi all'udienza del 24 settembre 2025, nella causa avente ad oggetto “cancellazione/ reiscrizione elenchi O.T.D._INDENNITA' DI , ha emesso, a CP_1 seguito di dispositivo, la seguente
Sentenza nella controversia di previdenza ed assistenza sociale fra
rappr. e dif. da avv. Ada Masi ., Parte_1
Appellante
contro
. , in persona del legale rappresentante p.t. , rappr. e dif. da avv. Antonio Andriulli, Francesco CP_2
Certomà, Rita Battiato Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 1 giugno 2022 impugnava la Parte_1 sentenza resa in data 5 aprile 2022 dal Giudice del Lavoro di Taranto, con cui era stata rigettata la propria domanda, quale operaio agricolo a tempo determinato (O.T.D.), di riconoscimento dell'effettivo svolgimento di n. 102 giornate lavorate alle dipendenze de ” dal 25 Parte_2 maggio al 31 dicembre 2018, nonché il riconoscimento dei relativi trattamenti previdenziali. Si è costituito in questa sede l' . CP_2
---§§ooo§§--- Si duole l'appellante in primis della irregolarità degli accertamenti ispettivi svolti sull' Parte_2
di culminate nel verbale ispettivo n. 2018.012697/DDL del 7.12.2018,
[...] Parte_3 in quanto: 1) per un verso le irregolarità contributive, amministrative, gestionali e contabili rilevate dagli ispettori in tanto sono suscettibili di influire sulla posizione del singolo lavoratore ove non venga palesemente dimostrata la natura fittizia del rapporto di lavoro subordinato;
2)le dichiarazioni rilasciate in forma libera dagli altri lavoratori agli ispettori risultano generiche ed ininfluenti quanto all'appellante, poiché in nessuna parte si leggerebbe che costei fosse assente sul posto di lavoro nei giorni indicati nel documento di assunzione o che non abbia effettivamente lavorato per il numero di giornate indicate per ogni mese. Per converso, quanto offerto in giudizio dalla sig.ra e cioè elenchi anagrafici, buste-paga, Pt_1 assunzione e prova testimoniale) dimostrerebbero l' inconsistenza degli elementi addotti dall' CP_2
a sostegno della fittizietà delle giornate lavorative reclamate.
Inoltre, in relazione ai testi adotti in primo grado, la circostanza che gli stessi, o gran parte di essi, abbiano presentato ricorso giudiziale per le medesime ragioni non giustificherebbe la valutazione del Giudice di prime cure di inattendibilità.
1 Infine, le dichiarazioni rese da coloro poi sentiti come testimoni in giudizio non possono prevalere sulle dichiarazioni rese nel corso della testimonianza innanzi al Giudice, sulla base della presunzione che le prime, in quanto rilasciate nell'immediatezza, siano più attendibili di quelle rilasciate a distanza di tempo in giudizio.
---§§ooo§§--- Ritiene questa Corte che l'appello sia infondato. Quanto al primo motivo di doglianza, si ricorderà che quanto accertato dagli ispettori – quali pubblici ufficiali - e da essi acquisito, fa piena prova sino a querela di falso (Cass.Civ. Sez. Unite
n. 916/96).
Passando alla disamina del merito, e segnatamente alle dichiarazioni rese in sede testimoniale, i testi addotti dall' ispettori e hanno integralmente CP_2 Testimone_1 Testimone_2 confermato il contenuto del verbale ispettivo. Test
hanno confermato di aver lavorato con Testimone_4 Tes_5 Testimone_6 l'appellante alle dipendenze del “ da settembre a dicembre 2018 svolgendo lavori Parte_2 riguardanti la piantagione di carciofi, preparazione dell'impianto per l'innaffiatura, pulizia dalle erbacce, trattamento antilumache, zappatura, concimazione e infine raccolta dell'ortaggio (come testualmente da ricorso introduttivo, confermato;
la retribuzione veniva consegnata ogni 15/20 giorni in ragione di € 30,00 giornalieri ( ); ovvero (teste ) di aver ella lavorato in Per_1 Tes_5 agro di S. Pancrazio Salentino, Cerano, Tuturano e Brindisi da luglio a dicembre 2018, mentre l'appellante era giunta successivamente, ed aveva comunque lavorato nei termini indicati nel ricorso introduttivo;
ha confermato le modalità della retribuzione, consegnata personalmente dall' la teste infine ha reso identiche dichiarazioni, precisando di aver ella Parte_4 Tes_6 lavorato da aprile a dicembre pe 102 giornate, mentre la cominciò a lavorare dopo di lei Pt_1 verso la fine dell'estate. Tutte le testimoni sopra indicate hanno dichiarato, essendo state anch'esse cancellate, di aver promosso giudizio contro la cancellazione, pur non ricordando se avessero indicato fra i testimoni
Parte_1
---§§ooo§§---
Dalle dichiarazioni rese agli ispettori in data 14.9.2018 da socio Testimone_7 accomandatario della s.a.s. “ , si legge: “In merito alle fatture vendita dell'azienda Parte_2 dell'anno 2018 e 2017 non sono state esibite in quanto la raccolta è stata esigua e Parte_2 quindi ho provveduto a vendere i carciofi personalmente poiché ho la licenza per vendere”. Certamente tale elemento non giova a comprovare l'effettivo svolgimento delle attività lavorative assertivamente svolte.
Venendo alle dichiarazioni rese in sede ispettiva, dichiarava agli ispettori: “ Finora Parte_5 ho fatto più di 50 giornate di lavoro, in quanto ho iniziato nel mese di febbraio 2018. In media lavoro 10-15 giornate al mese. Ho lavorato in un carciofeto a San Pancrazio, in contrada "lu caretta". Vicino a questo carciofeto ci sono dei vigneti. Il carciofeto è prima di San Pancrazio, ossia non devi attraversare il paese per raggiungerlo. Prima ho lavorato alla preparazione del terreno, ossia ho tolto l'erba, ho buttato il sale e poi ho piantato da luglio ad agosto i torsetti. Io insieme a e con la sua macchina ci recavamo San Pancrazio. La sig.ra Persona_2 CP_3 mi passa a prendere da casa insieme ad e ci recavamo direttamente a San CP_3 Persona_2
Pancrazio. Non sono mai andata con la mia macchina. Sono stata chiamata a lavorare tramite amiche, che conoscevano il sig. In campagna con me lavoravano altre persone, anche Parte_4 Per_ di altri paesi. Ricordo che con me hanno lavorato e entrambe di Mesagne”: nessuna Tes_5 menzione di fra le compagne di lavoro. Parte_1 dichiarava: “Но lavorato per l'azienda di Finora ho fatto circa Parte_6 Testimone_7
30 giornate di lavoro, in quanto ho iniziato nel mese di luglio 2018. Ho lavorato in contrada
Caretta ai cardi, ossia ho piantato le noci. Prima ho lavorato alla preparazione del terreno, ossia ho steso le gommette per l'irrigazione, ho buttato il sale e poi ho piantato le noci. Qualche giorno ho pure tirato l'erba. Il carciofeto si trova a San Pancrazio, sulla strada vicino al passaggio a
2 livello. Sul carciofeto vi è una casa abbondonata e due alberi a fianco. Io insieme a Tes_8 on le nostre macchine ci recavamo a San Pancrazio dalla sig.ra , di San
[...] Parte_7
Pancrazio, e andavamo insieme con un'unica macchina. Sono stata chiamata a lavorare dalla mia amica , che conosceva il sig. Ho lavorato solo quest'anno per In Parte_7 Parte_4 Parte_4 campagna con me lavoravano altre persone, ma erano di altri paesi e non so dire il nome. Il signor veniva sul campo ma non ha mai lavorato”. Parte_4
dichiarava agli ispettori, in data 15 ottobre 2018: “Attualmente sto lavorando per Testimone_9
l'azienda di di Mesagne;
ho iniziato lavorare a maggio;
ho lavorato per circa Testimone_7
100 giornate ai carciofi. Ho lavorato nella zona di Cerano e a San Pancrazio. Io sono un trattorista e porto il trattore dell'azienda e anche il camion visto che ho la patente adatta. In campagna vado con la mia macchina sempre da solo. In campagna ci sono altre squadre di Oria, Mesagne, Cellino e San Pancrazio. Non so dire il nome di nessuno”. Esaminando tutte le altre dichiarazioni rese agli ispettori, prodotte in telematico nel giudizio di primo grado ed alle quali integralmente si rimanda, pur riferendo gran parte dei dichiaranti di aver lavorato per l' alla coltivazione dei carciofi, nessuno menziona fra i compagni di lavoro Parte_4 per l'anno 2018 Parte_1
---§§ooo§§---
E dunque, ove anche volesse ammettersi la coltivazione a carciofi – pur smentita dall'indagine ispettiva - restano soltanto, a favore della appellata, le dichiarazioni testimoniali rese in primo grado. A giudizio di questa Corte esse non sono sufficienti a comprovare i fatti assertivamente dichiarati dalla sig.ra Pt_1
Militano in senso negativo due elementi:
1) nessuna delle persone sentite in sede ispettiva ha menzionato fra le Parte_1 compagne di lavoro nel periodo indicato dalla stessa come assertivamente svolto alla coltivazione dei carciofi alle dipendenze della;
Parte_2
2) tutti i testimoni sentiti in primo grado, addotti dall'appellante, sono stati parimenti cancellati dagli elenchi anagrafici e per tal motivo hanno tutti proposto ricorso giudiziale: ciò comporta una motivata valutazione di dubbio sulla terzietà degli stessi, in quanto portatori di un interesse comune all'appellante, e cioè all'esito positivo dei rispettivi giudizi (ancora in corso), e dunque sulla piena attendibilità delle dichiarazioni rese favorevoli al'istante.
Entrambi tali elementi, valutati congiuntamente, non consentono, a giudizio di questa Corte, di ritenere raggiunta la prova del diritto rivendicato dall'appellante. Per tali motivi l'appello va rigettato. Nulla per le spese, attesa la dichiarazione a fini reddituali ai sensi dell'art. 152 Disp. Att. c.p.c.
p.q.m.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese.
Taranto, 24 settembre 2025 Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
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Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Monica Sgarro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario
- all'esito dell'udienza orale tenutasi all'udienza del 24 settembre 2025, nella causa avente ad oggetto “cancellazione/ reiscrizione elenchi O.T.D._INDENNITA' DI , ha emesso, a CP_1 seguito di dispositivo, la seguente
Sentenza nella controversia di previdenza ed assistenza sociale fra
rappr. e dif. da avv. Ada Masi ., Parte_1
Appellante
contro
. , in persona del legale rappresentante p.t. , rappr. e dif. da avv. Antonio Andriulli, Francesco CP_2
Certomà, Rita Battiato Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 1 giugno 2022 impugnava la Parte_1 sentenza resa in data 5 aprile 2022 dal Giudice del Lavoro di Taranto, con cui era stata rigettata la propria domanda, quale operaio agricolo a tempo determinato (O.T.D.), di riconoscimento dell'effettivo svolgimento di n. 102 giornate lavorate alle dipendenze de ” dal 25 Parte_2 maggio al 31 dicembre 2018, nonché il riconoscimento dei relativi trattamenti previdenziali. Si è costituito in questa sede l' . CP_2
---§§ooo§§--- Si duole l'appellante in primis della irregolarità degli accertamenti ispettivi svolti sull' Parte_2
di culminate nel verbale ispettivo n. 2018.012697/DDL del 7.12.2018,
[...] Parte_3 in quanto: 1) per un verso le irregolarità contributive, amministrative, gestionali e contabili rilevate dagli ispettori in tanto sono suscettibili di influire sulla posizione del singolo lavoratore ove non venga palesemente dimostrata la natura fittizia del rapporto di lavoro subordinato;
2)le dichiarazioni rilasciate in forma libera dagli altri lavoratori agli ispettori risultano generiche ed ininfluenti quanto all'appellante, poiché in nessuna parte si leggerebbe che costei fosse assente sul posto di lavoro nei giorni indicati nel documento di assunzione o che non abbia effettivamente lavorato per il numero di giornate indicate per ogni mese. Per converso, quanto offerto in giudizio dalla sig.ra e cioè elenchi anagrafici, buste-paga, Pt_1 assunzione e prova testimoniale) dimostrerebbero l' inconsistenza degli elementi addotti dall' CP_2
a sostegno della fittizietà delle giornate lavorative reclamate.
Inoltre, in relazione ai testi adotti in primo grado, la circostanza che gli stessi, o gran parte di essi, abbiano presentato ricorso giudiziale per le medesime ragioni non giustificherebbe la valutazione del Giudice di prime cure di inattendibilità.
1 Infine, le dichiarazioni rese da coloro poi sentiti come testimoni in giudizio non possono prevalere sulle dichiarazioni rese nel corso della testimonianza innanzi al Giudice, sulla base della presunzione che le prime, in quanto rilasciate nell'immediatezza, siano più attendibili di quelle rilasciate a distanza di tempo in giudizio.
---§§ooo§§--- Ritiene questa Corte che l'appello sia infondato. Quanto al primo motivo di doglianza, si ricorderà che quanto accertato dagli ispettori – quali pubblici ufficiali - e da essi acquisito, fa piena prova sino a querela di falso (Cass.Civ. Sez. Unite
n. 916/96).
Passando alla disamina del merito, e segnatamente alle dichiarazioni rese in sede testimoniale, i testi addotti dall' ispettori e hanno integralmente CP_2 Testimone_1 Testimone_2 confermato il contenuto del verbale ispettivo. Test
hanno confermato di aver lavorato con Testimone_4 Tes_5 Testimone_6 l'appellante alle dipendenze del “ da settembre a dicembre 2018 svolgendo lavori Parte_2 riguardanti la piantagione di carciofi, preparazione dell'impianto per l'innaffiatura, pulizia dalle erbacce, trattamento antilumache, zappatura, concimazione e infine raccolta dell'ortaggio (come testualmente da ricorso introduttivo, confermato;
la retribuzione veniva consegnata ogni 15/20 giorni in ragione di € 30,00 giornalieri ( ); ovvero (teste ) di aver ella lavorato in Per_1 Tes_5 agro di S. Pancrazio Salentino, Cerano, Tuturano e Brindisi da luglio a dicembre 2018, mentre l'appellante era giunta successivamente, ed aveva comunque lavorato nei termini indicati nel ricorso introduttivo;
ha confermato le modalità della retribuzione, consegnata personalmente dall' la teste infine ha reso identiche dichiarazioni, precisando di aver ella Parte_4 Tes_6 lavorato da aprile a dicembre pe 102 giornate, mentre la cominciò a lavorare dopo di lei Pt_1 verso la fine dell'estate. Tutte le testimoni sopra indicate hanno dichiarato, essendo state anch'esse cancellate, di aver promosso giudizio contro la cancellazione, pur non ricordando se avessero indicato fra i testimoni
Parte_1
---§§ooo§§---
Dalle dichiarazioni rese agli ispettori in data 14.9.2018 da socio Testimone_7 accomandatario della s.a.s. “ , si legge: “In merito alle fatture vendita dell'azienda Parte_2 dell'anno 2018 e 2017 non sono state esibite in quanto la raccolta è stata esigua e Parte_2 quindi ho provveduto a vendere i carciofi personalmente poiché ho la licenza per vendere”. Certamente tale elemento non giova a comprovare l'effettivo svolgimento delle attività lavorative assertivamente svolte.
Venendo alle dichiarazioni rese in sede ispettiva, dichiarava agli ispettori: “ Finora Parte_5 ho fatto più di 50 giornate di lavoro, in quanto ho iniziato nel mese di febbraio 2018. In media lavoro 10-15 giornate al mese. Ho lavorato in un carciofeto a San Pancrazio, in contrada "lu caretta". Vicino a questo carciofeto ci sono dei vigneti. Il carciofeto è prima di San Pancrazio, ossia non devi attraversare il paese per raggiungerlo. Prima ho lavorato alla preparazione del terreno, ossia ho tolto l'erba, ho buttato il sale e poi ho piantato da luglio ad agosto i torsetti. Io insieme a e con la sua macchina ci recavamo San Pancrazio. La sig.ra Persona_2 CP_3 mi passa a prendere da casa insieme ad e ci recavamo direttamente a San CP_3 Persona_2
Pancrazio. Non sono mai andata con la mia macchina. Sono stata chiamata a lavorare tramite amiche, che conoscevano il sig. In campagna con me lavoravano altre persone, anche Parte_4 Per_ di altri paesi. Ricordo che con me hanno lavorato e entrambe di Mesagne”: nessuna Tes_5 menzione di fra le compagne di lavoro. Parte_1 dichiarava: “Но lavorato per l'azienda di Finora ho fatto circa Parte_6 Testimone_7
30 giornate di lavoro, in quanto ho iniziato nel mese di luglio 2018. Ho lavorato in contrada
Caretta ai cardi, ossia ho piantato le noci. Prima ho lavorato alla preparazione del terreno, ossia ho steso le gommette per l'irrigazione, ho buttato il sale e poi ho piantato le noci. Qualche giorno ho pure tirato l'erba. Il carciofeto si trova a San Pancrazio, sulla strada vicino al passaggio a
2 livello. Sul carciofeto vi è una casa abbondonata e due alberi a fianco. Io insieme a Tes_8 on le nostre macchine ci recavamo a San Pancrazio dalla sig.ra , di San
[...] Parte_7
Pancrazio, e andavamo insieme con un'unica macchina. Sono stata chiamata a lavorare dalla mia amica , che conosceva il sig. Ho lavorato solo quest'anno per In Parte_7 Parte_4 Parte_4 campagna con me lavoravano altre persone, ma erano di altri paesi e non so dire il nome. Il signor veniva sul campo ma non ha mai lavorato”. Parte_4
dichiarava agli ispettori, in data 15 ottobre 2018: “Attualmente sto lavorando per Testimone_9
l'azienda di di Mesagne;
ho iniziato lavorare a maggio;
ho lavorato per circa Testimone_7
100 giornate ai carciofi. Ho lavorato nella zona di Cerano e a San Pancrazio. Io sono un trattorista e porto il trattore dell'azienda e anche il camion visto che ho la patente adatta. In campagna vado con la mia macchina sempre da solo. In campagna ci sono altre squadre di Oria, Mesagne, Cellino e San Pancrazio. Non so dire il nome di nessuno”. Esaminando tutte le altre dichiarazioni rese agli ispettori, prodotte in telematico nel giudizio di primo grado ed alle quali integralmente si rimanda, pur riferendo gran parte dei dichiaranti di aver lavorato per l' alla coltivazione dei carciofi, nessuno menziona fra i compagni di lavoro Parte_4 per l'anno 2018 Parte_1
---§§ooo§§---
E dunque, ove anche volesse ammettersi la coltivazione a carciofi – pur smentita dall'indagine ispettiva - restano soltanto, a favore della appellata, le dichiarazioni testimoniali rese in primo grado. A giudizio di questa Corte esse non sono sufficienti a comprovare i fatti assertivamente dichiarati dalla sig.ra Pt_1
Militano in senso negativo due elementi:
1) nessuna delle persone sentite in sede ispettiva ha menzionato fra le Parte_1 compagne di lavoro nel periodo indicato dalla stessa come assertivamente svolto alla coltivazione dei carciofi alle dipendenze della;
Parte_2
2) tutti i testimoni sentiti in primo grado, addotti dall'appellante, sono stati parimenti cancellati dagli elenchi anagrafici e per tal motivo hanno tutti proposto ricorso giudiziale: ciò comporta una motivata valutazione di dubbio sulla terzietà degli stessi, in quanto portatori di un interesse comune all'appellante, e cioè all'esito positivo dei rispettivi giudizi (ancora in corso), e dunque sulla piena attendibilità delle dichiarazioni rese favorevoli al'istante.
Entrambi tali elementi, valutati congiuntamente, non consentono, a giudizio di questa Corte, di ritenere raggiunta la prova del diritto rivendicato dall'appellante. Per tali motivi l'appello va rigettato. Nulla per le spese, attesa la dichiarazione a fini reddituali ai sensi dell'art. 152 Disp. Att. c.p.c.
p.q.m.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese.
Taranto, 24 settembre 2025 Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
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