Decreto cautelare 26 giugno 2025
Ordinanza cautelare 10 luglio 2025
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 12/02/2026, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00994/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03215/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3215 del 2025, proposto da
Md MU SS, rappresentato e difeso dall'avvocato Veronica Ranieri, con domicilio eletto presso il suo studio in San Gennaro Vesuviano, via Nola, 39;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento di revoca del Nulla Osta al lavoro - cod.pratica P-NA/L/Q/2023/117228 dell’11.04.2025, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale, anche di contenuto sconosciuto al ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 gennaio 2026 la dott.ssa AR PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, notificato il 9 giugno 2025 e depositato il 25 giugno 2025, il ricorrente impugna il provvedimento dell’11 aprile 2025, con cui la Prefettura di Napoli ha revocato il nulla osta all’ingresso rilasciato in suo favore.
Il ricorrente espone che: - è entrato in Italia il 10 luglio 2023, una volta ottenuto il visto di ingresso a seguito del rilascio del nulla osta in favore della ditta EDIL. TEC. di RL RN; - essendo cessata tale ditta, era stato chiesto il subentro di altre ditte sempre riconducibili al sig. RL RN (ED Sud e la Word ED) che volgevano la medesima attività di lavori edili per cui era stato chiesto il nulla osta; - la Prefettura ha provveduto comunque a revocare il nulla osta in data 11 aprile 2025.
Il ricorrente lamenta, in sostanza, la omessa valutazione da parte dell’amministrazione della possibilità di consentire la stipulazione del contratto di soggiorno con altra impresa, pure gestita dalla medesima persona fisica originariamente istante per il rilascio del permesso di soggiorno; è ben vero, infatti, che l’impresa “ED. Tec” dalla fine del 2022 aveva cessato la propria attività; e, tuttavia, sarebbe altrettanto innegabile che il medesimo sig. RN avrebbe successivamente iscritto al registro imprese altre società, aventi il medesimo oggetto sociale di quella cessata; in via gradata, illegittima sarebbe stata anche la omessa valutazione della sussistenza dei presupposti per rilasciare al ricorrente un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, argomentando per la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. 1562 del 2025, il collegio ha accolto l’istanza cautelare.
All’udienza pubblica del 7 gennaio 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato, come ritenuto dalla Sezione in caso analogo.
Fondate, infatti, sono le censure afferenti alla omessa valutazione della sussistenza delle condizioni per la adozione di un provvedimento positivo, quanto meno per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Di contro, siccome allegato dalla ricorrente - e non contestato dalla Amministrazione, che pur si è costituita spiegando articolate difese - vi sono stati tentativi del ricorrente e della persona fisica originariamente istante volti alla sottoscrizione del contratto di soggiorno, sia pure con altre imprese medio tempore costituite e riferibili alla medesima persona fisica originariamente richiedente il nulla osta a beneficio dell’attuale ricorrente.
D’altra parte, è ben vero che la ED Tec aveva cessato la propria attività alla data del 31.12.2022, e tuttavia il medesimo sig. RN risultava avere poi provveduto a costituire altre “società e/o ditte” col medesimo oggetto sociale, e tra queste la ED Sud e la Word ED, in relazione alle quali il medesimo datore di lavoro, sig. RN, già titolare della impresa cessata, aveva manifestato la volontà di procedere ad un “subentro” nella stipulazione del contratto di soggiorno, tramite l’intervento di tali, diverse, imprese in ogni caso a lui riferibili.
Talchè, al centro di imputazione di interessi costituito dalla persona fisica del RN è riconducibile la istanza primigenia e la allegata disponibilità di esso imprenditore alla sottoscrizione del contratto di soggiorno con il ricorrente (sia pure con impresa “altra” da quella originaria) avrebbe dovuto diversamente orientare il processo decisionale della Amministrazione, provvedendo ad una nuova convocazione delle parti.
In conclusione, e come già deciso da questo TAR in sede interinale, con statuizioni dalle quali non si rinviene ragione per discostarsi:
- l’abnorme lasso temporale intercorso tra il rilascio del primigenio nulla osta e la sua revoca -oltre due anni- assume vieppiù pregnanza nella fattispecie che ne occupa;
- è ben vero che la impresa, in relazione alla quale il sig. RN aveva presentato la istanza volta al rilascio del nulla osta, aveva cessato la propria attività alla fine del 2022, e tuttavia il medesimo RN risulta avere poscia provveduto a costituire ulteriori ditte; talchè, al centro di imputazione di interessi costituito dalla persona fisica del RN è sostanzialmente imputabile la istanza primigenia e la perdurante manifestazione di volontà volta al perfezionamento della fattispecie; la allegata disponibilità di esso imprenditore alla sottoscrizione del contratto di soggiorno con il ricorrente (sia pure con impresa “altra” da quella primigenia) avrebbe dovuto indurre la Amministrazione a consentire essa sottoscrizione ovvero, quanto meno, a rilasciare un titolo di soggiorno per attesa occupazione.
L’amministrazione, di contro e tenuto conto dell’inerte contegno da essa serbato per circa due anni, appare avere irragionevolmente allocato l’alea del decorso del tempo in capo al ricorrente, non assegnando alcuna rilevanza alla impossibilità -nel momento in cui si è concretata la convocazione- di stipulare il contratto di soggiorno con una specifica impresa, epperò essendovi la possibilità di farlo con altre imprese in ogni caso riferibili alla medesima persona fisica che aveva originariamente richiesto il nulla osta in favore del ricorrente.
Il che avrebbe dovuto indurre l’amministrazione, come sopra esposto, a consentire il subentro ovvero, al più, a rilasciare un titolo di soggiorno per attesa occupazione, anche in conformità a quanto previsto dalle circolari del medesimo Ministero.
Le peculiarità della fattispecie controversa inducono, nondimeno, a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA DE, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
AR PA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR PA | SA DE |
IL SEGRETARIO