Ordinanza cautelare 5 novembre 2021
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 16/06/2025, n. 11786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11786 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 11786/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07672/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7672 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Bacco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Csm - Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
1) Della delibera del 12.05.2021 - CSM-ONBAN-VIII-2020-00001 Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di venticinque posti presso l'Ufficio del giudice di pace di Roma di cui al Bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n.1 alla Gazzetta Ufficiale, 4 Serie Speciale, n. 13 del 13 febbraio 2018 (cfr. all. 7)- di esclusione dalle graduatorie per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a vice-procuratore onorario della dott.ssa -OMISSIS- “ ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. g), alla stregua del quale non può̀ essere conferito l'incarico di giudice onorario di pace e di vice procuratore onorario a coloro che “non hanno una condotta incensurabile di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni”;
2) Della delibera del 12.05.2021 - CSM-ONBAN-VIII-2020-00002 Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della no-mina a vice-procuratore onorario per la copertura di ventitré posti presso la procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma di cui bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n.1 al-la Gazzetta Ufficiale, 4 Serie Speciale, n. 13 del 13 febbraio 2018 (cfr. all. 8) - di esclusione dalle graduatorie per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina di giudice ordinario di pace della dott.ssa -OMISSIS- “ ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. g), alla stregua del quale non può̀ essere conferito l'incarico di giudice onorario di pace e di vice pro-curatore onorario a coloro che “non hanno una condotta incensurabile di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni”;
3) degli atti eventuali, dei quali non si conosce né il numero né la data, per l'effetto dei quali la dott.ssa -OMISSIS- è stata esclusa dalla graduatoria per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a viceprocuratore onorario e di giudice ordinario di pace;
4) nonché di tutti gli atti e quelli suindicati comunque connessi e coordinati, anteriori e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Csm - Consiglio Superiore della Magistratura e di Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 maggio 2025 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La dott.ssa -OMISSIS- ha impugnato la delibera del 12 maggio 2021 (-OMISSIS-) di esclusione dalle graduatorie per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a vice-procuratore onorario e con riferimento alla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio per la copertura di venticinque posti presso l'Ufficio del Giudice di pace di Roma, di cui al Bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, 4 Serie Speciale, n. 13 del 13 febbraio 2018.
Detta esclusione è stata disposta " ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. g), alla stregua del quale non può essere conferito l'incarico di giudice onorario di pace e di vice procuratore onorario a coloro che "non hanno una condotta incensurabile di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ".
La ricorrente premette di essere dipendente del Comune di Latina già dal 1998 e di aver sempre svolto la propria attività lavorativa in ambito giuridico-amministrativo, ricoprendo vari incarichi dirigenziali e di alta professionalità, dedicando la prima parte della propria esperienza lavorativa all'attività forense e svolgendo contestualmente funzioni di V.P.O. presso la Procura di Latina.
A seguito della presentazione della domanda alla selezione di cui si tratta il 25 Maggio 2021 il Consiglio Superiore della Magistratura, " vista la graduatoria e le motivate proposte di ammissione al tirocinio formulate, ai sensi dell'art. 5 del bando di concorso, dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Roma nelle sedute del 6 novembre 2019, del 29 gennaio 2020 e del 13 maggio 2020 " , pubblicava sul portale la delibera di approvazione della graduatoria degli aspiranti ammessi al tirocinio ai fini della nomina a vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di ROMA.
Con la predetta Deliberazione la ricorrente veniva esclusa, a seguito della proposta della Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario, in quanto non risultava in possesso del requisito relativo ad avere una condotta incensurabile, così come previsto dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.
Nell’impugnare i provvedimenti sopra vitati si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:
1. la violazione delle norme e dei principi in tema di procedure concorsuali, nonché dell’art.35 comma 1 del D.Lgs.165/2001 e dell’art. 2 comma 2 lett.g) del bando di concorso, in quanto alla data del 28 marzo 2018, data di presentazione della domanda alla selezione, la ricorrente sarebbe stata in possesso delle qualità morali e di condotta richieste per il conferimento dell'incarico di giudice onorario di pace e viceprocuratore onorario, poiché aveva ottenuto l'ordinanza di annullamento della misura cautelare, giudizio poi divenuto definitivo a seguito della sentenza con cui la Corte di Cassazione che, a sua volta, aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Pubblico Ministero;
2. la violazione di legge per difetto dl motivazione perché illogica ed apparente, nonché per violazione dell'art. 24 della Costituzione; l'esclusione dal concorso per assenza dei requisiti morali e di condotta implicherebbe una valutazione nel merito delle condotte poste in essere, se effettivamente queste ultime possano essere considerate suscettibili di riprovazione morale e contrarie ad un modello comportamentale corretto.
Si è costituito il Ministero della Giustizia e il Consiglio Superiore della Magistratura, contestando le argomentazioni proposte e chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
A seguito della camera di consiglio del 3 novembre 2021 e con ordinanza n. 6133/2021 questo Tribunale ha respinto l’udienza cautelare.
All’udienza straordinaria e di riduzione dell’arretrato del 23 maggio 2025 il ricorso è stato trattenuto in discussione, così come richiesto da tutte le parti in causa.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va respinto.
1.1 Sono da respingere entrambe le censure proposte e con le quali si sostiene che la ricorrente sarebbe in possesso dei requisiti morali e della condotta incensurabile richiesti dall’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
1.2 Era stata la stessa ricorrente in sede di presentazione della domanda di partecipazione a dichiarare che, alla data del 28 marzo 2018, risultava essere sottoposta ad un procedimento penale a seguito del quale le erano stati contestati i delitti di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p., oltre al falso in atto pubblico e all’abuso d’ufficio di cui agli artt. 323, 328, 479 c.p., contestazione che aveva portato il 2 novembre 2016 e nel corso delle indagini preliminari, a disporre nei confronti della ricorrente l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.
1.3 Si sostiene che dette circostanze non avrebbero potuto determinare l’esclusione dalla procedura di cui si tratta, in quanto il 30 novembre 2016 il Tribunale del Riesame di Roma aveva annullato la misura cautelare per " insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ", decisione che si soffermava in modo analitico sugli elementi di prova raccolti nella fase delle indagini preliminari ritenendoli non idonei a supportare le ipotesi di reato contestati.
1.4 Malgrado il successivo rinvio a giudizio disposto all’udienza del 16 ottobre 2018, il G.U.P., con sentenza depositata il 28 settembre 2020, aveva assolto la dott.ssa -OMISSIS- " perché il fatto non sussiste ".
1.5 L’Amministrazione avrebbe dovuto valutare in concreto la circostanza che, seppur in sede cautelare e al momento di presentazione della domanda, era stata già evidenziata l’estraneità della ricorrente ai fatti contestati.
1.6 Dette argomentazioni non sono condivisibili e vanno respinte.
1.7 L’esclusione della ricorrente dalla graduatoria è stata disposta per l’assenza dei requisiti previsti dall'art. 26 legge 53/1989, in forza del quale risulta necessario " il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria ", richiamato dall’art. 35, comma 6, D.lgs. 165/2001.
1.8 Tali qualità, come la stessa ricorrente ammette, devono sussistere, tanto al momento della proposizione della domanda, quanto al momento della nomina, in quanto l’art. 2, comma 2 del D.lgs. 160/2006 prevede, per l’accesso del concorso in magistratura (lett. b-bis) l’" essere di condotta incensurabile ”.
1.9 Risulta incontestato che, alla data della scadenza del bando, la ricorrente risultava imputata per gravi reati riferiti all’associazione a delinquere, al falso in atto pubblico e all’abuso d’ufficio, reati che, malgrado l’intervenuta revoca delle misure cautelari, avevano determinato il successivo rinvio a giudizio della stessa ricorrente.
2. Ne consegue che non poteva che risultare inevitabile l’esclusione dalla graduatoria e, ciò, considerando che il requisito della condotta incensurabile non è collegato in alcun modo all’affermazione della responsabilità penale e tanto meno all’avere riportato una condanna definitiva.
2.1 In relazione a detto requisito precedenti pronunce hanno avuto modo di chiarire che “ con specifico riferimento alla partecipazione al concorso in magistratura, il requisito della condotta incensurabile non ha la stessa estensione del requisito della buona condotta, richiesta per l'accesso ai pubblici impieghi e poi eliminata, e per moralità e condotta incensurabili deve intendersi un quid pluris rispetto alla semplice buona condotta, implicando essa la irreprensibilità del comportamento del candidato che aspiri ad entrare in magistratura proprio in rapporto alle delicate funzioni che sarà chiamato a svolgere. Attenendo al merito dell'azione amministrativa, la valutazione di detto requisito è sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo i casi di palese abnormità, irragionevolezza, difetto di motivazione, travisamento dei fatti ” (T.A.R. Lazio Roma, Sez. V bis, 29/05/2024, n. 10896).
Si è affermato, inoltre, che “ l'art. 124 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, nel disciplinare i predetti requisiti di ammissione, attribuisce all'amministrazione un ampio potere discrezionale finalizzato a permettere la partecipazione al concorso solo di quei candidati che, per qualità morali e personali e comportamento, diano ragionevole affidamento di assicurare la tutela della credibilità e del prestigio che deve contraddistinguere le future funzioni. La disposizione richiede il requisito di una condotta assolutamente incensurabile ed implica un giudizio di irreprensibilità del comportamento del candidato che aspiri ad entrare in magistratura o in un Corpo di polizia, in considerazione delle delicate funzioni che l'interessato sarà chiamato a svolgere (T.A.R. Lazio Roma, Sez. II ter, 22/10/2019, n. 12162)”.
2.2 Ne consegue altresì che la successiva assoluzione non avrebbe potuto avere rilievo sia sul piano temporale, perché il requisito deve sussistere anche al momento del bando sia, ancora, sul piano oggettivo perché la sentenza dovrebbe positivamente escludere non solo la responsabilità penale, ma anche qualsiasi coinvolgimento personale in una delicata vicenda amministrativa oggetto di indagine penale.
2.3 Contrariamente a quanto sostenuto, nel caso di specie, laddove l’assoluzione è stata disposta ai sensi dell’art. 530, comma 2 c.p.p. e, quindi, per la mancanza di una prova piena della responsabilità penale e non per la verifica in positivo dell’insussistenza del fatto reato addebitato all’imputata.
2.4 In conclusione l’infondatezza di tutte le censure proposte consente di respingere il ricorso, mentre le spese possono essere compensate in considerazione della particolarità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’attuale ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Consigliere, Estensore
Sergio Occhionero, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Ricchiuto | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.