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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/11/2025, n. 4752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4752 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 7624/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato all'udienza del 24/11/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7624/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a CAIVANO (NA) il 08/04/1951 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. PALOMBA STEFANO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. BRANCACCIO ANTONIO
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13/06/2024 parte ricorrente ha dedotto di aver ricevuto il 20.12.2019 nota di debito per l'indennità di aspi percepita dall'8.3.2015 al 26.6.2016 per l'importo di € 18.555,79; la carenza di motivazione;
la buona fede, la violazione dell'art 52 l. 88/1989; di essere stato assolto con sentenza penale n. 746/2021 del Tribunale di Avellino;
di aver subìto le trattenute dall'ente previdenziale. Ha quindi agito in giudizio chiedendo di dichiarare non dovuto l'importo indicato nella nota di debito
1 con condanna dell'ente resistente alla restituzione di quanto trattenuto a tale titolo con vittoria di spese di lite.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza, dopo la discussione orale ed all'esito della camera di consiglio, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza di cui ha dato pubblica lettura.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
In via preliminare, occorre chiarire come la presente controversia ha ad oggetto la legittimità della pretesa restitutoria dell' costituente il CP_1 presupposto della formulazione dell'indebito oggettivo riguardante l'indennità di disoccupazione. Anche se parte resistente ha formulato ulteriori eccezioni preliminari, è possibile definire la presente controversia utilizzando il criterio della c.d. ragione più liquida. Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17214/2016), infatti, “il principio della
"ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti Cass.
12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n.
12002)”. La Suprema Corte (Cass. Sez. un. 9936/2014), inoltre, ha evidenziato come tale principio possa trovare applicazione anche in presenza di questioni pregiudiziali.
VIOLAZIONE DELL'ART. 52 L. 88/1989 E DELL'ART. 13 L.
412/1991
Per tali ragioni, è infondato il motivo di doglianza relativo alla violazione dell'art. 52 l. 88/1989 e dell'art. 13 l. 412/1991.
2 Tali disposizioni, infatti, hanno natura eccezionale in quanto deroga al regime generale di cui all'art. 2033 c.c. e riguardano solo ed esclusivamente la materia dell'indebito previdenziale di tipo pensionistico e, per tali ragioni, non possono essere applicate ad altre tipologie di prestazioni in ragione della loro natura speciale ed eccezionale (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. lav., 12/12/2016 n. 25371; Cassazione civile, sez. lav., 31/01/2017, n. 2506; Cassazione civile, sez. un.,
07/03/2005, n. 4809 nonché Cass. civ. sez. un. sent. n.900, n. 901,
n.902, n. 1315, n. 1317 e n. 1966 del 1995). Nel caso in esame, infatti, si discorre di indennità di disoccupazione, le quali non ha natura pensionistica in quanto non rappresenta una prestazione periodica. Tali considerazioni sono confermate anche dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass. 31373/2019) secondo cui “In caso di indebita percezione dell'indennità di mobilità, non può trovare applicazione l'art. 52 della l. n.
88 del 1989 - secondo cui non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato -, in quanto tale disposizione riguarda esclusivamente le prestazioni pensionistiche, e non qualunque prestazione previdenziale, ed avendo natura di norma eccezionale è insuscettibile di interpretazione analogica”.
DISTRIBUZIONE DELL'ONERE PROBATORIO
Per quanto riguarda il merito, incombe sul lavoratore l'onere di fornire la piena prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti costitutivi delle prestazioni di cui ora si chiede la restituzione. La Corte di Cassazione, con una recente sentenza
(cfr. Cassazione civile sez. lav. sent. 11/02/2016 n. 2739), ha ribadito tali principi ed ha chiarito che “in tema di onere probatorio sulla ripetibilità dell'indebito previdenziale si sono pronunciate le Sezioni unite di questa
Corte con la sentenza n. 18046 del 04/08/2010, con cui si è affermato che
"In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità
d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del
3 suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico" (in senso conforme, Cass., ord., 23.4.2015, n. 8281). Ne consegue che - contrariamente a quanto affermato dalla parte ricorrente e conformemente alla statuizione della Corte territoriale - spettava non all' ma alla lavoratrice agricola, originaria ricorrente, dimostrare i fatti CP_1 costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consentisse di qualificare come adempimento quanto corrispostogli. Va rammentato, inoltre, l'orientamento consolidato di questa Corte, cui va data continuità, secondo cui "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' , a seguito di un CP_1 controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass. 19.5.2003 n. 7845; conf. Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n. 14296, Cass., ord.,
23.4.2015, n. 8281). E' stato, altresì, affermato che il giudizio intentato dal lavoratore per ottenere la reiscrizione e/o una determinata prestazione non ha natura impugnatoria del provvedimento di cancellazione nè presenta carattere pregiudiziale, al punto che nella controversia avente ad oggetto l'attribuzione di una qualche prestazione previdenziale lo status di bracciante agricolo può essere accertato incidenter tantum, sempre con onere della prova a carico del lavoratore e senza obbligo di sospensione ex art. 295 c.p.c., in pendenza di distinta controversia per la reiscrizione nell'elenco (cfr. Cass. 23.12.11 n. 28716/11; Cass. 12.6.2000 n. 7995)”.
Per tali ragioni, l'onere probatorio è a carico del ricorrente/accipiens e non dell'ente previdenziale resistente/solvens.
4 CARENZA DI MOTIVAZIONE
Tale distribuzione dell'onere probatorio, inoltre, può trovare applicazione soltanto qualora “nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza” (cfr. Cass. lav. 05.1.2011, n. 198).
Nel caso in esame, l'eccezione di genericità della motivazione del provvedimento restitutorio è infondata in quanto l' ha indicato la CP_1 causale con un sufficiente livello di specificità idoneo a far comprendere perché la prestazione non sarebbero spettate al ricorrente.
Nella nota di debito del 25.5.2018, infatti, l' ha indicato come la CP_1 pretesa restitutoria si fonda sulla seguente motivazione: “Revoca indennità ed eventuali prestazioni accessorie a seguito di Pt_2 accertamenti ispettivi di cui al provvedimento prot N
– interessi legali”. Parte_3
L' infatti, come indicato nella memoria difensiva, ha proceduto al CP_1 disconoscimento del rapporto di lavoro con a Parte_4 seguito dell'attività ispettiva svolta.
EFFETTI PRECLUSIVI DEL GIUDICATO PENALE DI ASSOLUZIONE E
ART. 530 CO. 2 C.P.P.
Nel caso in esame, a differenza di quanto dedotto da parte ricorrente, il
Tribunale di Avellino ha pronunciato sentenza di assoluzione per mancanza di prova in base al secondo comma e non al primo comma dell'art. 530
c.p.p.
Si tratta, quindi, di un'assoluzione pronunciata per mancanza, insufficienza o contraddittorietà del materiale probatorio raccolto a differenza dell'ipotesi prevista dal primo comma, ove, invece, la pronuncia si fonda su un quadro probatorio chiaro, certo e definito.
5 La diversità della formula assolutoria, quindi, assume un valore dirimente anche al fine di valutare gli effetti preclusivi del giudicato di assoluzione nel diverso giudizio civile di danno ex art. 652 cpp.
Secondo la Suprema Corte (Cass. 29861/2022), infatti, “Da un lato, infatti, l'assenza di un accertamento positivo circa l'insussistenza del fatto o l'impossibilità di attribuirlo all'imputato o la commissione del medesimo nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, ad esempio per essere stata l'assoluzione pronunciata a norma dell'art. 530
c.p.p., comma 2, esclude qualunque preclusione a proporre l'azione risarcitoria davanti al giudice civile, posto che questo dovrà confrontarsi con il contenuto della sentenza penale e non con la formula di proscioglimento adottata. In questo senso, infatti, oltre all'espressa precisazione di Sez. U, n. 40049 del 29.5.2008, , Rv. 240814, Per_1 costante è l'insegnamento della giurisprudenza civile, secondo la quale ai sensi dell'art. 652 c.p.p. (nell'ambito del giudizio civile di danni), il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p. (così, tra le tantissime, Sez. 3 civ., n. 4764 del 11/03/2016, Rv. 639372-01, e Sez. L civ., n. 3376 del 11/02/2011, Rv. 61599101; Sez. 2 civ., n. 6953 del
28.2.2022)”.
Nel caso in esame, quindi, la valutazione in ordine alla fondatezza della pretesa restitutoria dell' deve essere svolta in modo autonoma in CP_1 sede civile stante l'assenza di qualsiasi effetto preclusivo del giudicato di assoluzione ed indipendentemente anche dalla valutazione della mancata costituzione dell' quale parte civile nel procedimento penale. CP_1
6 RAPPORTO DI LAVORO CONNESSO ALLA PRESTAZIONE
PREVIDENZIALE INDEBITA
Nel caso in esame, occorre evidenziare le numerose carenze assertive e probatorie commesse dal ricorrente il quale, nel proprio ricorso non ha indicato gli elementi di fatto che costituiscono i tipici indici rivelatori della subordinazione per il rapporto di lavoro disconosciuto. Non sono indicati, infatti, l'orario di lavoro, le mansioni concretamente svolte, la retribuzione ricevuta, l'utilizzazione da parte del lavoratore di strumenti di lavoro e lo svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione dal datore di lavoro e non è indicato il titolare del potere direttivo e disciplinare.
Tali considerazioni sono ampiamente condivise anche dalla giurisprudenza di merito (Corte App. Bari sent. 1917/2019) secondo cui “in tale contesto, deve affermarsi, al fine di corrispondere al motivo di gravame sul punto, che, nelle ipotesi di disconoscimento o di cancellazione dell'accredito assicurativo a seguito e per effetto di una valida e puntuale attività di vigilanza e controllo, i documenti dell'azienda pseudo-datrice - la cui realtà operativa del tutto o gravemente irregolare è stata acclarata in sede ispettiva - e, in particolare, le denunce di manodopera, a ben vedere, non costituiscono un idoneo supporto probatorio, perché, ove dei rapporti di lavoro non si rinvenisse traccia nemmeno nei documenti formati dal soggetto che si attribuisce la qualità di datore, una simile ipotesi ricostruttiva dovrebbe essere esclusa in radice e ogni discussione sul punto non potrebbe essere nemmeno avviata dagli pseudo-braccianti. In altre parole, poiché le annotazioni aziendali devono riflettere le assunzioni effettive, le stesse annotazioni sono funzionali, anzi indispensabili, a fornire un'apparenza di regolarità nei casi di falsi ingaggi. Ne deriva che non è sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera che può congruamente fondarsi il convincimento circa l'effettivo svolgimento dell'attività aziendale per il tramite dei lavoratori denunciati. Di conseguenza, l'unico possibile supporto probatorio della domanda attorea poteva diventare la prova testimoniale, che non è stata ammessa e quindi non è stata espletata in prime cure, in quanto - ha
7 ritenuto il Tribunale del lavoro di Foggia, si ripete, vertente "su circostanze generiche e valutative, inidonee ex se a dimostrare la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato". Questa motivazione va coordinata con le carenze riscontrate dal primo giudice nel ricorso introduttivo della controversia, in particolare, sotto il profilo assertivo, che non esprime allegazioni adeguate in ordine all'inserimento nell'organizzazione produttiva del datore di lavoro agricolo, all'assoggettamento al potere organizzativo, direttivo e disciplinare dello stesso, al dovere di osservare orari e turni di lavoro predeterminati, alla ricezione di una retribuzione costante, alle mansioni concretamente svolte e al luogo di lavoro”.
Parte_5
Allo stesso modo, anche ai fini dell'eventuale irripetibilità della somma, non può ritenersi, da un lato, che lo stato di buona fede dell'accipiens sia presunto e che, dall'altro, tale prova possa ritenersi in re ipsa nella mera percezione della somma.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
SPESE DI LITE
Le spese di lite sono irripetibili stante idonea dichiarazione di esonero sottoscritta dalla parte personalmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. dichiara irripetibili le spese di lite.
Aversa, 24/11/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato all'udienza del 24/11/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7624/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a CAIVANO (NA) il 08/04/1951 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. PALOMBA STEFANO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. BRANCACCIO ANTONIO
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13/06/2024 parte ricorrente ha dedotto di aver ricevuto il 20.12.2019 nota di debito per l'indennità di aspi percepita dall'8.3.2015 al 26.6.2016 per l'importo di € 18.555,79; la carenza di motivazione;
la buona fede, la violazione dell'art 52 l. 88/1989; di essere stato assolto con sentenza penale n. 746/2021 del Tribunale di Avellino;
di aver subìto le trattenute dall'ente previdenziale. Ha quindi agito in giudizio chiedendo di dichiarare non dovuto l'importo indicato nella nota di debito
1 con condanna dell'ente resistente alla restituzione di quanto trattenuto a tale titolo con vittoria di spese di lite.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza, dopo la discussione orale ed all'esito della camera di consiglio, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza di cui ha dato pubblica lettura.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
In via preliminare, occorre chiarire come la presente controversia ha ad oggetto la legittimità della pretesa restitutoria dell' costituente il CP_1 presupposto della formulazione dell'indebito oggettivo riguardante l'indennità di disoccupazione. Anche se parte resistente ha formulato ulteriori eccezioni preliminari, è possibile definire la presente controversia utilizzando il criterio della c.d. ragione più liquida. Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17214/2016), infatti, “il principio della
"ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti Cass.
12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n.
12002)”. La Suprema Corte (Cass. Sez. un. 9936/2014), inoltre, ha evidenziato come tale principio possa trovare applicazione anche in presenza di questioni pregiudiziali.
VIOLAZIONE DELL'ART. 52 L. 88/1989 E DELL'ART. 13 L.
412/1991
Per tali ragioni, è infondato il motivo di doglianza relativo alla violazione dell'art. 52 l. 88/1989 e dell'art. 13 l. 412/1991.
2 Tali disposizioni, infatti, hanno natura eccezionale in quanto deroga al regime generale di cui all'art. 2033 c.c. e riguardano solo ed esclusivamente la materia dell'indebito previdenziale di tipo pensionistico e, per tali ragioni, non possono essere applicate ad altre tipologie di prestazioni in ragione della loro natura speciale ed eccezionale (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. lav., 12/12/2016 n. 25371; Cassazione civile, sez. lav., 31/01/2017, n. 2506; Cassazione civile, sez. un.,
07/03/2005, n. 4809 nonché Cass. civ. sez. un. sent. n.900, n. 901,
n.902, n. 1315, n. 1317 e n. 1966 del 1995). Nel caso in esame, infatti, si discorre di indennità di disoccupazione, le quali non ha natura pensionistica in quanto non rappresenta una prestazione periodica. Tali considerazioni sono confermate anche dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass. 31373/2019) secondo cui “In caso di indebita percezione dell'indennità di mobilità, non può trovare applicazione l'art. 52 della l. n.
88 del 1989 - secondo cui non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato -, in quanto tale disposizione riguarda esclusivamente le prestazioni pensionistiche, e non qualunque prestazione previdenziale, ed avendo natura di norma eccezionale è insuscettibile di interpretazione analogica”.
DISTRIBUZIONE DELL'ONERE PROBATORIO
Per quanto riguarda il merito, incombe sul lavoratore l'onere di fornire la piena prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti costitutivi delle prestazioni di cui ora si chiede la restituzione. La Corte di Cassazione, con una recente sentenza
(cfr. Cassazione civile sez. lav. sent. 11/02/2016 n. 2739), ha ribadito tali principi ed ha chiarito che “in tema di onere probatorio sulla ripetibilità dell'indebito previdenziale si sono pronunciate le Sezioni unite di questa
Corte con la sentenza n. 18046 del 04/08/2010, con cui si è affermato che
"In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità
d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del
3 suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico" (in senso conforme, Cass., ord., 23.4.2015, n. 8281). Ne consegue che - contrariamente a quanto affermato dalla parte ricorrente e conformemente alla statuizione della Corte territoriale - spettava non all' ma alla lavoratrice agricola, originaria ricorrente, dimostrare i fatti CP_1 costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consentisse di qualificare come adempimento quanto corrispostogli. Va rammentato, inoltre, l'orientamento consolidato di questa Corte, cui va data continuità, secondo cui "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' , a seguito di un CP_1 controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass. 19.5.2003 n. 7845; conf. Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n. 14296, Cass., ord.,
23.4.2015, n. 8281). E' stato, altresì, affermato che il giudizio intentato dal lavoratore per ottenere la reiscrizione e/o una determinata prestazione non ha natura impugnatoria del provvedimento di cancellazione nè presenta carattere pregiudiziale, al punto che nella controversia avente ad oggetto l'attribuzione di una qualche prestazione previdenziale lo status di bracciante agricolo può essere accertato incidenter tantum, sempre con onere della prova a carico del lavoratore e senza obbligo di sospensione ex art. 295 c.p.c., in pendenza di distinta controversia per la reiscrizione nell'elenco (cfr. Cass. 23.12.11 n. 28716/11; Cass. 12.6.2000 n. 7995)”.
Per tali ragioni, l'onere probatorio è a carico del ricorrente/accipiens e non dell'ente previdenziale resistente/solvens.
4 CARENZA DI MOTIVAZIONE
Tale distribuzione dell'onere probatorio, inoltre, può trovare applicazione soltanto qualora “nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza” (cfr. Cass. lav. 05.1.2011, n. 198).
Nel caso in esame, l'eccezione di genericità della motivazione del provvedimento restitutorio è infondata in quanto l' ha indicato la CP_1 causale con un sufficiente livello di specificità idoneo a far comprendere perché la prestazione non sarebbero spettate al ricorrente.
Nella nota di debito del 25.5.2018, infatti, l' ha indicato come la CP_1 pretesa restitutoria si fonda sulla seguente motivazione: “Revoca indennità ed eventuali prestazioni accessorie a seguito di Pt_2 accertamenti ispettivi di cui al provvedimento prot N
– interessi legali”. Parte_3
L' infatti, come indicato nella memoria difensiva, ha proceduto al CP_1 disconoscimento del rapporto di lavoro con a Parte_4 seguito dell'attività ispettiva svolta.
EFFETTI PRECLUSIVI DEL GIUDICATO PENALE DI ASSOLUZIONE E
ART. 530 CO. 2 C.P.P.
Nel caso in esame, a differenza di quanto dedotto da parte ricorrente, il
Tribunale di Avellino ha pronunciato sentenza di assoluzione per mancanza di prova in base al secondo comma e non al primo comma dell'art. 530
c.p.p.
Si tratta, quindi, di un'assoluzione pronunciata per mancanza, insufficienza o contraddittorietà del materiale probatorio raccolto a differenza dell'ipotesi prevista dal primo comma, ove, invece, la pronuncia si fonda su un quadro probatorio chiaro, certo e definito.
5 La diversità della formula assolutoria, quindi, assume un valore dirimente anche al fine di valutare gli effetti preclusivi del giudicato di assoluzione nel diverso giudizio civile di danno ex art. 652 cpp.
Secondo la Suprema Corte (Cass. 29861/2022), infatti, “Da un lato, infatti, l'assenza di un accertamento positivo circa l'insussistenza del fatto o l'impossibilità di attribuirlo all'imputato o la commissione del medesimo nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, ad esempio per essere stata l'assoluzione pronunciata a norma dell'art. 530
c.p.p., comma 2, esclude qualunque preclusione a proporre l'azione risarcitoria davanti al giudice civile, posto che questo dovrà confrontarsi con il contenuto della sentenza penale e non con la formula di proscioglimento adottata. In questo senso, infatti, oltre all'espressa precisazione di Sez. U, n. 40049 del 29.5.2008, , Rv. 240814, Per_1 costante è l'insegnamento della giurisprudenza civile, secondo la quale ai sensi dell'art. 652 c.p.p. (nell'ambito del giudizio civile di danni), il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p. (così, tra le tantissime, Sez. 3 civ., n. 4764 del 11/03/2016, Rv. 639372-01, e Sez. L civ., n. 3376 del 11/02/2011, Rv. 61599101; Sez. 2 civ., n. 6953 del
28.2.2022)”.
Nel caso in esame, quindi, la valutazione in ordine alla fondatezza della pretesa restitutoria dell' deve essere svolta in modo autonoma in CP_1 sede civile stante l'assenza di qualsiasi effetto preclusivo del giudicato di assoluzione ed indipendentemente anche dalla valutazione della mancata costituzione dell' quale parte civile nel procedimento penale. CP_1
6 RAPPORTO DI LAVORO CONNESSO ALLA PRESTAZIONE
PREVIDENZIALE INDEBITA
Nel caso in esame, occorre evidenziare le numerose carenze assertive e probatorie commesse dal ricorrente il quale, nel proprio ricorso non ha indicato gli elementi di fatto che costituiscono i tipici indici rivelatori della subordinazione per il rapporto di lavoro disconosciuto. Non sono indicati, infatti, l'orario di lavoro, le mansioni concretamente svolte, la retribuzione ricevuta, l'utilizzazione da parte del lavoratore di strumenti di lavoro e lo svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione dal datore di lavoro e non è indicato il titolare del potere direttivo e disciplinare.
Tali considerazioni sono ampiamente condivise anche dalla giurisprudenza di merito (Corte App. Bari sent. 1917/2019) secondo cui “in tale contesto, deve affermarsi, al fine di corrispondere al motivo di gravame sul punto, che, nelle ipotesi di disconoscimento o di cancellazione dell'accredito assicurativo a seguito e per effetto di una valida e puntuale attività di vigilanza e controllo, i documenti dell'azienda pseudo-datrice - la cui realtà operativa del tutto o gravemente irregolare è stata acclarata in sede ispettiva - e, in particolare, le denunce di manodopera, a ben vedere, non costituiscono un idoneo supporto probatorio, perché, ove dei rapporti di lavoro non si rinvenisse traccia nemmeno nei documenti formati dal soggetto che si attribuisce la qualità di datore, una simile ipotesi ricostruttiva dovrebbe essere esclusa in radice e ogni discussione sul punto non potrebbe essere nemmeno avviata dagli pseudo-braccianti. In altre parole, poiché le annotazioni aziendali devono riflettere le assunzioni effettive, le stesse annotazioni sono funzionali, anzi indispensabili, a fornire un'apparenza di regolarità nei casi di falsi ingaggi. Ne deriva che non è sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera che può congruamente fondarsi il convincimento circa l'effettivo svolgimento dell'attività aziendale per il tramite dei lavoratori denunciati. Di conseguenza, l'unico possibile supporto probatorio della domanda attorea poteva diventare la prova testimoniale, che non è stata ammessa e quindi non è stata espletata in prime cure, in quanto - ha
7 ritenuto il Tribunale del lavoro di Foggia, si ripete, vertente "su circostanze generiche e valutative, inidonee ex se a dimostrare la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato". Questa motivazione va coordinata con le carenze riscontrate dal primo giudice nel ricorso introduttivo della controversia, in particolare, sotto il profilo assertivo, che non esprime allegazioni adeguate in ordine all'inserimento nell'organizzazione produttiva del datore di lavoro agricolo, all'assoggettamento al potere organizzativo, direttivo e disciplinare dello stesso, al dovere di osservare orari e turni di lavoro predeterminati, alla ricezione di una retribuzione costante, alle mansioni concretamente svolte e al luogo di lavoro”.
Parte_5
Allo stesso modo, anche ai fini dell'eventuale irripetibilità della somma, non può ritenersi, da un lato, che lo stato di buona fede dell'accipiens sia presunto e che, dall'altro, tale prova possa ritenersi in re ipsa nella mera percezione della somma.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
SPESE DI LITE
Le spese di lite sono irripetibili stante idonea dichiarazione di esonero sottoscritta dalla parte personalmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. dichiara irripetibili le spese di lite.
Aversa, 24/11/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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