Sentenza breve 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza breve 12/01/2026, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00404/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13905/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13905 del 2025, proposto da
Comune di Agnone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Marinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per Gli Affari Regionali e Le Autonomie, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Comunità Montana Monte Maggiore, Unione dei Comuni della Collina Materana, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione e concessione di idonee misure cautelari,
1) della nota provvedimentale del 10.09.2025 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie - Nucleo PNRR Stato - Regioni - a firma del Dirigente del Servizio I Ing. Luca Colombatto con cui è stata comunicata l'inammissibilità della domanda di finanziamento presentata dal Comune di Agnone in data 12.07.2025 a valere sull'Investimento 3.2. Green Communities finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU
approvato con Determina ID 59544601 del 12.06.2025,
2) di tutti i verbali, ancorchè sconosciuti negli estremi, nel contenuto, nelle operazioni e nelle relative istruttorie poste a proprio fondamento, con particolare riferimento al verbale relativo alla valutazione dell'ammissibilità della domanda del Comune di Agnone ed a quello inerente le operazioni ed istruttoria poste in essere nella formazione della graduatoria pubblicata in data 15.09.2025,
3) della Determina del 15.09.2025 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie - Nucleo PNRR Stato - Regioni - a firma del Coordinatore del Nucleo PNRR Stato - Regioni Dott. Francesco Rana con cui sono state approvate le graduatorie, ivi compreso l'allegato A recante l'elenco delle Amministrazioni ammesse a finanziamento, nonché
4) di ogni altro atto, accertamento, istruttoria e provvedimento preordinato, precedente e/o successivo comunque connesso con i richiamati impugnati provvedimenti, allo stato non conosciuto e nei confronti del quale ci si riserva l'eventuale proposizione di motivi aggiunti,
e la conseguenziale ammissione a valutazione nel merito della richiesta di finanziamento presentata dal Comune di Agnone in data 12.07.2025 a valere sull'Investimento 3.2. Green Communities finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU approvato con Determina ID 59544601 del 12.06.2025
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per Gli Affari Regionali e Le Autonomie;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 il dott. Marco RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Comune di Agnone ha agito in giudizio al fine di ottenere l’annullamento degli atti in epigrafe e, in particolare, del provvedimento con il quale è stata comunicata l’inammissibilità della domanda di finanziamento presentata in data 12.07.2025 a valere sull’Investimento 3.2. Green Communities finanziato dall’Unione Europea - Next Generation EU approvato con Determina ID 59544601 del 12.06.2025.
Si è costituita la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, depositando una memoria con annessa documentazione.
In data 7 gennaio 2026 parte ricorrente ha rappresentato di non avere più interesse alla decisione del giudizio, depositando atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 84 c.p.a.
Alla camera di consiglio del 9 gennaio 2026, previo avviso della possibile adozione di una sentenza in forma semplificata, la causa è passata in decisione.
In relazione alla dichiarazione di rinuncia al ricorso ai sensi e per gli effetti dell’art. 84 c.p.a. avanzata dal Comune ricorrente, si rileva che difettano i presupposti per adottare una pronuncia ex art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. atteso che la previsione di cui all’articolo 84 c.p.a. impone l’osservanza di specifiche formalità che risultano, tuttavia, disattese nel caso di specie.
Infatti, l’articolo 84 c.p.a. consente alla parte di rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia “ mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale ”, prescrivendo che “ la rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza ”.
Nel caso di specie, la rinuncia non è stata notificata alle altre parti del giudizio nel termine di legge.
Va considerato, tuttavia, che:
i) la previsione di cui all’articolo 84, comma 4, c.p.a. consente al giudice, anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti, di desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso, ed anche dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa;
ii) come chiarito dalla giurisprudenza, “ tale norma può applicarsi al caso dell’atto di rinuncia irrituale ” (cfr. ex multis Tar Milano, II, 9 febbraio 2022, n. 305).
Applicando il principio sopra esposto al caso di specie, la dichiarazione di rinuncia di parte ricorrente indica, con evidenza, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, con conseguente possibilità di definizione del giudizio mediante una sentenza dichiarativa dell’improcedibilità ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Si ravvisano giusti motivi, in considerazione della definizione in rito della controversia, per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PI IA, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere
Marco RI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco RI | PI IA |
IL SEGRETARIO