Articolo 6 della Legge 29 aprile 1957, n. 310
Articolo 5Articolo 7
Versione
1 giugno 1957
Art. 6.
Gli impiegati di prima nomina che non abbiano conseguito l'idoneita' dal Consiglio di amministrazione sono revocati dall'impiego, senza diritto ad indennita', salvo che il Ministro per le finanze sentito il Consiglio di amministrazione eserciti la facolta' di ammetterli per non piu' di una volta alla ripetizione del corso.
Uguale facolta' spetta allo stesso Ministro nei confronti dei detti impiegati che per cause indipendenti dalla loro volonta' abbiano dovuto interrompere la frequenza ai corsi o non abbiano potuto sostenere gli esami finali.
Entrata in vigore il 1 giugno 1957