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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/10/2025, n. 4951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4951 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 12970/2023 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 23 ottobre 2025 compare l'avv. Moras in sost. avv. Aprile, il quale precisa le conclusioni come in atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti alle ore 16:00.
Il Giudice
dott. Paolo Filippone
pagina 1 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paolo Filippone, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 12970/2023 R.G. promossa da:
(c.f. ), con l'avv. APRILE SERGIO Pt_1 P.IVA_1
attore contro
(c.f. ) CP_1 C.F._1
convenuto
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 15.9.2023, ritualmente notificato, l' conveniva in giudizio Pt_1 CP_1
chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 12.636,11, a titolo di surrogazione ai sensi dell'art. 1916 c.c., per quanto dall'Istituto versato a a titolo di indennità di malattia. Controparte_2
In particolare, la parte attrice esponeva che il 30.4.2003, a seguito di un diverbio di vicinato, il convenuto aggrediva cagionandogli un trauma cervicale, una contusione al ginocchio destro e Controparte_2
sindrome vertiginosa;
che la responsabilità per il fatto illecito commesso e le conseguenze dannose risultava accertata con sentenza passata in giudicato della Corte di appello di Venezia n. 2041/2018; che a causa delle lesioni riportate si assentava dall'attività lavorativa per il periodo compreso fra il l'1.5.2003 e CP_2
il 16.7.2003; che, durante tale periodo, l'Istituto erogava al lavoratore leso l'indennità di malattia pari a pagina 2 di 4 complessivi euro 6.900,93; che il convenuto veniva diffidato, senza esito, al rimborso ex art. 1916 c.c.
Il convenuto rimaneva contumace.
Disposto un rinvio per l'acquisizione della documentazione attestante il passaggio in giudicato della sentenza d'appello, la causa, documentalmente istruita, è stata discussa all'udienza del 23.10.25 ex art. 281sexies c.p.c.
La domanda attorea è fondata.
Invero, trova applicazione il disposto dell'art. 1916 c.c. che prevede, come noto, il diritto dell'assicuratore, che ha corrisposto l'indennità, di surrogarsi “fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili” dell'illecito.
La surrogazione, forma particolare di successione a titolo particolare nel diritto risarcitorio dell'infortunato, opera automaticamente in virtù del pagamento dell'indennità senza che sia necessaria, a tal fine, la previa comunicazione da parte dell'assicuratore della sua intenzione di succedere nei diritti dell'assicurato verso il terzo (Cass. S.U. n. 12565/2018).
Nel caso, come emerge dalla sentenza di primo grado del Tribunale di Venezia di condanna del convenuto al risarcimento del danno (all. 1), confermata sul punto dalla Corte di appello di Venezia con sentenza n.
2041/2018, passata in giudicato (depositata dall'attore l'8.5.2024), risulta provato che , il CP_1
30.4.2003, aggrediva causandogli un trauma cervicale, una contusione al ginocchio destro Controparte_2
e sindrome vertiginosa.
A causa del fatto illecito commesso dal convenuto, si assentava dall'attività lavorativa CP_2
dall'1.5.2003 (giorno successivo al verificarsi dell'illecito) al 16.7.2003, con conseguente erogazione da parte dell' dell'indennità di malattia (doc. 4 attoreo). Pt_1
Pertanto, l' può agire verso , terzo responsabile dell'illecito che ha determinato Controparte_3 CP_1
l'assenza lavorativa, nei limiti dell'indennità di malattia erogata, pari ad euro 6.900,93 a titolo di capitale.
Il diritto dell'assicuratore nei confronti dell'autore dell'illecito ai sensi dell'art. 1916 c.c. ha natura di credito di valore (Cass. S.U. 2639/1987) che viene, per l'effetto, liquidato rivalutato alla data odierna in euro
10.213,38, oltre agli interessi al tasso legale fino al saldo effettivo.
Non possono essere riconosciuti, invece, gli interessi legali “compensativi” per il ritardato pagamento di una obbligazione di valore, come richiesto dall'attore, giacché, essendo tali interessi una voce di danno,
pagina 3 di 4 l'attore ha l'onere di allegarne il fatto costitutivo e di indicarne le fonti di prova, anche presuntive (Cass.,
22441/2025): onere che, nel caso, non risulta sia stato assolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in conformità al D.M.
55/2014, per le cause di valore ricompreso nello scaglione da euro 5.200,00 a euro 26.000,00, nei valori minimi considerata la non complessità della controversia.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
- in accoglimento della domanda della parte attrice, condanna a pagare all' la CP_1 Pt_1
somma di euro 10.213,38, oltre agli interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo;
- condanna la parte convenuta a rifondere alla parte attrice le spese di lite del presente procedimento che liquida in complessivi euro 2.540,00 per compensi, euro 264,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge.
Venezia, 23 ottobre 2025.
Il Giudice dott. Paolo Filippone
Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. dott. Roberto Favaro Morosini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Venezia, 23 ottobre 2025
Il Giudice dott. Paolo Filippone
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