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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/02/2025, n. 1595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1595 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Carla Hubler - Presidente rel. -
Dott. Ivana Sassi - Giudice -
Dott. Giuseppe Orso - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14447 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2023, avente per oggetto: Separazione giudiziale
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. SOMMA MARILISA Parte_1
presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
residente in [...]; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha chiesto dichiararsi la separazione giudiziale dei coniugi.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/06/2023 ASSUNTA CORSO premesso il matrimonio del 3.11.1971 con il resistente e che dall'unione erano nati quattro figli di cui i tre inviata maggiorenni coniiugati ed economicamente autosufficienti sulle premesse di cui in atti da intendersi qui riportate chiedeva:
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 40 cpc.
Il resistente non si costituiva.
All'udienza del 19.12.24, cui si perveniva a seguito di diversi rinvii per consentire la rinnovazione della notifica il Giudice rilevata la rituale instaurazione del contraddittorio e la mancata costituzione del convenuto dichiarava la contumacia del resistente.
La difesa della ricorrente si riportava al ricorso e precisava che sentita la ricorrente coltivava unicamente la domanda sullo status e concludeva per la pronuncia della separazione personale dei coniugi.
Il Giudice preso atto delle richieste rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
L P.M. concludeva come sopra.
Va preliminarmente confermata la dichiarazione di contumacia del resistente non costituito benchè ritualmente evocato in giudizio.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
2 Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Non essendoci figli minori o maggiorenni non autosufficienti della coppia e non essendo state coltivate ulteriori domande, va pronunciata solo sentenza sullo status.
Tenuto conto della peculiare natura del giudizio, della mancata costituzione del resistente va dichiarata l'irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, così provvede:
1. pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(atto n.122, parte II, s. A, Vol. 1, reg. Atti Matrimonio anno 1971);
[...]
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ercolano (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
3. spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 27/12/2024.
Il Presidente estensore
Dott. Carla Hubler
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