Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 26/03/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3986/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Silvia Barison Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3986/2024 V.G. promossa con ricorso depositato da:
, nata a [...], il [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1
residente a [...]– Località San Pietro in Volta (Pellestrina), n. 362/E,
e
, nato a [...], il [...], (C.F. ), Parte_2 C.F._2
residente a [...]– Località San Pietro in Volta (Pellestrina), n. 362/E, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Davide Cazzolato Fabi del Foro di Treviso
(pec: presso il cui studio – sito in Email_1
Piazza XX Settembre, n. 40 - sono elettivamente domiciliati,
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione consensuale tra i coniugi e contestuale istanza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni:
Per le parti congiuntamente:
“1) sia pronunciata la separazione personale dei coniugi ed il conseguente scioglimento della comunione legale dei beni;
2) i coniugi vivranno separati, di letto e di mensa, liberi ciascuno di fissare ove crede la propria residenza, con l'obbligo del reciproco rispetto;
3) sia assegnato l'immobile adibito a residenza familiare sito in Venezia – Località San
Pietro in Volta (Pellestrina) n. 362/E alla DRe IG.ra affinché Parte_1
continui ad abitarci assieme alle figlie minor;
RS Persona_2
4) le figlie minori e vengano date in affidamento RS Persona_2
condiviso ad entrambi i genitori, con coabitazione prevalente presso l'abitazione della DR , sita in Venezia – Località San Pietro in Volta (Pellestrina) n. Parte_1
362/E;
5) per quanto attiene al piano genitoriale, che si deposita in allegato al presente ricorso
(doc. 6), sia previsto che sino a quando il padr non avrà reperito Parte_2
un'abitazione adatta ad ospitare le figlie, egli potrà vedere e tenere con sé le minori durante due sabati o domeniche al mese, a scelta e RS Persona_2
tra loro alternati, senza pernottamento, dal mattino sino a sera. Una volta trasferitosi presso un'abitazione idonea ad ospitare le figlie, il padre potrà Parte_2
vedere e tenere con sé le minor durante due fine settimana al mese, Per_1 Per_2
tra loro alternati, prelevandole o il venerdì dopo la scuola e riconsegnandole alla DRe la domenica sera presso l'abitazione della DRe, oppure prelevandole il sabato mattina e riaccompagnandole a scuola il lunedì mattina;
6) durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé le figlie, ad anni alterni, dal 23 al
29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio, fermo restando che il pomeriggio della festa le minori potranno vedere e stare anche con l'altro genitore per lo scambio dei doni e degli auguri;
durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, le minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la DRe quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive le figlie trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 15 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per i giorno del compleanno delle minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
N. 3986/2024 V.G.
7) il padr contribuirà al mantenimento delle figli Parte_2 RS
versando alla DR , in via anticipata entro il giorno Persona_2 Parte_1
5 di ogni mese, mediante bonifico su conto corrente bancario i cui dati sono già noti alle parti, la somma di € 400,00 (quattrocento/=), ovverosia € 200,00 per ciascuna figlia, per le spese ordinarie, somma annualmente rivalutata automaticamente, a far tempo dal deposito del presente ricorso, secondo le Tabelle ISTAT Nazionali sul costo della vita;
8) venga posto a carico del padr il pagamento del 50% (cinquanta Parte_2
per cento) delle spese straordinarie sostenute per le figlie e RS [...]
, secondo quanto previsto dal Protocollo spese straordinarie del Tribunale di Per_2
Venezia del 2019 che si allega al presente atto (doc. 7). La DRe verrà rimborsata del
50% della spesa sostenuta entro sette giorni dalla richiesta, previa esibizione di copia di fatture e ricevute, o altra documentazione disponibile, da inviarsi a mano o a mezzo e-mail al genitore tenuto al rimborso unitamente alla richiesta di rimborso;
9) l'assegno unico resti integralmente assegnato alla DRe ed il diritto alla detrazione delle spese mediche sostenute per le minori sia attribuito a ciascun genitore nella misura del 50%;
10) Il IG si impegna a cedere alla moglie IG.r , che Parte_2 Parte_1
si impegna ad acquistare, entro e non oltre mesi 12 (dodici/00) dal deposito della sentenza di separazione, la propria quota dell'immobile sito in Venezia – Località San
Pietro in Volta (Pellestrina) n. 362/E, tramite atto notarile, al prezzo concordemente determinato in Euro 150.000,00 (centocinquantamilaeuro/00). La IG.ra , a Pt_1
seguito della suddetta cessione;
11) si autorizzino i nonni paterni e materni all'eventuale prelievo delle minori da scuola o dalle attività ludiche e/o sportive qualora i genitori non possano provvedere, nonché a prelevare e/o riaccompagnare le nipoti dalla DRe e/o dal padre;
12) si autorizzino entrambi i genitori all'inserimento delle minori nei documenti dei validi per l'espatrio, e comunque ognuno possa chiedere la carta di identità ovvero il passaporto delle figlie. N. 3986/2024 V.G.
Conclusioni del PM: “Accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la DRe, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato in data 8.10.2024, i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio,
con rito concordatario, in data 2.10.2004 a Venezia, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004, Parte II, Serie A, ufficio 5, atto n. 14 del Comune di
Venezia e che dalla loro unione erano nate le figlie (nata in [...], RS
il 2.11.2009) e (in Chioggia, il 11.04.2012), entrambe minori. Persona_2
Ciò premesso, i coniugi formulavano domanda volta a ottenere la pronuncia della separazione alle condizioni rassegnate nel ricorso introduttivo e, decorsi i termini di legge, quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Contestualmente
chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata in data
6.02.2025, fosse sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art 127-ter c.p.c.
Celebrata la suddetta mediante trattazione scritta, le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso e ne chiedevano l'omologa. Il Giudice, preso atto, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il P.M., intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
La domanda di separazione formulata dai coniugi merita di essere accolta.
Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Le condizioni concordate dalle parti relative alle figlie minori, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale degli stessi.
È il caso di precisare che la condizione relativa al trasferimento della casa coniugale è
da intendersi come impegno privo di efficacia traslativa immediata, seppur costituente condizione della separazione.
Per quanto attiene alla contestuale istanza di scioglimento del matrimonio, N. 3986/2024 V.G.
ammissibile alla luce della riforma recentemente intervenuta secondo l'interpretazione offerta dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 28727 del
16.10.2023, deve essere disposta con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio davanti al giudice relatore.
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto al fine di procedere all'annotazione della stessa all'esito del passaggio in giudicato.
Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del procedimento in relazione all'istanza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
Così deciso nella Camera di ConIGlio del 25.03.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero