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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 31/07/2025, n. 2680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2680 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Clotilde Parise Presidente est. dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. Bordon Gianluca Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 48 del Ruolo Generale dell'anno 2025 promossa da
(già Parte_1 Parte_2
, associazione senza personalità giuridica (c.f.:
[...]
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso dal prof. avvocato Carlo Rasia (c.f.
– P.E.C.: del Foro C.F._1 Email_1 di Bologna ricorrente contro
Controparte_1
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano M. Jelo di Lentini (c.f.:
- P.E.C. C.F._2
del Foro di Catania Email_2 resistente oggetto: prestazione d'opera intellettuale – procedimento ex art. 14 D.lgs.
n. 150/2011 e art. 28 L. n. 794/1942, causa trattenuta in decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Per Parte_1 Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, ai sensi degli artt. 28 L. n. 794/1942
e 14 D.Lgs. n. 150/2011, provvedere, mediante ordinanza non impugnabile, alla liquidazione con condanna in favore dello Parte_1
(già e prima
[...] Parte_2 ancora ) e a carico della Parte_2
, in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore (C.F. ), P.IVA_2 delle spese e dei compensi del giudizio di appello nella misura indicata nella nota pro-forma inviata alla cliente in data 30/10/2024 ovvero, e più precisamente, per la Fase istruttoria: € 7.644,00 e per la Fase decisionale:
€ 9.487,00, con aumento del 50% ex art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014 e ss.mm, per un totale di € 25.696,50, oltre spese imponibili per la trasferta del 1/6/2023, per € 20,00, maggiorati di spese forfetarie ex lege 15%, iva e c.p.a., per un ammontare complessivo di € 37.519,66.
Rigettarsi tutte le domande, eccezioni ed istanze formulate da siccome Controparte_1 infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria delle spese di lite del presente procedimento, oltre spese forfetarie 15%, iva e cpa come per legge.
Per Controparte_1
- Preliminarmente in rito, dichiarare il perimento dell'attore e la sua inesistenza anche in termini di difetto di legittimazione nei termini indicati nell'atto introduttivo, poiché la denominazione “
[...]
” non corrisponde più a un'associazione Parte_2 professionale effettivamente esistente, avendo l'avv. Massimo Tirelli – figura essenziale di tale compagine – cessato l'iscrizione all'Albo nel dicembre 2024, con conseguente difetto dei requisiti soggettivi indispensabili alla persistenza della stessa forma associativa;
- In via grada, dichiarare l'inammissibilità o improcedibilità del rito speciale ex art. 14 D.Lgs. n. 150/2011 e art. 28 L. n. 794/1942, per carenza della condizione soggettiva richiesta (l'essere l'attore, o gli associati, ancora iscritti all'Albo degli Avvocati alla data di introduzione del ricorso);
- Ancora preliminarmente, in via ulteriormente grada, eccepire la litispendenza (ex art. 39, comma 1, c.p.c.) e, ove occorra, la continenza (ex art. 39, comma 2, c.p.c.) con il procedimento pendente avanti al Tribunale di Verona, R.G. n. 4629/2024, tra le medesime parti, avente identico oggetto, thema decidendum e causa petendi;
- Per l'effetto, dichiarare la litispendenza e disporre l'improcedibilità del presente giudizio (ovvero, se ritenuto più opportuno, la sua riunione o sospensione), onde evitare pronunce difformi e garantire la corretta economia processuale, con trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria preventivamente adita;
- Nel merito, rigettare integralmente le domande proposte dallo
[...]
, poiché: Parte_2
• manca un accordo formale, redatto in forma scritta ad substantiam, che stabilisca compensi specifici per il grado d'appello;
• il pagamento già corrisposto di euro 10.360,74 per il grado di appello rappresenta il saldo di ogni pretesa per la causa persa;
• i parametri forensi e le regole vigenti sulla proporzionalità del compenso (art. 2233 c.c. e D.M. n. 55/2014) non giustificano in alcun modo la richiesta di euro 37.519,66, tanto più a fronte di un risultato del tutto sfavorevole;
- Rigettare integralmente nel merito ogni pretesa avversaria con qualunque statuizione;
- Dichiarare la natura temeraria della lite, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in quanto l'azione appare manifestamente infondata e promossa per finalità dilatorie e compensative, con evidente violazione dei principi di buona fede processuale, avendo ad oggetto un credito del tutto insussistente e già, per di più, oggetto di controversia pendente, e dunque, per l'effetto, condannare la parte ricorrente al risarcimento dei danni patiti dalla
Cooperativa per l'aggravio di spese, disagi e ritardi derivanti da tale condotta processuale strumentale, liquidando tale importo in via equitativa o nella misura che sarà ritenuta di giustizia.
In ogni caso, a fronte dell'impossibilità di accogliere le domande avversarie, disporre la sospensione del presente giudizio, ex artt. 295 e/o 337, comma
2, c.p.c. o altra norma processuale applicabile, sino alla definizione del parallelo procedimento instaurato innanzi al Tribunale di Verona, R.G. n.
4629/2024, avuto riguardo al pericolo di pronunce contraddittorie e alla necessità di salvaguardare l'economia processuale, nonché l'opportuno coordinamento tra i due procedimenti aventi lo stesso oggetto e le stesse parti.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di difesa, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Lo (già con denominazione di Parte_1 [...]
e prima ancora denominato Parte_2 [...]
) ha chiesto la liquidazione del compenso Parte_2 professionale maturato per l'assistenza della
[...]
nel giudizio d'appello recante il n.r.g. Controparte_1
484/2020, radicato avanti alla Sezione Lavoro della Corte d'Appello di
Venezia.
2. Il ricorrente ha esposto di aver assunto il patrocinio dell'odierna resistente (doc. 1) onde perseguire giudizialmente l'ottenimento della
“corretta “riclassificazione INAIL” della , mediante attività sia CP_1 stragiudiziale che giudiziale” (pag. 3 del ricorso) nei confronti dell'Ente assistenziale, azionando avanti al Tribunale di Verona (n.r.g. 2417/2016) ricorso ex art. 442 c.p.c. (doc. 2 del ricorrente), che veniva definito in primo grado con l'accoglimento della domanda (sentenza n. 692/2019, doc. 11 del ricorrente).
Ha precisato lo che all'esito della fase di Parte_1 prime cure la propria cliente corrispondeva (pag. 5 del ricorso) integralmente il compenso stabilito in forza del conferimento d'incarico del
03/07/2014 (già cit. doc. 1 e vd. docc. 12-13 del ricorrente).
L'Inail impugnava la decisione del Tribunale avanti alla Corte d'Appello di
Venezia, dando corso al procedimento n.r.g. 484/2020 nel quale la si costituiva sempre Controparte_1 con il patrocinio degli avv.ti Massimo Tirelli e Silvia Bissa (doc. 15 del ricorrente).
Il gravame dell'Inail veniva accolto con sentenza n. 376/2023 (doc. 18 del ricorrente), con compensazione delle spese del grado di giudizio.
Lo Legale – che ha mutato denominazione dell'associazione Pt_1 professionale (doc. 22 del ricorrente) assumendo oggi quella indicata in epigrafe – ha chiesto quindi la condanna della resistente al pagamento dei compensi per le fasi asseritamente non corrisposte (fasi istruttoria e decisionale, tenuto conto dell'acconto di € 8.163,34 in linea capitale per la fase di studio e introduttiva, doc. 20) maturati per il predetto giudizio d'appello, quantificati in complessivi “€ 37.519,66, importo su cui calcolare la ritenuta” (pag. 11 del ricorso) per l'applicazione agli importi tabellari dell'aumento del 50% ex art. 4, comma 1, D.M. 55/2014 e ss. (vd. pag. 10 del ricorso).
3. Si è costituita la , Controparte_1 eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva del ricorrente, assumendo che l'associazione professionale non sarebbe stata più esistente, nonché, in via gradata, l'inapplicabilità (inammissibilità e/o improcedibilità del procedimento) al caso de quo del rito speciale instaurato sostenendo il difetto della titolarità soggettiva del diritto azionato ed ancora, sempre in rito, in via ulteriormente subordinata, sollevando eccezioni di litispendenza (ex art. 39, co. 1, c.p.c., con declaratoria di improcedibilità della presente causa successivamente introdotta) e – in subordine – di continenza con altro giudizio instaurato avanti al Tribunale di Verona (n.r.g.
4629/2024), con richiesta ai sensi dell'art. 39, co. 2, c.p.c., di riunione dei procedimenti ovvero in ogni caso di sospensione (ex artt. 295 e/o 337, co. 2, c.p.c.) del presente giudizio fino alla definizione dell'altro previamente introdotto, onde evitare il “rischio di pronunce contrastanti, nonché scongiurare un'inammissibile duplicazione di giudizi” (pag. 15 della memoria di costituzione).
Nel merito, la resistente ha contestato la pretesa del ricorrente in fatto e in diritto, replicando di aver già corrisposto la somma di € 10.360,74, quale saldo definitivo della fase di appello, senza che siano stati stipulati ulteriori patti scritti per compensi aggiuntivi tra le parti, censurando la temerarietà
e dilatorietà dell'azione con richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c..
4. Fissata l'udienza del 16/07/2025, svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa, riassegnata stante il trasferimento presso altro
, è stata trattenuta in decisione dal collegio Controparte_2 sulle conclusioni come sopra rassegnate.
Il ricorso è parzialmente accoglibile nei limiti che si vanno ad illustrare.
5. Ritiene la Corte che sia opportuno affrontare preliminarmente le eccezioni in rito della resistente.
5.1 Dapprima la ha Controparte_1 eccepito che l'associazione professionale che ha instaurato il ricorso non sarebbe più esistente, perdendo la struttura soggettiva originaria, atteso il fatto che uno dei componenti – avv. Massimo Tirelli – avrebbe cessato l'attività professionale cancellandosi dal proprio ordine di appartenenza.
Questo, su tesi della resistente, avrebbe dovuto comportare il difetto di legittimazione a stare in giudizio dell'odierno ricorrente, tenuto altresì conto che l'avv. Tirelli non avrebbe ceduto a terzi “il proprio presunto credito per prestazioni professionali” (pag. 8 memoria di costituzione).
L'eccezione non ha fondamento.
Le associazioni non riconosciute (nel caso de quo un'associazione per l'esercizio in forma associata della professione di avvocati, art. 2 doc. 22 del ricorrente) possono stipulare contratti ed acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati, assumendo la capacità di porsi come autonomo centro d'imputazione di rapporti giuridici - rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente – stante il fatto che il fenomeno associativo tra professionisti può non essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi (cfr. Cass. n.
11940/2024. Vd. anche Cass. n. 30730/2022).
Di talché, l'associazione professionale, quale centro autonomo d'imputazione di rapporti giuridici e alla luce dell'art. 36 c.c., può ben considerarsi legittimata processualmente ad azionare, in sede giudiziale e sulla base anche degli accordi interni degli associati, il credito maturato dal professionista che fu delegato ad eseguire la prestazione per conto della stessa associazione professionale, tenuto conto del fatto che non si tratta di un credito incedibile.
Il rispetto del principio di personalità della prestazione, che connota i rapporti di cui agli artt. 2229 e ss. c.c., può contemperarsi con l'autonomia riconosciuta allo studio professionale associato, al quale può attribuirsi la titolarità dei diritti di credito derivanti dello svolgimento dell'attività professionale degli associati allo studio, non rientrando il diritto al compenso per l'attività svolta tra quelli per i quali sussiste un divieto assoluto di cessione (vd. Cass. n. 17718/2019).
Venendo al caso in oggetto, l'avv. Tirelli, nell'atto modificativo di associazione professionale, ricevuto in data 10/02/2025 a ministero del
Notaio dott. (cit. doc. 22, ma vd. anche il doc. 19: statuto Persona_1 dello Studio Associato, in particolare artt. 6, 9 e 15), ha dichiarato espressamente di aver “rinunciato espressamente a qualsiasi compenso e/o liquidazione a norma di statuto e/o altra motivazione, a favore della suddetta Associazione Professionale (da intendersi Parte_1
n.d.r.) e in relazione alle pratiche in corso”, così rendendo priva di
[...] pregio l'eccezione della Cooperativa.
5.2 Non ha fondamento, sul punto, neppure la pretesa tardività del deposito del citato doc. 22 (avvenuto con le note di precisazione delle conclusioni del ricorrente), dal momento che nel procedimento semplificato di cognizione (così com'era nel precedente procedimento sommario di cognizione) non si rinviene alcuna sanzione processuale in ordine al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente e il resistente intendano eventualmente avvalersi (cfr. Cass. n.
19226/2024) ed avendo avuto comunque la Cooperativa Sociale di
Solidarietà Promozione e Lavoro termine con le note conclusive per replicare nel rispetto anche del principio del contraddittorio.
6. Quanto esposto travolge, confutandola, anche la pretesa eccezione d'inapplicabilità alla fattispecie de qua del rito previsto ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 150/2011 e dell'art. 28 L. n. 794/1942 sul presupposto errato
– atteso il dedotto – dell'essere venuta meno la condizione soggettiva richiesta per accedere al rito speciale con la cessazione dall'attività professionale dell'avv. Tirelli, tenuto conto della già affermata legittimazione dell'azione dello Studio Legale ad acquisire la titolarità di rapporti delegati ai singoli (anche ex aderenti) e da essi personalmente curati (peraltro l'incarico di patrocinio nel giudizio d'appello n.r.g. 484/2020 risultava conferito, doc. 15 del ricorrente, anche all'avv. Silvia Bissa, oggi l.r. dello Studio professionale, come indicato nell'atto introduttivo del giudizio), nonché in considerazione del fatto che per le controversie di cui al capo III del D.lgs. 150/2011 non può disporsi il mutamento nel rito ordinario (art. 3 D.lgs. 150/2011).
Ad colorandum si osserva, per quanto occorrer possa, che la stessa resistente (a pag. 12 della memoria di costituzione) in relazione ad altro procedimento azionato avanti al Tribunale di Verona ritiene (pro domo sua)
“irrilevante, ai fini dell'eccezione di litispendenza, la denominazione aggiornata o le modifiche statutarie dello studio associato: a contare è la sostanza del soggetto già citato in giudizio a Verona, ossia l'associazione professionale in cui operavano gli avvocati Tirelli e (stante l'identicità Pt_1 di partiva iva tra lo e lo )”. Parte_2 Parte_1
7. La resistente ha inoltre sollevato, in via di ulteriore subordine, eccezione di litispendenza, ai sensi dell'art. 39, co. 1, c.p.c., nonché di continenza delle cause (ex art. 39, co. 2, c.p.c.), asserendo una “identità di parti, identità di oggetto e medesimo thema decidendum” con il procedimento n.r.g. 4629/2024, introdotto – prima del presente giudizio - dalla
Cooperativa avanti al Tribunale di Verona, con richiesta di declaratoria di improcedibilità, ovvero in via gradata di riunione o trattazione congiunta delle vertenze, assumendo un identico rapporto professionale e la pretesa di ottenere somme a fronte dell'opera professionale svolta dal ricorrente
(nelle note conclusionali del 30/06/2025 della resistente, pag. 7, viene fatta menzione, senza alcun riscontro documentale a supporto, anche ad un procedimento di opposizione a D.I. pendente davanti al G.d.P. di Verona con il n.r.g. 2785/2025, comunque inconferente ai fini del decidere).
7.1 Ritiene la Corte che anche tali eccezioni non possano trovare accoglimento, non rinvenendosi nei giudizi neppure indubbi profili di connessione soggettiva ed oggettiva anche in ordine all'eventuale applicazione del principio del “ne bis in idem”, non ricorrendo identità né del petitum (bene della vita di cui si chiede la tutela) e neppure della causa petendi (fatto costitutivo della domanda), mancando altresì un'eventuale interdipendenza tale che la decisione dell'una causa sia presupposto per la decisione dell'altra (non sussistendo allo stato neppure i presupposti per una compensazione giudiziale di eventuali controcrediti, al momento non ancora accertati).
Ed invero, stando alla stessa documentazione prodotta dalla resistente (in particolare all. 4), il giudizio radicato in Tribunale (tutt'ora pendente e perciò nemmeno definito nel senso favorevole solo lumeggiato dalla ) CP_1 attiene all'accertamento della “nullità della clausola c.d. patto di quota lite, sottoscritta il 3 luglio 2014, tra lo e la Controparte_3 [...]
” con riferimento all'incarico conferito nel luglio 2014 (all. Controparte_1
5 della ) e solo ai compensi corrisposti in primo grado. CP_1
Nel caso di specie, per stessa asserzione della resistente, sarebbe di contro mancato un accordo economico scritto tra le parti per il giudizio di appello
(cfr. punto 5 memoria di costituzione, pagg. 15 – 22), tanto da affermare la stessa che “per il giudizio d'appello non risulta essere stato stipulato alcun accordo scritto o, quantomeno, non v'è traccia di una convenzione che disciplini in modo espresso gli onorari relativi all'assistenza prestata, se non quella determinatasi, per fatti concludenti, con la richiesta di oltre 10 mila euro di compensi, immediatamente corrisposti dalla cliente ” CP_1
(pag. 16 della memoria), precisando (a pag. 19 della medesima difesa) che
“nel caso in esame, la e lo non hanno CP_1 Parte_2 redatto, per la fase d'appello, alcuna pattuizione ad hoc ma ha prontamente saldato la richiesta del professionista. In mancanza di un nuovo atto scritto
o di clausole contrattuali integrative (che derogassero o rinnovassero quanto convenuto in primo grado), non esiste un titolo idoneo che stabilisca un'ulteriore obbligazione retributiva legata all'esito della controversia in appello. Lo stesso patto di quota lite, già contestato perché sottoscritto successivamente all'entrata in vigore della legge forense che lo vieta, non può automaticamente estendersi alla fase d'appello, tanto più che le circostanze sostanziali (quale la sopravvenuta soccombenza) e la natura dell'accordo (valevole per la sola prima fase del giudizio) ne escluderebbero la prosecuzione”.
Diversa poi è la procedura applicabile alle due fattispecie: rito ordinario, nell'ipotesi in cui il giudizio sia instaurato con domanda della cliente di accertamento negativo del credito professionale e restituzione di quanto corrisposto;
rito semplificato ex art. 14 d.lgs. 150/2011, nell'ipotesi in cui sia il difensore a dare inizio al giudizio chiedendo il pagamento del compenso tramite la procedura semplificata speciale, che preclude la proposizione della domanda in via ordinaria, e in tale caso la competenza è dell'Ufficio avanti al quale il patrono ha svolto la propria opera professionale, altresì considerando che anche nell'ipotesi di compenso afferente a più gradi/fasi del giudizio – ma nella fattispecie si discute solo del compenso del secondo grado - a dirimere la questione sarebbe dovuto essere comunque l'Ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa - cfr. Cass. SS.UU.
4247/2020 – ossia la Corte d'Appello. Ciò posto, non v'è dubbio che le domande svolte nel presente giudizio e quelle svolte nell'altro, avanti al Tribunale di Verona, abbiano diverse individualità giuridiche, ossia oggetto e titoli distinti tra loro, sicché non ricorre affatto né la litispendenza, ai sensi dell'art. 39, co. 1, c.p.c., né la continenza delle cause (ex art. 39, co. 2, c.p.c.).
7.2 Neppure, di conseguenza, ricorrono i presupposti per applicazione dell'art. 295 c.p.c. (in assenza di vincolo di consequenzialità tra le questioni, non costituendo l'una un indispensabile antecedente logico-giuridico dell'altra) e/o art. 337, co. 2, c.p.c. (norma quest'ultima che peraltro implica la sussistenza di una sentenza, ancorché non passata in giudicato, che nel giudizio n.r.g. 4629/2024 del Tribunale di Verona non è neppure ancora stata pronunciata), poiché non è dato affatto rinvenire, contrariamente a quanto assume la resistente, il “pericolo di pronunce contraddittorie e .. necessità di salvaguardare l'economia processuale, nonché l'opportuno coordinamento tra i due procedimenti aventi lo stesso oggetto e le stesse parti” (pag. 40 memoria di costituzione).
8. Venendo quindi al merito della vertenza, non risulta in contestazione il fatto che gli avv.ti Massimo Tirelli e Silvia Bissa abbiano assunto il patrocinio della Cooperativa nel giudizio avanti alla Corte d'Appello di Venezia (doc.
15 del ricorrente, dove è richiamato, ma non allegato in questa sede, il mandato in calce all'atto. Il conferimento del mandato può essere provato anche tramite presunzioni semplici, Cass. n. 6143/2023, come ad esempio lo stesso pagamento della parcella, all. 8 della resistente).
Ed ancora, non può ritenersi nemmeno compiutamente contestato il fatto che – in assenza di diverso patto intercorso tra le parti – trovino applicazione i parametri ministeriali ex D.M. 55/2014 (vd. pag. 19 della memoria della resistente, nonché pagg. 7 – 8 delle note conclusionali del ricorrente), tenuto conto che il diritto al compenso dell'avvocato origina dal contratto di mandato professionale, che non è soggetto a vincoli di forma
(Cass. n. 8863/2021) e dall'effettivo svolgimento della prestazione professionale. La resistente non ha neppure censurato puntualmente lo scaglione di valore
(€ 520.000 – 1.000.000) della notula del 30/10/2024 dello Studio Legale
(doc. 21 del ricorrente).
8.1 Ciò premesso, provata l'esistenza della prestazione professionale eseguita, ricade sul cliente l'onere di dimostrare l'avvenuto pagamento avente efficacia estintiva di quanto dovuto per quella specifica attività professionale per la quale il difensore agisce in giudizio: onere probatorio che la non ha assolto, poiché dall'all. 8 dalla stessa prodotto, CP_1 che è la copia del bonifico, privo di specifica causale, attestante il versamento di € 8.163,34, non si evince affatto la dimostrazione che il pagamento fosse a saldo totale di ogni competenza dovuta per il giudizio d'appello, vieppiù considerando che lo stesso è avvenuto in data
12/09/2022, ossia ben quasi nove mesi prima dell'udienza di discussione del 01/06/2023 e susseguente lettura del dispositivo e deposito della sentenza n. 376/2023 a definizione del giudizio.
Non è infatti convincente l'assunto che la cliente si fosse decisa a corrispondere l'intero dovuto al proprio patrocinio (quantomeno per la fase decisoria) ancor prima che la stessa fase si fosse celebrata e un tanto, in ogni caso, non è stato fondatamente argomentato, ed ancor meno provato, dalla resistente.
Il compenso di € 8.163,34 (in linea capitale) già corrisposto, invece, corrisponde, nell'importo, a quanto previsto dai parametri ministeriali
(vigenti al momento dell'esborso, ossia prima dell'entrata in vigore del D.M.
147/2022) per le fasi di studio e introduttiva di un giudizio in appello.
A ciò si aggiunga l'ulteriore dirimente rilievo che al pagamento dell'importo di € 8.163,34 ha fatto seguito la fattura n. 196 del 13/9/2022, allegata da parte ricorrente (doc. 20), con la quale si imputa espressamente la suddetta somma alle competenze del giudizio d'appello per la sola "fase di studio e introduttiva", e non risulta, né è allegato compiutamente che detta imputazione fosse stata specificamente contestata dalla debitrice. 9. Venendo alla determinazione del quantum debeatur, occorre osservare che la domanda del ricorrente viene confinata nella pretesa spettanza delle fasi istruttoria e decisionale di cui al proforma di parcella 30/10/2024 (cit. doc. 21), con richiesta di aumento degli importi del 50% ex art. 4, co. 1,
D.M. n. 55/2014 e ss.
Osserva sul punto la Corte che in tema di liquidazione delle spese processuali con riferimento al D.M. 55/2014 “l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente
e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali” (Cass. n. 7343/2025).
Di talché, traslando il principio della Corte di legittimità al caso in oggetto, la voce di tariffa relativa alla fase istruttoria e/o di trattazione non può essere riconosciuta allo Studio Legale ricorrente, atteso che all'udienza del
01/06/2023 (ossia la sola udienza ad essere celebrata) la causa è stata discussa (le parti si sono riportate alle rispettive difese) e decisa con lettura del dispositivo all'esito della stessa udienza (doc. 18 del ricorrente), senza il compimento di ulteriore attività implicante il riconoscimento della voce di tariffa.
9.1 Parimenti non è stata adeguatamente motivata (e provata) dal ricorrente la pretesa di aumento della liquidazione del compenso del 50%, non essendo state fornite ragioni idonee a giustificare un discostamento dai valori medi dei parametri ministeriali, e in particolare parte ricorrente ha solo effettuato un generico rimando all'art. 4, co. 1, D.M. 55/2014, che peraltro richiama anche “i risultati conseguiti” appalesatisi infausti per la
Cooperativa e vieppiù in assenza di attività istruttoria e/o di eventuali domande incidentali richiedenti peculiare attività difensiva.
9.2 Ritiene la Corte che sia dovuto il compenso per la sola fase decisionale
(che comprende ad esempio la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, l'esame del provvedimento conclusivo del giudizio, compreso il ritiro del fascicolo), da liquidare nell'importo di € 9.487,00
(scaglione € 520.000 - € 1.000.000, valore medio), oltre spese generali ed accessori di legge (le spese imponibili per “trasferta del 1/6/2023” non sono state documentate e non possono essere riconosciute) e interessi ex art. 1224 c.c. a far data dalla richiesta di adempimento (31/10/2024, doc. 21 del ricorrente) fino al saldo (vd. Cass. n. 8611/2022), restando assorbita ogni altra questione (“la pronuncia del giudice di merito di condanna ad una somma minore di quella richiesta non è viziata da extrapetizione” Cass. n.
27479/2022).
Infine, non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c. del ricorrente, che non è soccombente, in quanto il ricorso è stato accolto, benché con riduzione del quantum preteso.
10. Le spese del grado seguono la soccombenza (che ricorre anche in caso di accoglimento della domanda in misura ridotta, Cass. SS.UU. n.
32061/2022) e sono liquidate applicando i valori medi previsti secondo lo scaglione del decisum (€ 5.200,00 - € 26.000,00), avuto riguardo a tipologia della causa, difficoltà e valore economico dell'affare e dell'importanza dell'attività prestata.
La motivazione è sintetica e non analitica, poiché «gli atti di parte e i provvedimenti depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica» (art. 9-octies DL 83/2015, conv. in l. 132/2015).
P.Q.M.
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e per l'effetto condanna la a corrispondere Controparte_1 al ricorrente la somma di € 9.487,00, oltre spese generali (15%) ed accessori di legge, oltre interessi ex art. 1224 c.c. a far data dalla richiesta di adempimento (31/10/2024) fino al saldo;
2. condanna la a Controparte_1 rifondere a favore dello le spese del giudizio, Parte_1 liquidate (scaglione € 5.200,00 - € 26.000,00, valore medio) in € 3.966,00 per compensi, oltre anticipazioni (C.U. e spese forfettarie), spese generali
(15%) ed accessori di legge.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 23 luglio 2025
La Presidente est.
Clotilde Parise
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Clotilde Parise Presidente est. dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. Bordon Gianluca Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 48 del Ruolo Generale dell'anno 2025 promossa da
(già Parte_1 Parte_2
, associazione senza personalità giuridica (c.f.:
[...]
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso dal prof. avvocato Carlo Rasia (c.f.
– P.E.C.: del Foro C.F._1 Email_1 di Bologna ricorrente contro
Controparte_1
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano M. Jelo di Lentini (c.f.:
- P.E.C. C.F._2
del Foro di Catania Email_2 resistente oggetto: prestazione d'opera intellettuale – procedimento ex art. 14 D.lgs.
n. 150/2011 e art. 28 L. n. 794/1942, causa trattenuta in decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Per Parte_1 Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, ai sensi degli artt. 28 L. n. 794/1942
e 14 D.Lgs. n. 150/2011, provvedere, mediante ordinanza non impugnabile, alla liquidazione con condanna in favore dello Parte_1
(già e prima
[...] Parte_2 ancora ) e a carico della Parte_2
, in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore (C.F. ), P.IVA_2 delle spese e dei compensi del giudizio di appello nella misura indicata nella nota pro-forma inviata alla cliente in data 30/10/2024 ovvero, e più precisamente, per la Fase istruttoria: € 7.644,00 e per la Fase decisionale:
€ 9.487,00, con aumento del 50% ex art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014 e ss.mm, per un totale di € 25.696,50, oltre spese imponibili per la trasferta del 1/6/2023, per € 20,00, maggiorati di spese forfetarie ex lege 15%, iva e c.p.a., per un ammontare complessivo di € 37.519,66.
Rigettarsi tutte le domande, eccezioni ed istanze formulate da siccome Controparte_1 infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria delle spese di lite del presente procedimento, oltre spese forfetarie 15%, iva e cpa come per legge.
Per Controparte_1
- Preliminarmente in rito, dichiarare il perimento dell'attore e la sua inesistenza anche in termini di difetto di legittimazione nei termini indicati nell'atto introduttivo, poiché la denominazione “
[...]
” non corrisponde più a un'associazione Parte_2 professionale effettivamente esistente, avendo l'avv. Massimo Tirelli – figura essenziale di tale compagine – cessato l'iscrizione all'Albo nel dicembre 2024, con conseguente difetto dei requisiti soggettivi indispensabili alla persistenza della stessa forma associativa;
- In via grada, dichiarare l'inammissibilità o improcedibilità del rito speciale ex art. 14 D.Lgs. n. 150/2011 e art. 28 L. n. 794/1942, per carenza della condizione soggettiva richiesta (l'essere l'attore, o gli associati, ancora iscritti all'Albo degli Avvocati alla data di introduzione del ricorso);
- Ancora preliminarmente, in via ulteriormente grada, eccepire la litispendenza (ex art. 39, comma 1, c.p.c.) e, ove occorra, la continenza (ex art. 39, comma 2, c.p.c.) con il procedimento pendente avanti al Tribunale di Verona, R.G. n. 4629/2024, tra le medesime parti, avente identico oggetto, thema decidendum e causa petendi;
- Per l'effetto, dichiarare la litispendenza e disporre l'improcedibilità del presente giudizio (ovvero, se ritenuto più opportuno, la sua riunione o sospensione), onde evitare pronunce difformi e garantire la corretta economia processuale, con trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria preventivamente adita;
- Nel merito, rigettare integralmente le domande proposte dallo
[...]
, poiché: Parte_2
• manca un accordo formale, redatto in forma scritta ad substantiam, che stabilisca compensi specifici per il grado d'appello;
• il pagamento già corrisposto di euro 10.360,74 per il grado di appello rappresenta il saldo di ogni pretesa per la causa persa;
• i parametri forensi e le regole vigenti sulla proporzionalità del compenso (art. 2233 c.c. e D.M. n. 55/2014) non giustificano in alcun modo la richiesta di euro 37.519,66, tanto più a fronte di un risultato del tutto sfavorevole;
- Rigettare integralmente nel merito ogni pretesa avversaria con qualunque statuizione;
- Dichiarare la natura temeraria della lite, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in quanto l'azione appare manifestamente infondata e promossa per finalità dilatorie e compensative, con evidente violazione dei principi di buona fede processuale, avendo ad oggetto un credito del tutto insussistente e già, per di più, oggetto di controversia pendente, e dunque, per l'effetto, condannare la parte ricorrente al risarcimento dei danni patiti dalla
Cooperativa per l'aggravio di spese, disagi e ritardi derivanti da tale condotta processuale strumentale, liquidando tale importo in via equitativa o nella misura che sarà ritenuta di giustizia.
In ogni caso, a fronte dell'impossibilità di accogliere le domande avversarie, disporre la sospensione del presente giudizio, ex artt. 295 e/o 337, comma
2, c.p.c. o altra norma processuale applicabile, sino alla definizione del parallelo procedimento instaurato innanzi al Tribunale di Verona, R.G. n.
4629/2024, avuto riguardo al pericolo di pronunce contraddittorie e alla necessità di salvaguardare l'economia processuale, nonché l'opportuno coordinamento tra i due procedimenti aventi lo stesso oggetto e le stesse parti.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di difesa, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Lo (già con denominazione di Parte_1 [...]
e prima ancora denominato Parte_2 [...]
) ha chiesto la liquidazione del compenso Parte_2 professionale maturato per l'assistenza della
[...]
nel giudizio d'appello recante il n.r.g. Controparte_1
484/2020, radicato avanti alla Sezione Lavoro della Corte d'Appello di
Venezia.
2. Il ricorrente ha esposto di aver assunto il patrocinio dell'odierna resistente (doc. 1) onde perseguire giudizialmente l'ottenimento della
“corretta “riclassificazione INAIL” della , mediante attività sia CP_1 stragiudiziale che giudiziale” (pag. 3 del ricorso) nei confronti dell'Ente assistenziale, azionando avanti al Tribunale di Verona (n.r.g. 2417/2016) ricorso ex art. 442 c.p.c. (doc. 2 del ricorrente), che veniva definito in primo grado con l'accoglimento della domanda (sentenza n. 692/2019, doc. 11 del ricorrente).
Ha precisato lo che all'esito della fase di Parte_1 prime cure la propria cliente corrispondeva (pag. 5 del ricorso) integralmente il compenso stabilito in forza del conferimento d'incarico del
03/07/2014 (già cit. doc. 1 e vd. docc. 12-13 del ricorrente).
L'Inail impugnava la decisione del Tribunale avanti alla Corte d'Appello di
Venezia, dando corso al procedimento n.r.g. 484/2020 nel quale la si costituiva sempre Controparte_1 con il patrocinio degli avv.ti Massimo Tirelli e Silvia Bissa (doc. 15 del ricorrente).
Il gravame dell'Inail veniva accolto con sentenza n. 376/2023 (doc. 18 del ricorrente), con compensazione delle spese del grado di giudizio.
Lo Legale – che ha mutato denominazione dell'associazione Pt_1 professionale (doc. 22 del ricorrente) assumendo oggi quella indicata in epigrafe – ha chiesto quindi la condanna della resistente al pagamento dei compensi per le fasi asseritamente non corrisposte (fasi istruttoria e decisionale, tenuto conto dell'acconto di € 8.163,34 in linea capitale per la fase di studio e introduttiva, doc. 20) maturati per il predetto giudizio d'appello, quantificati in complessivi “€ 37.519,66, importo su cui calcolare la ritenuta” (pag. 11 del ricorso) per l'applicazione agli importi tabellari dell'aumento del 50% ex art. 4, comma 1, D.M. 55/2014 e ss. (vd. pag. 10 del ricorso).
3. Si è costituita la , Controparte_1 eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva del ricorrente, assumendo che l'associazione professionale non sarebbe stata più esistente, nonché, in via gradata, l'inapplicabilità (inammissibilità e/o improcedibilità del procedimento) al caso de quo del rito speciale instaurato sostenendo il difetto della titolarità soggettiva del diritto azionato ed ancora, sempre in rito, in via ulteriormente subordinata, sollevando eccezioni di litispendenza (ex art. 39, co. 1, c.p.c., con declaratoria di improcedibilità della presente causa successivamente introdotta) e – in subordine – di continenza con altro giudizio instaurato avanti al Tribunale di Verona (n.r.g.
4629/2024), con richiesta ai sensi dell'art. 39, co. 2, c.p.c., di riunione dei procedimenti ovvero in ogni caso di sospensione (ex artt. 295 e/o 337, co. 2, c.p.c.) del presente giudizio fino alla definizione dell'altro previamente introdotto, onde evitare il “rischio di pronunce contrastanti, nonché scongiurare un'inammissibile duplicazione di giudizi” (pag. 15 della memoria di costituzione).
Nel merito, la resistente ha contestato la pretesa del ricorrente in fatto e in diritto, replicando di aver già corrisposto la somma di € 10.360,74, quale saldo definitivo della fase di appello, senza che siano stati stipulati ulteriori patti scritti per compensi aggiuntivi tra le parti, censurando la temerarietà
e dilatorietà dell'azione con richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c..
4. Fissata l'udienza del 16/07/2025, svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa, riassegnata stante il trasferimento presso altro
, è stata trattenuta in decisione dal collegio Controparte_2 sulle conclusioni come sopra rassegnate.
Il ricorso è parzialmente accoglibile nei limiti che si vanno ad illustrare.
5. Ritiene la Corte che sia opportuno affrontare preliminarmente le eccezioni in rito della resistente.
5.1 Dapprima la ha Controparte_1 eccepito che l'associazione professionale che ha instaurato il ricorso non sarebbe più esistente, perdendo la struttura soggettiva originaria, atteso il fatto che uno dei componenti – avv. Massimo Tirelli – avrebbe cessato l'attività professionale cancellandosi dal proprio ordine di appartenenza.
Questo, su tesi della resistente, avrebbe dovuto comportare il difetto di legittimazione a stare in giudizio dell'odierno ricorrente, tenuto altresì conto che l'avv. Tirelli non avrebbe ceduto a terzi “il proprio presunto credito per prestazioni professionali” (pag. 8 memoria di costituzione).
L'eccezione non ha fondamento.
Le associazioni non riconosciute (nel caso de quo un'associazione per l'esercizio in forma associata della professione di avvocati, art. 2 doc. 22 del ricorrente) possono stipulare contratti ed acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati, assumendo la capacità di porsi come autonomo centro d'imputazione di rapporti giuridici - rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente – stante il fatto che il fenomeno associativo tra professionisti può non essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi (cfr. Cass. n.
11940/2024. Vd. anche Cass. n. 30730/2022).
Di talché, l'associazione professionale, quale centro autonomo d'imputazione di rapporti giuridici e alla luce dell'art. 36 c.c., può ben considerarsi legittimata processualmente ad azionare, in sede giudiziale e sulla base anche degli accordi interni degli associati, il credito maturato dal professionista che fu delegato ad eseguire la prestazione per conto della stessa associazione professionale, tenuto conto del fatto che non si tratta di un credito incedibile.
Il rispetto del principio di personalità della prestazione, che connota i rapporti di cui agli artt. 2229 e ss. c.c., può contemperarsi con l'autonomia riconosciuta allo studio professionale associato, al quale può attribuirsi la titolarità dei diritti di credito derivanti dello svolgimento dell'attività professionale degli associati allo studio, non rientrando il diritto al compenso per l'attività svolta tra quelli per i quali sussiste un divieto assoluto di cessione (vd. Cass. n. 17718/2019).
Venendo al caso in oggetto, l'avv. Tirelli, nell'atto modificativo di associazione professionale, ricevuto in data 10/02/2025 a ministero del
Notaio dott. (cit. doc. 22, ma vd. anche il doc. 19: statuto Persona_1 dello Studio Associato, in particolare artt. 6, 9 e 15), ha dichiarato espressamente di aver “rinunciato espressamente a qualsiasi compenso e/o liquidazione a norma di statuto e/o altra motivazione, a favore della suddetta Associazione Professionale (da intendersi Parte_1
n.d.r.) e in relazione alle pratiche in corso”, così rendendo priva di
[...] pregio l'eccezione della Cooperativa.
5.2 Non ha fondamento, sul punto, neppure la pretesa tardività del deposito del citato doc. 22 (avvenuto con le note di precisazione delle conclusioni del ricorrente), dal momento che nel procedimento semplificato di cognizione (così com'era nel precedente procedimento sommario di cognizione) non si rinviene alcuna sanzione processuale in ordine al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente e il resistente intendano eventualmente avvalersi (cfr. Cass. n.
19226/2024) ed avendo avuto comunque la Cooperativa Sociale di
Solidarietà Promozione e Lavoro termine con le note conclusive per replicare nel rispetto anche del principio del contraddittorio.
6. Quanto esposto travolge, confutandola, anche la pretesa eccezione d'inapplicabilità alla fattispecie de qua del rito previsto ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 150/2011 e dell'art. 28 L. n. 794/1942 sul presupposto errato
– atteso il dedotto – dell'essere venuta meno la condizione soggettiva richiesta per accedere al rito speciale con la cessazione dall'attività professionale dell'avv. Tirelli, tenuto conto della già affermata legittimazione dell'azione dello Studio Legale ad acquisire la titolarità di rapporti delegati ai singoli (anche ex aderenti) e da essi personalmente curati (peraltro l'incarico di patrocinio nel giudizio d'appello n.r.g. 484/2020 risultava conferito, doc. 15 del ricorrente, anche all'avv. Silvia Bissa, oggi l.r. dello Studio professionale, come indicato nell'atto introduttivo del giudizio), nonché in considerazione del fatto che per le controversie di cui al capo III del D.lgs. 150/2011 non può disporsi il mutamento nel rito ordinario (art. 3 D.lgs. 150/2011).
Ad colorandum si osserva, per quanto occorrer possa, che la stessa resistente (a pag. 12 della memoria di costituzione) in relazione ad altro procedimento azionato avanti al Tribunale di Verona ritiene (pro domo sua)
“irrilevante, ai fini dell'eccezione di litispendenza, la denominazione aggiornata o le modifiche statutarie dello studio associato: a contare è la sostanza del soggetto già citato in giudizio a Verona, ossia l'associazione professionale in cui operavano gli avvocati Tirelli e (stante l'identicità Pt_1 di partiva iva tra lo e lo )”. Parte_2 Parte_1
7. La resistente ha inoltre sollevato, in via di ulteriore subordine, eccezione di litispendenza, ai sensi dell'art. 39, co. 1, c.p.c., nonché di continenza delle cause (ex art. 39, co. 2, c.p.c.), asserendo una “identità di parti, identità di oggetto e medesimo thema decidendum” con il procedimento n.r.g. 4629/2024, introdotto – prima del presente giudizio - dalla
Cooperativa avanti al Tribunale di Verona, con richiesta di declaratoria di improcedibilità, ovvero in via gradata di riunione o trattazione congiunta delle vertenze, assumendo un identico rapporto professionale e la pretesa di ottenere somme a fronte dell'opera professionale svolta dal ricorrente
(nelle note conclusionali del 30/06/2025 della resistente, pag. 7, viene fatta menzione, senza alcun riscontro documentale a supporto, anche ad un procedimento di opposizione a D.I. pendente davanti al G.d.P. di Verona con il n.r.g. 2785/2025, comunque inconferente ai fini del decidere).
7.1 Ritiene la Corte che anche tali eccezioni non possano trovare accoglimento, non rinvenendosi nei giudizi neppure indubbi profili di connessione soggettiva ed oggettiva anche in ordine all'eventuale applicazione del principio del “ne bis in idem”, non ricorrendo identità né del petitum (bene della vita di cui si chiede la tutela) e neppure della causa petendi (fatto costitutivo della domanda), mancando altresì un'eventuale interdipendenza tale che la decisione dell'una causa sia presupposto per la decisione dell'altra (non sussistendo allo stato neppure i presupposti per una compensazione giudiziale di eventuali controcrediti, al momento non ancora accertati).
Ed invero, stando alla stessa documentazione prodotta dalla resistente (in particolare all. 4), il giudizio radicato in Tribunale (tutt'ora pendente e perciò nemmeno definito nel senso favorevole solo lumeggiato dalla ) CP_1 attiene all'accertamento della “nullità della clausola c.d. patto di quota lite, sottoscritta il 3 luglio 2014, tra lo e la Controparte_3 [...]
” con riferimento all'incarico conferito nel luglio 2014 (all. Controparte_1
5 della ) e solo ai compensi corrisposti in primo grado. CP_1
Nel caso di specie, per stessa asserzione della resistente, sarebbe di contro mancato un accordo economico scritto tra le parti per il giudizio di appello
(cfr. punto 5 memoria di costituzione, pagg. 15 – 22), tanto da affermare la stessa che “per il giudizio d'appello non risulta essere stato stipulato alcun accordo scritto o, quantomeno, non v'è traccia di una convenzione che disciplini in modo espresso gli onorari relativi all'assistenza prestata, se non quella determinatasi, per fatti concludenti, con la richiesta di oltre 10 mila euro di compensi, immediatamente corrisposti dalla cliente ” CP_1
(pag. 16 della memoria), precisando (a pag. 19 della medesima difesa) che
“nel caso in esame, la e lo non hanno CP_1 Parte_2 redatto, per la fase d'appello, alcuna pattuizione ad hoc ma ha prontamente saldato la richiesta del professionista. In mancanza di un nuovo atto scritto
o di clausole contrattuali integrative (che derogassero o rinnovassero quanto convenuto in primo grado), non esiste un titolo idoneo che stabilisca un'ulteriore obbligazione retributiva legata all'esito della controversia in appello. Lo stesso patto di quota lite, già contestato perché sottoscritto successivamente all'entrata in vigore della legge forense che lo vieta, non può automaticamente estendersi alla fase d'appello, tanto più che le circostanze sostanziali (quale la sopravvenuta soccombenza) e la natura dell'accordo (valevole per la sola prima fase del giudizio) ne escluderebbero la prosecuzione”.
Diversa poi è la procedura applicabile alle due fattispecie: rito ordinario, nell'ipotesi in cui il giudizio sia instaurato con domanda della cliente di accertamento negativo del credito professionale e restituzione di quanto corrisposto;
rito semplificato ex art. 14 d.lgs. 150/2011, nell'ipotesi in cui sia il difensore a dare inizio al giudizio chiedendo il pagamento del compenso tramite la procedura semplificata speciale, che preclude la proposizione della domanda in via ordinaria, e in tale caso la competenza è dell'Ufficio avanti al quale il patrono ha svolto la propria opera professionale, altresì considerando che anche nell'ipotesi di compenso afferente a più gradi/fasi del giudizio – ma nella fattispecie si discute solo del compenso del secondo grado - a dirimere la questione sarebbe dovuto essere comunque l'Ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa - cfr. Cass. SS.UU.
4247/2020 – ossia la Corte d'Appello. Ciò posto, non v'è dubbio che le domande svolte nel presente giudizio e quelle svolte nell'altro, avanti al Tribunale di Verona, abbiano diverse individualità giuridiche, ossia oggetto e titoli distinti tra loro, sicché non ricorre affatto né la litispendenza, ai sensi dell'art. 39, co. 1, c.p.c., né la continenza delle cause (ex art. 39, co. 2, c.p.c.).
7.2 Neppure, di conseguenza, ricorrono i presupposti per applicazione dell'art. 295 c.p.c. (in assenza di vincolo di consequenzialità tra le questioni, non costituendo l'una un indispensabile antecedente logico-giuridico dell'altra) e/o art. 337, co. 2, c.p.c. (norma quest'ultima che peraltro implica la sussistenza di una sentenza, ancorché non passata in giudicato, che nel giudizio n.r.g. 4629/2024 del Tribunale di Verona non è neppure ancora stata pronunciata), poiché non è dato affatto rinvenire, contrariamente a quanto assume la resistente, il “pericolo di pronunce contraddittorie e .. necessità di salvaguardare l'economia processuale, nonché l'opportuno coordinamento tra i due procedimenti aventi lo stesso oggetto e le stesse parti” (pag. 40 memoria di costituzione).
8. Venendo quindi al merito della vertenza, non risulta in contestazione il fatto che gli avv.ti Massimo Tirelli e Silvia Bissa abbiano assunto il patrocinio della Cooperativa nel giudizio avanti alla Corte d'Appello di Venezia (doc.
15 del ricorrente, dove è richiamato, ma non allegato in questa sede, il mandato in calce all'atto. Il conferimento del mandato può essere provato anche tramite presunzioni semplici, Cass. n. 6143/2023, come ad esempio lo stesso pagamento della parcella, all. 8 della resistente).
Ed ancora, non può ritenersi nemmeno compiutamente contestato il fatto che – in assenza di diverso patto intercorso tra le parti – trovino applicazione i parametri ministeriali ex D.M. 55/2014 (vd. pag. 19 della memoria della resistente, nonché pagg. 7 – 8 delle note conclusionali del ricorrente), tenuto conto che il diritto al compenso dell'avvocato origina dal contratto di mandato professionale, che non è soggetto a vincoli di forma
(Cass. n. 8863/2021) e dall'effettivo svolgimento della prestazione professionale. La resistente non ha neppure censurato puntualmente lo scaglione di valore
(€ 520.000 – 1.000.000) della notula del 30/10/2024 dello Studio Legale
(doc. 21 del ricorrente).
8.1 Ciò premesso, provata l'esistenza della prestazione professionale eseguita, ricade sul cliente l'onere di dimostrare l'avvenuto pagamento avente efficacia estintiva di quanto dovuto per quella specifica attività professionale per la quale il difensore agisce in giudizio: onere probatorio che la non ha assolto, poiché dall'all. 8 dalla stessa prodotto, CP_1 che è la copia del bonifico, privo di specifica causale, attestante il versamento di € 8.163,34, non si evince affatto la dimostrazione che il pagamento fosse a saldo totale di ogni competenza dovuta per il giudizio d'appello, vieppiù considerando che lo stesso è avvenuto in data
12/09/2022, ossia ben quasi nove mesi prima dell'udienza di discussione del 01/06/2023 e susseguente lettura del dispositivo e deposito della sentenza n. 376/2023 a definizione del giudizio.
Non è infatti convincente l'assunto che la cliente si fosse decisa a corrispondere l'intero dovuto al proprio patrocinio (quantomeno per la fase decisoria) ancor prima che la stessa fase si fosse celebrata e un tanto, in ogni caso, non è stato fondatamente argomentato, ed ancor meno provato, dalla resistente.
Il compenso di € 8.163,34 (in linea capitale) già corrisposto, invece, corrisponde, nell'importo, a quanto previsto dai parametri ministeriali
(vigenti al momento dell'esborso, ossia prima dell'entrata in vigore del D.M.
147/2022) per le fasi di studio e introduttiva di un giudizio in appello.
A ciò si aggiunga l'ulteriore dirimente rilievo che al pagamento dell'importo di € 8.163,34 ha fatto seguito la fattura n. 196 del 13/9/2022, allegata da parte ricorrente (doc. 20), con la quale si imputa espressamente la suddetta somma alle competenze del giudizio d'appello per la sola "fase di studio e introduttiva", e non risulta, né è allegato compiutamente che detta imputazione fosse stata specificamente contestata dalla debitrice. 9. Venendo alla determinazione del quantum debeatur, occorre osservare che la domanda del ricorrente viene confinata nella pretesa spettanza delle fasi istruttoria e decisionale di cui al proforma di parcella 30/10/2024 (cit. doc. 21), con richiesta di aumento degli importi del 50% ex art. 4, co. 1,
D.M. n. 55/2014 e ss.
Osserva sul punto la Corte che in tema di liquidazione delle spese processuali con riferimento al D.M. 55/2014 “l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente
e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali” (Cass. n. 7343/2025).
Di talché, traslando il principio della Corte di legittimità al caso in oggetto, la voce di tariffa relativa alla fase istruttoria e/o di trattazione non può essere riconosciuta allo Studio Legale ricorrente, atteso che all'udienza del
01/06/2023 (ossia la sola udienza ad essere celebrata) la causa è stata discussa (le parti si sono riportate alle rispettive difese) e decisa con lettura del dispositivo all'esito della stessa udienza (doc. 18 del ricorrente), senza il compimento di ulteriore attività implicante il riconoscimento della voce di tariffa.
9.1 Parimenti non è stata adeguatamente motivata (e provata) dal ricorrente la pretesa di aumento della liquidazione del compenso del 50%, non essendo state fornite ragioni idonee a giustificare un discostamento dai valori medi dei parametri ministeriali, e in particolare parte ricorrente ha solo effettuato un generico rimando all'art. 4, co. 1, D.M. 55/2014, che peraltro richiama anche “i risultati conseguiti” appalesatisi infausti per la
Cooperativa e vieppiù in assenza di attività istruttoria e/o di eventuali domande incidentali richiedenti peculiare attività difensiva.
9.2 Ritiene la Corte che sia dovuto il compenso per la sola fase decisionale
(che comprende ad esempio la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, l'esame del provvedimento conclusivo del giudizio, compreso il ritiro del fascicolo), da liquidare nell'importo di € 9.487,00
(scaglione € 520.000 - € 1.000.000, valore medio), oltre spese generali ed accessori di legge (le spese imponibili per “trasferta del 1/6/2023” non sono state documentate e non possono essere riconosciute) e interessi ex art. 1224 c.c. a far data dalla richiesta di adempimento (31/10/2024, doc. 21 del ricorrente) fino al saldo (vd. Cass. n. 8611/2022), restando assorbita ogni altra questione (“la pronuncia del giudice di merito di condanna ad una somma minore di quella richiesta non è viziata da extrapetizione” Cass. n.
27479/2022).
Infine, non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c. del ricorrente, che non è soccombente, in quanto il ricorso è stato accolto, benché con riduzione del quantum preteso.
10. Le spese del grado seguono la soccombenza (che ricorre anche in caso di accoglimento della domanda in misura ridotta, Cass. SS.UU. n.
32061/2022) e sono liquidate applicando i valori medi previsti secondo lo scaglione del decisum (€ 5.200,00 - € 26.000,00), avuto riguardo a tipologia della causa, difficoltà e valore economico dell'affare e dell'importanza dell'attività prestata.
La motivazione è sintetica e non analitica, poiché «gli atti di parte e i provvedimenti depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica» (art. 9-octies DL 83/2015, conv. in l. 132/2015).
P.Q.M.
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e per l'effetto condanna la a corrispondere Controparte_1 al ricorrente la somma di € 9.487,00, oltre spese generali (15%) ed accessori di legge, oltre interessi ex art. 1224 c.c. a far data dalla richiesta di adempimento (31/10/2024) fino al saldo;
2. condanna la a Controparte_1 rifondere a favore dello le spese del giudizio, Parte_1 liquidate (scaglione € 5.200,00 - € 26.000,00, valore medio) in € 3.966,00 per compensi, oltre anticipazioni (C.U. e spese forfettarie), spese generali
(15%) ed accessori di legge.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 23 luglio 2025
La Presidente est.
Clotilde Parise