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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 02/02/2026, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 703/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
VITERITTI ROSANGELA, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5245/2024 depositato il 26/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0342024900446009200 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130048245827000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130034065542000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140028298818000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140028298818000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso l'avviso di intimazione di cui in epigrafe, deducendone la illegittimità in quanto con sentenza della Corte tributaria, sez. 8, n.2131 del 2021 depositata 6.4.2021, oramai passata in giudicato in quanto non appellata, i crediti di cui alle cartelle sottostanti l'atto impugnato sono stati dichiarati prescritti.
AD si è costituita in giudizio, e, dato atto che le cartelle n. 034201300 048248 27 000 -
03420130034065542000 e 03420140028298818000 sono state annullate con la sentenza n.2131/2021 ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
La Regione Calabria si è costituita ed ha resistito al ricorso.
La corte all'udienza del 2/2/2026 ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto rilevato che nell'atto di costituzione AD ha dato atto che con la sentenza sopra menzionata sono state annullate le cartelle sottostanti l'avviso di intimazione opposto nel presente giudizio.
Tanto premesso, deve ritenersi che è venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del presente giudizio, come del resto si evince dal tenore delle conclusioni finali redatte da AD la quale ha chiesto la cessazione della materia del contendere.
In virtù del principio della soccombenza virtuale, le spese di lite devono essere poste a carico di AD che ha proceduto all'invio dell'intimazione impugnata successivamente all'annullamento delle cartelle.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere;
condanna AD al pagamento delle spese di lite che liquida in € 30,00 per spese ed € 233,00 per compensi, oltre accessori di legge e distrazione se richiesta.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
VITERITTI ROSANGELA, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5245/2024 depositato il 26/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0342024900446009200 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130048245827000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130034065542000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140028298818000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140028298818000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso l'avviso di intimazione di cui in epigrafe, deducendone la illegittimità in quanto con sentenza della Corte tributaria, sez. 8, n.2131 del 2021 depositata 6.4.2021, oramai passata in giudicato in quanto non appellata, i crediti di cui alle cartelle sottostanti l'atto impugnato sono stati dichiarati prescritti.
AD si è costituita in giudizio, e, dato atto che le cartelle n. 034201300 048248 27 000 -
03420130034065542000 e 03420140028298818000 sono state annullate con la sentenza n.2131/2021 ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
La Regione Calabria si è costituita ed ha resistito al ricorso.
La corte all'udienza del 2/2/2026 ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto rilevato che nell'atto di costituzione AD ha dato atto che con la sentenza sopra menzionata sono state annullate le cartelle sottostanti l'avviso di intimazione opposto nel presente giudizio.
Tanto premesso, deve ritenersi che è venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del presente giudizio, come del resto si evince dal tenore delle conclusioni finali redatte da AD la quale ha chiesto la cessazione della materia del contendere.
In virtù del principio della soccombenza virtuale, le spese di lite devono essere poste a carico di AD che ha proceduto all'invio dell'intimazione impugnata successivamente all'annullamento delle cartelle.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere;
condanna AD al pagamento delle spese di lite che liquida in € 30,00 per spese ed € 233,00 per compensi, oltre accessori di legge e distrazione se richiesta.