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Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 28/09/2025, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 2646/2022 promosso da
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 CodiceFiscale_1
Termini Imerese, Corso Umberto e Margherita n. 20, presso lo studio dell'Avv.
Giancarlo Pellegrino che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(Cod. Fisc. , in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1 P.IVA_1
tempore, domiciliato legalmente in Roma, rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti, Rep. 80974, Rog. 21569 del 21.07.2015, a firma del notaio in Roma, dall'Avv. Gabriele Morreale Agnello che lo Per_1
pag. 1 rappresenta e difende per mandato generale alle liti ed elettivamente domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59 presso l'Avvocatura dell'Ente
R E S I S T E N T E
OGGETTO: ripetizione di indebito
CONCLUSIONI: come da note a trattazione scritta cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.09.2022 la ricorrente indicata in epigrafe esponeva che l' con nota del 17.05.2022 richiedeva la ripetizione della CP_1
somma di € 5.153,73 asseritamente corrisposta in misura superiore a quella spettante sulla pensione in godimento Cat. INVCIV n. 07187313 per il periodo dall'01/04/2019 al 30/04/2022.
Eccepiva la nullità del provvedimento nonché l'irripetibilità dei crediti oggetto di causa trattandosi di somme percepite in buona fede dall'accipiens, con richiesta di annullamento dell'avviso di addebito essendo non dovute le somme richieste e di condanna dell' al pagamento della somma di € 11.828,07 per CP_1
arretrati dal 2019 al 2022.
L' costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza della domanda e ne CP_1
chiedeva, pertanto, il rigetto.
In data 04.11.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e la causa veniva posta in decisione pag. 2 Il ricorso merita accoglimento nei termini che seguono.
Preliminarmente, si ritiene di non procedere all'esame delle questioni preliminari e di fare applicazione del principio processuale della “ragione più
liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - in virtù del quale il giudice può
esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Sezioni Unite, n.
9936 dell'8 maggio 2014). Ed invero, il principio della “ragione più liquida”,
imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica,
consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n.
12002 del 28 maggio 2014).
Nella fattispecie in esame, deve trovare applicazione la normativa di cui all'art. 52, comma 2, della L. 88/1989, così come integrata dall'art.13, comma 1, L.
30/12/1991 n.412, che esclude la possibilità del recupero dell'indebito pensionistico, a meno che non si accerti (con onere a carico dell' che agisce CP_1
pag. 3 per il recupero) il dolo del pensionato medesimo.
L'art. 13 L. n. 412/1991 prevede, infatti, che: “1. Le disposizioni di cui all'articolo 52,
comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi
prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo
provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti
viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita
percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da
parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta,
che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme
indebitamente percepite.
2. L' procede annualmente alla verifica delle situazioni CP_1
reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni
pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente
pagato in eccedenza.
3. L'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n. 93, si
interpreta nel senso che la salvaguardia degli effetti giuridici derivanti dagli atti e dai
provvedimenti adottati durante il periodo di vigenza del decreto-legge 9 dicembre 1987,
n. 495, resta delimitata a quelli adottati dal competente ente erogatore delle prestazioni”.
Ciò posto si osserva che la missiva del 17.05.2022 comunica che “A seguito CP_1
di verifiche è emerso che lei ha ricevuto per il periodo dal 01/04/2019 al 30/04/2022 un
pagamento non dovuto sulla pensione Cat. INVCIV n. 07187313 per un importo
complessivo di euro 5.153,73 per i seguenti motivi: si elimina dalla decorrenza per
pag. 4 potere liquidare omologa rg 2672/2019” senza che emerga alcun dolo da parte dell'odierna parte ricorrente.
L' non ha in alcun modo fornito la prova – com'era suo onere – che le CP_1
somme richieste a titolo di ripetizione di indebito fossero state dolosamente percepite dalla ricorrente, sicché ne va dichiarata l'irripetibilità.
Sul punto si richiama la sentenza n. 482 del 22.01.2017 con cui la Corte di
Cassazione ha specificato che “le pensioni possono essere in ogni momento rettificate
dagli enti erogatori in caso di 'errore di qualsiasi natura' commesso in sede di
attribuzione o di erogazione della pensione, ma non si fa luogo al recupero delle somme
corrisposte, salvo che l'indebita prestazione sia dovuta a dolo dell'interessato”.
La giurisprudenza ha, inoltre, chiarito che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura
(previdenziale o assistenziale) erogata dall e che quindi l' già CP_1 CP_2
conosce (cfr. in motivazione Cassazione civile, sez. L, n. 13232/2020).
Inoltre, l' eccepisce in memoria di costituzione che “.. Il debito contestato è CP_1
dovuto alla revoca sin dalla decorrenza della pensione 07187313: invalidità totale da
04/2019 fino all'ultima rata del 4/2022. Ciò per potere permettere la liquidazione della
pensione invalidità civile parziale riconosciuta con omologa 2672/2019 dalla stessa
decorrenza, ossia dalla visita di verifica del 13/03/2019, verbale 6120806000344.
pag. 5 L'importo del debito € 16.981,80 è in parte errato in quanto l'utente ha percepito con la
pensione 07187313 ben € 20.141,19: l'Istituto ha già avuto modo di correggere
l'importo dell'indebito, con lo storno di € 11.828,07. Contrariamente a quanto rileva
controparte nel ricorso, nulla questio in relazione al periodo antecedente ossia da
07/2016 fino al 31/03/2019 perché la prestazione era stata regolarmente pagata con la
pensione n. 07160007, revocata dal 04/2019”. L' al fine di liquidare la CP_1
pensione di invalidità civile parziale riconosciuta con omologa 2672/2019 dalla stessa decorrenza della visita di verifica del 13.03.2019 ha revocato sin dalla decorrenza la pensione 07187313 di invalidità totale dal mese di aprile 2019 fino all'ultima rata del mese di aprile 2022.
L'indebita prestazione non è dovuta a dolo dell'interessato.
Ne deriva, quindi, che parte ricorrente non era tenuta a restituire la somma di €
5.153,73 indebitamente erogata sul trattamento pensionistico Cat. INVCIV n.
07187313 per il periodo dall'01/04/2019 al 30/04/2022 e che il provvedimento di recupero delle predette somme è da ritenersi illegittimo.
Non può trovare accoglimento la domanda di parte ricorrente di condanna dell' al pagamento della somma di € 11.828,07 per arretrati dal 2019 al 2022 CP_1
essendo sfornita di prova.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario pag. 6
PQM
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa,
- Dichiara l'insussistenza del diritto dell nei confronti della ricorrente a CP_1
ripetere la somma di somma di € 5.153,73 indicata come indebitamente erogata sul trattamento pensionistico Cat. INVCIV n. 07187313 per il periodo dall'01/04/2019 al 30/04/2022;
- rigetta la domanda di parte ricorrente di condanna dell' al pagamento CP_1
della somma di € 11.828,07 per arretrati dal 2019 al 2022 essendo sfornita di prova;
- condanna l' a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite, CP_1
liquidate in € 900,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Giancarlo Pellegrino.
Così deciso in Termini Imerese in data 27 settembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
pag. 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 2646/2022 promosso da
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 CodiceFiscale_1
Termini Imerese, Corso Umberto e Margherita n. 20, presso lo studio dell'Avv.
Giancarlo Pellegrino che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(Cod. Fisc. , in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1 P.IVA_1
tempore, domiciliato legalmente in Roma, rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti, Rep. 80974, Rog. 21569 del 21.07.2015, a firma del notaio in Roma, dall'Avv. Gabriele Morreale Agnello che lo Per_1
pag. 1 rappresenta e difende per mandato generale alle liti ed elettivamente domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59 presso l'Avvocatura dell'Ente
R E S I S T E N T E
OGGETTO: ripetizione di indebito
CONCLUSIONI: come da note a trattazione scritta cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.09.2022 la ricorrente indicata in epigrafe esponeva che l' con nota del 17.05.2022 richiedeva la ripetizione della CP_1
somma di € 5.153,73 asseritamente corrisposta in misura superiore a quella spettante sulla pensione in godimento Cat. INVCIV n. 07187313 per il periodo dall'01/04/2019 al 30/04/2022.
Eccepiva la nullità del provvedimento nonché l'irripetibilità dei crediti oggetto di causa trattandosi di somme percepite in buona fede dall'accipiens, con richiesta di annullamento dell'avviso di addebito essendo non dovute le somme richieste e di condanna dell' al pagamento della somma di € 11.828,07 per CP_1
arretrati dal 2019 al 2022.
L' costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza della domanda e ne CP_1
chiedeva, pertanto, il rigetto.
In data 04.11.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e la causa veniva posta in decisione pag. 2 Il ricorso merita accoglimento nei termini che seguono.
Preliminarmente, si ritiene di non procedere all'esame delle questioni preliminari e di fare applicazione del principio processuale della “ragione più
liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - in virtù del quale il giudice può
esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Sezioni Unite, n.
9936 dell'8 maggio 2014). Ed invero, il principio della “ragione più liquida”,
imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica,
consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n.
12002 del 28 maggio 2014).
Nella fattispecie in esame, deve trovare applicazione la normativa di cui all'art. 52, comma 2, della L. 88/1989, così come integrata dall'art.13, comma 1, L.
30/12/1991 n.412, che esclude la possibilità del recupero dell'indebito pensionistico, a meno che non si accerti (con onere a carico dell' che agisce CP_1
pag. 3 per il recupero) il dolo del pensionato medesimo.
L'art. 13 L. n. 412/1991 prevede, infatti, che: “1. Le disposizioni di cui all'articolo 52,
comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi
prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo
provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti
viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita
percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da
parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta,
che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme
indebitamente percepite.
2. L' procede annualmente alla verifica delle situazioni CP_1
reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni
pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente
pagato in eccedenza.
3. L'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n. 93, si
interpreta nel senso che la salvaguardia degli effetti giuridici derivanti dagli atti e dai
provvedimenti adottati durante il periodo di vigenza del decreto-legge 9 dicembre 1987,
n. 495, resta delimitata a quelli adottati dal competente ente erogatore delle prestazioni”.
Ciò posto si osserva che la missiva del 17.05.2022 comunica che “A seguito CP_1
di verifiche è emerso che lei ha ricevuto per il periodo dal 01/04/2019 al 30/04/2022 un
pagamento non dovuto sulla pensione Cat. INVCIV n. 07187313 per un importo
complessivo di euro 5.153,73 per i seguenti motivi: si elimina dalla decorrenza per
pag. 4 potere liquidare omologa rg 2672/2019” senza che emerga alcun dolo da parte dell'odierna parte ricorrente.
L' non ha in alcun modo fornito la prova – com'era suo onere – che le CP_1
somme richieste a titolo di ripetizione di indebito fossero state dolosamente percepite dalla ricorrente, sicché ne va dichiarata l'irripetibilità.
Sul punto si richiama la sentenza n. 482 del 22.01.2017 con cui la Corte di
Cassazione ha specificato che “le pensioni possono essere in ogni momento rettificate
dagli enti erogatori in caso di 'errore di qualsiasi natura' commesso in sede di
attribuzione o di erogazione della pensione, ma non si fa luogo al recupero delle somme
corrisposte, salvo che l'indebita prestazione sia dovuta a dolo dell'interessato”.
La giurisprudenza ha, inoltre, chiarito che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura
(previdenziale o assistenziale) erogata dall e che quindi l' già CP_1 CP_2
conosce (cfr. in motivazione Cassazione civile, sez. L, n. 13232/2020).
Inoltre, l' eccepisce in memoria di costituzione che “.. Il debito contestato è CP_1
dovuto alla revoca sin dalla decorrenza della pensione 07187313: invalidità totale da
04/2019 fino all'ultima rata del 4/2022. Ciò per potere permettere la liquidazione della
pensione invalidità civile parziale riconosciuta con omologa 2672/2019 dalla stessa
decorrenza, ossia dalla visita di verifica del 13/03/2019, verbale 6120806000344.
pag. 5 L'importo del debito € 16.981,80 è in parte errato in quanto l'utente ha percepito con la
pensione 07187313 ben € 20.141,19: l'Istituto ha già avuto modo di correggere
l'importo dell'indebito, con lo storno di € 11.828,07. Contrariamente a quanto rileva
controparte nel ricorso, nulla questio in relazione al periodo antecedente ossia da
07/2016 fino al 31/03/2019 perché la prestazione era stata regolarmente pagata con la
pensione n. 07160007, revocata dal 04/2019”. L' al fine di liquidare la CP_1
pensione di invalidità civile parziale riconosciuta con omologa 2672/2019 dalla stessa decorrenza della visita di verifica del 13.03.2019 ha revocato sin dalla decorrenza la pensione 07187313 di invalidità totale dal mese di aprile 2019 fino all'ultima rata del mese di aprile 2022.
L'indebita prestazione non è dovuta a dolo dell'interessato.
Ne deriva, quindi, che parte ricorrente non era tenuta a restituire la somma di €
5.153,73 indebitamente erogata sul trattamento pensionistico Cat. INVCIV n.
07187313 per il periodo dall'01/04/2019 al 30/04/2022 e che il provvedimento di recupero delle predette somme è da ritenersi illegittimo.
Non può trovare accoglimento la domanda di parte ricorrente di condanna dell' al pagamento della somma di € 11.828,07 per arretrati dal 2019 al 2022 CP_1
essendo sfornita di prova.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario pag. 6
PQM
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa,
- Dichiara l'insussistenza del diritto dell nei confronti della ricorrente a CP_1
ripetere la somma di somma di € 5.153,73 indicata come indebitamente erogata sul trattamento pensionistico Cat. INVCIV n. 07187313 per il periodo dall'01/04/2019 al 30/04/2022;
- rigetta la domanda di parte ricorrente di condanna dell' al pagamento CP_1
della somma di € 11.828,07 per arretrati dal 2019 al 2022 essendo sfornita di prova;
- condanna l' a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite, CP_1
liquidate in € 900,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Giancarlo Pellegrino.
Così deciso in Termini Imerese in data 27 settembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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